CASS
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2024, n. 30257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30257 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO CO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
c'etto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo e-eAz -, a_ cA-, /91, '64 "\;‘ er) LJ) jJ JIQ_ in, 2.. i c?.,C0 La -e cci LC2 (-01./Y-)_ PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. hiefit-e-i~seffe Penale Sent. Sez. 1 Num. 30257 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'istanza di revisione, formulata nell'interesse di AR ON IN, della sentenza della Corte di appello di Trieste in data 12 settembre 2017 (irrevocabile in data 3 giugno 2020), che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 15 aprile 2014, ha ritenuto riconducibile la distrazione fallimentare ascritta al suddetto (capo P) anche con riguardo ai proventi di cui ai capi G) e I), ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità di IN in relazione al ruolo apicale ricoperto in un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe (capo A), nonché in relazione a varie ipotesi di truffa consumata o tentata (capi B, D, E, F, H, I e M), e ha rideterminato, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello del P.m., la pena inflitta a IN in anni 11 e mesi 4 di reclusione. La Corte territoriale dà atto che l'istanza di revisione è fondata sul presunto contrasto tra questo giudicato e quello assolutorio, per insussistenza del fatto, del Tribunale di Pordenone in data 10 maggio 2018, irrevocabile il 7 giugno 2018, nei confronti di IN in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 5 d. Igs. 10 marzo 2000, n.74, allo stesso contestati per non avere presentato, essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali relative alle imposte 2010 e 2011 relative ai proventi illeciti incassati in esito alla consumazione dei reati di cui alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pordenone sopra indicata. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AR ON IN, deducendo violazione dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per erronea estensione di giudicato alle valutazioni giuridiche anziché alle fonti del fatto storico, nonché travisamento della prova, omessa valutazione di una prova decisiva, e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che l'impugnata sentenza ha spostato il baricentro cognitivo dall'analisi dei fatti, come sono emersi nell'ambito di filoni di indagini con esiti differenti, alla valutazione contenutistica della sentenza di condanna della Corte di appello di Trieste di cui si chiede la revisione, che fa propria. Osserva che, nel caso di specie, il contrasto attiene ai fatti storie presi in considerazione per la ricostruzione del fatto di reato e non alla valutazione dei fatti;
e che la sentenza impugnata non avrebbe fatto riferimento all'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze, ma si sarebbe limitata a giustificare la contraddittorietà logica tra le due valutazioni, peraltro aderendo integralmente a quella veicolata nel giudicato di condanna e non già a quella di assoluzione. Rileva il ricorrente che con la sentenza di assoluzione il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica aveva evidenziato che ciò che si può affermare con certezza, sulla z. base dei documenti bancari e delle dichiarazioni della testimone (la segretaria Kelly Corazza), che il denaro prelevato ripetutamente dai conti delle società formalmente intestate ad altri, è transitato nelle mani di IN e che, invece, non è possibile affermare con altrettanta certezza che in seguito sia rimasto integralmente nella sua disponibilità, sì da costituire un suo reddito. Lamenta che, invece, la Corte di appello di Bologna, disattendendo fonti probatorie certe che evidenziano l'assenza di indebito arricchimento da parte del ricorrente, sceglie di far proprie le considerazioni espresse dalla Corte di appello di Trieste, che, travisando la prova dichiarativa, sulla base di intercettazioni in cui IN descriverebbe i ruoli dei vari soggetti coinvolti ed emergerebbero i rapporti con SE (formale intestatario di una delle associazioni riconducibili all'imputato), pretende di ricavare il coinvolgimento del suddetto nel reato associativo finalizzato alle truffe. Osserva la difesa che, mentre la Corte di appello di Trieste afferma che IN era l'amministratore di fatto della LN e dava ai suoi collaboratori direttive circa i prelievi e versamenti da effettuare sui conti correnti delle varie società collegate di cui era parimenti amministratore di fatto (circostanze confermate dal socio PE e dalla teste KA Pagotto), il Tribunale di Pordenone rileva che l'unico elemento di prova che le somme di denaro prelevate in contanti da MO PE fossero finite nelle mani di IN potrebbe essere costituito dalle dichiarazioni del primo, che, però, risulta essersi avvalso della facoltà di non rispondere, e ritiene, pertanto, indimostrata la destinazione dei prelievi illeciti. Aggiunge che la Corte territoriale, investita della revisione, ha giustificato il proprio rigetto sulla base delle intercettazioni ambientali tra IN e Adelchi, a fondamento della sentenza di condanna. Lamenta la difesa che la Corte a qua ha omesso di confrontarsi con prove decisive che depongono per la sussistenza di meri illeciti di carattere civilistico (affare Buttazzoni, in cui era lo stesso inquirente a mostrare perplessità per la sussistenza di un reato di truffa, e affare Pisacane, in cui, peraltro, i lavori venivano quasi completamente ultimati da LN). Rileva, inoltre, che l'affermazione di responsabilità di IN sulla base delle sole querele delle persone offese e dell'inconsistenza della struttura societaria al fine di realizzare le commesse contrasta sia con l'assoluzione di PE e SE dall'accusa di bancarotta fraudolenta, sia col fatto, riportato dalla stessa sentenza di condanna, che la LN si avvalesse di società esterne per realizzare i lavori commissionati dai clienti, come evidenziato dall'affare Pisacane. Conclude col dolersi che la Corte investita della revisione reiteri il vizio di travisamento della prova contabile e dichiarativa della sentenza di condanna, ometta di attribuire pregio giuridico a fonti di prova speculari rispetto alla sentenza di condanna e contraddica illogicamente le sue asserzioni. Il difensore, pertanto, insiste per l'annullamento dell'impugnata sentenza. 3 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, l'Avvocato generale presso questa Corte, dott. Pietro Gaeta, conclude, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
il difensore di AR ON IN, avv. Valeria Maffei, insiste, con memoria scritta, per l'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per aspecificità. In tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317: fattispecie relativa a reato di turbata libertà degli incanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di revisione avanzata dall'istigatore, condannato in sede di giudizio abbreviato, in relazione alla assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata, in esito a giudizio ordinario, in favore dei soggetti istigati). Inoltre, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757: fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato per il reato di falsità ideologica in atti di P.G. e quella di assoluzione del medesimo dal reato di concorso in falsa testimonianza, rilevando che le due decisioni avevano ad oggetto accertamenti di fatto diversi, fra i quali non era ravvisabile alcun nesso di inconciliabilità ontologica). Come evidenziato dalla Corte di appello di Bologna, investita della revisione, non vi è un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto nella richiesta di revisione, perché nella sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Pordenone si riscontra una mancanza di supporto probatorio solo ed esclusivamente in ordine all'obbligo dichiarativo di IN, non essendovi certezza che il denaro Li prelevato dai conti delle società in quegli anni di imposta (2010-2011) fosse rimasto integralmente nella disponibilità di IN, sì da costituire un suo reddito. Per la Corte correttamente tale passaggio motivazionale della sentenza assolutoria, su cui fa leva il ricorso, esclude l'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici, rendendo anzi piena ragione TiWg della assoluta compatibilità, addirittura uniformità, dell'accertamento storico del fatto. Invero, ciò che il Tribunale di Pordenone assume quale dato di certezza probatoria e processuale è ciò che vale - in relazione ai reati oggetto del giudicato di condanna della Corte di appello di Trieste - a configurare tanto le ipotesi di truffa, quanto quelle di bancarotta per le quali IN ha riportato condanna. Il passaggio nelle mani dell'odierno ricorrente del denaro prelevato (indebitamente) dalle società costituisce, infatti, come, altresì, rimarcato dalla attentissima requisitoria dell'Avvocato generale, il dato storico, ammesso incontrovertibilmente anche dal giudicato assolutorio, idoneo a realizzare la serie criminosa oggetto della condanna definitiva, essendo ovvio che il profitto del reato di truffa o il compendio che concreta la distrazione nella bancarotta non coincide con il reddito ai fini della dichiarazione fiscale, posto che per la configurazione di quest'ultimo, come afferma lo stesso giudicato assolutorio, è necessario che "in seguito (il denaro prelevato) sia rimasto integralmente nella sua disponibilità". E' evidente che la permanenza nella disponibilità non è il fatto storico posto a base dell'affermazione di condanna di IN, ma un ulteriore dato che, ai fini della configurazione dell'evasione fiscale, si aggiunge al nucleo fattuale comune tra le suddette fattispecie. Con la conseguenza che la possibile incertezza della quantificazione di quanto fiscalmente evaso, se impedisce di configurare il reato fiscale, come sottolineato dalla Corte in sede di revisione, non incide certo sulla sicura identificazione di un profitto patrimoniale che, ancorché non determinato nel suo esatto ammontare, integra, unitamente ad altri elementi, l'ipotesi di truffa;
né tale indeterminatezza vale ad escludere la condotta distrattiva, risultando del tutto differente che i soldi distratti siano stati destinati al patrimonio dell'agente, piuttosto che ad altra finalità, essendo invero essenziale che siano destinati a finalità estranee alla società anche solo transitando illecitamente dal patrimonio societario nelle mani di IN. Correttamente la Corte territoriale rileva che a fatti oggetto di analisi immutati è corrisposta una diversa decisione del Tribunale di Pordenone per una distinta imputazione, del tutto svincolata dai reati presupposti (truffe e bancarotta fraudolenta distral:tiva) con un significato, in termini strettamente giuridici, diverso da quello privilegiato dalla Corte di appello di Trieste sulla base degli elementi sintomatici emergenti dal compendio probatorio in ordine alla responsabilità di AR ON IN per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, associazione per delinquere e truffe;
e conclude nel senso che il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso come mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano, con la conseguenza che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione, in quanto 5 la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di questa Corte che lo interpreta, il motivo di ricorso, nel lamentare lo spostamento del baricentro cognitivo dall'analisi dei fatti alle loro valutazioni, dimostra di non confrontarsi con tale iter argomentativo, che, invece, verte proprio sull'analisi del dato fattuale per rilevare l'assenza di contrasto tra i giudicati;
ed evidenzia che nella comparazione tra detti giudicati emerge una comune consonanza di fatti storici quanto al loro nucleo essenziale. Del tutto ultronee e di nessuna inerenza — concordandosi al riguardo con quanto scrupolosamente evidenziato dall'Avvocato generale — con il contrasto, da intendersi come inconciliabilità ontologica che correttamente è stata esclusa, sono l'asserita inconsistenza delle intercettazioni "Adelchi", l'omessa valutazione di prove decisive deponenti per la sussistenza di meri illeciti di carattere civilistico ovvero l'incidenza da attribuire al silenzio serbato dall'imputato in reato connesso, avvalsosi della facoltà di non rispondere, tematiche, tutte, che esulano dal tema dell'inconciliabilità del fatto storico tra i giudicati e che si risolvono in critiche fattuali alla sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, peraltro in gran parte già delibate dalla pronuncia di questa Corte che ha reso definitiva detta sentenza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
c'etto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo e-eAz -, a_ cA-, /91, '64 "\;‘ er) LJ) jJ JIQ_ in, 2.. i c?.,C0 La -e cci LC2 (-01./Y-)_ PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. hiefit-e-i~seffe Penale Sent. Sez. 1 Num. 30257 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'istanza di revisione, formulata nell'interesse di AR ON IN, della sentenza della Corte di appello di Trieste in data 12 settembre 2017 (irrevocabile in data 3 giugno 2020), che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 15 aprile 2014, ha ritenuto riconducibile la distrazione fallimentare ascritta al suddetto (capo P) anche con riguardo ai proventi di cui ai capi G) e I), ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità di IN in relazione al ruolo apicale ricoperto in un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe (capo A), nonché in relazione a varie ipotesi di truffa consumata o tentata (capi B, D, E, F, H, I e M), e ha rideterminato, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello del P.m., la pena inflitta a IN in anni 11 e mesi 4 di reclusione. La Corte territoriale dà atto che l'istanza di revisione è fondata sul presunto contrasto tra questo giudicato e quello assolutorio, per insussistenza del fatto, del Tribunale di Pordenone in data 10 maggio 2018, irrevocabile il 7 giugno 2018, nei confronti di IN in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 5 d. Igs. 10 marzo 2000, n.74, allo stesso contestati per non avere presentato, essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali relative alle imposte 2010 e 2011 relative ai proventi illeciti incassati in esito alla consumazione dei reati di cui alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pordenone sopra indicata. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AR ON IN, deducendo violazione dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per erronea estensione di giudicato alle valutazioni giuridiche anziché alle fonti del fatto storico, nonché travisamento della prova, omessa valutazione di una prova decisiva, e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che l'impugnata sentenza ha spostato il baricentro cognitivo dall'analisi dei fatti, come sono emersi nell'ambito di filoni di indagini con esiti differenti, alla valutazione contenutistica della sentenza di condanna della Corte di appello di Trieste di cui si chiede la revisione, che fa propria. Osserva che, nel caso di specie, il contrasto attiene ai fatti storie presi in considerazione per la ricostruzione del fatto di reato e non alla valutazione dei fatti;
e che la sentenza impugnata non avrebbe fatto riferimento all'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze, ma si sarebbe limitata a giustificare la contraddittorietà logica tra le due valutazioni, peraltro aderendo integralmente a quella veicolata nel giudicato di condanna e non già a quella di assoluzione. Rileva il ricorrente che con la sentenza di assoluzione il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica aveva evidenziato che ciò che si può affermare con certezza, sulla z. base dei documenti bancari e delle dichiarazioni della testimone (la segretaria Kelly Corazza), che il denaro prelevato ripetutamente dai conti delle società formalmente intestate ad altri, è transitato nelle mani di IN e che, invece, non è possibile affermare con altrettanta certezza che in seguito sia rimasto integralmente nella sua disponibilità, sì da costituire un suo reddito. Lamenta che, invece, la Corte di appello di Bologna, disattendendo fonti probatorie certe che evidenziano l'assenza di indebito arricchimento da parte del ricorrente, sceglie di far proprie le considerazioni espresse dalla Corte di appello di Trieste, che, travisando la prova dichiarativa, sulla base di intercettazioni in cui IN descriverebbe i ruoli dei vari soggetti coinvolti ed emergerebbero i rapporti con SE (formale intestatario di una delle associazioni riconducibili all'imputato), pretende di ricavare il coinvolgimento del suddetto nel reato associativo finalizzato alle truffe. Osserva la difesa che, mentre la Corte di appello di Trieste afferma che IN era l'amministratore di fatto della LN e dava ai suoi collaboratori direttive circa i prelievi e versamenti da effettuare sui conti correnti delle varie società collegate di cui era parimenti amministratore di fatto (circostanze confermate dal socio PE e dalla teste KA Pagotto), il Tribunale di Pordenone rileva che l'unico elemento di prova che le somme di denaro prelevate in contanti da MO PE fossero finite nelle mani di IN potrebbe essere costituito dalle dichiarazioni del primo, che, però, risulta essersi avvalso della facoltà di non rispondere, e ritiene, pertanto, indimostrata la destinazione dei prelievi illeciti. Aggiunge che la Corte territoriale, investita della revisione, ha giustificato il proprio rigetto sulla base delle intercettazioni ambientali tra IN e Adelchi, a fondamento della sentenza di condanna. Lamenta la difesa che la Corte a qua ha omesso di confrontarsi con prove decisive che depongono per la sussistenza di meri illeciti di carattere civilistico (affare Buttazzoni, in cui era lo stesso inquirente a mostrare perplessità per la sussistenza di un reato di truffa, e affare Pisacane, in cui, peraltro, i lavori venivano quasi completamente ultimati da LN). Rileva, inoltre, che l'affermazione di responsabilità di IN sulla base delle sole querele delle persone offese e dell'inconsistenza della struttura societaria al fine di realizzare le commesse contrasta sia con l'assoluzione di PE e SE dall'accusa di bancarotta fraudolenta, sia col fatto, riportato dalla stessa sentenza di condanna, che la LN si avvalesse di società esterne per realizzare i lavori commissionati dai clienti, come evidenziato dall'affare Pisacane. Conclude col dolersi che la Corte investita della revisione reiteri il vizio di travisamento della prova contabile e dichiarativa della sentenza di condanna, ometta di attribuire pregio giuridico a fonti di prova speculari rispetto alla sentenza di condanna e contraddica illogicamente le sue asserzioni. Il difensore, pertanto, insiste per l'annullamento dell'impugnata sentenza. 3 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, l'Avvocato generale presso questa Corte, dott. Pietro Gaeta, conclude, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
il difensore di AR ON IN, avv. Valeria Maffei, insiste, con memoria scritta, per l'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per aspecificità. In tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317: fattispecie relativa a reato di turbata libertà degli incanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di revisione avanzata dall'istigatore, condannato in sede di giudizio abbreviato, in relazione alla assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata, in esito a giudizio ordinario, in favore dei soggetti istigati). Inoltre, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757: fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato per il reato di falsità ideologica in atti di P.G. e quella di assoluzione del medesimo dal reato di concorso in falsa testimonianza, rilevando che le due decisioni avevano ad oggetto accertamenti di fatto diversi, fra i quali non era ravvisabile alcun nesso di inconciliabilità ontologica). Come evidenziato dalla Corte di appello di Bologna, investita della revisione, non vi è un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto nella richiesta di revisione, perché nella sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Pordenone si riscontra una mancanza di supporto probatorio solo ed esclusivamente in ordine all'obbligo dichiarativo di IN, non essendovi certezza che il denaro Li prelevato dai conti delle società in quegli anni di imposta (2010-2011) fosse rimasto integralmente nella disponibilità di IN, sì da costituire un suo reddito. Per la Corte correttamente tale passaggio motivazionale della sentenza assolutoria, su cui fa leva il ricorso, esclude l'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici, rendendo anzi piena ragione TiWg della assoluta compatibilità, addirittura uniformità, dell'accertamento storico del fatto. Invero, ciò che il Tribunale di Pordenone assume quale dato di certezza probatoria e processuale è ciò che vale - in relazione ai reati oggetto del giudicato di condanna della Corte di appello di Trieste - a configurare tanto le ipotesi di truffa, quanto quelle di bancarotta per le quali IN ha riportato condanna. Il passaggio nelle mani dell'odierno ricorrente del denaro prelevato (indebitamente) dalle società costituisce, infatti, come, altresì, rimarcato dalla attentissima requisitoria dell'Avvocato generale, il dato storico, ammesso incontrovertibilmente anche dal giudicato assolutorio, idoneo a realizzare la serie criminosa oggetto della condanna definitiva, essendo ovvio che il profitto del reato di truffa o il compendio che concreta la distrazione nella bancarotta non coincide con il reddito ai fini della dichiarazione fiscale, posto che per la configurazione di quest'ultimo, come afferma lo stesso giudicato assolutorio, è necessario che "in seguito (il denaro prelevato) sia rimasto integralmente nella sua disponibilità". E' evidente che la permanenza nella disponibilità non è il fatto storico posto a base dell'affermazione di condanna di IN, ma un ulteriore dato che, ai fini della configurazione dell'evasione fiscale, si aggiunge al nucleo fattuale comune tra le suddette fattispecie. Con la conseguenza che la possibile incertezza della quantificazione di quanto fiscalmente evaso, se impedisce di configurare il reato fiscale, come sottolineato dalla Corte in sede di revisione, non incide certo sulla sicura identificazione di un profitto patrimoniale che, ancorché non determinato nel suo esatto ammontare, integra, unitamente ad altri elementi, l'ipotesi di truffa;
né tale indeterminatezza vale ad escludere la condotta distrattiva, risultando del tutto differente che i soldi distratti siano stati destinati al patrimonio dell'agente, piuttosto che ad altra finalità, essendo invero essenziale che siano destinati a finalità estranee alla società anche solo transitando illecitamente dal patrimonio societario nelle mani di IN. Correttamente la Corte territoriale rileva che a fatti oggetto di analisi immutati è corrisposta una diversa decisione del Tribunale di Pordenone per una distinta imputazione, del tutto svincolata dai reati presupposti (truffe e bancarotta fraudolenta distral:tiva) con un significato, in termini strettamente giuridici, diverso da quello privilegiato dalla Corte di appello di Trieste sulla base degli elementi sintomatici emergenti dal compendio probatorio in ordine alla responsabilità di AR ON IN per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, associazione per delinquere e truffe;
e conclude nel senso che il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso come mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano, con la conseguenza che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione, in quanto 5 la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di questa Corte che lo interpreta, il motivo di ricorso, nel lamentare lo spostamento del baricentro cognitivo dall'analisi dei fatti alle loro valutazioni, dimostra di non confrontarsi con tale iter argomentativo, che, invece, verte proprio sull'analisi del dato fattuale per rilevare l'assenza di contrasto tra i giudicati;
ed evidenzia che nella comparazione tra detti giudicati emerge una comune consonanza di fatti storici quanto al loro nucleo essenziale. Del tutto ultronee e di nessuna inerenza — concordandosi al riguardo con quanto scrupolosamente evidenziato dall'Avvocato generale — con il contrasto, da intendersi come inconciliabilità ontologica che correttamente è stata esclusa, sono l'asserita inconsistenza delle intercettazioni "Adelchi", l'omessa valutazione di prove decisive deponenti per la sussistenza di meri illeciti di carattere civilistico ovvero l'incidenza da attribuire al silenzio serbato dall'imputato in reato connesso, avvalsosi della facoltà di non rispondere, tematiche, tutte, che esulano dal tema dell'inconciliabilità del fatto storico tra i giudicati e che si risolvono in critiche fattuali alla sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, peraltro in gran parte già delibate dalla pronuncia di questa Corte che ha reso definitiva detta sentenza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.