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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 905/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400000488000 TASS. SEPARATA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120021732027000 TASSAZIONE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120036422686000 TASSAZIONE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100202140027887171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto di compensazione n.10028202400000488000, ex art 28 ter DPR 602/73 relativo alla cartelle cartelle di pagamento n^ 10020120021732027000, 10020120036422686000 e 100202140027887171000.
Ha eccepito la nullità dell'atto essendo intervenuto a prescrizione maturata.
Parti resistenti hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso non essendo la proposta di compensazione atto autonomamente impugnabile. In ogni hanno chiesto il rigetto perche non impugnati gli atti presupposti.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto rilevata la ammissibilità del ricorso come più volte affermato dalla Sc a SSUU nel 2015 e con successive pronunzie, cfr, ex plurimis, cass. ordinanza n. 24638/2017. L'eccezione è infondata.
Quanto alla asserita notifica delle cartelle non impugnate va rilevato che dalla documentazione agli risulta che le stesse sono state indirizzate a Indirizzo_1, “notificate” ex art 139 cpc senza però il completo espletamento della procedura notificatoria, non essendo sufficiente a provare la notifica il semplice elenco di invio cumulativo di raccomandate. L'atto impugnato risulta notificato invece ad indirizzo diverso (Indirizzo_2) dove la notifica è andata a buon fine, con conseguente impugnazione dell'atto di compensazione.
Da quanto sopra discende che l'atto impugnato è intervenuto, salvo prova contraria non fornita, a prescrizione maturata. Il ricorso va accolto con annullamento dell'atto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) liquidate in € 2000,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%, oltre rimborso
CUT) con distrazione a favore dell'avv Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Salerno, 15 gennaio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400000488000 TASS. SEPARATA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120021732027000 TASSAZIONE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120036422686000 TASSAZIONE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100202140027887171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto di compensazione n.10028202400000488000, ex art 28 ter DPR 602/73 relativo alla cartelle cartelle di pagamento n^ 10020120021732027000, 10020120036422686000 e 100202140027887171000.
Ha eccepito la nullità dell'atto essendo intervenuto a prescrizione maturata.
Parti resistenti hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso non essendo la proposta di compensazione atto autonomamente impugnabile. In ogni hanno chiesto il rigetto perche non impugnati gli atti presupposti.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto rilevata la ammissibilità del ricorso come più volte affermato dalla Sc a SSUU nel 2015 e con successive pronunzie, cfr, ex plurimis, cass. ordinanza n. 24638/2017. L'eccezione è infondata.
Quanto alla asserita notifica delle cartelle non impugnate va rilevato che dalla documentazione agli risulta che le stesse sono state indirizzate a Indirizzo_1, “notificate” ex art 139 cpc senza però il completo espletamento della procedura notificatoria, non essendo sufficiente a provare la notifica il semplice elenco di invio cumulativo di raccomandate. L'atto impugnato risulta notificato invece ad indirizzo diverso (Indirizzo_2) dove la notifica è andata a buon fine, con conseguente impugnazione dell'atto di compensazione.
Da quanto sopra discende che l'atto impugnato è intervenuto, salvo prova contraria non fornita, a prescrizione maturata. Il ricorso va accolto con annullamento dell'atto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) liquidate in € 2000,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%, oltre rimborso
CUT) con distrazione a favore dell'avv Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Salerno, 15 gennaio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-