TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 736 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CARIA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
e nato a [...] il [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. MASSIMO PUDDU, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
A) Ciascuno dei coniugi vivrà separato con obbligo di mutuo rispetto.
B) Affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività
formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
C) Le frequentazioni tra i figli e il sig. avverranno il martedì e giovedì, dalle ore CP_1
17 alle ore 21, tenuto conto degli impegni didattici e sportivi dei minori, mentre con riguardo i giorni del week-end, (dalle ore 13.30 del sabato ore 19.00 della domenica), alle festività e alle vacanze in base al principio dell'alternanza. Il periodo per le vacanze estive è stabilito in dieci giorni continuativi o in due soluzioni da concordarsi almeno un mese prima. Nei giorni e negli orari come sopra indicati il sig. dovrà prelevare i minori dal domicilio CP_1
materno ed ivi riaccompagnarli a propria cura e spese.
D) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli minori alla sig.ra CP_1 [...]
euro 400,00 complessivi, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare Parte_1
secondo gli indici Istat ogni 12 mesi come per legge, oltre le spese di natura straordinaria da ripartite per il 50%.
E) L'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi.
F) I coniugi si concedono sin d'ora vicendevole assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e si impegnano e obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambio di domicilio e o residenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla n data 8/02/2024, e costituzione del
[...] Parte_1 CP_1
in data 17/01/2025, senza ulteriore istruttoria e rinunciando alla personale comparizione davanti al Giudice, i coniugi hanno dato atto di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla concorde dichiarazione di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono essere inoltre recepite le condizioni concordate tra le parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
CAGLIARI, e nato il [...] in [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
20/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti