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23 gennaio 1976
23 gennaio 1976
Art. 2. Competenze statali
Ai fini della tutela degli interessi generali della sanita' pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.
Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.
La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.
Ai fini della tutela degli interessi generali della sanita' pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.
Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.
La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/2021, n. 234Provvedimento: […] Ed infatti, l'art. 2 della stessa legge n. 745 del 1975 prevedeva che «[a]i fini della tutela degli interessi generali della sanità pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale». […]Leggi di più...
- in genere·
- istituti zooprofilattici sperimentali·
- necessità di evitare ogni interferenza regionale·
- potere sostitutivo del governo·
- sanità pubblica