Articolo 10 della Legge 12 giugno 1984, n. 222
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 aprile 1988
Art. 10. Riduzione dei requisiti contributivi

Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge e' ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' rispettivamente nel corso del biennio o nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1988
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