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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9469 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 22161/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12.06.2025, rimessa al Collegio alla udienza del 13.11.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 26.11.2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. LOMBI IDA e dall'avv. LAMERA LAURA GIUSEPPINA con studio in CORSO SEMPIONE N. 2 MILANO presso le quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIROLA MANUEL e dall'avv. DI GAETANO LUCA con studio in
VIA SAN MAURILIO, 13 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28.07.2025
OGGETTO: Scioglimento dell'unione civile
CONCLUSIONI
I difensori di entrambe le parti all'udienza del 13.11.2025 hanno chiesto che la causa fosse rimessa al collegio per lo scioglimento della unione civile e rimessa in istruttoria per la trattazione e
l'istruzione della causa risarcitoria avanzata dal ex art. 2043 c.c. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in NEW Parte_1 CP_1
OR (USA) in data 22.04.2014, trascritto d'Ufficio in data 08.11.2021 presso i Registri di Stato
Civile del Comune di Milano con efficacia di unione civile, in regime di comunione dei beni, anno
2021, registro 03, numero 0058, Parte 2, all'udienza di prima comparizione tenutasi il 13.11.2025 entrambe le parti chiedevano una pronuncia parziale sullo status, pertanto il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione che veniva discussa e decisa in data 26.11.2025.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento di unione civile
La domanda di scioglimento dell'unione civile è fondata e deve trovare accoglimento.
Il comma 24 della legge 76/216 dispone che l'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'Ufficiale di stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento della unione.
Il ha manifestato la volontà di scioglimento dell'unione costituita con il in Pt_1 CP_1 data 10 febbraio 2025, con atto iscritto al n. 09, Reg. 02, P. 2, anno 2025 annotata a margine dell'atto di unione civile.
Pertanto, tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento (10.02.2025) e la data di deposito del ricorso (12.06.2025) è decorso il termine di tre mesi, richiesto per la procedibilità della domanda.
Il si è costituito nel presente procedimento aderendo alla domanda di scioglimento CP_1 dell'unione civile avanzata dal Pt_1 La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita da e Parte_1
in data 22.04.2014, trascritta nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
Milano, anno 2021, registro 03, numero 0058, Parte 2,
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 26.11.2025 Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12.06.2025, rimessa al Collegio alla udienza del 13.11.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 26.11.2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. LOMBI IDA e dall'avv. LAMERA LAURA GIUSEPPINA con studio in CORSO SEMPIONE N. 2 MILANO presso le quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIROLA MANUEL e dall'avv. DI GAETANO LUCA con studio in
VIA SAN MAURILIO, 13 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28.07.2025
OGGETTO: Scioglimento dell'unione civile
CONCLUSIONI
I difensori di entrambe le parti all'udienza del 13.11.2025 hanno chiesto che la causa fosse rimessa al collegio per lo scioglimento della unione civile e rimessa in istruttoria per la trattazione e
l'istruzione della causa risarcitoria avanzata dal ex art. 2043 c.c. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in NEW Parte_1 CP_1
OR (USA) in data 22.04.2014, trascritto d'Ufficio in data 08.11.2021 presso i Registri di Stato
Civile del Comune di Milano con efficacia di unione civile, in regime di comunione dei beni, anno
2021, registro 03, numero 0058, Parte 2, all'udienza di prima comparizione tenutasi il 13.11.2025 entrambe le parti chiedevano una pronuncia parziale sullo status, pertanto il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione che veniva discussa e decisa in data 26.11.2025.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento di unione civile
La domanda di scioglimento dell'unione civile è fondata e deve trovare accoglimento.
Il comma 24 della legge 76/216 dispone che l'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'Ufficiale di stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento della unione.
Il ha manifestato la volontà di scioglimento dell'unione costituita con il in Pt_1 CP_1 data 10 febbraio 2025, con atto iscritto al n. 09, Reg. 02, P. 2, anno 2025 annotata a margine dell'atto di unione civile.
Pertanto, tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento (10.02.2025) e la data di deposito del ricorso (12.06.2025) è decorso il termine di tre mesi, richiesto per la procedibilità della domanda.
Il si è costituito nel presente procedimento aderendo alla domanda di scioglimento CP_1 dell'unione civile avanzata dal Pt_1 La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita da e Parte_1
in data 22.04.2014, trascritta nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
Milano, anno 2021, registro 03, numero 0058, Parte 2,
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 26.11.2025 Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo