Articolo 2 della Legge 29 dicembre 2000, n. 400
Articolo 1Articolo 3
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9 gennaio 2001
Art. 2. (Piano pluriennale per l'archeologia) 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici.
Per la realizzazione del piano e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano e' adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e puo' comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.
Entrata in vigore il 9 gennaio 2001
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