Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 63
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità degli atti impugnati per vizio di notifica

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia stata correttamente notificata a mezzo PEC e che, essendo tale atto diventato definitivo per mancata impugnazione nei termini, non sia possibile contestare gli atti prodromici in base all'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto, la corretta notifica della comunicazione preventiva non ha ricadute sull'iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio, per la quale non sono stati proposti motivi di impugnazione specifici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 63
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 63
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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