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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/07/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1502/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1502/2024 promossa da:
(C.F.: ), residente a [...] CodiceFiscale_1
Maccacaro n. 31, rappresentata ed assistita dagli Avv.ti Marina Foglia (C.F.: C.F._2
) e Paolo Pagliardi (C.F.: ), entrambi del Foro di Cremona, con
[...] CodiceFiscale_3 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Soncino (CR), Via Dei Valeri n. 1;
RICORRENTE
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_4 XXV Aprile n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Simon Grasso del Foro di DI (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casalpusterlengo (LO), Piazza del C.F._5
Popolo n. 39;
RESISTENTE
e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“contrariis reiectis, l'Ill.mo Tribunale di DI, ritenuta la propria competenza, accertati i fatti esposti in narrativa e previe le declaratorie tutte di ragione e/o di legge, preso atto del piano genitoriale proposto, in accoglimento del ricorso, a modifica delle modalità di affidamento e mantenimento contenute nel decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 emesso dal Tribunale di Cremona all'esito del procedimento n. 1335/2018 R.G.V.G., Voglia:
pagina 1 di 13 - in via temporanea ed urgente, ai sensi degli artt. 473-bis.22 e 473-bis.50 c.p.c., nell'esclusivo interesse psicofisico del minore, assunte ove occorra sommarie informazioni, autorizzare la prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso dal minore presso il Centro di Persona_1
Psicomotricità S.r.l. di DI, anche con spese temporaneamente poste a carico della SI.ra ; Controparte_1
- all'esito del procedimento, ai sensi dell'art. 337 ter, comma III, c.c., autorizzare la prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso dal minore presso il Centro di Persona_1
Psicomotricità S.r.l. di DI, con spese poste a carico di entrambi i genitori;
- confermare e/o disporre che la SI.ra sia beneficiaria al 100% dell'assegno Controparte_1 unico universale e disporre che il SI. contribuisca al mantenimento ordinario CP_2 del minore versando alla madre collocataria, SI.ra , la somma Persona_1 Controparte_1 mensile di Euro 350,00, soggetta a rivalutazione ISTAT FOi annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso Tribunale di DI, con la precisazione che gli importi riguardanti le spese straordinarie, ivi compreso il costo della mensa scolastica, vengano rimborsati dal padre entro 30 giorni dall'esibizione della documentazione attestante le stesse;
in subordine, qualora non dovesse riconoscersi in favore della SI.ra l'erogazione Controparte_1 al 100% dell'assegno unico universale, disporre che il SI. contribuisca al CP_2 mantenimento ordinario del minore versando alla madre collocataria, SI.ra , la Controparte_1 somma mensile di Euro 400,00, soggetta a rivalutazione ISTAT FOi annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso Tribunale di DI, con la precisazione che gli importi riguardanti le spese straordinarie, ivi compreso il costo della mensa scolastica, vengano rimborsati dal padre entro 30 giorni dall'esibizione della documentazione attestante le stesse;
- disporre che il padre potrà/dovrà frequentare il minore a fine settimana alternati e due pomeriggi durante la settimana, da comunicarsi alla madre collocataria con almeno due settimane di anticipo;
nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali avendo cura di alternare Natale e Capodanno, Pasqua;
nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le restanti vacanze o ponti andranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza;
- previo accertamento dell'intervenuto accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico nei termini di cui in narrativa, respingere la domanda di condanna al pagamento della SI.ra in favore del convenuto della somma di Euro 3.712,00; CP_1
- in ogni caso, condannare il SI. al pagamento in favore della SI.ra della Per_1 CP_1 somma di Euro 442,00 a titolo di aggiornamento ISTAT maturato e non corrisposto, nonché al rimborso della quota parte delle spese straordinarie sostenute nel 2024 per la mensa ed il trasporto scolastico relative ai mesi di novembre 2023 - settembre 2024 (per complessivi Euro 550,78), per il centro estivo 2024 (per complessivi Euro 400,00), per la visita medica e l'acconto della scuola calcio anno 2024-2025 (per complessivi Euro 250,00);
pagina 2 di 13 - in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accertato l'intervenuto accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico nei termini di cui in narrativa, anche previo accertamento di quanto effettivamente percepito dalla SI.ra a titolo di assegno
Controparte_1 unico per il minore nonché di tutte le spese straordinarie sostenute interamente dalla Per_1 SI.ra in favore del minore dal 2022 ad oggi, condannare il convenuto al
Controparte_1 Per_1 pagamento in favore della SI.ra , a titolo di rimborso della quota del 50% delle
Controparte_1 spese straordinarie sostenute, della somma di Euro 3.888,15, ovvero della maggior o minor somma che emergerà in corso di causa, se ritenuto con applicazione dell'istituto della compensazione con il controcredito di Euro 3.704,50, asseritamente vantato da controparte e contestato da questa difesa, pari al 50% dell'assegno unico percepito per 33 (trentatré) mensilità dalla SI.ra , richiesto dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e
Controparte_1 risposta;
- in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 473-bis.19 c.p.c., condannare il convenuto al pagamento in favore della SI.ra della somma di Euro 620,80 quali conguagli dovuti e non versati CP_1 per l'aumento dell'assegno di mantenimento disposto dall'ordinanza provvisoria ed urgente del 15.3.2025, nonché alla rifusione della quota parte delle spese straordinarie sostenute dal novembre 2024 ad oggi pari ad Euro 797,05 ovvero della maggior o minor somma che emergerà in corso di causa. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali e successive occorrende”
Conclusioni di parte resistente
“Preliminarmente, dichiarare inammissibili le domande nuove formulate in sede di memoria ex art. 473-bis17. c. 1, c.p.c., per i motivi dedotti.
➢ Nel merito, rigettare le domande di rimborso delle spese straordinarie sostenute perché infondate per i motivi dedotti. SUI RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI MINORI. Il figlio continuerà ad essere affidato congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre.
2) Il IG. potrà comunque stare con il figlio due pomeriggi alla settimana Per_1 indicativamente il martedì e giovedì (salvo impegni di lavoro concomitanti) nonché a fine settimana alternati, nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali avendo cura di alternare Natale e Capodanno, Pasqua;
nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le restanti vacanze o ponti andranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza.
3) I genitori si dichiarano in ogni caso reciprocamente disponibili, anche durante i giorni in cui il figlio non è collocato presso di loro a collaborare affinché questo possa continuare a svolgere le attività di carattere sportivo e/o comunque le attività extrascolastiche scelte per lui.
pagina 3 di 13 4) I genitori si scambiano sin da ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio nell'interesse del minore. SUI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE TRA GENITORI E FIGLI.
5) Il IG. corrisponderà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Per_1 somma, soggetta a rivalutazione ISTAT, di euro 225,00=.
6) I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie concernenti il mantenimento del figlio, ivi compreso il costo della mensa scolastica. Ad eccezione delle spese mediche urgenti e non differibili, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori a mezzo mail o whatsapp. Il genitore che ha effettuato la spesa straordinaria potrà chiedere il rimborso della sua quota entro 30 giorni dall'esibizione del titolo di spesa.
7) In caso di disaccordo per quanto concerne l'individuazione delle spese straordinarie, le modalità di accordo e il rimborso delle medesime, i genitori faranno esclusivo riferimento alle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano e Tribunale di Milano in data 14.11.2017, che gli stessi dichiarano di conoscere. 8) L'importo percepito a titolo di assegno unico nell'interesse del minore sarà suddiviso al 50%.
9) Le detrazioni fiscali per il mantenimento dei figli saranno suddivise al 50% tra i genitori. IMPEGNO DEI GENITORI SULL'EDUCAZIONE E FORMAZIONE DEI FIGLI.
10) I genitori si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione e al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita del figlio. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti salute, scelte scolastiche, orientamento religioso e ogni altro aspetto della vita del figlio che possa influire sulla sua formazione e crescita psico-fisica, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. MISCELLANEA
11) Ad esito di CTU che ne dichiari il carattere indispensabile, disporre la prosecuzione del percorso terapeutico presso una struttura pubblica.
12) Con vittoria di compensi e spese oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda per la modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale di cui al decreto n. 5506/2019 del 28.1.2019 del Tribunale di Cremone, proposta dalla SI.ra nei confronti del SI. CP_1 Per_1
1.
1. In particolare, con ricorso depositato in data 26 luglio 2024, la IG.ra , a Controparte_1 modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale statuite con decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona, ha chiesto, in via temporanea ed urgente, la prosecuzione del percorso terapeutico psicomotorio del figlio minore,
pagina 4 di 13 all'esito, l'autorizzazione alla prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso dal minore, un contributo al mantenimento del figlio minore posto a carico del padre della somma mensile di Euro 350,00 rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione al 100% dell'assegno unico universale, nonché la regolamentazione delle visite paterne. A sostegno e fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- dalla relazione sentimentale tra la SI.ra con il SI. nasceva in CP_1 CP_2 data 06.12.2014 il minore Persona_1
- la ricorrente ed il convenuto iniziavano una convivenza a Casalpusterlengo (LO) in Via
Gramsci n. 49, in un appartamento di proprietà del padre del convenuto, SI. CP_3
ma il legame affettivo tra le parti veniva meno ancor prima della nascita del figlio
[...]
e la ricorrente portava a termine la gravidanza a casa dei propri genitori in Codogno (LO), Via Arrigo Cairo n. 15/E;
- da sempre ci sono state difficoltà tra le parti nella gestione del minore e nelle modalità di contribuzione al mantenimento da parte del padre;
pertanto, la SI.ra , che CP_1 all'epoca con il proprio stipendio si faceva carico di tutte le spese per il minore, non trovando un accordo in via stragiudiziale con il SI. si vedeva costretta ad Per_1 instaurare un procedimento avanti al Tribunale di DI per la determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio nato al di fuori del matrimonio;
- in particolare, il Tribunale, con decreto del 19.09.2016 disponeva l'affido condiviso di con collocamento presso la madre, confermando l'assegno di contributo al Per_1 mantenimento pari ad Euro 130,00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 40% di tutte le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di DI;
- stante il mancato versamento del mantenimento in favore del minore da febbraio a giugno 2017 la IG.ra presentava varie querele ai Carabinieri ed intentava procedure CP_1 esecutive per il recupero delle somme non versate;
- nelle more, la IG.ra iniziava una relazione con il SI. e CP_1 Parte_1 successivamente si trasferiva con quest'ultimo a Soncino (CR), insieme al minore Per_1
- nel 2018, preso atto del miglioramento della posizione economica del SI. il Per_1 quale tuttavia non provvedeva a versare il mantenimento con continuità e nemmeno prestava il consenso a che il figlio, a fronte di episodi di balbuzie in situazioni di carico emotivo, venisse visitato da una psicologa, la ricorrente incardinava presso il Tribunale di Cremona il procedimento n. 1335/2018 R.G.V.G. volto alla modifica delle condizioni di cui al predetto decreto del 19.06.2016;
- - il Tribunale adito con decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019, pubblicato in data 4.12.2019, così provvedeva: “1) l'affido congiunto di 2) la collocazione Per_1 prevalente di presso la madre in Codogno;
3) che il padre potrà/dovrà Per_1 frequentare il minore a fine settimana alternati come in essere e due pomeriggi durante la settimana;
nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali avendo cura di alternare Natale e Capodanno, Pasqua;
nonché due settimane anche non consecutive durante le
pagina 5 di 13 vacanze estive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le restanti vacanze o ponti andranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza; 4) che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del minore versando alla madre la somma mensile di Euro 150,00 a partire da dicembre 2019, che diverrà pari ad Euro 170,00 (rivalutabili ISTAT), allorquando il resistente sarà assunto a tempo indeterminato, oltre al 50% delle spese straordinarie sì come indicate nel protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Cremona AIAF Lombardia Sezione Cremona o Ordine Avvocati di Cremona, con la precisazione che il padre provvederà altresì al rimborso della metà delle spese della mensa in due soluzioni in particolare nei mesi di giugno e dicembre;
5) Prende atto del fatto che la ricorrente si sia impegnata a rimettere la querela presentata ai CC Stazione di Soncino per la quale è fissata udienza al 9/12/2019; 6) Spese di lite compensate”.
- il resistente, in ottemperanza al suddetto provvedimento, versava a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma di Euro 150 sino al mese di novembre 2020, per poi provvedere, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, al versamento della somma di Euro 170,00, senza però tuttavia mai procedere, nelle annualità seguenti, all'adeguamento ISTAT;
Per_
- la ricorrente, successivamente alla nascita del secondogenito , avuto con il nuovo compagno, si trasferiva nuovamente a Codogno (LO), anche al fine di essere affiancata nell'accudimento dei figli minori dai propri genitori;
- con l'inizio della scuola primaria oltre ai già riferiti episodi di disfluenza verbale, Per_1 manifestava difficoltà di attenzione e di apprendimento, pertanto, la SI.ra CP_1 prendeva contatti con il Centro di Psicomotricità S.r.l. di DI, ove nel maggio 2022 il minore veniva sottoposto a valutazione intellettiva e logopedica, all'esito delle quale, accertata la sussistenza di difficoltà emotive del minore nonché di fragilità nella scrittura e comprensione del testo, veniva conSIliato l'avvio di terapia logopedica e psicomotoria- relazionale;
- la IG.ra si attivava dunque affinché il minore, già dall'anno scolastico CP_1
2022/2023, iniziasse il percorso di terapia logopedica, con una seduta a settimana, presso il suddetto Centro di Psicomotricità. Il IG. prestava il consenso alla terapia, Per_1 negando tuttavia di volerne supportare i costi economici;
- da quando è stato introdotto l'assegno unico universale in sostituzione degli assegni famigliari, il IG. ha scalato dalle somme dovute a titolo di rimborso delle spese Per_1 straordinarie l'importo mensile di Euro 35,00, rinunciando quindi ad ottenere il 50% dell'assegno unico, provvedendo al rimborso delle spese straordinarie in misura irrisoria;
- la IG.ra ha sempre provveduto in autonomia alle spese relative al corredo CP_1 scolastico, all'abbigliamento per l'esercizio dell'attività sportiva, alle esperienze ludico- ricreative ed all'acquisto di giochi;
pagina 6 di 13 - è iscritto da quattro anni alla Scuola Calcio Elitè dell'R.C. Codogno 1908 con Per_1 allenamenti due (a volte tre) a settimana ed una partita (a volte due) nel weekend ma il padre, nei weekend di competenza, ha quasi sempre dichiarato di non poter accompagnare il figlio alle partite;
- il SI. è solito comunicare i propri turni di lavoro con pochissimo anticipo (a Per_1 volte addirittura a settimana già iniziata);
- la stessa, avendo perso entrambi i genitori nel 2023, si deve oggi occupare da sola della gestione quotidiana dei figli minori, che sono aumentati nel frattempo a tre, in quanto il primo dicembre 2022 è nata dall'unione con il IG. la figlia la stessa, Parte_1 Per_3 oltretutto, proprio per accudire i genitori malati terminali ed i figli minori, dovette necessariamente abbandonare il proprio lavoro full time;
- la ricorrente, stante il peggioramento della propria posizione economica, tramite il proprio difensore, richiedeva al resistente la corresponsione dell'adeguamento ISTAT, mai versato (per la somma di Euro 442,00), nonché il contributo alle spese straordinarie sostenute per la terapia seguita da presso il Centro di Psicomotricità di DI (per la Per_1 somma di Euro 1.213,50);
- a seguito di tale sollecito, il IG. adeguava l'assegno di mantenimento Per_1 provvedendo a versare la somma mensile di Euro 197,40, senza tuttavia corrispondere l'arretrato, nonché quanto richiesto a titolo di contributo alle spese straordinarie. Inoltre, per il tramite del proprio difensore negava il consenso alla prosecuzione del percorso terapeutico presso il Centro di Psicomotricità;
- la ricorrente sino a luglio dello scorso anno percepiva una retribuzione mensile di Euro 1.891,60, mentre attualmente e sino al luglio 2025 potrà beneficiare dell'indennità NASPI, il cui importo è attualmente pari a Euro 960,00;
- la ricorrente risulta comproprietaria al 50% sull'immobile sito in Codogno (LO) Cascina Schiappetta, ereditato dai genitori ma in evidente stato di degrado, dallo scarso valore commerciale, attualmente solo fonte di spesa per la SI.ra ; CP_1
- la ricorrente sostiene un canone di locazione mensile dell'abitazione familiare della ricorrente pari ad Euro 530,00;
- il SI. lavora presso il McDonald's di Casalpusterlengo (LO) con contratto a Per_1 tempo indeterminato e inoltre risulta proprietario dell'immobile ove vive con la nuova compagna, i loro due figli, nonché il figlio della compagna.
1.2. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, il IG. ha CP_2 contestato tutto quanto dedotto dalla resistente, chiedendo: la regolamentazione delle visite paterne;
la disponibilità di entrambi i genitori anche quando il minore è collocato presso l'altro, a permettere al figlio di eseguire le attività extrascolastiche;
un contributo a proprio carico al mantenimento del figlio pari ad Euro 200,00 rivalutabili ISTAT;
il contributo del 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore;
l'assegnazione del 50% dell'importo dell'assegno unico pagina 7 di 13 universale;
la prosecuzione del percorso terapeutico del minore presso una struttura pubblica;
la condanna della resistente alla somma di Euro 3.712,00 a titolo di quota dell'assegno unico percepito indebitamente, a cui compensare l'importo di Euro 442,00 a titolo di aggiornamento ISTAT domandato in ricorso. A sostegno e fondamento delle proprie domande, il resistente ha dedotto le seguenti circostanze:
- rispetto al contesto dell'adozione, da parte del Tribunale di Cremona, del Decreto n. 5506 del 28.11.2019, la situazione personale è mutata in quanto, dalla nuova relazione sentimentale, il IG. vedeva incrementare il nucleo familiare con la nascita dei Per_1 figli ed Persona_4 Persona_5
- il resistente è ora dipendente a tempo pieno e indeterminato di presso il Parte_2 ristorante Mc Donald's di Casalpusterlengo e svolge turni (mattino pomeriggio e notte) su 7 giorni, comunicati nel giorno di venerdì per la settimana successiva ed è quindi impossibile organizzarsi prima;
- il IG. percepisce uno stipendio netto di circa euro 1.250,00 per 14 mensilità, ed è Per_1 proprietario – per la quota di ½ – nel comune ove risiede di Terranova dei Passerini (LO): dell'abitazione e del box;
- per l'acquisto del predetto immobile lo stesso – unitamente alla compagna attuale – ha acceso nel giugno 2023 mutuo al 100% con Banca Intesa San Paolo S.p.A per l'importo di euro 155.000,00 da restituire in 360 rate mensili (30 anni) di euro 731,09;
- con riferimento alle difficoltà di apprendimento di il IG. si è reso Per_1 Per_1 disponibile affinché questi fosse seguito presso una struttura pubblica in quanto il costo presso una struttura privata gli sarebbe stato inaccessibile;
- in relazione all'attività sportiva svolta dal figlio la retta annuale per la Per_1 partecipazione a tutte le attività, pari ad Euro 500,00, è gravosa per il tenore economico del IG. Tuttavia, il padre cercherà di garantire tale specifica attività; Per_1
- il padre: (i) garantisce due cene a settimana oltre all'intera copertura di un finesettimana ogni due;
(ii) copre tutti gli spostamenti in macchina per andare a prendere e riportare il minore;
provvede all'acquisto di vestiario, giochi e accessori personali che vengono usati in via esclusiva quando il minore dimora presso il padre.
1.3. In occasione dell'udienza del 10.12.2024, il Giudice ha sentito le parti personalmente: parte ricorrente ha dichiarato “percepisco la NASPI fino a febbraio 2025, attualmente ammonta a euro 700,00; il figlio più piccolo che ho avuto dal mio compagno ha 2 anni, è in casa ma a settembre andrà all'asilo e cercherò un part time;
non sto cercando lavoro, ho perso i miei genitori negli ultimi anni;
il mio compagno lavora fa il magazziniere, percepisca circa 1.800,00, viviamo in affitto e spendiamo circa 530,00. L'AU per è 205,00, ma a febbraio mi Per_1 verranno scalati circa 35,00 euro per ogni figlio. Per tutti e tre i figli prendo un AU totale di 450 circa al mese. Io segnalo dalla materna che ha dei problemi come peraltro segnalato Per_1 dalle maestre. Ad oggi con il Servizio pubblico le liste d'attesa sono molto lunghe;
ha Per_1
pagina 8 di 13 iniziato a seguire il percorso presso un centro pubblico-privato, attualmente ha un PDP;
Per_1 dopo la morte dei miei genitori e di un cugino, sta seguendo anche un percorso
Per_1 psicologico. Le sedute costano 45,00 alla seduta, ne fa 4 al mese, quindi mensilmente i costi ammontano a euro 180,00. La parte chiede che possa proseguire il percorso attualmente
Per_1 in atto in quanto l'avvio di un diverso percorso comporterebbe per un disagio. La parte
Per_1 sarebbe disponibile a sostenere integralmente tali spese pur di fare proseguire tale percorso a ; la parte ha inoltre chiesto di poter sapere con due settimane di anticipo quali sono i turni
Per_1 lavorativi del SI. e quindi quali possono essere i giorni di spettanza paterna;
Per_1 parte resistente ha dichiarato “vedo due pomeriggi settimanali e a weekend alternati. I
Per_1 turni vengono comunicati il venerdì per la settimana successiva;
quando ho i weekend alternati chiedo al mio datore di lavoro di poter fare l'apertura dalle 6,30 alle 12,30 in modo da poter stare con […] percepisco circa 1.300-14.00 euro al mese;
vivo con la mia compagna, suo
Per_1 figlio, e altri due figli avuti dalla mia compagna;
abbiamo acquistato casa e sosteniamo un mutuo di euro 730,00 al mese (che dividiamo), la mia compagna lavora in un Mc Donald e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.200,00 euro mensili;
non sono sicuro ma credo che a titolo di AU io e la mia compagna percepiamo per tutti i figli circa 450,00”. Il Giudice ha formulato proposta conciliativa (assegno di mantenimento di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano e assegno unico) accettata unicamente da parte resistente. Il difensore di parte ricorrente ha chiesto, a scanso di future controversie tra le parti sul punto che vengano regolamentare la modalità di comunicazione tra le parti con riguardo alle spese straordinarie, chiedendo che le parti possano comunicare via mail. I difensori delle parti hanno insistito nell'emissione dei provvedimenti provvisori, in particolare il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla prosecuzione del percorso intrapreso da Le parti si sono dichiarate disponibili a
Per_1 intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale su invito del Giudice, il quale si è riservato di provvedere.
1.4. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. depositata in data 17.3.2025, il Presidente relatore ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“
1- conferma la regolamentazione delle visite paterne in atto, come disposte dal decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona, invitando parte resistente a comunicare alla ricorrente i giorni di spettanza paterna con almeno una settimana di anticipo;
2- autorizza la madre a far proseguire al minore il percorso terapeutico psicomotorio del figlio minore già in atto, con costi a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno;
3- dispone, a modifica del decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona, che il padre versi alla madre, con decorrenza dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di euro 275,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico a favore delle parti in ragione del 50% ciascuno;
pagina 9 di 13
4- invita le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale nell'interesse del minore”.
1.5. In occasione della successiva udienza del 9.7.2025 il Presidente relatore, dato atto del deposito di note conclusiva ad opera delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2. Domanda concernente la regolamentazione del diritto di visita paterno Nel presente procedimento per la modifica del decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona le parti non discutono in ordine alle modalità di affido e di collocamento del minore. Parte ricorrente ha chiesto, per quanto attiene alle visite paterne, che “il padre potrà/dovrà frequentare il minore a fine settimana alternati e due pomeriggi durante la settimana, da comunicarsi alla madre collocataria con almeno due settimane di anticipo;
nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali avendo cura di alternare Natale e Capodanno, Pasqua;
nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le restanti vacanze o ponti andranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza”, di fatto chiedendo la conferma di quanto già disposto dal Tribunale di Cremona, con la richiesta di comunicazione alla madre dei giorni di spettanza paterna con almeno due settimane di anticipo. Anche parte resistente ha chiesto di confermare la regolamentazione disposta dal Tribunale di Cremona – attualmente in atto – precisando, con riguardo ai pomeriggi infrasettimanali, di poter stare con il figlio indicativamente il martedì e giovedì (salvo impegni di lavoro concomitanti). Il resistente, sentito in occasione dell'udienza del 10.12.2024, ha dichiarato che i turni di lavoro
“vengono comunicati il venerdì per la settimana successiva;
quando ho i weekend alternati chiedo al mio datore di lavoro di poter fare l'apertura dalle 6,30 alle 12,30 in modo da poter stare con , pertanto ritiene questo Collegio equo che il resistente comunichi alla Per_1 ricorrente i giorni di spettanza paterna con almeno una settimana di anticipo, dovendo consentire alla madre di poter predisporre la propria organizzazione settimanale.
3. Domanda di prosecuzione del percorso terapeutico psicomotorio del figlio minore Per quanto attiene alla richiesta, formulata da parte ricorrente, di prosecuzione del percorso terapeutico psicomotorio del figlio minore già in atto, il Tribunale rileva che nulla osta in quanto lo stesso risulta, alla luce della documentazione prodotta, conforme all'interesse del minore (doc. 8, 9, 10 e 13 parte ricorrente) e che la sospensione del percorso si porrebbe in contrasto con l'interesse del minore. Peraltro, la ricorrente ha documentato come la prosecuzione del percorso sia raccomandata dall'istituto scolastico e dagli specialisti e come la sua interruzione rischierebbe di inficiare i progressi nelle more raggiunti (doc. 37 parte ricorrente). Le spese del predetto percorso esposte da parte ricorrente (pari a euro 180,00 mensili) risultano congrue e sostenibili pagina 10 di 13 dalle parti tenuto conto del rispettivo tenore di vita (cfr. infra), pertanto le stesso dovranno essere sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
4. Domanda di modifica del contributo paterno per il mantenimento del figlio. Parte ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo per il mantenimento di da 170,00 euro Per_1 mensili a euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'A.U. Di contro, il resistente ha chiesto il versamento di un contributo paterno di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'A.U. Ritiene il Collegio, confermando quanto statuito in sede provvisoria, di disporre l'aumento del contributo da euro 170,00 mensili (come disposto dal Tribunale di Cremona su accordo delle parti) a euro 275,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano e assegno unico a favore nella misura del 50% per ciascun genitore. A tale conclusione questo Collegio perviene valorizzano le seguenti circostanze:
- risultano certamente accresciute le eSIenze del minore (che compirà 11 anni il Per_1
6.12.2025) in ragione del decorso di 6 anni rispetto al momento della pronuncia del decreto del Tribunale di Cremona (2019);
- la situazione economica delle parti risulta pressochè equivalente: la ricorrente percepisce attualmente la NASPI di importo pari a euro 637,15 (doc. 34) ma risulta certamente dotata di capacità lavorativa (non solo in ragione della giovane età ma anche in quanto la stessa era dotata di occupazione lavorativa sino a luglio 2024), ha un nuovo compagno che percepisce un reddito mensile di euro 1.800,00, un nuovo figlio nato nel 2022 e sostiene un canone di locazione mensile pari a euro 530,00 mensili;
il resistente percepisce una retribuzione pari a euro 1.250 mensili (per 14 mensilità), ha una nuova compagna la quale percepisce una retribuzione mensile pari a euro 1.200,00, due nuovi figli nati dalla relazione con la compagna e sostiene spese di mutuo pari a circa euro 730,00 mensili;
la stessa ricorrente afferma nelle proprie note conclusive di auspicare “di trovare, una volta inserita la figlia minore, di anni due e mezzo, alla scuola dell'infanzia il prossimo settembre” un'occupazione lavorativa;
- i tempi di permanenza del minore risultano prevalenti presso la madre;
- ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 230/2921 l'assegno unico è corrisposto in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
- la recente pronuncia della Cassazione ord. n. 4672 del 22/02/2025, nel prevedere che “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”, non impone alcun automatismo tra l'attribuzione integrale dell'assegno unico e il collocamento del minore, dovendosi avere riguardo anche ai tempi di permanenza dei minori presso i genitori e alle eSIenze concrete dei figli;
pagina 11 di 13 - Nel caso di specie, nonostante risultino prevalenti tempi di prevalenza del minore presso la madre, il figlio trascorre con il padre un periodo di circa 9-10 giorni al mese che giustifica l'attribuzione di metà dell'assegno unico, anche avuto riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento (cfr. infra);
- pertanto, salvo diverso accordo tra le parti (allo stato non sussistente), l'assegno unico dovrà essere erogato a favore di ciascun genitore nella misura del 50%;
- diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente non sussiste il consenso del SI. alla corresponsione integrale dell'A.U. in favore della ricorrente: il messaggio Per_1
(doc. 27) inviato dal SI. manifesta la disponibilità del resistente a corrispondere Per_1
l'integrale assegno unico a condizione di aumentare il mantenimento di euro 60,00, pertanto a condizioni ben diverse da quelle statuite in sede di provvedimenti provvisori e confermate in questa sede;
- le parti non hanno reclamato i provvedimenti provvisori e urgenti
5. Le ulteriori domande formulate dalle parti
Parte resistente ha formulato in via riconvenzionale domanda di pagamento, a titolo di quota dell'assegno unico percepito indebitamente, della somma di euro 3.712,00 a cui compensare l'importo di euro 442,00 a titolo di aggiornamento ISTAT domandato in ricorso. La domanda risulta inammissibile. in quanto tali somme sono state erogate dall'INPS e, pertanto, sono ipoteticamente ripetibili dall'ente che le ha erogate.
Del pari inammissibili risultano tutte le altre domande formulate da parte ricorrente (in merito alla richiesta di condanna al versamento dell'aggiornamento ISTAT maturato, alle spese straordinarie non versate, nonché a titolo di conguagli dovuti e non versati per l'aumento dell'assegno di mantenimento disposto dall'ordinanza provvisoria ed urgente del 15.3.2025), avendo già la parte titolo per ottenere la rifusione di tali somme.
6. Coordinazione genitoriale In ragione dell'elevatissima conflittualità tra le parti nonché della difficoltà comunicativa riguardante le scelte da assumersi nell'interesse del minore, emerse non solo negli atti di causa ma anche nel corso dell'udienza del 10.12.2024, si ribadisce l'invito alle parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale nell'interesse del minore. Peraltro, la ricorrente ha documentato di aver fatto richiesta presso l di DI (dott.ssa e di essere in CP_4 Persona_6 lista d'attesa (doc. 41).
7. Le spese di lite
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
pagina 12 di 13
Per questi motivi
il Tribunale di DI in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1- conferma la regolamentazione delle visite paterne in atto, come disposte dal decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona, invitando parte resistente a comunicare alla ricorrente i giorni di spettanza paterna con almeno una settimana di anticipo;
2- autorizza la madre a far proseguire al minore il percorso terapeutico psicomotorio del figlio minore già in atto, con costi a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno;
3- dispone, a modifica del decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona, che il padre versi alla madre, con decorrenza dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di euro 275,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico a favore delle parti in ragione del 50% ciascuno;
4- invita le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale nell'interesse del minore;
5- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
DI, così deciso nella camera di conSIlio del 29 luglio 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1502/2024 promossa da:
(C.F.: ), residente a [...] CodiceFiscale_1
Maccacaro n. 31, rappresentata ed assistita dagli Avv.ti Marina Foglia (C.F.: C.F._2
) e Paolo Pagliardi (C.F.: ), entrambi del Foro di Cremona, con
[...] CodiceFiscale_3 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Soncino (CR), Via Dei Valeri n. 1;
RICORRENTE
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_4 XXV Aprile n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Simon Grasso del Foro di DI (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casalpusterlengo (LO), Piazza del C.F._5
Popolo n. 39;
RESISTENTE
e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“contrariis reiectis, l'Ill.mo Tribunale di DI, ritenuta la propria competenza, accertati i fatti esposti in narrativa e previe le declaratorie tutte di ragione e/o di legge, preso atto del piano genitoriale proposto, in accoglimento del ricorso, a modifica delle modalità di affidamento e mantenimento contenute nel decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 emesso dal Tribunale di Cremona all'esito del procedimento n. 1335/2018 R.G.V.G., Voglia:
pagina 1 di 13 - in via temporanea ed urgente, ai sensi degli artt. 473-bis.22 e 473-bis.50 c.p.c., nell'esclusivo interesse psicofisico del minore, assunte ove occorra sommarie informazioni, autorizzare la prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso dal minore presso il Centro di Persona_1
Psicomotricità S.r.l. di DI, anche con spese temporaneamente poste a carico della SI.ra ; Controparte_1
- all'esito del procedimento, ai sensi dell'art. 337 ter, comma III, c.c., autorizzare la prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso dal minore presso il Centro di Persona_1
Psicomotricità S.r.l. di DI, con spese poste a carico di entrambi i genitori;
- confermare e/o disporre che la SI.ra sia beneficiaria al 100% dell'assegno Controparte_1 unico universale e disporre che il SI. contribuisca al mantenimento ordinario CP_2 del minore versando alla madre collocataria, SI.ra , la somma Persona_1 Controparte_1 mensile di Euro 350,00, soggetta a rivalutazione ISTAT FOi annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso Tribunale di DI, con la precisazione che gli importi riguardanti le spese straordinarie, ivi compreso il costo della mensa scolastica, vengano rimborsati dal padre entro 30 giorni dall'esibizione della documentazione attestante le stesse;
in subordine, qualora non dovesse riconoscersi in favore della SI.ra l'erogazione Controparte_1 al 100% dell'assegno unico universale, disporre che il SI. contribuisca al CP_2 mantenimento ordinario del minore versando alla madre collocataria, SI.ra , la Controparte_1 somma mensile di Euro 400,00, soggetta a rivalutazione ISTAT FOi annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso Tribunale di DI, con la precisazione che gli importi riguardanti le spese straordinarie, ivi compreso il costo della mensa scolastica, vengano rimborsati dal padre entro 30 giorni dall'esibizione della documentazione attestante le stesse;
- disporre che il padre potrà/dovrà frequentare il minore a fine settimana alternati e due pomeriggi durante la settimana, da comunicarsi alla madre collocataria con almeno due settimane di anticipo;
nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali avendo cura di alternare Natale e Capodanno, Pasqua;
nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le restanti vacanze o ponti andranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza;
- previo accertamento dell'intervenuto accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico nei termini di cui in narrativa, respingere la domanda di condanna al pagamento della SI.ra in favore del convenuto della somma di Euro 3.712,00; CP_1
- in ogni caso, condannare il SI. al pagamento in favore della SI.ra della Per_1 CP_1 somma di Euro 442,00 a titolo di aggiornamento ISTAT maturato e non corrisposto, nonché al rimborso della quota parte delle spese straordinarie sostenute nel 2024 per la mensa ed il trasporto scolastico relative ai mesi di novembre 2023 - settembre 2024 (per complessivi Euro 550,78), per il centro estivo 2024 (per complessivi Euro 400,00), per la visita medica e l'acconto della scuola calcio anno 2024-2025 (per complessivi Euro 250,00);
pagina 2 di 13 - in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accertato l'intervenuto accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico nei termini di cui in narrativa, anche previo accertamento di quanto effettivamente percepito dalla SI.ra a titolo di assegno
Controparte_1 unico per il minore nonché di tutte le spese straordinarie sostenute interamente dalla Per_1 SI.ra in favore del minore dal 2022 ad oggi, condannare il convenuto al
Controparte_1 Per_1 pagamento in favore della SI.ra , a titolo di rimborso della quota del 50% delle
Controparte_1 spese straordinarie sostenute, della somma di Euro 3.888,15, ovvero della maggior o minor somma che emergerà in corso di causa, se ritenuto con applicazione dell'istituto della compensazione con il controcredito di Euro 3.704,50, asseritamente vantato da controparte e contestato da questa difesa, pari al 50% dell'assegno unico percepito per 33 (trentatré) mensilità dalla SI.ra , richiesto dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e
Controparte_1 risposta;
- in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 473-bis.19 c.p.c., condannare il convenuto al pagamento in favore della SI.ra della somma di Euro 620,80 quali conguagli dovuti e non versati CP_1 per l'aumento dell'assegno di mantenimento disposto dall'ordinanza provvisoria ed urgente del 15.3.2025, nonché alla rifusione della quota parte delle spese straordinarie sostenute dal novembre 2024 ad oggi pari ad Euro 797,05 ovvero della maggior o minor somma che emergerà in corso di causa. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali e successive occorrende”
Conclusioni di parte resistente
“Preliminarmente, dichiarare inammissibili le domande nuove formulate in sede di memoria ex art. 473-bis17. c. 1, c.p.c., per i motivi dedotti.
➢ Nel merito, rigettare le domande di rimborso delle spese straordinarie sostenute perché infondate per i motivi dedotti. SUI RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI MINORI. Il figlio continuerà ad essere affidato congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre.
2) Il IG. potrà comunque stare con il figlio due pomeriggi alla settimana Per_1 indicativamente il martedì e giovedì (salvo impegni di lavoro concomitanti) nonché a fine settimana alternati, nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali avendo cura di alternare Natale e Capodanno, Pasqua;
nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le restanti vacanze o ponti andranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza.
3) I genitori si dichiarano in ogni caso reciprocamente disponibili, anche durante i giorni in cui il figlio non è collocato presso di loro a collaborare affinché questo possa continuare a svolgere le attività di carattere sportivo e/o comunque le attività extrascolastiche scelte per lui.
pagina 3 di 13 4) I genitori si scambiano sin da ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio nell'interesse del minore. SUI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE TRA GENITORI E FIGLI.
5) Il IG. corrisponderà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Per_1 somma, soggetta a rivalutazione ISTAT, di euro 225,00=.
6) I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie concernenti il mantenimento del figlio, ivi compreso il costo della mensa scolastica. Ad eccezione delle spese mediche urgenti e non differibili, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori a mezzo mail o whatsapp. Il genitore che ha effettuato la spesa straordinaria potrà chiedere il rimborso della sua quota entro 30 giorni dall'esibizione del titolo di spesa.
7) In caso di disaccordo per quanto concerne l'individuazione delle spese straordinarie, le modalità di accordo e il rimborso delle medesime, i genitori faranno esclusivo riferimento alle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano e Tribunale di Milano in data 14.11.2017, che gli stessi dichiarano di conoscere. 8) L'importo percepito a titolo di assegno unico nell'interesse del minore sarà suddiviso al 50%.
9) Le detrazioni fiscali per il mantenimento dei figli saranno suddivise al 50% tra i genitori. IMPEGNO DEI GENITORI SULL'EDUCAZIONE E FORMAZIONE DEI FIGLI.
10) I genitori si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione e al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita del figlio. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti salute, scelte scolastiche, orientamento religioso e ogni altro aspetto della vita del figlio che possa influire sulla sua formazione e crescita psico-fisica, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. MISCELLANEA
11) Ad esito di CTU che ne dichiari il carattere indispensabile, disporre la prosecuzione del percorso terapeutico presso una struttura pubblica.
12) Con vittoria di compensi e spese oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda per la modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale di cui al decreto n. 5506/2019 del 28.1.2019 del Tribunale di Cremone, proposta dalla SI.ra nei confronti del SI. CP_1 Per_1
1.
1. In particolare, con ricorso depositato in data 26 luglio 2024, la IG.ra , a Controparte_1 modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale statuite con decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona, ha chiesto, in via temporanea ed urgente, la prosecuzione del percorso terapeutico psicomotorio del figlio minore,
pagina 4 di 13 all'esito, l'autorizzazione alla prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso dal minore, un contributo al mantenimento del figlio minore posto a carico del padre della somma mensile di Euro 350,00 rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione al 100% dell'assegno unico universale, nonché la regolamentazione delle visite paterne. A sostegno e fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- dalla relazione sentimentale tra la SI.ra con il SI. nasceva in CP_1 CP_2 data 06.12.2014 il minore Persona_1
- la ricorrente ed il convenuto iniziavano una convivenza a Casalpusterlengo (LO) in Via
Gramsci n. 49, in un appartamento di proprietà del padre del convenuto, SI. CP_3
ma il legame affettivo tra le parti veniva meno ancor prima della nascita del figlio
[...]
e la ricorrente portava a termine la gravidanza a casa dei propri genitori in Codogno (LO), Via Arrigo Cairo n. 15/E;
- da sempre ci sono state difficoltà tra le parti nella gestione del minore e nelle modalità di contribuzione al mantenimento da parte del padre;
pertanto, la SI.ra , che CP_1 all'epoca con il proprio stipendio si faceva carico di tutte le spese per il minore, non trovando un accordo in via stragiudiziale con il SI. si vedeva costretta ad Per_1 instaurare un procedimento avanti al Tribunale di DI per la determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio nato al di fuori del matrimonio;
- in particolare, il Tribunale, con decreto del 19.09.2016 disponeva l'affido condiviso di con collocamento presso la madre, confermando l'assegno di contributo al Per_1 mantenimento pari ad Euro 130,00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 40% di tutte le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di DI;
- stante il mancato versamento del mantenimento in favore del minore da febbraio a giugno 2017 la IG.ra presentava varie querele ai Carabinieri ed intentava procedure CP_1 esecutive per il recupero delle somme non versate;
- nelle more, la IG.ra iniziava una relazione con il SI. e CP_1 Parte_1 successivamente si trasferiva con quest'ultimo a Soncino (CR), insieme al minore Per_1
- nel 2018, preso atto del miglioramento della posizione economica del SI. il Per_1 quale tuttavia non provvedeva a versare il mantenimento con continuità e nemmeno prestava il consenso a che il figlio, a fronte di episodi di balbuzie in situazioni di carico emotivo, venisse visitato da una psicologa, la ricorrente incardinava presso il Tribunale di Cremona il procedimento n. 1335/2018 R.G.V.G. volto alla modifica delle condizioni di cui al predetto decreto del 19.06.2016;
- - il Tribunale adito con decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019, pubblicato in data 4.12.2019, così provvedeva: “1) l'affido congiunto di 2) la collocazione Per_1 prevalente di presso la madre in Codogno;
3) che il padre potrà/dovrà Per_1 frequentare il minore a fine settimana alternati come in essere e due pomeriggi durante la settimana;
nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali avendo cura di alternare Natale e Capodanno, Pasqua;
nonché due settimane anche non consecutive durante le
pagina 5 di 13 vacanze estive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le restanti vacanze o ponti andranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza; 4) che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del minore versando alla madre la somma mensile di Euro 150,00 a partire da dicembre 2019, che diverrà pari ad Euro 170,00 (rivalutabili ISTAT), allorquando il resistente sarà assunto a tempo indeterminato, oltre al 50% delle spese straordinarie sì come indicate nel protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Cremona AIAF Lombardia Sezione Cremona o Ordine Avvocati di Cremona, con la precisazione che il padre provvederà altresì al rimborso della metà delle spese della mensa in due soluzioni in particolare nei mesi di giugno e dicembre;
5) Prende atto del fatto che la ricorrente si sia impegnata a rimettere la querela presentata ai CC Stazione di Soncino per la quale è fissata udienza al 9/12/2019; 6) Spese di lite compensate”.
- il resistente, in ottemperanza al suddetto provvedimento, versava a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma di Euro 150 sino al mese di novembre 2020, per poi provvedere, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, al versamento della somma di Euro 170,00, senza però tuttavia mai procedere, nelle annualità seguenti, all'adeguamento ISTAT;
Per_
- la ricorrente, successivamente alla nascita del secondogenito , avuto con il nuovo compagno, si trasferiva nuovamente a Codogno (LO), anche al fine di essere affiancata nell'accudimento dei figli minori dai propri genitori;
- con l'inizio della scuola primaria oltre ai già riferiti episodi di disfluenza verbale, Per_1 manifestava difficoltà di attenzione e di apprendimento, pertanto, la SI.ra CP_1 prendeva contatti con il Centro di Psicomotricità S.r.l. di DI, ove nel maggio 2022 il minore veniva sottoposto a valutazione intellettiva e logopedica, all'esito delle quale, accertata la sussistenza di difficoltà emotive del minore nonché di fragilità nella scrittura e comprensione del testo, veniva conSIliato l'avvio di terapia logopedica e psicomotoria- relazionale;
- la IG.ra si attivava dunque affinché il minore, già dall'anno scolastico CP_1
2022/2023, iniziasse il percorso di terapia logopedica, con una seduta a settimana, presso il suddetto Centro di Psicomotricità. Il IG. prestava il consenso alla terapia, Per_1 negando tuttavia di volerne supportare i costi economici;
- da quando è stato introdotto l'assegno unico universale in sostituzione degli assegni famigliari, il IG. ha scalato dalle somme dovute a titolo di rimborso delle spese Per_1 straordinarie l'importo mensile di Euro 35,00, rinunciando quindi ad ottenere il 50% dell'assegno unico, provvedendo al rimborso delle spese straordinarie in misura irrisoria;
- la IG.ra ha sempre provveduto in autonomia alle spese relative al corredo CP_1 scolastico, all'abbigliamento per l'esercizio dell'attività sportiva, alle esperienze ludico- ricreative ed all'acquisto di giochi;
pagina 6 di 13 - è iscritto da quattro anni alla Scuola Calcio Elitè dell'R.C. Codogno 1908 con Per_1 allenamenti due (a volte tre) a settimana ed una partita (a volte due) nel weekend ma il padre, nei weekend di competenza, ha quasi sempre dichiarato di non poter accompagnare il figlio alle partite;
- il SI. è solito comunicare i propri turni di lavoro con pochissimo anticipo (a Per_1 volte addirittura a settimana già iniziata);
- la stessa, avendo perso entrambi i genitori nel 2023, si deve oggi occupare da sola della gestione quotidiana dei figli minori, che sono aumentati nel frattempo a tre, in quanto il primo dicembre 2022 è nata dall'unione con il IG. la figlia la stessa, Parte_1 Per_3 oltretutto, proprio per accudire i genitori malati terminali ed i figli minori, dovette necessariamente abbandonare il proprio lavoro full time;
- la ricorrente, stante il peggioramento della propria posizione economica, tramite il proprio difensore, richiedeva al resistente la corresponsione dell'adeguamento ISTAT, mai versato (per la somma di Euro 442,00), nonché il contributo alle spese straordinarie sostenute per la terapia seguita da presso il Centro di Psicomotricità di DI (per la Per_1 somma di Euro 1.213,50);
- a seguito di tale sollecito, il IG. adeguava l'assegno di mantenimento Per_1 provvedendo a versare la somma mensile di Euro 197,40, senza tuttavia corrispondere l'arretrato, nonché quanto richiesto a titolo di contributo alle spese straordinarie. Inoltre, per il tramite del proprio difensore negava il consenso alla prosecuzione del percorso terapeutico presso il Centro di Psicomotricità;
- la ricorrente sino a luglio dello scorso anno percepiva una retribuzione mensile di Euro 1.891,60, mentre attualmente e sino al luglio 2025 potrà beneficiare dell'indennità NASPI, il cui importo è attualmente pari a Euro 960,00;
- la ricorrente risulta comproprietaria al 50% sull'immobile sito in Codogno (LO) Cascina Schiappetta, ereditato dai genitori ma in evidente stato di degrado, dallo scarso valore commerciale, attualmente solo fonte di spesa per la SI.ra ; CP_1
- la ricorrente sostiene un canone di locazione mensile dell'abitazione familiare della ricorrente pari ad Euro 530,00;
- il SI. lavora presso il McDonald's di Casalpusterlengo (LO) con contratto a Per_1 tempo indeterminato e inoltre risulta proprietario dell'immobile ove vive con la nuova compagna, i loro due figli, nonché il figlio della compagna.
1.2. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, il IG. ha CP_2 contestato tutto quanto dedotto dalla resistente, chiedendo: la regolamentazione delle visite paterne;
la disponibilità di entrambi i genitori anche quando il minore è collocato presso l'altro, a permettere al figlio di eseguire le attività extrascolastiche;
un contributo a proprio carico al mantenimento del figlio pari ad Euro 200,00 rivalutabili ISTAT;
il contributo del 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore;
l'assegnazione del 50% dell'importo dell'assegno unico pagina 7 di 13 universale;
la prosecuzione del percorso terapeutico del minore presso una struttura pubblica;
la condanna della resistente alla somma di Euro 3.712,00 a titolo di quota dell'assegno unico percepito indebitamente, a cui compensare l'importo di Euro 442,00 a titolo di aggiornamento ISTAT domandato in ricorso. A sostegno e fondamento delle proprie domande, il resistente ha dedotto le seguenti circostanze:
- rispetto al contesto dell'adozione, da parte del Tribunale di Cremona, del Decreto n. 5506 del 28.11.2019, la situazione personale è mutata in quanto, dalla nuova relazione sentimentale, il IG. vedeva incrementare il nucleo familiare con la nascita dei Per_1 figli ed Persona_4 Persona_5
- il resistente è ora dipendente a tempo pieno e indeterminato di presso il Parte_2 ristorante Mc Donald's di Casalpusterlengo e svolge turni (mattino pomeriggio e notte) su 7 giorni, comunicati nel giorno di venerdì per la settimana successiva ed è quindi impossibile organizzarsi prima;
- il IG. percepisce uno stipendio netto di circa euro 1.250,00 per 14 mensilità, ed è Per_1 proprietario – per la quota di ½ – nel comune ove risiede di Terranova dei Passerini (LO): dell'abitazione e del box;
- per l'acquisto del predetto immobile lo stesso – unitamente alla compagna attuale – ha acceso nel giugno 2023 mutuo al 100% con Banca Intesa San Paolo S.p.A per l'importo di euro 155.000,00 da restituire in 360 rate mensili (30 anni) di euro 731,09;
- con riferimento alle difficoltà di apprendimento di il IG. si è reso Per_1 Per_1 disponibile affinché questi fosse seguito presso una struttura pubblica in quanto il costo presso una struttura privata gli sarebbe stato inaccessibile;
- in relazione all'attività sportiva svolta dal figlio la retta annuale per la Per_1 partecipazione a tutte le attività, pari ad Euro 500,00, è gravosa per il tenore economico del IG. Tuttavia, il padre cercherà di garantire tale specifica attività; Per_1
- il padre: (i) garantisce due cene a settimana oltre all'intera copertura di un finesettimana ogni due;
(ii) copre tutti gli spostamenti in macchina per andare a prendere e riportare il minore;
provvede all'acquisto di vestiario, giochi e accessori personali che vengono usati in via esclusiva quando il minore dimora presso il padre.
1.3. In occasione dell'udienza del 10.12.2024, il Giudice ha sentito le parti personalmente: parte ricorrente ha dichiarato “percepisco la NASPI fino a febbraio 2025, attualmente ammonta a euro 700,00; il figlio più piccolo che ho avuto dal mio compagno ha 2 anni, è in casa ma a settembre andrà all'asilo e cercherò un part time;
non sto cercando lavoro, ho perso i miei genitori negli ultimi anni;
il mio compagno lavora fa il magazziniere, percepisca circa 1.800,00, viviamo in affitto e spendiamo circa 530,00. L'AU per è 205,00, ma a febbraio mi Per_1 verranno scalati circa 35,00 euro per ogni figlio. Per tutti e tre i figli prendo un AU totale di 450 circa al mese. Io segnalo dalla materna che ha dei problemi come peraltro segnalato Per_1 dalle maestre. Ad oggi con il Servizio pubblico le liste d'attesa sono molto lunghe;
ha Per_1
pagina 8 di 13 iniziato a seguire il percorso presso un centro pubblico-privato, attualmente ha un PDP;
Per_1 dopo la morte dei miei genitori e di un cugino, sta seguendo anche un percorso
Per_1 psicologico. Le sedute costano 45,00 alla seduta, ne fa 4 al mese, quindi mensilmente i costi ammontano a euro 180,00. La parte chiede che possa proseguire il percorso attualmente
Per_1 in atto in quanto l'avvio di un diverso percorso comporterebbe per un disagio. La parte
Per_1 sarebbe disponibile a sostenere integralmente tali spese pur di fare proseguire tale percorso a ; la parte ha inoltre chiesto di poter sapere con due settimane di anticipo quali sono i turni
Per_1 lavorativi del SI. e quindi quali possono essere i giorni di spettanza paterna;
Per_1 parte resistente ha dichiarato “vedo due pomeriggi settimanali e a weekend alternati. I
Per_1 turni vengono comunicati il venerdì per la settimana successiva;
quando ho i weekend alternati chiedo al mio datore di lavoro di poter fare l'apertura dalle 6,30 alle 12,30 in modo da poter stare con […] percepisco circa 1.300-14.00 euro al mese;
vivo con la mia compagna, suo
Per_1 figlio, e altri due figli avuti dalla mia compagna;
abbiamo acquistato casa e sosteniamo un mutuo di euro 730,00 al mese (che dividiamo), la mia compagna lavora in un Mc Donald e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.200,00 euro mensili;
non sono sicuro ma credo che a titolo di AU io e la mia compagna percepiamo per tutti i figli circa 450,00”. Il Giudice ha formulato proposta conciliativa (assegno di mantenimento di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano e assegno unico) accettata unicamente da parte resistente. Il difensore di parte ricorrente ha chiesto, a scanso di future controversie tra le parti sul punto che vengano regolamentare la modalità di comunicazione tra le parti con riguardo alle spese straordinarie, chiedendo che le parti possano comunicare via mail. I difensori delle parti hanno insistito nell'emissione dei provvedimenti provvisori, in particolare il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla prosecuzione del percorso intrapreso da Le parti si sono dichiarate disponibili a
Per_1 intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale su invito del Giudice, il quale si è riservato di provvedere.
1.4. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. depositata in data 17.3.2025, il Presidente relatore ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“
1- conferma la regolamentazione delle visite paterne in atto, come disposte dal decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona, invitando parte resistente a comunicare alla ricorrente i giorni di spettanza paterna con almeno una settimana di anticipo;
2- autorizza la madre a far proseguire al minore il percorso terapeutico psicomotorio del figlio minore già in atto, con costi a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno;
3- dispone, a modifica del decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona, che il padre versi alla madre, con decorrenza dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di euro 275,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico a favore delle parti in ragione del 50% ciascuno;
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4- invita le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale nell'interesse del minore”.
1.5. In occasione della successiva udienza del 9.7.2025 il Presidente relatore, dato atto del deposito di note conclusiva ad opera delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2. Domanda concernente la regolamentazione del diritto di visita paterno Nel presente procedimento per la modifica del decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona le parti non discutono in ordine alle modalità di affido e di collocamento del minore. Parte ricorrente ha chiesto, per quanto attiene alle visite paterne, che “il padre potrà/dovrà frequentare il minore a fine settimana alternati e due pomeriggi durante la settimana, da comunicarsi alla madre collocataria con almeno due settimane di anticipo;
nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali avendo cura di alternare Natale e Capodanno, Pasqua;
nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le restanti vacanze o ponti andranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza”, di fatto chiedendo la conferma di quanto già disposto dal Tribunale di Cremona, con la richiesta di comunicazione alla madre dei giorni di spettanza paterna con almeno due settimane di anticipo. Anche parte resistente ha chiesto di confermare la regolamentazione disposta dal Tribunale di Cremona – attualmente in atto – precisando, con riguardo ai pomeriggi infrasettimanali, di poter stare con il figlio indicativamente il martedì e giovedì (salvo impegni di lavoro concomitanti). Il resistente, sentito in occasione dell'udienza del 10.12.2024, ha dichiarato che i turni di lavoro
“vengono comunicati il venerdì per la settimana successiva;
quando ho i weekend alternati chiedo al mio datore di lavoro di poter fare l'apertura dalle 6,30 alle 12,30 in modo da poter stare con , pertanto ritiene questo Collegio equo che il resistente comunichi alla Per_1 ricorrente i giorni di spettanza paterna con almeno una settimana di anticipo, dovendo consentire alla madre di poter predisporre la propria organizzazione settimanale.
3. Domanda di prosecuzione del percorso terapeutico psicomotorio del figlio minore Per quanto attiene alla richiesta, formulata da parte ricorrente, di prosecuzione del percorso terapeutico psicomotorio del figlio minore già in atto, il Tribunale rileva che nulla osta in quanto lo stesso risulta, alla luce della documentazione prodotta, conforme all'interesse del minore (doc. 8, 9, 10 e 13 parte ricorrente) e che la sospensione del percorso si porrebbe in contrasto con l'interesse del minore. Peraltro, la ricorrente ha documentato come la prosecuzione del percorso sia raccomandata dall'istituto scolastico e dagli specialisti e come la sua interruzione rischierebbe di inficiare i progressi nelle more raggiunti (doc. 37 parte ricorrente). Le spese del predetto percorso esposte da parte ricorrente (pari a euro 180,00 mensili) risultano congrue e sostenibili pagina 10 di 13 dalle parti tenuto conto del rispettivo tenore di vita (cfr. infra), pertanto le stesso dovranno essere sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
4. Domanda di modifica del contributo paterno per il mantenimento del figlio. Parte ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo per il mantenimento di da 170,00 euro Per_1 mensili a euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'A.U. Di contro, il resistente ha chiesto il versamento di un contributo paterno di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'A.U. Ritiene il Collegio, confermando quanto statuito in sede provvisoria, di disporre l'aumento del contributo da euro 170,00 mensili (come disposto dal Tribunale di Cremona su accordo delle parti) a euro 275,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano e assegno unico a favore nella misura del 50% per ciascun genitore. A tale conclusione questo Collegio perviene valorizzano le seguenti circostanze:
- risultano certamente accresciute le eSIenze del minore (che compirà 11 anni il Per_1
6.12.2025) in ragione del decorso di 6 anni rispetto al momento della pronuncia del decreto del Tribunale di Cremona (2019);
- la situazione economica delle parti risulta pressochè equivalente: la ricorrente percepisce attualmente la NASPI di importo pari a euro 637,15 (doc. 34) ma risulta certamente dotata di capacità lavorativa (non solo in ragione della giovane età ma anche in quanto la stessa era dotata di occupazione lavorativa sino a luglio 2024), ha un nuovo compagno che percepisce un reddito mensile di euro 1.800,00, un nuovo figlio nato nel 2022 e sostiene un canone di locazione mensile pari a euro 530,00 mensili;
il resistente percepisce una retribuzione pari a euro 1.250 mensili (per 14 mensilità), ha una nuova compagna la quale percepisce una retribuzione mensile pari a euro 1.200,00, due nuovi figli nati dalla relazione con la compagna e sostiene spese di mutuo pari a circa euro 730,00 mensili;
la stessa ricorrente afferma nelle proprie note conclusive di auspicare “di trovare, una volta inserita la figlia minore, di anni due e mezzo, alla scuola dell'infanzia il prossimo settembre” un'occupazione lavorativa;
- i tempi di permanenza del minore risultano prevalenti presso la madre;
- ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 230/2921 l'assegno unico è corrisposto in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
- la recente pronuncia della Cassazione ord. n. 4672 del 22/02/2025, nel prevedere che “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”, non impone alcun automatismo tra l'attribuzione integrale dell'assegno unico e il collocamento del minore, dovendosi avere riguardo anche ai tempi di permanenza dei minori presso i genitori e alle eSIenze concrete dei figli;
pagina 11 di 13 - Nel caso di specie, nonostante risultino prevalenti tempi di prevalenza del minore presso la madre, il figlio trascorre con il padre un periodo di circa 9-10 giorni al mese che giustifica l'attribuzione di metà dell'assegno unico, anche avuto riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento (cfr. infra);
- pertanto, salvo diverso accordo tra le parti (allo stato non sussistente), l'assegno unico dovrà essere erogato a favore di ciascun genitore nella misura del 50%;
- diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente non sussiste il consenso del SI. alla corresponsione integrale dell'A.U. in favore della ricorrente: il messaggio Per_1
(doc. 27) inviato dal SI. manifesta la disponibilità del resistente a corrispondere Per_1
l'integrale assegno unico a condizione di aumentare il mantenimento di euro 60,00, pertanto a condizioni ben diverse da quelle statuite in sede di provvedimenti provvisori e confermate in questa sede;
- le parti non hanno reclamato i provvedimenti provvisori e urgenti
5. Le ulteriori domande formulate dalle parti
Parte resistente ha formulato in via riconvenzionale domanda di pagamento, a titolo di quota dell'assegno unico percepito indebitamente, della somma di euro 3.712,00 a cui compensare l'importo di euro 442,00 a titolo di aggiornamento ISTAT domandato in ricorso. La domanda risulta inammissibile. in quanto tali somme sono state erogate dall'INPS e, pertanto, sono ipoteticamente ripetibili dall'ente che le ha erogate.
Del pari inammissibili risultano tutte le altre domande formulate da parte ricorrente (in merito alla richiesta di condanna al versamento dell'aggiornamento ISTAT maturato, alle spese straordinarie non versate, nonché a titolo di conguagli dovuti e non versati per l'aumento dell'assegno di mantenimento disposto dall'ordinanza provvisoria ed urgente del 15.3.2025), avendo già la parte titolo per ottenere la rifusione di tali somme.
6. Coordinazione genitoriale In ragione dell'elevatissima conflittualità tra le parti nonché della difficoltà comunicativa riguardante le scelte da assumersi nell'interesse del minore, emerse non solo negli atti di causa ma anche nel corso dell'udienza del 10.12.2024, si ribadisce l'invito alle parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale nell'interesse del minore. Peraltro, la ricorrente ha documentato di aver fatto richiesta presso l di DI (dott.ssa e di essere in CP_4 Persona_6 lista d'attesa (doc. 41).
7. Le spese di lite
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
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Per questi motivi
il Tribunale di DI in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1- conferma la regolamentazione delle visite paterne in atto, come disposte dal decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona, invitando parte resistente a comunicare alla ricorrente i giorni di spettanza paterna con almeno una settimana di anticipo;
2- autorizza la madre a far proseguire al minore il percorso terapeutico psicomotorio del figlio minore già in atto, con costi a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno;
3- dispone, a modifica del decreto n. 5506/2019 del 28.11.2019 del Tribunale di Cremona, che il padre versi alla madre, con decorrenza dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di euro 275,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico a favore delle parti in ragione del 50% ciascuno;
4- invita le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale nell'interesse del minore;
5- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
DI, così deciso nella camera di conSIlio del 29 luglio 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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