Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3778
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 598-bis cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che l'udienza si sia svolta secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, che prevede l'udienza senza la presenza del pubblico, salvo richiesta di udienza pubblica da parte dell'interessato, richiesta che non risulta essere stata avanzata.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del ne bis in idem sostanziale

    Il motivo è inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha prodotto il decreto del Tribunale di L’Aquila del 31 luglio 2023 per confrontarlo con la motivazione della Corte di appello, la quale ha evidenziato che la precedente decisione non aveva considerato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del proposto.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dell’attualità della pericolosità sociale

    La Corte ha applicato l'indirizzo consolidato secondo cui, in presenza di adeguata motivazione sulla partecipazione ad un'associazione mafiosa e in assenza di elementi che dimostrino il venir meno di tale appartenenza, non è necessaria una specifica motivazione sulla pericolosità attuale. La Corte d'appello ha correttamente dato atto della sussistenza di un'ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa, revocata per venir meno delle esigenze cautelari, senza che fossero dimostrati elementi indicativi del venir meno del vincolo associativo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 14 comma 2-ter D. Lgs. n. 159/2011

    Il motivo di ricorso non chiarisce se l'interessato sia stato sottoposto a detenzione per espiazione di pena, condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 14 comma 2-ter D.Lgs. n. 159/2011.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3778
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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