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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4059/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300612/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300612/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300612/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10 settembre 2025 e presentato alla Corte il 9 ottobre 2025 la Ricorrente_1 S.r.l., c.f. e p.i. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, c.f. CF_1 , officiata dal dott. Difensore_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF7030300612/2025 relativo all'anno 2019 notificatole in data 18 giugno 2025, seguito al processo verbale di constatazione redatto in data 20 novembre 2019 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Capua, dopo l'accesso effettuato il 10 aprile 2019 presso la sede della società.
Con il prefato avviso la Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Controlli, ha accertato, ai fini II.DD., ai sensi dell'art. 41, 41 bis e 39, comma 2°, del d.P.R. 600/1973, il reddito d'impresa pari ad € 309.582,72 (€ 218.022,12 componenti positivi + 2.945,60 componenti negativi + 88.615,00 reddito dichiarato), da cui sono scaturite maggiori imposte e sanzioni. Ai fini I.R.A.P., ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 446/1997, si è accertato un maggior valore della produzione pari ad € 220.967,72 (€ 218.022,12 componenti positivi + 2.945,60 componenti negativi) e ai fini I.V.A., ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, operazioni imponibili attive di complessive pari ad € 220.967,72 da cui l'imposta al 22% pari ad € 48.604,00 (rispettivamente € 47.964,84 per i componenti positivi e € 639,06 per i componenti negativi).
L'accertamento in oggetto ha recuperato a tassazione ricavi asseritamente non dichiarati per complessivi
€ 218.022,12, oltre I.V.A., assumendo che la differenza tra l'eccedenza contabile di magazzino al 31 marzo
2019 e quella fisica alla medesima data costituisse prova di vendite senza fattura, ai sensi della presunzione legale di cui al d.lgs. 441/1997 ed ha rilevato costi indeducibili per complessivi € 2.945,60, asseritamente in violazione dei principi di inerenza e/o competenza.
Impugnandolo, la società ha deplorato l'illogicità della motivazione;
ha segnalato plurime carenze istruttorie, specie nella ricostruzione del magazzino;
ha stigmatizzato l'illegittimità dell'accertamento induttivo, insorgendo anche contro la percentuale di ricarico e la scelta del segmento temporale che - a suo dire - avrebbe anche violato i principi di contabilità e la competenza. Ha dunque concluso per l'annullamento dell'accertamento con favore delle spese da attribuire al difensore distrattario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la correttezza del proprio operato.
L'istanza sospensiva è stata respinta.
La causa è stata decisa in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente va osservato come esso non abbia affatto riguardato la parte dell'accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi indeducibili per € 2.945,60.
1. Parte ricorrente, nel suo primo articolato motivo, ha premesso come nel corso dell'accesso, la Guardia di Finanza, con la collaborazione della società, ha acquisito l'intera documentazione contabile, scaricandola direttamente dai computer aziendali. Ha allegato di trattare da oltre cinquant'anni abbigliamento usato, precisando sia che presso l'azienda è possibile trovare articoli per uomo, donna e bambino (jeans, t-shirt, felpe, maglioni, giubbini, giacche e ogni altro capo di abbigliamento e accessori), sia come si snoda il processo di lavorazione (fase di igienizzazione degli abiti usati che arrivano in azienda;
loro classificazione con suddivisione per genere, caratteristiche e tipologia;
imballaggio della merce a seconda della destinazione finale e alle esigenze della clientela). Ha aggiunto che, pur non essendo obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, essendo distante dai parametri che ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 600/1973 la impongono
(in due esercizi consecutivi superamento di entrambi i seguenti limiti: ricavi per € 5.164.568,00 e rimanenze finali per € 1.100.000,00), all'interno del suo software gestionale possiede una funzione di determinazione del valore di questo per ogni singolo giorno, precisando trattarsi di annotazione per uso interno, non gestita dal personale amministrativo.
Ha evidenziato che proprio da questo i verificatori hanno estrapolato il dato delle giacenze al 31 marzo 2019
(€ 71.947,48) e ha precisato d'avere fornito, acquisendolo dalla stessa fonte, a richiesta della Guardia di
Finanza, il valore delle giacenze aggiornato alla data dell'accesso, ossia al 10 aprile 2019 (€ 176.122,01).
Da tali premesse ha rilevato un vizio sostanziale dell'accertamento avendo i verificatori, a suo dire immotivatamente, assunto quale dato di riferimento il valore delle giacenze al 31 marzo 2019, omettendo di spiegare perché esso sarebbe stato più attendibile rispetto a quello al 10 aprile 2019, pervenendo al giudizio di inattendibilità delle scritture.
La ricorrente ha stigmatizzato l'aporia del ragionamento dell'Ufficio che, in limine, avrebbe dovuto prendere in esame anche gli acquisti di beni e le vendite risultanti alla stessa data del 10 aprile 2019, cosa che non risulta dal p.v.c..
Dopo aver riferito che fino all'anno 2018 i verificatori della Guardia di Finanza hanno accreditato una certa attendibilità ai dati extracontabili della società, almeno quanto al valore reale delle rimanenze e alle percentuali di ricarico “ritenute congrue ed in linea con la media dei guadagni percentuali normalmente praticati sul mercato da attività commerciali similari” (come si evince leggendo le pagine 16 e 17 del p.v.c.), ha deplorato la ricostruzione dai medesimi eseguita per il trimestre seguente per il quale, partendo dal valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2018, la ricostruzione contabile del magazzino è stata fatta con la situazione al 10 aprile 2019, ma con i dati contabili risultanti al 31 marzo 2019.
1.1. Si tratta di considerazioni acute ma inidonee ad inficiare l'accertamento.
La stessa difesa istante ha ricordato che il d.P.R. n 600/1973 e il d.P.R. 633/1972 prevedono, rispettivamente per le imposte dirette e per l'I.V.A., vari tipi di accertamento e che tra questi l'art. 39, comma 2° d.P.R.
600/1973 e l'art. 55 d.P.R. 633/1972 disciplinano l'accertamento induttivo puro il quale si applica in situazioni gravi in cui la contabilità è assente, inattendibile o manipolata al punto da non consentire un controllo analitico, mentre l'art. 39, comma 1°, lett. d) d.P.R. 600/1973 disciplina l'accertamento analitico-induttivo.
Secondo la ricorrente si verterebbe nel secondo caso, accordato alle ipotesi in cui la contabilità formalmente esiste ma contiene irregolarità parziali o incongruenze che la rendono non del tutto attendibile. A suo dire l'Ufficio, partendo dai dati contabili, avrebbe poi applicato presunzioni né gravi, né precise e neppure concordanti, eseguendo, nella sostanza e in maniera illegittima, un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1°, lett. d) del d.P.R. 600/1973, in quanto riferito a dati contabili formalmente esistenti, procedendo però alla loro rettifica mediante l'applicazione di presunzioni generiche. Per tale tipologia di accertamento, invece, le presunzioni utilizzabili sarebbero solo quelle disciplinate dall'art. 2729 c.c.. A conforto del suo assunto la Ricorrente_1 ha invocato il principio nomofilattico (ex multis Cassazione civile, sez. trib., 10.06.2013, n. 14428) per il quale “l'accertamento analitico-induttivo richiede la sussistenza di irregolarità contabili tali da legittimare presunzioni gravi, precise e concordanti. L'utilizzo di presunzioni generiche o prive di adeguato riscontro logico-probatorio comporta l'illegittimità dell'atto impositivo”.
L'Ufficio ha replicato a riguardo ribadendo come il discrimen tra l'accertamento condotto con metodo analitico extracontabile e quello condotto con metodo induttivo “puro” riposi nella parziale ovvero assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità o inesattezza” degli elementi indicati non consente di prescindere dalle scritture contabili, essendo l'Ufficio accertatore legittimato a colmare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici, che rispondano ai requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'articolo 2729 del codice civile. Nel secondo caso, invece, le “omissioni o le false e inesatte indicazioni” ovvero “le irregolarità formali delle scritture contabili” risultano talmente gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità e l'utilizzabilità a fini accertativi anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a determinare l'imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se privi dei predetti requisiti richiesti per assurgere a prova presuntiva.
La fattispecie, secondo il condivisibile ragionamento dell'Agenzia, cade nel secondo caso e neanche eventuale errore qualificatorio sul tipo di accertamento avrebbe rilevanza in sé come violazione di legge, potendo, eventualmente, refluire in un errore sull'attività processuale o in un errore sulla selezione e valutazione del materiale probatorio, senza essere per questo d'ostacolo alla modifica di prospettazione finanche in corso di giudizio. Tutto ciò purché non mutino, come difatti non sono mutati, i presupposti di fatto su cui poggiano le due valutazioni e siano stati esplicitati dall'accertamento originario gli elementi presuntivi attraverso cui è stato individuato induttivamente un reddito imponibile diverso da quello dichiarato.
Invero, per granitica giurisprudenza di legittimità la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge, con buona pace quanto al fatto che la contabilità di magazzino non sarebbe doverosa dalla Ricorrente_1. Invero, qualora essa venga rinvenuta presso la sede dell'impresa e da essa sia possibile inferire l'esistenza di operazioni non contabilizzate, essa consente di procedere alla rettifica del reddito, spettando al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (ex multis, Cassazione n. 9944/2023; Cassazione
n. 7534/2021; Cassazione n. 10138/2020; Cassazion n. 21138/2018; Cassazione n. 12680/2018).
Ebbene, in ipotesi consimili alla fattispecie la Corte regolatrice ha evidenziato come se nel corso delle verifiche fiscali vengono rilevate delle anomalie significative nella gestione del magazzino o altre incoerenze nei dati dichiarati, può scattare l'accertamento induttivo, posto che il divario tra le dichiarazioni dei redditi e la durata delle giacenze va interpretata come occultamento di ricavi, che legittima l'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione civile, sez. trib., 19 dicembre 2024, n. 33440).
Tutto ciò è quanto esattamente accaduto nella fattispecie, con la sostanziale differenza quanto alla rilevanza delle presunzioni che nell'accertamento induttivo - in cui l'Ufficio può rettificare le dichiarazioni prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili e dai dati ostentati dal bilancio e avvalersi di notizie e dati già in suo possesso – possono essere anche più semplici di quelle già tali ai sensi dell'articolo 2729 c.c..
In altre parole, esse ben possono trarre origine dai dati e dalle notizie comunque raccolte o venute a conoscenza dell'Ufficio.
Ebbene, l'Ufficio ha dato ampie giustificazioni alla qualificazione del suo accertamento come analitico- induttivo, fondato cioè sul rinvenimento di inesattezze contabili gravi, ovvero sul riscontro di situazioni di rilevante infedeltà di cui hanno ampiamente dato conto i verificatori nel prodromico p.v.c. richiamato dall'atto, su cui la contribuente è stata invano sollecitata a contraddire in sede endo-procedimentale.
1.2. Una volta superata la contestazione metodologica e sulla natura delle presunzioni utilizzabili, conviene accedere al controllo sul merito dell'accertamento medesimo.
Esso fonda sulla aporia tra la situazione al 31 marzo 2019 rispetto a quella alla data di accesso del 10 aprile
2019 che denota un divario notevole e non giustificato da alcuna operazione economica idonea a colmarlo.
A dire della ricorrente la scelta di assumere quale valore di magazzino quello del 31 marzo 2019 (€ 71.947,48) in luogo di quello aggiornato al 10 aprile 2019 (€ 176.122,01), senza fornire alcuna motivazione tecnico- contabile o logico-giuridica, e senza prendere in esame tutti gli altri dati contabili alla medesima data del 10 aprile 2019, esautorerebbe di gravità, precisione e concordanza i dati considerabili come presunzioni. Si tratterebbe di scelta arbitraria e finalizzata unicamente a far emergere una differenza imponibile da recuperare a tassazione, in palese contrasto con i principi che regolano l'accertamento analitico-induttivo e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità per la quale “la scelta di dati contabili parziali o non aggiornati, senza un'adeguata motivazione, Banca_1 un vizio logico-giuridico dell'accertamento e priva di attendibilità la ricostruzione del reddito” (Cassazione civile, sez. trib., 27.02.2019, n. 5731), laddove l'impiego di presunzioni prive di un adeguato fondamento logico e probatorio determina l'illegittimità dell'accertamento (Cassazione civile, sez. trib., n. 14428/2013; n. 20642/2015).
Il vizio dell'atto è stato così individuato nell'inidoneità dell'argomento speso dall'Ufficio per giustificare la preferenza per un dato contabile meno aggiornato e palesemente non rappresentativo della reale situazione aziendale, in luogo di altro più sincero ed attendibile.
Nel ribadire di non rientrare nei parametri previsti dall'art. 14 del d.P.R. n. 600/1973, la Ricorrente_1 ha stigmatizzato di non essere obbligata ad istituire e tenere la contabilità di magazzino ed ha invocato la giurisprudenza di legittimità per la quale l'assenza dell'obbligo della contabilità di magazzino non può essere posta a fondamento di un accertamento induttivo (Cassazione civile sez. trib. n. 14428/2013; Cassazione civile sez. trib. n. 20642/2015).
Diversa – anzi opposta - è invece la prospettazione dell'Ufficio.
Dalla motivazione dell'atto impugnato, che ha seguito lo schema d'atto che non ha sortito effetto quanto alla provocazione del contraddittorio, è richiamata la dichiarazione dei redditi Mod. Unico/SC 2020 per l'anno d'imposta 2019 e l'esposizione al quadro RF – GO RF2 dei componenti positivi per € 1.946.881,00 e GO
RF63 del reddito di € 88.615,00. Nel medesimo contesto si è ricordata la verifica fiscale per gli anni d'imposta precedenti dal 2015 al 2019 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Capua, iniziata proprio nella data
(sulla cui inesatta valutazione si è spesa la difesa istante) del 10 aprile 2019.
I verbalizzanti, riscontrando la documentazione, in esito a controlli sia formali sia sostanziali, hanno dunque rilevato irregolarità delle scritture contabili e opinato sottrazione di materia imponibile, risultata dal significativo scollamento tra i dati ufficiali e quelli extracontabili per l'anno 2019, a differenza dell'anno precedente, pervenendo a ritenere, con un ragionamento che il ricorso della società non pare avere adeguatamente attinto, che ai secondi piuttosto che ai primi sia riconoscibile una migliore attendibilità, confortata infatti dal valore delle rimanenze da cui operare una ricostruzione contabile del magazzino anche per l'anno successivo.
I verificatori hanno precisato che la contabilità di magazzino acquisita alla data dell'accesso, ossia al 10 aprile 2019 è disallineata rispetto alla contabilità al 31 marzo 2019 e proprio per colmare il lasso temporale hanno invitato la parte a fornire ragguagli, ma neanche così è stato spiegato il grosso divario delle rimanenze che al 31 marzo 2019 sono risultate di soli € 71.947,48 mentre appena dieci giorni dopo di € 176.122,01, senza che sia stata documentata alcuna operazione economica da poterlo giustificare.
In ragione di ciò è stata comunque scelta per la verifica la data del 31 marzo 2019, più agevole per operare un confronto tra le rimanenze contabili e fisiche. La mancanza di giustificazione e il breve tempo decorso al 10 aprile 2019 hanno persuaso i verificatori prima e l'Ufficio controlli poi che l'eccedenza contabile di magazzino rispetto a quella fisica sveli vendite senza fattura, in forza della presunzione legale di cui al d. lgs. n. 441/1997.
Il ricorso al d.P.R. n. 441/1997 (regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto) che ha sostituito l'art. 53 del d.P.R. n. 633/1973 e che deve ritenersi, contrariamente a quanto creduto dalla ricorrente, utile anche per ciò che riguarda le imposte dirette, agli articoli 1 e 4 reca le presunzioni legali che confortano l'accertamento in esame.
La Cassazione ha infatti ripetutamente sostenuto che il citato testo di legge è applicabile anche alle imposte dirette in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento (Cassazione civile, 23 gennaio 2020, n. 1500 e più recentemente Cassazione civile sez. trib., 10 agosto 2025, n.23006).
Nelle medesime occasioni la Corte regolatrice ha anche chiarito che le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni, già poste dall'art. 53 cit., sono annoverabili tra le presunzioni legali “miste”, che consentono la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati dalla citata norma (Cassazione civile, 4 febbraio 2015, n. 1976).
Ciò detto, la prima citata disposizione stabilisce che i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti, si presumono ceduti, ribaltando sul contribuente l'onere di vincere la presunzione di cessione;
la seconda ne regola gli effetti. A rendere operativa la presunzione legale ancorché relativa di cessione occorre che la differenza quantitativa, in negativo, tra beni esistenti nei luoghi sopra indicati e quelli acquistati, importati o prodotti risulti o a seguito della verifica fisica dei beni giacenti, oppure dal confronto – c.d. differenza inventariale - tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino (quelle di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 600/1973).
Parte ricorrente in proposito ha stigmatizzato di non essere obbligata alla tenuta del registro di magazzino, sottolineando che i verificatori avrebbero usato a fini accertativi un software d'uso solo interno, ma non ha potuto comunque spiegare l'aporia del dato nella sua contabilità aziendale se non con il marginale scostamento temporale di cui si è detto.
Non è dubbio, infatti, che anche alla contabilità non obbligatoria l'Ufficio possa estendere l'ispezione ai fini fiscali.
2. Nel seguito del suo ricorso la ricorrente è insorta contro la ricostruzione eseguita dai verificatori prima e dall'Agenzia delle Entrate poi quanto all'applicazione di una percentuale di ricarico del 157,44% - calcolata come media matematica degli esercizi 2017 e 2018 - ma riferita soltanto ai primi tre mesi del 2019.
Ha osservato come, proprio perché trattasi di una media (aritmetica), è ben possibile che non tutti i singoli mesi abbiano lo stesso valore di ricarico, potendo oscillare da un periodo dell'anno ad altro. Per questo ha spiegato come sia necessario, nell'accertamento di ricavi non contabilizzati fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, impiegare il criterio di media ponderale, essendo il ricorso al criterio della media aritmetica semplice consentito al più quando, a differenza dal caso specifico, risulti l'omogeneità della merce, laddove invece la società istante tratta merci differenti notevolmente per qualità, tipologia e valore. Sotto questo profilo la scelta dell'Amministrazione finanziaria sul criterio di determinazione della percentuale di ricarico è stata contestata per incoerenza logica e congruità.
Secondo la società istante l'Ufficio, applicando la media aritmetica degli ultimi due anni ai primi tre mesi del
2019 avrebbe impiegato un metodo sganciato da una base normativa e in nulla rappresentativo della realtà aziendale, in tal modo violando il principio di capacità contributiva.
Altra criticità è stata segnalata nei criteri impiegati per la valutazione delle rimanenze finali, in generale disciplinati dall'art. 92 del T.U.I.R. per i fini fiscali e dall'art. 2426 c.c. per le questioni civilistiche. In base alla prima disposizione, valida per beni, merci, prodotti finiti, semilavorati e materie prime presenti in azienda alla chiusura dell'esercizio, i metodi previsti (costo medio ponderato, FIFO, LIFO, costo specifico), confrontano il valore così determinato con quello normale di mercato e ne assumono il minore.
La ricostruzione presuntiva infrannuale operata dall'Ufficio, invece, non sarebbe in nulla conformata alla disciplina fiscale e neanche rispettosa del principio di competenza economica che impone la rilevazione dei costi e ricavi nell'esercizio di competenza e non su base infrannuale, con ulteriore contrasto all'art. 2423- bis, comma 1, n. 3, c.c. e all'art. 109, comma 1, del d.P.R. 917/1986 per cui costi e ricavi vanno imputati all'esercizio di effettiva competenza, indipendentemente dal momento dell'incasso o del pagamento. La valutazione del magazzino basata su dati infrannuali, parziali e non rappresentativi dell'intero esercizio 2019 sarebbe contraria anche al principio di competenza economica, ulteriore ragione di illegittimità dell'accertamento.
2.1. I verbalizzanti, partendo dal ricarico medio praticato dalla società negli ultimi due esercizi (anno 2018 ricarico 152,78%; anno 2019 ricarico 162,11%), hanno rilevato il ricarico medio percentuale (157,44%) da applicare al periodo 1° gennaio 2019 - 31 marzo 2019.
La difesa dell'Ufficio ha rimarcato il fatto che la percentuale di ricarico è stata determinata in contraddittorio con la parte e prendendo in considerazione dati di bilancio e fatture della stessa società accertata, ossia elementi certi provenienti dal soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova contraria.
Anche da questo punto di vista il ricorso è infondato mentre immotivata e generica è la contestazione sul principio di competenza riferito a intervalli temporali infrannuali in cui non sono state registrate operazioni.
3. Come terza ragione di ricorso è stata impugnata la parte riguardante le sanzioni.
3.1. Del tutto generica è la ragione d'opposizione alle sanzioni di cui senza migliore specificazione è stata deplorata l'illegittima e l'errata applicazione.
Il motivo non reca alcuna specifica censura al calcolo mentre l'an della pretesa ha fonte normativa.
Ne consegue il rigetto del ricorso, ma la complessità delle questioni coinvolte e la controvertibilità dei fatti suggerisce di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4059/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300612/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300612/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300612/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10 settembre 2025 e presentato alla Corte il 9 ottobre 2025 la Ricorrente_1 S.r.l., c.f. e p.i. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, c.f. CF_1 , officiata dal dott. Difensore_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF7030300612/2025 relativo all'anno 2019 notificatole in data 18 giugno 2025, seguito al processo verbale di constatazione redatto in data 20 novembre 2019 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Capua, dopo l'accesso effettuato il 10 aprile 2019 presso la sede della società.
Con il prefato avviso la Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Controlli, ha accertato, ai fini II.DD., ai sensi dell'art. 41, 41 bis e 39, comma 2°, del d.P.R. 600/1973, il reddito d'impresa pari ad € 309.582,72 (€ 218.022,12 componenti positivi + 2.945,60 componenti negativi + 88.615,00 reddito dichiarato), da cui sono scaturite maggiori imposte e sanzioni. Ai fini I.R.A.P., ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 446/1997, si è accertato un maggior valore della produzione pari ad € 220.967,72 (€ 218.022,12 componenti positivi + 2.945,60 componenti negativi) e ai fini I.V.A., ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, operazioni imponibili attive di complessive pari ad € 220.967,72 da cui l'imposta al 22% pari ad € 48.604,00 (rispettivamente € 47.964,84 per i componenti positivi e € 639,06 per i componenti negativi).
L'accertamento in oggetto ha recuperato a tassazione ricavi asseritamente non dichiarati per complessivi
€ 218.022,12, oltre I.V.A., assumendo che la differenza tra l'eccedenza contabile di magazzino al 31 marzo
2019 e quella fisica alla medesima data costituisse prova di vendite senza fattura, ai sensi della presunzione legale di cui al d.lgs. 441/1997 ed ha rilevato costi indeducibili per complessivi € 2.945,60, asseritamente in violazione dei principi di inerenza e/o competenza.
Impugnandolo, la società ha deplorato l'illogicità della motivazione;
ha segnalato plurime carenze istruttorie, specie nella ricostruzione del magazzino;
ha stigmatizzato l'illegittimità dell'accertamento induttivo, insorgendo anche contro la percentuale di ricarico e la scelta del segmento temporale che - a suo dire - avrebbe anche violato i principi di contabilità e la competenza. Ha dunque concluso per l'annullamento dell'accertamento con favore delle spese da attribuire al difensore distrattario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la correttezza del proprio operato.
L'istanza sospensiva è stata respinta.
La causa è stata decisa in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente va osservato come esso non abbia affatto riguardato la parte dell'accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi indeducibili per € 2.945,60.
1. Parte ricorrente, nel suo primo articolato motivo, ha premesso come nel corso dell'accesso, la Guardia di Finanza, con la collaborazione della società, ha acquisito l'intera documentazione contabile, scaricandola direttamente dai computer aziendali. Ha allegato di trattare da oltre cinquant'anni abbigliamento usato, precisando sia che presso l'azienda è possibile trovare articoli per uomo, donna e bambino (jeans, t-shirt, felpe, maglioni, giubbini, giacche e ogni altro capo di abbigliamento e accessori), sia come si snoda il processo di lavorazione (fase di igienizzazione degli abiti usati che arrivano in azienda;
loro classificazione con suddivisione per genere, caratteristiche e tipologia;
imballaggio della merce a seconda della destinazione finale e alle esigenze della clientela). Ha aggiunto che, pur non essendo obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, essendo distante dai parametri che ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 600/1973 la impongono
(in due esercizi consecutivi superamento di entrambi i seguenti limiti: ricavi per € 5.164.568,00 e rimanenze finali per € 1.100.000,00), all'interno del suo software gestionale possiede una funzione di determinazione del valore di questo per ogni singolo giorno, precisando trattarsi di annotazione per uso interno, non gestita dal personale amministrativo.
Ha evidenziato che proprio da questo i verificatori hanno estrapolato il dato delle giacenze al 31 marzo 2019
(€ 71.947,48) e ha precisato d'avere fornito, acquisendolo dalla stessa fonte, a richiesta della Guardia di
Finanza, il valore delle giacenze aggiornato alla data dell'accesso, ossia al 10 aprile 2019 (€ 176.122,01).
Da tali premesse ha rilevato un vizio sostanziale dell'accertamento avendo i verificatori, a suo dire immotivatamente, assunto quale dato di riferimento il valore delle giacenze al 31 marzo 2019, omettendo di spiegare perché esso sarebbe stato più attendibile rispetto a quello al 10 aprile 2019, pervenendo al giudizio di inattendibilità delle scritture.
La ricorrente ha stigmatizzato l'aporia del ragionamento dell'Ufficio che, in limine, avrebbe dovuto prendere in esame anche gli acquisti di beni e le vendite risultanti alla stessa data del 10 aprile 2019, cosa che non risulta dal p.v.c..
Dopo aver riferito che fino all'anno 2018 i verificatori della Guardia di Finanza hanno accreditato una certa attendibilità ai dati extracontabili della società, almeno quanto al valore reale delle rimanenze e alle percentuali di ricarico “ritenute congrue ed in linea con la media dei guadagni percentuali normalmente praticati sul mercato da attività commerciali similari” (come si evince leggendo le pagine 16 e 17 del p.v.c.), ha deplorato la ricostruzione dai medesimi eseguita per il trimestre seguente per il quale, partendo dal valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2018, la ricostruzione contabile del magazzino è stata fatta con la situazione al 10 aprile 2019, ma con i dati contabili risultanti al 31 marzo 2019.
1.1. Si tratta di considerazioni acute ma inidonee ad inficiare l'accertamento.
La stessa difesa istante ha ricordato che il d.P.R. n 600/1973 e il d.P.R. 633/1972 prevedono, rispettivamente per le imposte dirette e per l'I.V.A., vari tipi di accertamento e che tra questi l'art. 39, comma 2° d.P.R.
600/1973 e l'art. 55 d.P.R. 633/1972 disciplinano l'accertamento induttivo puro il quale si applica in situazioni gravi in cui la contabilità è assente, inattendibile o manipolata al punto da non consentire un controllo analitico, mentre l'art. 39, comma 1°, lett. d) d.P.R. 600/1973 disciplina l'accertamento analitico-induttivo.
Secondo la ricorrente si verterebbe nel secondo caso, accordato alle ipotesi in cui la contabilità formalmente esiste ma contiene irregolarità parziali o incongruenze che la rendono non del tutto attendibile. A suo dire l'Ufficio, partendo dai dati contabili, avrebbe poi applicato presunzioni né gravi, né precise e neppure concordanti, eseguendo, nella sostanza e in maniera illegittima, un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1°, lett. d) del d.P.R. 600/1973, in quanto riferito a dati contabili formalmente esistenti, procedendo però alla loro rettifica mediante l'applicazione di presunzioni generiche. Per tale tipologia di accertamento, invece, le presunzioni utilizzabili sarebbero solo quelle disciplinate dall'art. 2729 c.c.. A conforto del suo assunto la Ricorrente_1 ha invocato il principio nomofilattico (ex multis Cassazione civile, sez. trib., 10.06.2013, n. 14428) per il quale “l'accertamento analitico-induttivo richiede la sussistenza di irregolarità contabili tali da legittimare presunzioni gravi, precise e concordanti. L'utilizzo di presunzioni generiche o prive di adeguato riscontro logico-probatorio comporta l'illegittimità dell'atto impositivo”.
L'Ufficio ha replicato a riguardo ribadendo come il discrimen tra l'accertamento condotto con metodo analitico extracontabile e quello condotto con metodo induttivo “puro” riposi nella parziale ovvero assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità o inesattezza” degli elementi indicati non consente di prescindere dalle scritture contabili, essendo l'Ufficio accertatore legittimato a colmare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici, che rispondano ai requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'articolo 2729 del codice civile. Nel secondo caso, invece, le “omissioni o le false e inesatte indicazioni” ovvero “le irregolarità formali delle scritture contabili” risultano talmente gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità e l'utilizzabilità a fini accertativi anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a determinare l'imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se privi dei predetti requisiti richiesti per assurgere a prova presuntiva.
La fattispecie, secondo il condivisibile ragionamento dell'Agenzia, cade nel secondo caso e neanche eventuale errore qualificatorio sul tipo di accertamento avrebbe rilevanza in sé come violazione di legge, potendo, eventualmente, refluire in un errore sull'attività processuale o in un errore sulla selezione e valutazione del materiale probatorio, senza essere per questo d'ostacolo alla modifica di prospettazione finanche in corso di giudizio. Tutto ciò purché non mutino, come difatti non sono mutati, i presupposti di fatto su cui poggiano le due valutazioni e siano stati esplicitati dall'accertamento originario gli elementi presuntivi attraverso cui è stato individuato induttivamente un reddito imponibile diverso da quello dichiarato.
Invero, per granitica giurisprudenza di legittimità la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge, con buona pace quanto al fatto che la contabilità di magazzino non sarebbe doverosa dalla Ricorrente_1. Invero, qualora essa venga rinvenuta presso la sede dell'impresa e da essa sia possibile inferire l'esistenza di operazioni non contabilizzate, essa consente di procedere alla rettifica del reddito, spettando al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (ex multis, Cassazione n. 9944/2023; Cassazione
n. 7534/2021; Cassazione n. 10138/2020; Cassazion n. 21138/2018; Cassazione n. 12680/2018).
Ebbene, in ipotesi consimili alla fattispecie la Corte regolatrice ha evidenziato come se nel corso delle verifiche fiscali vengono rilevate delle anomalie significative nella gestione del magazzino o altre incoerenze nei dati dichiarati, può scattare l'accertamento induttivo, posto che il divario tra le dichiarazioni dei redditi e la durata delle giacenze va interpretata come occultamento di ricavi, che legittima l'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione civile, sez. trib., 19 dicembre 2024, n. 33440).
Tutto ciò è quanto esattamente accaduto nella fattispecie, con la sostanziale differenza quanto alla rilevanza delle presunzioni che nell'accertamento induttivo - in cui l'Ufficio può rettificare le dichiarazioni prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili e dai dati ostentati dal bilancio e avvalersi di notizie e dati già in suo possesso – possono essere anche più semplici di quelle già tali ai sensi dell'articolo 2729 c.c..
In altre parole, esse ben possono trarre origine dai dati e dalle notizie comunque raccolte o venute a conoscenza dell'Ufficio.
Ebbene, l'Ufficio ha dato ampie giustificazioni alla qualificazione del suo accertamento come analitico- induttivo, fondato cioè sul rinvenimento di inesattezze contabili gravi, ovvero sul riscontro di situazioni di rilevante infedeltà di cui hanno ampiamente dato conto i verificatori nel prodromico p.v.c. richiamato dall'atto, su cui la contribuente è stata invano sollecitata a contraddire in sede endo-procedimentale.
1.2. Una volta superata la contestazione metodologica e sulla natura delle presunzioni utilizzabili, conviene accedere al controllo sul merito dell'accertamento medesimo.
Esso fonda sulla aporia tra la situazione al 31 marzo 2019 rispetto a quella alla data di accesso del 10 aprile
2019 che denota un divario notevole e non giustificato da alcuna operazione economica idonea a colmarlo.
A dire della ricorrente la scelta di assumere quale valore di magazzino quello del 31 marzo 2019 (€ 71.947,48) in luogo di quello aggiornato al 10 aprile 2019 (€ 176.122,01), senza fornire alcuna motivazione tecnico- contabile o logico-giuridica, e senza prendere in esame tutti gli altri dati contabili alla medesima data del 10 aprile 2019, esautorerebbe di gravità, precisione e concordanza i dati considerabili come presunzioni. Si tratterebbe di scelta arbitraria e finalizzata unicamente a far emergere una differenza imponibile da recuperare a tassazione, in palese contrasto con i principi che regolano l'accertamento analitico-induttivo e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità per la quale “la scelta di dati contabili parziali o non aggiornati, senza un'adeguata motivazione, Banca_1 un vizio logico-giuridico dell'accertamento e priva di attendibilità la ricostruzione del reddito” (Cassazione civile, sez. trib., 27.02.2019, n. 5731), laddove l'impiego di presunzioni prive di un adeguato fondamento logico e probatorio determina l'illegittimità dell'accertamento (Cassazione civile, sez. trib., n. 14428/2013; n. 20642/2015).
Il vizio dell'atto è stato così individuato nell'inidoneità dell'argomento speso dall'Ufficio per giustificare la preferenza per un dato contabile meno aggiornato e palesemente non rappresentativo della reale situazione aziendale, in luogo di altro più sincero ed attendibile.
Nel ribadire di non rientrare nei parametri previsti dall'art. 14 del d.P.R. n. 600/1973, la Ricorrente_1 ha stigmatizzato di non essere obbligata ad istituire e tenere la contabilità di magazzino ed ha invocato la giurisprudenza di legittimità per la quale l'assenza dell'obbligo della contabilità di magazzino non può essere posta a fondamento di un accertamento induttivo (Cassazione civile sez. trib. n. 14428/2013; Cassazione civile sez. trib. n. 20642/2015).
Diversa – anzi opposta - è invece la prospettazione dell'Ufficio.
Dalla motivazione dell'atto impugnato, che ha seguito lo schema d'atto che non ha sortito effetto quanto alla provocazione del contraddittorio, è richiamata la dichiarazione dei redditi Mod. Unico/SC 2020 per l'anno d'imposta 2019 e l'esposizione al quadro RF – GO RF2 dei componenti positivi per € 1.946.881,00 e GO
RF63 del reddito di € 88.615,00. Nel medesimo contesto si è ricordata la verifica fiscale per gli anni d'imposta precedenti dal 2015 al 2019 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Capua, iniziata proprio nella data
(sulla cui inesatta valutazione si è spesa la difesa istante) del 10 aprile 2019.
I verbalizzanti, riscontrando la documentazione, in esito a controlli sia formali sia sostanziali, hanno dunque rilevato irregolarità delle scritture contabili e opinato sottrazione di materia imponibile, risultata dal significativo scollamento tra i dati ufficiali e quelli extracontabili per l'anno 2019, a differenza dell'anno precedente, pervenendo a ritenere, con un ragionamento che il ricorso della società non pare avere adeguatamente attinto, che ai secondi piuttosto che ai primi sia riconoscibile una migliore attendibilità, confortata infatti dal valore delle rimanenze da cui operare una ricostruzione contabile del magazzino anche per l'anno successivo.
I verificatori hanno precisato che la contabilità di magazzino acquisita alla data dell'accesso, ossia al 10 aprile 2019 è disallineata rispetto alla contabilità al 31 marzo 2019 e proprio per colmare il lasso temporale hanno invitato la parte a fornire ragguagli, ma neanche così è stato spiegato il grosso divario delle rimanenze che al 31 marzo 2019 sono risultate di soli € 71.947,48 mentre appena dieci giorni dopo di € 176.122,01, senza che sia stata documentata alcuna operazione economica da poterlo giustificare.
In ragione di ciò è stata comunque scelta per la verifica la data del 31 marzo 2019, più agevole per operare un confronto tra le rimanenze contabili e fisiche. La mancanza di giustificazione e il breve tempo decorso al 10 aprile 2019 hanno persuaso i verificatori prima e l'Ufficio controlli poi che l'eccedenza contabile di magazzino rispetto a quella fisica sveli vendite senza fattura, in forza della presunzione legale di cui al d. lgs. n. 441/1997.
Il ricorso al d.P.R. n. 441/1997 (regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto) che ha sostituito l'art. 53 del d.P.R. n. 633/1973 e che deve ritenersi, contrariamente a quanto creduto dalla ricorrente, utile anche per ciò che riguarda le imposte dirette, agli articoli 1 e 4 reca le presunzioni legali che confortano l'accertamento in esame.
La Cassazione ha infatti ripetutamente sostenuto che il citato testo di legge è applicabile anche alle imposte dirette in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento (Cassazione civile, 23 gennaio 2020, n. 1500 e più recentemente Cassazione civile sez. trib., 10 agosto 2025, n.23006).
Nelle medesime occasioni la Corte regolatrice ha anche chiarito che le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni, già poste dall'art. 53 cit., sono annoverabili tra le presunzioni legali “miste”, che consentono la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati dalla citata norma (Cassazione civile, 4 febbraio 2015, n. 1976).
Ciò detto, la prima citata disposizione stabilisce che i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti, si presumono ceduti, ribaltando sul contribuente l'onere di vincere la presunzione di cessione;
la seconda ne regola gli effetti. A rendere operativa la presunzione legale ancorché relativa di cessione occorre che la differenza quantitativa, in negativo, tra beni esistenti nei luoghi sopra indicati e quelli acquistati, importati o prodotti risulti o a seguito della verifica fisica dei beni giacenti, oppure dal confronto – c.d. differenza inventariale - tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino (quelle di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 600/1973).
Parte ricorrente in proposito ha stigmatizzato di non essere obbligata alla tenuta del registro di magazzino, sottolineando che i verificatori avrebbero usato a fini accertativi un software d'uso solo interno, ma non ha potuto comunque spiegare l'aporia del dato nella sua contabilità aziendale se non con il marginale scostamento temporale di cui si è detto.
Non è dubbio, infatti, che anche alla contabilità non obbligatoria l'Ufficio possa estendere l'ispezione ai fini fiscali.
2. Nel seguito del suo ricorso la ricorrente è insorta contro la ricostruzione eseguita dai verificatori prima e dall'Agenzia delle Entrate poi quanto all'applicazione di una percentuale di ricarico del 157,44% - calcolata come media matematica degli esercizi 2017 e 2018 - ma riferita soltanto ai primi tre mesi del 2019.
Ha osservato come, proprio perché trattasi di una media (aritmetica), è ben possibile che non tutti i singoli mesi abbiano lo stesso valore di ricarico, potendo oscillare da un periodo dell'anno ad altro. Per questo ha spiegato come sia necessario, nell'accertamento di ricavi non contabilizzati fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, impiegare il criterio di media ponderale, essendo il ricorso al criterio della media aritmetica semplice consentito al più quando, a differenza dal caso specifico, risulti l'omogeneità della merce, laddove invece la società istante tratta merci differenti notevolmente per qualità, tipologia e valore. Sotto questo profilo la scelta dell'Amministrazione finanziaria sul criterio di determinazione della percentuale di ricarico è stata contestata per incoerenza logica e congruità.
Secondo la società istante l'Ufficio, applicando la media aritmetica degli ultimi due anni ai primi tre mesi del
2019 avrebbe impiegato un metodo sganciato da una base normativa e in nulla rappresentativo della realtà aziendale, in tal modo violando il principio di capacità contributiva.
Altra criticità è stata segnalata nei criteri impiegati per la valutazione delle rimanenze finali, in generale disciplinati dall'art. 92 del T.U.I.R. per i fini fiscali e dall'art. 2426 c.c. per le questioni civilistiche. In base alla prima disposizione, valida per beni, merci, prodotti finiti, semilavorati e materie prime presenti in azienda alla chiusura dell'esercizio, i metodi previsti (costo medio ponderato, FIFO, LIFO, costo specifico), confrontano il valore così determinato con quello normale di mercato e ne assumono il minore.
La ricostruzione presuntiva infrannuale operata dall'Ufficio, invece, non sarebbe in nulla conformata alla disciplina fiscale e neanche rispettosa del principio di competenza economica che impone la rilevazione dei costi e ricavi nell'esercizio di competenza e non su base infrannuale, con ulteriore contrasto all'art. 2423- bis, comma 1, n. 3, c.c. e all'art. 109, comma 1, del d.P.R. 917/1986 per cui costi e ricavi vanno imputati all'esercizio di effettiva competenza, indipendentemente dal momento dell'incasso o del pagamento. La valutazione del magazzino basata su dati infrannuali, parziali e non rappresentativi dell'intero esercizio 2019 sarebbe contraria anche al principio di competenza economica, ulteriore ragione di illegittimità dell'accertamento.
2.1. I verbalizzanti, partendo dal ricarico medio praticato dalla società negli ultimi due esercizi (anno 2018 ricarico 152,78%; anno 2019 ricarico 162,11%), hanno rilevato il ricarico medio percentuale (157,44%) da applicare al periodo 1° gennaio 2019 - 31 marzo 2019.
La difesa dell'Ufficio ha rimarcato il fatto che la percentuale di ricarico è stata determinata in contraddittorio con la parte e prendendo in considerazione dati di bilancio e fatture della stessa società accertata, ossia elementi certi provenienti dal soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova contraria.
Anche da questo punto di vista il ricorso è infondato mentre immotivata e generica è la contestazione sul principio di competenza riferito a intervalli temporali infrannuali in cui non sono state registrate operazioni.
3. Come terza ragione di ricorso è stata impugnata la parte riguardante le sanzioni.
3.1. Del tutto generica è la ragione d'opposizione alle sanzioni di cui senza migliore specificazione è stata deplorata l'illegittima e l'errata applicazione.
Il motivo non reca alcuna specifica censura al calcolo mentre l'an della pretesa ha fonte normativa.
Ne consegue il rigetto del ricorso, ma la complessità delle questioni coinvolte e la controvertibilità dei fatti suggerisce di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.