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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/11/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 5381/23 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5381/2023 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 07.11.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Retribuzione”; e vertente N. _______________ tra
, rappresentata e difesa dall'avv. P. Mucciolo del Parte_1
REPERTORIO Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _______________ elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castel n. 148/2025 R.B. Lav.
San Lorenzo (Sa), Via Vigna della Corte, n. 67;
Ricorrente
Discusso nel termine del 07.11.2025 e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e
Controparte_1
difesa dall'avv. R. De Simone del Foro di Salerno in virtù di
[...]
[...]
domiciliata presso lo studio del difensore in Albanella (Sa), Via Controparte_2
Roma, n. 275;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 5381/23 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 07.11.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 03.10.2023 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
25.10.2022 al giorno 13.04.2023, con la qualifica di operatore socio assistenziale e con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale orizzontale, e di essere rimasta creditrice delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro
7.702,04, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva la nullità del ricorso e la compensazione cd. impropria per i danni, le mancanze e gli inadempimenti della lavoratrice per la somma di euro 5.000,00.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno 07.11.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note ex art. 429, comma
II, cpc e di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni
Giudizio n. 5381/23 R.G. Caroccia c/o pag. 2 Controparte_1 già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, pertanto, Parte_1
va accolta.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla società resistente. Infatti, l'atto introduttivo del presente giudizio contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, cioè l'oggetto della domanda, la causa petendi, ecc., e allo stesso, inoltre, risultano allegati, diversamente da quanto sostenuto dalla parte resistente, i conteggi analitici, sviluppati dal dottore commercialista (cfr. Controparte_3
fascicolo telematico di pare ricorrente).
Per quanto riguarda il merito della presente controversia, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre, Cass. n. 11530/2013;
Cass. n. 16951/2018), sia mediante la documentazione allegata sia mediante la prova orale svolta, specificamente circa la sussistenza del rapporto di lavoro, le mansioni svolte, la durata del rapporto e l'orario di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, va evidenziato che risultano allegati agli atti il Modello Unilav, il CCNL di settore, le lettere di messa in mora e i conteggi analitici (cfr. gli atti allegati al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Per quanto riguarda la prova testimoniale svolta, questa ha confermato le circostanze sopra indicate, riportate nel ricorso introduttivo della lite. Infatti, i testi escussi ( e Testimone_1 Tes_2
sentite all'udienza in data 20.05.2025) hanno confermato
[...]
completamente le circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo sia circa la durata del rapporto di lavoro sia circa l'orario di lavoro sia circa le mansioni concretamente svolte dal ricorrente (cfr. il verbale di udienza di escussione dei testi).
C Giudizio n. 5381/23 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1 Le dichiarazioni rese dai testi sono specifiche, circostanziate, omogenee e prive di contraddizioni e, quindi, ad avviso del Tribunale, sono genuine ed attendibili, in quanto provenienti da soggetti ben informati sui fatti causa, in quanto i testi erano colleghe di lavoro della ricorrente nello stesso periodo di lavoro.
In riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, la Suprema
Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre
2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n.
20017; Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI,
4 luglio 2017, n. 16467; v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014,
n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno
2011, n. 13177; Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n.
16499).
Giudizio n. 5381/23 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Controparte_1 Orbene, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, deve essere attribuito pieno credito alle dichiarazioni rese dai testi escussi, indicati dalla parte ricorrente, in quanto, come già detto, trattasi di soggetti ben a conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa per i motivi sopra indicati: pertanto, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova circa il rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la resistente, circa le mansioni e CP_4
l'orario di lavoro svolto.
Peraltro, a fronte delle asserzioni della parte ricorrente e delle prove, documentali e orali fornite, la società resistente nulla ha controdedotto in maniera specifica, non contestando, nella sostanza, il rapporto di lavoro, le mansioni svolte dal ricorrente e il periodo lavorativo, bensì solamente i conteggi allegati e gli asseriti inadempimenti della dipendente (cfr. la memoria difensiva, pagg. 2 e 3).
Egualmente la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha provato anche il mancato godimento dei giorni di ferie, avendo i testi escussi espressamente riferito che la ricorrente non aveva usufruito di giorni di ferie nel periodo di lavoro, come peraltro gli stessi testi (cfr. Cass. 1071/2016; Cass. n. 9599/2013;
Cass. n. 18564/2008); in proposito, la Suprema Corte ha affermato che
“Il lavoratore (nel caso di specie, conduttore di autoveicoli ed addetto a servizi vari (operazioni bancarie, consegna merci) che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento prova” (cfr. Cass. n. 9599/2013; cfr. anche Cass.,
Sez. Lav., ordinanza 30 luglio 2018
n. 20091); ed ancora: “grava sul lavoratore, il quale agisca in giudizio
Giudizio n. 5381/23 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_1 per chiedere la retribuzione corrispondente al periodo di mancate ferie e riposi, l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, individuabile appunto nella loro mancata fruizione, e più precisamente, sotto l'aspetto positivo, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato” (Cass., Sez. Lav., n. 8521/2015; Cass. n. 26985/2009).
Per quanto riguarda il quantum della pretesa azionata, vanno, quindi, riconosciuti alla parte ricorrente gli importi indicati nei conteggi allegati al ricorso (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente): i calcoli compiuti nei suddetti conteggi appaiono conformi alle disposizioni del CCNL di settore e privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione.
Di conseguenza, alla parte ricorrente va riconosciuto, l'importo totale di euro 7.702,04 (di cui euro 694,87 per trattamento di fine rapporto), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, dal dovuto e fino al saldo (cfr. i conteggi allegati al fascicolo di parte).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta nei termini sopra indicati.
III. Va disattesa, invece, l'eccezione di compensazione impropria formulata dalla società resistente.
Infatti, tale eccezione, in primo luogo, presenta profili di inammissibilità, in quanto riferita a circostanze, causative di danni (a dire della resistente società), oltremodo generiche e non circostanziate
(enormi disagi, pregiudizi ai minori, ostilità nei confronti dei colleghi, svogliatezza nel lavoro, difficoltà organizzative, richiami dei controllori, ecc.: cfr. pagg.
3-4 della memoria di costituzione); inoltre, quanto all'assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 10 e 11 aprile 2023, la stessa, già contestata con lettera datoriale in data 11.04.2023, è stata posta a base del licenziamento della lavoratrice, comunicato in data
13.04.2023 (cfr. gli atti allegati al fascicolo telematico di parte
Giudizio n. 5381/23 R.G. Caroccia c/o pag. 6 Controparte_1 ricorrente).
Inoltre, la suddetta eccezione di compensazione impropria non è, comunque, supportata da adeguato riscontro probatorio, non risultando allegato nessun documento che comprovi le generiche circostanze sopra riportate (ad esempio, i richiami degli organi di controllo); mentre, quanto alla prova articolata in proposito (cfr. memoria di costituzione, pag. 5), la stessa è stata già rigettata con ordinanza in data 05.11.2024, essendo “inammissibile e/o irrilevante, in quanto relativa a circostanze generiche, valutative ovvero ininfluenti ai fini della decisione”.
Ebbene, tale valutazione negativa circa la prova testimoniale articolata della resistente va confermata in sede di decisione del presente CP_4
giudizio: invero, i capi a), b) e c) sono generici e/o valutativi, quindi inammissibili;
il capo d) è irrilevante ai fini della decisione, non essendo evidente il nesso tra i richiami subiti dalla società resistente e gli eventuali danni conseguenti;
infine, i capi e), f) e g) hanno ad oggetto circostanze non contestate fra le parti e già poste, peraltro, a base dell'irrogata sanzione espulsiva in data 13.04.2023.
Per quanto riguarda, poi, l'istanza della società resistente di “essere abilitata alla prova contraria articolata da parte ricorrente con gli stessi testi da essa indicati, nonché con i testi sopra indicati da parte resistente” (cfr. memoria di costituzione, pag. 6), reiterata all'udienza di assunzione della prova testi in data 20.05.2025 e nelle note conclusionali in data 28.10.2025, pag. 6), va evidenziato che la stessa è già stata oggetto di decisione favorevole da parte del Tribunale adito e ammessa con ordinanza in data 05.11.2024: “ammette la parte resistente alla prova contraria, come richiesto negli scritti difensivi”.
Tuttavia, pur essendo stata ammessa tout court tale prova contraria, quindi, sia con i testi indicati dalla parte ricorrente sia con i testi indicati dalla stessa società resistente, quest'ultima non ha provveduto a citare i suoi testi per l'udienza di assunzione della prova in data 20.05.2025, procedendo a porre, comunque, nella suddetta udienza le domande ai
Giudizio n. 5381/23 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Controparte_1 testi indicati e citati dalla parte ricorrente (cfr. verbale di escussione dei testimoni): peraltro, la società resistente non ha fornito la prova della citazione dei suoi testi e delle eventuali circostanze impeditive di tale adempimento né all'udienza in data 20.05.2025 né successivamente negli altri scritti difensivi depositati, così restando alla stessa preclusa ogni ulteriore attività processuale in proposito.
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società con ricorso depositato in data Controparte_1
03.10.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di euro 7.702,04 (di cui euro 694,87 per trattamento di fine rapporto), oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Rigetta l'eccezione di compensazione impropria formulata dalla società resistente;
4) Condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 07.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5381/23 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Controparte_1