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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
MINISCI FRANCESCO, Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Monte Sacro N. 29 01100 Viterbo VT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12520231460000176000 44440.87
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12520231460000177009 44440.87
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 4.4.2025 Ricorrente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria n. 64057/10683 del 26.11.2024 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 12520231460000176000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 1252023146000017709 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
12576202300001229000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, relative ad una serie di cartelle di pagamento prodromiche notificate negli anni 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023 per un importo complessivo di euro 44.440,87.
L'iscrizione ipotecaria riguarda alcuni immobili siti nel Comune di Nepi e nel Comune di Mazzano Romano appartenuti alla zia defunta Nominativo_1, di cui il ricorrente è erede, ma senza avere ancora accettato l'eredità.
Nei motivi di impugnazione il ricorrente eccepiva la nullità degli atti impugnati ritenendo non valida la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la successiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Evidenziava, in particolare, che la notificazione è avvenuta non presso il luogo di residenza di
Luogo 1, Indirizzo 1 ma in Indirizzo 2, luogo in cui il 6.2.2025 è stato lasciato l'avviso di cortesia per irreperibilità. In precedenza, il ricorrente (in data 6.10.2.2023) era stato dichiarato sconosciuto in Indirizzo 1 , per cui in data 28.12.2023 si era proceduto a notifica mediante deposito nella Casa
Comunale e affissione nell'apposito albo, senza effettuare compiute ricerche del destinatario dell'atto.
Pertanto, a parere del ricorrente, ricorre l'ipotesi della irreperibilità relativa (assenza momentanea dal luogo di residenza, Indirizzo 1) e non di irreperibilità relativa.
Con atto datato 3.6.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale nel premettere che il ricorrente non ha mai contestato la pretesa tributaria, rilevava che in data 20.6.2019 il ricorrente ha ricevuto a mezzo PEC all'indirizzo Email_3 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576201900001101000.
Con memorie illustrative del 25.8.2025 e del 3.9.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Quanto al profilo della mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato i documenti attestanti la corretta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (v. allegato 3 alle controdeduzioni), motivo per il quale la stessa risulta consolidata in via definitiva per non avere il contribuente proposto ricorso nei termini e modi di legge, atteso che l'art. 19 comma 3 D. Lgvo n.
546/1992 non consente l'impugnazione di atti per vizi non propri.
La corretta notifica della comunicazione preventiva all'indirizzo PEC, pertanto, non può avere alcuna ricaduta sulla iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio, in ordine alla quale il ricorrente non propone alcun motivo di impugnazione.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ad euro 1.800,00, oltre oneri di legge, per le spese processuali.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
MINISCI FRANCESCO, Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Monte Sacro N. 29 01100 Viterbo VT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12520231460000176000 44440.87
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12520231460000177009 44440.87
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 4.4.2025 Ricorrente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria n. 64057/10683 del 26.11.2024 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 12520231460000176000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 1252023146000017709 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
12576202300001229000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, relative ad una serie di cartelle di pagamento prodromiche notificate negli anni 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023 per un importo complessivo di euro 44.440,87.
L'iscrizione ipotecaria riguarda alcuni immobili siti nel Comune di Nepi e nel Comune di Mazzano Romano appartenuti alla zia defunta Nominativo_1, di cui il ricorrente è erede, ma senza avere ancora accettato l'eredità.
Nei motivi di impugnazione il ricorrente eccepiva la nullità degli atti impugnati ritenendo non valida la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la successiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Evidenziava, in particolare, che la notificazione è avvenuta non presso il luogo di residenza di
Luogo 1, Indirizzo 1 ma in Indirizzo 2, luogo in cui il 6.2.2025 è stato lasciato l'avviso di cortesia per irreperibilità. In precedenza, il ricorrente (in data 6.10.2.2023) era stato dichiarato sconosciuto in Indirizzo 1 , per cui in data 28.12.2023 si era proceduto a notifica mediante deposito nella Casa
Comunale e affissione nell'apposito albo, senza effettuare compiute ricerche del destinatario dell'atto.
Pertanto, a parere del ricorrente, ricorre l'ipotesi della irreperibilità relativa (assenza momentanea dal luogo di residenza, Indirizzo 1) e non di irreperibilità relativa.
Con atto datato 3.6.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale nel premettere che il ricorrente non ha mai contestato la pretesa tributaria, rilevava che in data 20.6.2019 il ricorrente ha ricevuto a mezzo PEC all'indirizzo Email_3 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576201900001101000.
Con memorie illustrative del 25.8.2025 e del 3.9.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Quanto al profilo della mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato i documenti attestanti la corretta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (v. allegato 3 alle controdeduzioni), motivo per il quale la stessa risulta consolidata in via definitiva per non avere il contribuente proposto ricorso nei termini e modi di legge, atteso che l'art. 19 comma 3 D. Lgvo n.
546/1992 non consente l'impugnazione di atti per vizi non propri.
La corretta notifica della comunicazione preventiva all'indirizzo PEC, pertanto, non può avere alcuna ricaduta sulla iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio, in ordine alla quale il ricorrente non propone alcun motivo di impugnazione.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ad euro 1.800,00, oltre oneri di legge, per le spese processuali.