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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/12/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N° 608 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Modesti e Massimo Parte_1
Candido;
- reclamante -
CONTRO in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore, non costituito;
, non costituita;
Controparte_2
- reclamati -
OGGETTO: reclamo ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 51 d.lgs. 14/2019 (CCII) avverso sentenza di apertura di liquidazione controllata n. 22/2025 del Tribunale di
Chieti, pubblicata il 21/5/2025.
CONCLUSIONI
Per il reclamante: «revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante. Con vittoria di spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza reclamata ha disposto l'apertura della liquidazione controllata dell'imprenditore individuale (svolgente attività di “commercio al Parte_1
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”, come da visura R.I. allegata al ricorso introduttivo del procedimento di primo grado ed autorizzato con la sentenza stessa alla prosecuzione provvisoria, sotto il controllo del liquidatore, dell'attività imprenditoria), in accoglimento di ricorso depositato dalla Controparte_2 creditrice della complessiva somma di € 11.000 circa in forza di decreto
[...]
ingiuntivo del 26/7/2023 non opposto (concernente corrispettivi per forniture di energia elettrica e gas naturale), dopo avere constatato:
a) la sussistenza della legittimazione della ricorrente, creditrice in forza di un titolo giudiziale esecutivo;
b) la qualità di imprenditore individuale del debitore, in assenza di elementi deponenti nel senso della sottoponibilità del medesimo a liquidazione giudiziale, anziché controllata;
c) la esistenza di ulteriori debiti verso l' – emergenti dalle informazioni richieste e CP_3
fornite dall'Istituto – “per un totale complessivo di € 48.666, derivanti da contributi fissi per lavoratori autonomi e da somme iscritte a ruolo presso l'agente della riscossione”, con conseguente superamento della soglia di debiti scaduti e non pagati prevista dall'art. 268 comma 2 CCII;
d) la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore, comprovato “da una serie di elementi oggettivi (quali la presenza di un decreto ingiuntivo esecutivo rimasto inadempiuto;
l'esecuzione di pignoramenti presso terzi con esito negativo o infruttuoso;
la rilevante esposizione debitoria maturata nei confronti dell'ente previdenziale, risalente a un arco temporale che va almeno dal 2015 al 2024; la presenza, accertata ex art. 492 bis c.p.c., di conti correnti intestati al debitore con disponibilità minime o nulle), rivelatori della incapacità strutturale del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, specie in assenza di beni o liquidità di valore apprezzabile
(giacché dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e dagli ulteriori documenti contabili e fiscali prodotti dal emergeva “una situazione Pt_1
economica discontinua e priva di reale sostenibilità”, avendo fatto seguito ad un utile nell'anno 2021, pari a € 36.231,68, una perdita di oltre € 3.000 nel 2022 ed una ripresa di ricavi ed utili nel 2023, tuttavia derivanti - ad una analisi del registro vendite - per oltre il 90% da “poche fatture emesse nell'ultimo trimestre, per importi elevati ma non ciclici, sintomatici di una ripresa non strutturale né programmabile … priva di garanzie di continuità”, in assenza di prova di risorse patrimoniali o di liquidità che possano far fronte ai debiti accumulati.
pag. 2/7 2. La sentenza è stata reclamata dall'imprenditore individuale sottoposto a liquidazione controllata, con un ricorso basato su due motivi, mediante i quali egli sostiene, da un lato, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria fosse inferiore alla soglia di € 50.000,00 fissata dall'art. 268 comma 2 CCII, non potendo conteggiarsi tra essi quelli che nell'elenco trasmesso dall' vengono indicato come CP_
“in dilazione”, né, comunque, quelli non iscritti a ruolo;
dall'altro, che non sussiste il presupposto oggettivo dell'insolvenza (necessario allorché la liquidazione sia chiesta da un creditore), in quanto il relativo accertamento da parte del Tribunale è stato basato
(oltre che su una lettura non esatta delle dichiarazioni fiscali prodotte, dalle quali non emergeva che l'Irpef versata negli anni 2021 e 2023 fosse di soli 2 euro e che il coniuge e i tre figli fossero a carico – se non questi ultimi, ma solo per il 50% - del ricorrente) su
“inadempimenti riferiti solo ad obbligazioni che il legislatore consente di CP_3
rateizzare e che non gli hanno impedito né gli impediscono di ottenere il DURC regolare, nonché ad un singolo inadempimento nei confronti dell'istante”, ma non anche su manifestazioni esteriori di insolvenza ed in quanto la attività imprenditoriale non era cessata, ma aveva, al contrario, consentito di conseguire nel 2024 un reddito lordo di €
158.838,00 (sul quale era stata pagata una imposta Irpef di € 60.810,00 (come risultava dalla dichiarazione prodotta con il reclamo) e di rilevare “un prestigioso bar sito nella principale piazza del comune di Chieti” (come risultava da atto del 26/07/2024 di cessione della quota totalitaria della società a responsabilità limitata semplificata unipersonale , ciò che escludeva una irreversibile incapacità di fare fronte CP_4
ai propri debiti, ricorrendo, al più, una temporanea difficoltà finanziaria, come attestato da relazione del dott. redatta a supporto del reclamo. Persona_1
3. Fissata con decreto presidenziale, per la comparizione delle parti, l'udienza – sostituita a norma dell'art. 127-ter c.p.c. da deposito di note scritte – e notificati reclamo e decreto al liquidatore della liquidazione controllata ed al creditore che ne aveva chiesto l'apertura, né l'uno, né l'altro si sono costituiti nel presente procedimento.
4. Depositati dal reclamante ulteriori documenti (attestanti la presentazione di istanza di riapertura della cd. rottamazione-quater ai sensi dell'art.
3-bis d.l. 202/2024 e l'accoglimento della stessa, nonché trattative con la – successive Controparte_2
al deposito della sentenza qui reclamata - finalizzate alla definizione transattiva del pag. 3/7 debito nei confronti della stessa, la causa è stata trattenuta in decisione e viene ora decisa con la presente sentenza.
5. Ritiene la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento, rivelandosi infondati entrambi i motivi sui quali esso è stato basato.
6. La infondatezza del primo motivo deriva dal principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla norma già contenuta nell'art. 15 ultimo comma l.f. (di tenore identico a quelle oggi trasfuse negli artt. 49 comma 5 e 268 comma 2 CCII (riferiti, rispettivamente, alla liquidazione giudiziale ed alla liquidazione controllata), così ribadito di recente da Cass. 28341/2023 (che lo qualifica come
“giurisprudenza consolidata”): “per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare (Cass. n.26926 del 14.11.2017 e
Cass. n.14727 del 19.07.2016) e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento (Cass. n.10952 del 27.05.2015). Ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione (Cass. n. 28192 del 10/12/2020)”. Pertanto, nella specie rilevano, ai fini della valutazione dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, tutti i debiti contributivi esposti nella comunicazione trasmessa dall' e datata 23/1/2025, CP_
compresi quelli ivi indicati come “in dilazione”.
6.1. Peraltro, dalla documentazione in questa sede prodotta dallo stesso reclamante, ed in particolare dalla dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n.
197 (comunemente conosciuta come “rottamazione-quater”), trasmessa dal ad Pt_1
Ader ai sensi dell'art.
3-bis d.l. 202/2024 convertito in legge 15/2025 (norma che limita la riammissione “ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, la cui definizione è divenuta inefficace a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto pag. 4/7 dell'adesione alla cd. rottamazione-quater), può desumersi che, alla data della pronuncia della sentenza qui reclamata la “dilazione” indicata dall' fosse venuta meno. CP_
6.2. E poiché non risulta se e quanta parte dei debiti contributivi elencati nella ricordata comunicazione dell' fosse stata, all'epoca della apertura della liquidazione CP_
controllata, pagata dal debitore, deve tenersi conto, ai fini della valutazione dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, dell'intero importo di quei contributi, ammontante ad € 48.676,00, che, sommato al debito nei confronti della creditrice istante (anche ove quest'ultimo debba essere ridotto, rispetto alla somma precettata, ad € 9.970,96, come sostiene il reclamante), conduce al superamento della soglia di € 50.000,00 di cui all'art. 268 cmma 2 CCII.
7. Quanto al secondo motivo di reclamo, teso a negare la sussistenza dell'insolvenza, occorre anzitutto constatare come – contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo – la sentenza ha evidenziato plurime manifestazioni esteriori di insolvenza, emergenti dall'istruttoria e peraltro non contestati dal debitore neanche in questa sede. Pt_1
infatti, si è reso inadempiente a obbligazioni consacrate in titoli esecutivi
[...]
(decreto ingiuntivo e cartelle esattoriali) di significativa entità e di anche notevole risalenza temporale (il decreto ingiuntivo azionato dalla creditrice istante risale al 2023
e i debiti contributivi sono relativi agli anni 2016 e seguenti). Inutili si sono rilevati i tentativi della creditrice istante di ottenere soddisfazione coattiva del proprio credito, avendo dato risultato infruttuoso il pignoramento presso terzi eseguito ed essendo emersi, dagli accertamenti ex art. 492 bis c.p.c., rapporti bancari con saldi attivi di entità del tutto irrisoria (€ 13,41, € 159,68, € 0,99 e € 0,24), tali da rendere antieconomica la prosecuzione di azioni esecutive individuali e da evidenziare la impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche tenuto conto dell'andamento economico dell'attività imprenditoriale risultante dalle dichiarazioni fiscali in atti, che (al di là dell'entità dell'Irpef corrisposta o del numero dei familiari a carico del contribuente) attestano l'alternarsi di esercizi in attivo ed in perdita e – valutate alla luce degli ulteriori documenti contabili – la concentrazione dei ricavi in poche operazioni registrate in un militato periodo dell'anno, senza alcun carattere di continuità ed affidabilità.
pag. 5/7 7.1. La rilevanza e la significatività dei suddetti plurimi indici di insolvenza non sono elise dai documenti prodotti con il reclamo, dai quali, al contrario, emergono ulteriori manifestazioni esteriori di insolvenza, quali l'inutilità del ricorso alla procedura di definizione agevolata dei debiti contributivi (evidentemente per carenza di risorse utilizzabili per il pagamento delle singole rate) ed il tentativo di pervenire, dopo la sentenza di apertura della liquidazione controllata, ad una transazione con la creditrice istante, senza tuttavia che la stessa risulti perfezionata.
7.2. Né può pervenirsi al convincimento della insussistenza dello stato di insolvenza sulla scorta dei ricavi risultanti dalla dichiarazione fiscale relativa al 2024 (predisposta dopo l'ultima udienza del procedimento di primo grado), in assenza di documenti contabili (diversi dal prospetto di “conto economico”, che – al pari del modello unico
2025 – espone costi o componenti negativi notevolmente inferiori a quelli esposti negli anni precedenti) che consentano di valutare la stabile ripresa di redditività dell'attività imprenditoriale (della quale è stata peraltro autorizzata la prosecuzione), tale da consentire il regolare e tempestivo soddisfacimento dei debiti, tenuto conto che quelli emergenti dall'istruttoria non risultano ancora soddisfatti e che la stessa relazione predisposta dal commercialista del reclamante ai fini della proposizione del reclamo
(oltre ad esprimere un irrilevante giudizio circa la insussistenza dell'insolvenza), oltre ad indicare un fatturato complessivo dell'anno 2024 inferiore a quello esposto nei ricordati conto economico e dichiarazione fiscale, dà atto di come la liquidità “maturata nel 2024” sia stata utilizzata essenzialmente per acquisire e promuovere la srl Bar
OM (cioè un'impresa diversa da quella individuale dell'odierno reclamante), tanto da ingenerare uno “squilibrio nella liquidità del contribuente, raggiunto, poi, da imprevisti non identificabili per tempo” (precisazione, quest'ultima, di difficile, se non impossibile, comprensibilità).
7.3. Siffatto squilibrio finanziario (che ha impedito al debitore di adempiere regolarmente obbligazioni risalenti nel tempo) non può considerarsi temporaneo sol perché (come sostiene la ricordata relazione del dott. la srl Bar OM Per_1
presenterebbe “buoni margini di utili” e posizioni regolari nei confronti di banche e fornitori (giacché, a prescindere dalla carenza di qualsiasi documento a sostegno di tali affermazioni, si tratta di impresa diversa da quella del debitore, che può solo trarne pag. 6/7 redditi da partecipazione, esposti nella dichiarazione fiscale relativa al 2024 in € 415,00)
o perché il ha aderito alla cd. rottamazione-quater (si è già detto senza riuscire Pt_1
ad impedire la inefficacia di tale adesione) o ha riaderito alla stessa (senza tuttavia produrre in questa sede documentazione completa che consenta di valutare l'impegno finanziario richiesto per dare efficace seguito a tale riadesione, posto che è stata versata in atti la comunicazione delle somme dovute limitatamente all'ambito provinciale di
Pescara - € 126,88 – e due quietanze dei pagamenti, eseguiti il 5/8/2025, dopo la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, delle rate scadenti il 30/9/2025, una pari ad € 13,37 e l'altra – verosimilmente riferita alle somme dovute per l'ambito provinciale di Chieti, di cui si ignora l'ammontare complessivo – pari ad € 5.832,74).
8. Il reclamo deve essere quindi rigettato, senza necessità di provvedere al regolamento delle spese, stante la mancata costituzione delle reclamate. Tuttavia, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta il reclamo;
2. nulla sulle spese del presente giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il reclamo;
4. . manda alla cancelleria per la notificazione alle parti della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al Tribunale di Chieti e per la sua iscrizione al registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore
F. S. Filocamo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N° 608 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Modesti e Massimo Parte_1
Candido;
- reclamante -
CONTRO in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore, non costituito;
, non costituita;
Controparte_2
- reclamati -
OGGETTO: reclamo ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 51 d.lgs. 14/2019 (CCII) avverso sentenza di apertura di liquidazione controllata n. 22/2025 del Tribunale di
Chieti, pubblicata il 21/5/2025.
CONCLUSIONI
Per il reclamante: «revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante. Con vittoria di spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza reclamata ha disposto l'apertura della liquidazione controllata dell'imprenditore individuale (svolgente attività di “commercio al Parte_1
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”, come da visura R.I. allegata al ricorso introduttivo del procedimento di primo grado ed autorizzato con la sentenza stessa alla prosecuzione provvisoria, sotto il controllo del liquidatore, dell'attività imprenditoria), in accoglimento di ricorso depositato dalla Controparte_2 creditrice della complessiva somma di € 11.000 circa in forza di decreto
[...]
ingiuntivo del 26/7/2023 non opposto (concernente corrispettivi per forniture di energia elettrica e gas naturale), dopo avere constatato:
a) la sussistenza della legittimazione della ricorrente, creditrice in forza di un titolo giudiziale esecutivo;
b) la qualità di imprenditore individuale del debitore, in assenza di elementi deponenti nel senso della sottoponibilità del medesimo a liquidazione giudiziale, anziché controllata;
c) la esistenza di ulteriori debiti verso l' – emergenti dalle informazioni richieste e CP_3
fornite dall'Istituto – “per un totale complessivo di € 48.666, derivanti da contributi fissi per lavoratori autonomi e da somme iscritte a ruolo presso l'agente della riscossione”, con conseguente superamento della soglia di debiti scaduti e non pagati prevista dall'art. 268 comma 2 CCII;
d) la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore, comprovato “da una serie di elementi oggettivi (quali la presenza di un decreto ingiuntivo esecutivo rimasto inadempiuto;
l'esecuzione di pignoramenti presso terzi con esito negativo o infruttuoso;
la rilevante esposizione debitoria maturata nei confronti dell'ente previdenziale, risalente a un arco temporale che va almeno dal 2015 al 2024; la presenza, accertata ex art. 492 bis c.p.c., di conti correnti intestati al debitore con disponibilità minime o nulle), rivelatori della incapacità strutturale del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, specie in assenza di beni o liquidità di valore apprezzabile
(giacché dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e dagli ulteriori documenti contabili e fiscali prodotti dal emergeva “una situazione Pt_1
economica discontinua e priva di reale sostenibilità”, avendo fatto seguito ad un utile nell'anno 2021, pari a € 36.231,68, una perdita di oltre € 3.000 nel 2022 ed una ripresa di ricavi ed utili nel 2023, tuttavia derivanti - ad una analisi del registro vendite - per oltre il 90% da “poche fatture emesse nell'ultimo trimestre, per importi elevati ma non ciclici, sintomatici di una ripresa non strutturale né programmabile … priva di garanzie di continuità”, in assenza di prova di risorse patrimoniali o di liquidità che possano far fronte ai debiti accumulati.
pag. 2/7 2. La sentenza è stata reclamata dall'imprenditore individuale sottoposto a liquidazione controllata, con un ricorso basato su due motivi, mediante i quali egli sostiene, da un lato, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria fosse inferiore alla soglia di € 50.000,00 fissata dall'art. 268 comma 2 CCII, non potendo conteggiarsi tra essi quelli che nell'elenco trasmesso dall' vengono indicato come CP_
“in dilazione”, né, comunque, quelli non iscritti a ruolo;
dall'altro, che non sussiste il presupposto oggettivo dell'insolvenza (necessario allorché la liquidazione sia chiesta da un creditore), in quanto il relativo accertamento da parte del Tribunale è stato basato
(oltre che su una lettura non esatta delle dichiarazioni fiscali prodotte, dalle quali non emergeva che l'Irpef versata negli anni 2021 e 2023 fosse di soli 2 euro e che il coniuge e i tre figli fossero a carico – se non questi ultimi, ma solo per il 50% - del ricorrente) su
“inadempimenti riferiti solo ad obbligazioni che il legislatore consente di CP_3
rateizzare e che non gli hanno impedito né gli impediscono di ottenere il DURC regolare, nonché ad un singolo inadempimento nei confronti dell'istante”, ma non anche su manifestazioni esteriori di insolvenza ed in quanto la attività imprenditoriale non era cessata, ma aveva, al contrario, consentito di conseguire nel 2024 un reddito lordo di €
158.838,00 (sul quale era stata pagata una imposta Irpef di € 60.810,00 (come risultava dalla dichiarazione prodotta con il reclamo) e di rilevare “un prestigioso bar sito nella principale piazza del comune di Chieti” (come risultava da atto del 26/07/2024 di cessione della quota totalitaria della società a responsabilità limitata semplificata unipersonale , ciò che escludeva una irreversibile incapacità di fare fronte CP_4
ai propri debiti, ricorrendo, al più, una temporanea difficoltà finanziaria, come attestato da relazione del dott. redatta a supporto del reclamo. Persona_1
3. Fissata con decreto presidenziale, per la comparizione delle parti, l'udienza – sostituita a norma dell'art. 127-ter c.p.c. da deposito di note scritte – e notificati reclamo e decreto al liquidatore della liquidazione controllata ed al creditore che ne aveva chiesto l'apertura, né l'uno, né l'altro si sono costituiti nel presente procedimento.
4. Depositati dal reclamante ulteriori documenti (attestanti la presentazione di istanza di riapertura della cd. rottamazione-quater ai sensi dell'art.
3-bis d.l. 202/2024 e l'accoglimento della stessa, nonché trattative con la – successive Controparte_2
al deposito della sentenza qui reclamata - finalizzate alla definizione transattiva del pag. 3/7 debito nei confronti della stessa, la causa è stata trattenuta in decisione e viene ora decisa con la presente sentenza.
5. Ritiene la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento, rivelandosi infondati entrambi i motivi sui quali esso è stato basato.
6. La infondatezza del primo motivo deriva dal principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla norma già contenuta nell'art. 15 ultimo comma l.f. (di tenore identico a quelle oggi trasfuse negli artt. 49 comma 5 e 268 comma 2 CCII (riferiti, rispettivamente, alla liquidazione giudiziale ed alla liquidazione controllata), così ribadito di recente da Cass. 28341/2023 (che lo qualifica come
“giurisprudenza consolidata”): “per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare (Cass. n.26926 del 14.11.2017 e
Cass. n.14727 del 19.07.2016) e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento (Cass. n.10952 del 27.05.2015). Ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione (Cass. n. 28192 del 10/12/2020)”. Pertanto, nella specie rilevano, ai fini della valutazione dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, tutti i debiti contributivi esposti nella comunicazione trasmessa dall' e datata 23/1/2025, CP_
compresi quelli ivi indicati come “in dilazione”.
6.1. Peraltro, dalla documentazione in questa sede prodotta dallo stesso reclamante, ed in particolare dalla dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n.
197 (comunemente conosciuta come “rottamazione-quater”), trasmessa dal ad Pt_1
Ader ai sensi dell'art.
3-bis d.l. 202/2024 convertito in legge 15/2025 (norma che limita la riammissione “ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, la cui definizione è divenuta inefficace a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto pag. 4/7 dell'adesione alla cd. rottamazione-quater), può desumersi che, alla data della pronuncia della sentenza qui reclamata la “dilazione” indicata dall' fosse venuta meno. CP_
6.2. E poiché non risulta se e quanta parte dei debiti contributivi elencati nella ricordata comunicazione dell' fosse stata, all'epoca della apertura della liquidazione CP_
controllata, pagata dal debitore, deve tenersi conto, ai fini della valutazione dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, dell'intero importo di quei contributi, ammontante ad € 48.676,00, che, sommato al debito nei confronti della creditrice istante (anche ove quest'ultimo debba essere ridotto, rispetto alla somma precettata, ad € 9.970,96, come sostiene il reclamante), conduce al superamento della soglia di € 50.000,00 di cui all'art. 268 cmma 2 CCII.
7. Quanto al secondo motivo di reclamo, teso a negare la sussistenza dell'insolvenza, occorre anzitutto constatare come – contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo – la sentenza ha evidenziato plurime manifestazioni esteriori di insolvenza, emergenti dall'istruttoria e peraltro non contestati dal debitore neanche in questa sede. Pt_1
infatti, si è reso inadempiente a obbligazioni consacrate in titoli esecutivi
[...]
(decreto ingiuntivo e cartelle esattoriali) di significativa entità e di anche notevole risalenza temporale (il decreto ingiuntivo azionato dalla creditrice istante risale al 2023
e i debiti contributivi sono relativi agli anni 2016 e seguenti). Inutili si sono rilevati i tentativi della creditrice istante di ottenere soddisfazione coattiva del proprio credito, avendo dato risultato infruttuoso il pignoramento presso terzi eseguito ed essendo emersi, dagli accertamenti ex art. 492 bis c.p.c., rapporti bancari con saldi attivi di entità del tutto irrisoria (€ 13,41, € 159,68, € 0,99 e € 0,24), tali da rendere antieconomica la prosecuzione di azioni esecutive individuali e da evidenziare la impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche tenuto conto dell'andamento economico dell'attività imprenditoriale risultante dalle dichiarazioni fiscali in atti, che (al di là dell'entità dell'Irpef corrisposta o del numero dei familiari a carico del contribuente) attestano l'alternarsi di esercizi in attivo ed in perdita e – valutate alla luce degli ulteriori documenti contabili – la concentrazione dei ricavi in poche operazioni registrate in un militato periodo dell'anno, senza alcun carattere di continuità ed affidabilità.
pag. 5/7 7.1. La rilevanza e la significatività dei suddetti plurimi indici di insolvenza non sono elise dai documenti prodotti con il reclamo, dai quali, al contrario, emergono ulteriori manifestazioni esteriori di insolvenza, quali l'inutilità del ricorso alla procedura di definizione agevolata dei debiti contributivi (evidentemente per carenza di risorse utilizzabili per il pagamento delle singole rate) ed il tentativo di pervenire, dopo la sentenza di apertura della liquidazione controllata, ad una transazione con la creditrice istante, senza tuttavia che la stessa risulti perfezionata.
7.2. Né può pervenirsi al convincimento della insussistenza dello stato di insolvenza sulla scorta dei ricavi risultanti dalla dichiarazione fiscale relativa al 2024 (predisposta dopo l'ultima udienza del procedimento di primo grado), in assenza di documenti contabili (diversi dal prospetto di “conto economico”, che – al pari del modello unico
2025 – espone costi o componenti negativi notevolmente inferiori a quelli esposti negli anni precedenti) che consentano di valutare la stabile ripresa di redditività dell'attività imprenditoriale (della quale è stata peraltro autorizzata la prosecuzione), tale da consentire il regolare e tempestivo soddisfacimento dei debiti, tenuto conto che quelli emergenti dall'istruttoria non risultano ancora soddisfatti e che la stessa relazione predisposta dal commercialista del reclamante ai fini della proposizione del reclamo
(oltre ad esprimere un irrilevante giudizio circa la insussistenza dell'insolvenza), oltre ad indicare un fatturato complessivo dell'anno 2024 inferiore a quello esposto nei ricordati conto economico e dichiarazione fiscale, dà atto di come la liquidità “maturata nel 2024” sia stata utilizzata essenzialmente per acquisire e promuovere la srl Bar
OM (cioè un'impresa diversa da quella individuale dell'odierno reclamante), tanto da ingenerare uno “squilibrio nella liquidità del contribuente, raggiunto, poi, da imprevisti non identificabili per tempo” (precisazione, quest'ultima, di difficile, se non impossibile, comprensibilità).
7.3. Siffatto squilibrio finanziario (che ha impedito al debitore di adempiere regolarmente obbligazioni risalenti nel tempo) non può considerarsi temporaneo sol perché (come sostiene la ricordata relazione del dott. la srl Bar OM Per_1
presenterebbe “buoni margini di utili” e posizioni regolari nei confronti di banche e fornitori (giacché, a prescindere dalla carenza di qualsiasi documento a sostegno di tali affermazioni, si tratta di impresa diversa da quella del debitore, che può solo trarne pag. 6/7 redditi da partecipazione, esposti nella dichiarazione fiscale relativa al 2024 in € 415,00)
o perché il ha aderito alla cd. rottamazione-quater (si è già detto senza riuscire Pt_1
ad impedire la inefficacia di tale adesione) o ha riaderito alla stessa (senza tuttavia produrre in questa sede documentazione completa che consenta di valutare l'impegno finanziario richiesto per dare efficace seguito a tale riadesione, posto che è stata versata in atti la comunicazione delle somme dovute limitatamente all'ambito provinciale di
Pescara - € 126,88 – e due quietanze dei pagamenti, eseguiti il 5/8/2025, dopo la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, delle rate scadenti il 30/9/2025, una pari ad € 13,37 e l'altra – verosimilmente riferita alle somme dovute per l'ambito provinciale di Chieti, di cui si ignora l'ammontare complessivo – pari ad € 5.832,74).
8. Il reclamo deve essere quindi rigettato, senza necessità di provvedere al regolamento delle spese, stante la mancata costituzione delle reclamate. Tuttavia, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta il reclamo;
2. nulla sulle spese del presente giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il reclamo;
4. . manda alla cancelleria per la notificazione alle parti della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al Tribunale di Chieti e per la sua iscrizione al registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore
F. S. Filocamo
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