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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 25/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– AN RA Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– OL MA DE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAROLLI Parte_1 P.IVA_1
RE ( ) e dell'avv. ARINCI LUCA ALBERTO C.F._1
( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 appellata contumace
(C.F. ), e, per essa, Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO P.IVA_4
( ), C.F._3 intervenuta Conclusioni per «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello: Parte_1
- in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3097/2021 del 2 dicembre 2021 appellata, accogliere le domande formulate nel primo grado di giudizio di seguito riportate:
“in via principale, accertare e dichiarare:
- la nullità delle pattuizioni relative agli interessi in misura superiore a quella legale, alle commissioni di massimo scoperto e alle spese per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, la non debenza delle somme a tale titolo addebitate in conto corrente;
- l'illegittimità della capitalizzazione composta degli interessi e delle commissioni e, per l'effetto, la non debenza delle somme così determinate ed addebitate in conto corrente;
- l'avvenuto superamento del tasso soglia d'usura, con conseguente conversione del contratto da oneroso a gratuito e, per l'effetto, la non debenza degli interessi;
sempre in via principale, condannare Controparte_1
[...]
- alla restituzione a di ogni somma illegittimamente Parte_1 addebitata sul conto corrente della Società a titolo di interessi, commissioni e spese;
[…]
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, C.N.P.A. ed IVA come per legge.
In via istruttoria, si chiede di voler disporre consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento delle somme illegittimamente addebitate da
[...] sul conto corrente intestato a a titolo di Controparte_1 Parte_1 interessi, commissioni e spese, in conseguenza inter alia dell'illegittima capitalizzazione delle competenze e del superamento del tasso soglia di usura, e per il conseguente ricalcolo del saldo relativo al medesimo conto”;
- con vittoria di spese, compensi, C.N.P.A. e IVA come per legge anche per il secondo grado di giudizio, e con distrazione dei compensi e delle spese non pagati a favore dei difensori a norma dell'art. 93 c.p.c.»; per rappresentata da «- in via Controparte_2 CP_3 principale, che sia disposta la chiamata a chiarimenti del CTU ed integrata la
pag. 2/10 perizia dal medesimo depositata in punto di eccepita prescrizione e dei relativi effetti;
- in subordine, che sia trattenuto il gravame in decisione precisando le conclusioni come in nota 2, nel cui integrale accoglimento insiste, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie conclusionali di replica», ossia «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, ferma e confermata la riserva di ricorso per Cassazione, formulata ex artt. 133 disp. att. e 361 cpc nelle note depositate in data 11/10/2024) contro la sentenza non definitiva n. 1997/2024 (Rep. n. 2141/2024), pronunciata nel presente giudizio di gravame dalla Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, in data 28/11/2024, pubblicata il 03/12/2024:
I) Nel merito, rigettare integralmente l'appello, le domande, le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, tutte proposte dalla società con atto di Parte_1 citazione notificato in data 05/01/2022 alla Controparte_1
perché del tutto inammissibili, anche nel rito, ed infondate nel merito, per le
[...] eccezioni ed i motivi tutti proposti da rappresentata da Controparte_2
, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 3097/2021, CP_3 pronunciata ex art. 281sexies cpc dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Michela Biggi, a verbale di udienza cartolare del 02/12/2021, pubblicata in pari data e notificata in data 06/12/2021.
II) In via istruttoria, disporsi la chiamata del CTU grafologo, Prof. Per_1
a chiarimenti sulla perizia grafologica depositata il 31/03/2020, nella
[...] parte relativa alla verifica delle firme sul documento n. 13, per i motivi esposti dalla convenuta a verbale di udienza del 17/07/2020 ed a verbale di udienza del 10/02/2021, chiedendo di essere autorizzati ad esibire e produrre gli originali dei documenti già prodotti in copia.
III) Sempre in via istruttoria, disporsi la chiamata a chiarimenti del CTU, Dott. , affinché sia integrata la relazione tecnico-contabile dal Persona_2 medesimo depositata il 10/06/2025 in ordine alla eccepita prescrizione ed ai relativi effetti.
IV) In ogni caso, vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo ha impugnato la sentenza n. Parte_1 Pt_1
pag. 3/10 3097 del 2021 del Tribunale di Firenze, che ha rigettato tutte le domande da essa proposte nei confronti di (nel Controparte_1
Contr prosieguo , in relazione al conto corrente n. 38967/49, intrattenuto tra le parti dal 16 luglio 2003 al 19 agosto 2015, data nella quale è stato passato a sofferenza il saldo di euro -1.086.583,99, ossia le domande: a) di accertamento della nullità della pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, di c.m.s., e di anatocismo – per mancata stipula in forma scritta – b) di accertamento del superamento del tasso soglia usura, c) di illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e d) di consequenziale condanna alla ripetizione di quanto illegittimamente addebitato.
Contr Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione, sollevata da dei
«diritti a tutela dei quali parte attrice ha agito in giudizio e tutte le azioni promosse relativamente alle movimentazioni di addebito e di accredito intercorse prima del decennio antecedente il deposito della domanda di mediazione (08/05/2005-08/05/2015)».
Ha quindi concluso che «l'intervenuta prescrizione riguarda sia il diritto a richiedere la determinazione del saldo del conto, sia il diritto alla ripetizione di somme, così come ogni movimentazione intercorsa sul conto, dunque anche quelle relative all'eventuale superamento del tasso soglia ed all'anatocismo».
Inoltre, nonostante «l'accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione non consent[a] di analizzare il merito delle domande proposte dall'attrice», il Tribunale ha comunque ritenuto che «la scarna documentazione prodotta dall'attrice circa l'intera serie degli estratti conto, non avrebbe consentito l'accoglimento delle domande attoree», che avrebbero dovuto essere supportate dalla «produzione dell'intera serie degli estratti conto».
Ha di conseguenza negato l'espletamento di c.t.u., richiesta da Pt_1 considerandola esplorativa, in quanto diretta a «esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume».
L'appello è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
pag. 4/10 1. con il primo si è lamentata l'erroneità dell'accoglimento dell'eccezione Contr di prescrizione sollevata da articolandosi due profili di contestazione: a) il diritto a richiedere la determinazione del saldo del conto sarebbe imprescrittibile;
b) in subordine, la prescrizione riguarderebbe soltanto le rimesse anteriori al decennio precedente alla domanda di mediazione;
2. con il secondo si è sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provate le domande proposte;
3. con il terzo si è contestata la condanna alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
Contr Non si è costituita in giudizio
È intervenuta (in prosieguo , Controparte_2 CP_2 rappresentata da protestando l'infondatezza delle censure. CP_3
Con sentenza non definitiva n. 1997 del 2024 questa Corte ha accolto i primi due motivi di gravame.
Per l'effetto, in primo luogo, ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse – e all'accertamento della loro illegittimità – unicamente rispetto al periodo precedente all'8 maggio 2005.
In secondo luogo, ha esaminato nel merito le domande attoree e – rigettata quella di accertamento dell'usura – ha accolto quelle volte alla declaratoria della nullità delle pattuizioni relative agli interessi in misura superiore a quella legale, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese e all'anatocismo. In conseguenza ha disposto l'espletamento di c.t.u. contabile per accertare quanto dovuto per interessi – applicando il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, t.u.b. – eliminando gli addebiti per c.m.s., spese e anatocismo, così da calcolare l'importo illegittimamente addebitato e detrarlo dal saldo risultante dall'ultimo estratto periodico prodotto in giudizio, di modo da accertare il saldo stesso e l'eventuale ammontare da restituire.
pag. 5/10 All'esito dell'udienza del 11 giugno 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 8 luglio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Richiamate le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 1997 del
2024, all'esito dell'espletata c.t.u. va riaccertato il saldo del conto in esame.
A tal proposito va anzitutto rilevata la fondatezza della contestazione di al calcolo del riaccredito effettuato dal c.t.u., avendo questi CP_2 determinato la cifra e il conseguente nuovo importo del passivo erroneamente conteggiando anche le somme illegittimamente addebitate prima dell'8 maggio
2005, nonostante che, con la citata sentenza non definitiva, fosse stata accolta, con riferimento a tali somme, l'eccezione di prescrizione.
Tuttavia, il risultato della c.t.u. può essere facilmente rettificato, in quanto la somma coperta dalla prescrizione è pari a euro 775,00, come dato atto dallo stesso c.t.u. a pag. 24 della relazione, che rinvia all'allegato n. 9, ammontare che emerge dalla porzione del prospetto in esso contenuto che di seguito si riproduce:
Non può essere invece condivisa la tesi della medesima CP_2 secondo cui tale importo sarebbe «irrisorio ed errato» e va quindi respinta la richiesta di chiamare il c.t.u a chiarimenti.
In primo luogo, si tratta di contestazione generica, non CP_2 specificando minimamente in cosa consisterebbe tale erroneità, nemmeno tramite il proprio c.t.p. nelle “osservazioni” avanzate alla bozza di c.t.u., ai sensi dell'art. 195, terzo comma, c.p.c.; in secondo luogo, dall'esame del pag. 6/10 prospetto contenuto nel citato allegato n. 9, contenente l'elenco in ordine cronologico di tutte le movimentazioni del conto, emerge che, nel periodo soggetto a prescrizione, il c.t.u. ha individuato soltanto due addebiti illegittimi
– rispettivamente per euro 400,00 del 22 agosto 2003 e per euro 375,00, dell'8 marzo 2004 – la cui somma è, appunto, pari a euro 775,00, importo che, quindi, corrisponde a quello da escludere dal riaccredito.
Questo è stato calcolato dal c.t.u. in euro 465.764,21 – cui va fatto riferimento, le parti non avendo avanzato ulteriori contestazioni ai calcoli svolti
– importo che, detratto il predetto ammontare di euro 775,00, risulta quindi pari a euro 464.989,21.
Quest'ultima somma va quindi riaccreditata sul conto in esame, il cui saldo, che al 19 agosto 2015 era pari a euro -1.086.583,99, ossia a debito del correntista, va rideterminato in euro -621.594,78, sempre a suo debito e alla medesima data.
2. Quanto al terzo motivo di gravame, con il quale ha Pt_1 contestato la condanna alla refusione delle spese di lite, esso va assorbito, in quanto «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021, entrambe in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente pag. 7/10 quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame la domanda proposta da di accertamento di Pt_1 nullità contrattuali del conto corrente e di conseguente ricalcolo del saldo era articolata in cinque capi, diretti rispettivamente all'accertamento della nullità delle pattuizioni relative agli interessi in misura superiore a quella legale, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese all'anatocismo – profili di domanda che sono stati accolti – e all'accertamento dell'usurarietà degli addebiti, che è stata invece respinta.
Pertanto, quanto alle spese di lite di primo grado, va condannata alla loro Contr refusione la sola – stante l'avvenuto intervento di solo nel CP_2 grado di appello – nella misura di 3/4, compensato il restante 1/4. Quanto al Contr grando di impugnazione vanno condannate alla loro rifusione e CP_2
(come rappresentata), solidalmente, sempre per la quota di 3/4, compensato il restante 1/4. La misura di tali spese è liquidata nel dispositivo, in applicazione dello scaglione di riferimento (euro 260.000,01 – euro 520.000,00) in base al valore del decisum, ossia il riaccredito di euro 464.989,21, e ne va disposta la loro distrazione in favore dei difensori di dichiaratisi antistatari. Pt_1
Le spese della c.t.u. grafologica espletata in primo grado vanno poste a Contr carico di – avendo, la perizia, accertato che il contratto del conto non era stato sottoscritto dal rappresentante legale di – nella misura già Pt_1 liquidata dal Tribunale.
Le spese della c.t.u. contabile – liquidate con separato decreto, in base al quale sono poste a carico solidale di tutte le parti nei soli rapporti con Contr l'ausiliare – devono gravare definitivamente su e (come CP_2 rappresentata) in via solidale, trattandosi di accertamento diretto a pag. 8/10 rideterminare il saldo all'esito dell'accoglimento delle domande di nullità contrattuali avanzate da Pt_1
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 3097 del 2021 Parte_1 del Tribunale di Firenze, e in riforma della stessa sentenza, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. accerta e ridetermina, alla data del 19 agosto 2015, il saldo del conto corrente n. 38967/49, intrattenuto tra e Parte_1 [...]
in euro -621.594,78, ossia a debito della Controparte_1 correntista;
2. condanna a rifondere Controparte_1 Parte_1 dei 3/4 delle spese di lite di primo grado – compensato il restante
[...]
1/4 – che liquida, nella misura ante-compensazione, in euro 22.457,00 per compensi, ed euro 518,00 per spese vive, oltre e rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Remo RO e dell'Avv. Luca Alberto Arinci, dichiaratisi antistatari;
3. condanna e Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da in solido tra loro, a rifondere
[...] CP_3 dei 3/4 delle spese di lite del grado di appello – Parte_1 compensato il restante 1/4 – che liquida, nella misura ante- compensazione, in euro 20.119,00 per compensi, ed euro 777,00 per spese vive, oltre a rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Remo
RO e dell'Avv. Luca Alberto Arinci, dichiaratisi antistatari.
4. Pone a carico di le spese della Controparte_1
c.t.u. grafologica di primo grado;
pag. 9/10 5. Pone a carico di e di Controparte_1 [...]
rappresentata da in solido tra loro, le spese CP_2 CP_3 della c.t.u. contabile espletata nel grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
18 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OL MA DE AN RA
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– AN RA Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– OL MA DE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAROLLI Parte_1 P.IVA_1
RE ( ) e dell'avv. ARINCI LUCA ALBERTO C.F._1
( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 appellata contumace
(C.F. ), e, per essa, Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO P.IVA_4
( ), C.F._3 intervenuta Conclusioni per «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello: Parte_1
- in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3097/2021 del 2 dicembre 2021 appellata, accogliere le domande formulate nel primo grado di giudizio di seguito riportate:
“in via principale, accertare e dichiarare:
- la nullità delle pattuizioni relative agli interessi in misura superiore a quella legale, alle commissioni di massimo scoperto e alle spese per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, la non debenza delle somme a tale titolo addebitate in conto corrente;
- l'illegittimità della capitalizzazione composta degli interessi e delle commissioni e, per l'effetto, la non debenza delle somme così determinate ed addebitate in conto corrente;
- l'avvenuto superamento del tasso soglia d'usura, con conseguente conversione del contratto da oneroso a gratuito e, per l'effetto, la non debenza degli interessi;
sempre in via principale, condannare Controparte_1
[...]
- alla restituzione a di ogni somma illegittimamente Parte_1 addebitata sul conto corrente della Società a titolo di interessi, commissioni e spese;
[…]
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, C.N.P.A. ed IVA come per legge.
In via istruttoria, si chiede di voler disporre consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento delle somme illegittimamente addebitate da
[...] sul conto corrente intestato a a titolo di Controparte_1 Parte_1 interessi, commissioni e spese, in conseguenza inter alia dell'illegittima capitalizzazione delle competenze e del superamento del tasso soglia di usura, e per il conseguente ricalcolo del saldo relativo al medesimo conto”;
- con vittoria di spese, compensi, C.N.P.A. e IVA come per legge anche per il secondo grado di giudizio, e con distrazione dei compensi e delle spese non pagati a favore dei difensori a norma dell'art. 93 c.p.c.»; per rappresentata da «- in via Controparte_2 CP_3 principale, che sia disposta la chiamata a chiarimenti del CTU ed integrata la
pag. 2/10 perizia dal medesimo depositata in punto di eccepita prescrizione e dei relativi effetti;
- in subordine, che sia trattenuto il gravame in decisione precisando le conclusioni come in nota 2, nel cui integrale accoglimento insiste, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie conclusionali di replica», ossia «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, ferma e confermata la riserva di ricorso per Cassazione, formulata ex artt. 133 disp. att. e 361 cpc nelle note depositate in data 11/10/2024) contro la sentenza non definitiva n. 1997/2024 (Rep. n. 2141/2024), pronunciata nel presente giudizio di gravame dalla Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, in data 28/11/2024, pubblicata il 03/12/2024:
I) Nel merito, rigettare integralmente l'appello, le domande, le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, tutte proposte dalla società con atto di Parte_1 citazione notificato in data 05/01/2022 alla Controparte_1
perché del tutto inammissibili, anche nel rito, ed infondate nel merito, per le
[...] eccezioni ed i motivi tutti proposti da rappresentata da Controparte_2
, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 3097/2021, CP_3 pronunciata ex art. 281sexies cpc dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Michela Biggi, a verbale di udienza cartolare del 02/12/2021, pubblicata in pari data e notificata in data 06/12/2021.
II) In via istruttoria, disporsi la chiamata del CTU grafologo, Prof. Per_1
a chiarimenti sulla perizia grafologica depositata il 31/03/2020, nella
[...] parte relativa alla verifica delle firme sul documento n. 13, per i motivi esposti dalla convenuta a verbale di udienza del 17/07/2020 ed a verbale di udienza del 10/02/2021, chiedendo di essere autorizzati ad esibire e produrre gli originali dei documenti già prodotti in copia.
III) Sempre in via istruttoria, disporsi la chiamata a chiarimenti del CTU, Dott. , affinché sia integrata la relazione tecnico-contabile dal Persona_2 medesimo depositata il 10/06/2025 in ordine alla eccepita prescrizione ed ai relativi effetti.
IV) In ogni caso, vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo ha impugnato la sentenza n. Parte_1 Pt_1
pag. 3/10 3097 del 2021 del Tribunale di Firenze, che ha rigettato tutte le domande da essa proposte nei confronti di (nel Controparte_1
Contr prosieguo , in relazione al conto corrente n. 38967/49, intrattenuto tra le parti dal 16 luglio 2003 al 19 agosto 2015, data nella quale è stato passato a sofferenza il saldo di euro -1.086.583,99, ossia le domande: a) di accertamento della nullità della pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, di c.m.s., e di anatocismo – per mancata stipula in forma scritta – b) di accertamento del superamento del tasso soglia usura, c) di illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e d) di consequenziale condanna alla ripetizione di quanto illegittimamente addebitato.
Contr Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione, sollevata da dei
«diritti a tutela dei quali parte attrice ha agito in giudizio e tutte le azioni promosse relativamente alle movimentazioni di addebito e di accredito intercorse prima del decennio antecedente il deposito della domanda di mediazione (08/05/2005-08/05/2015)».
Ha quindi concluso che «l'intervenuta prescrizione riguarda sia il diritto a richiedere la determinazione del saldo del conto, sia il diritto alla ripetizione di somme, così come ogni movimentazione intercorsa sul conto, dunque anche quelle relative all'eventuale superamento del tasso soglia ed all'anatocismo».
Inoltre, nonostante «l'accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione non consent[a] di analizzare il merito delle domande proposte dall'attrice», il Tribunale ha comunque ritenuto che «la scarna documentazione prodotta dall'attrice circa l'intera serie degli estratti conto, non avrebbe consentito l'accoglimento delle domande attoree», che avrebbero dovuto essere supportate dalla «produzione dell'intera serie degli estratti conto».
Ha di conseguenza negato l'espletamento di c.t.u., richiesta da Pt_1 considerandola esplorativa, in quanto diretta a «esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume».
L'appello è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
pag. 4/10 1. con il primo si è lamentata l'erroneità dell'accoglimento dell'eccezione Contr di prescrizione sollevata da articolandosi due profili di contestazione: a) il diritto a richiedere la determinazione del saldo del conto sarebbe imprescrittibile;
b) in subordine, la prescrizione riguarderebbe soltanto le rimesse anteriori al decennio precedente alla domanda di mediazione;
2. con il secondo si è sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provate le domande proposte;
3. con il terzo si è contestata la condanna alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
Contr Non si è costituita in giudizio
È intervenuta (in prosieguo , Controparte_2 CP_2 rappresentata da protestando l'infondatezza delle censure. CP_3
Con sentenza non definitiva n. 1997 del 2024 questa Corte ha accolto i primi due motivi di gravame.
Per l'effetto, in primo luogo, ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse – e all'accertamento della loro illegittimità – unicamente rispetto al periodo precedente all'8 maggio 2005.
In secondo luogo, ha esaminato nel merito le domande attoree e – rigettata quella di accertamento dell'usura – ha accolto quelle volte alla declaratoria della nullità delle pattuizioni relative agli interessi in misura superiore a quella legale, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese e all'anatocismo. In conseguenza ha disposto l'espletamento di c.t.u. contabile per accertare quanto dovuto per interessi – applicando il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, t.u.b. – eliminando gli addebiti per c.m.s., spese e anatocismo, così da calcolare l'importo illegittimamente addebitato e detrarlo dal saldo risultante dall'ultimo estratto periodico prodotto in giudizio, di modo da accertare il saldo stesso e l'eventuale ammontare da restituire.
pag. 5/10 All'esito dell'udienza del 11 giugno 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 8 luglio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Richiamate le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 1997 del
2024, all'esito dell'espletata c.t.u. va riaccertato il saldo del conto in esame.
A tal proposito va anzitutto rilevata la fondatezza della contestazione di al calcolo del riaccredito effettuato dal c.t.u., avendo questi CP_2 determinato la cifra e il conseguente nuovo importo del passivo erroneamente conteggiando anche le somme illegittimamente addebitate prima dell'8 maggio
2005, nonostante che, con la citata sentenza non definitiva, fosse stata accolta, con riferimento a tali somme, l'eccezione di prescrizione.
Tuttavia, il risultato della c.t.u. può essere facilmente rettificato, in quanto la somma coperta dalla prescrizione è pari a euro 775,00, come dato atto dallo stesso c.t.u. a pag. 24 della relazione, che rinvia all'allegato n. 9, ammontare che emerge dalla porzione del prospetto in esso contenuto che di seguito si riproduce:
Non può essere invece condivisa la tesi della medesima CP_2 secondo cui tale importo sarebbe «irrisorio ed errato» e va quindi respinta la richiesta di chiamare il c.t.u a chiarimenti.
In primo luogo, si tratta di contestazione generica, non CP_2 specificando minimamente in cosa consisterebbe tale erroneità, nemmeno tramite il proprio c.t.p. nelle “osservazioni” avanzate alla bozza di c.t.u., ai sensi dell'art. 195, terzo comma, c.p.c.; in secondo luogo, dall'esame del pag. 6/10 prospetto contenuto nel citato allegato n. 9, contenente l'elenco in ordine cronologico di tutte le movimentazioni del conto, emerge che, nel periodo soggetto a prescrizione, il c.t.u. ha individuato soltanto due addebiti illegittimi
– rispettivamente per euro 400,00 del 22 agosto 2003 e per euro 375,00, dell'8 marzo 2004 – la cui somma è, appunto, pari a euro 775,00, importo che, quindi, corrisponde a quello da escludere dal riaccredito.
Questo è stato calcolato dal c.t.u. in euro 465.764,21 – cui va fatto riferimento, le parti non avendo avanzato ulteriori contestazioni ai calcoli svolti
– importo che, detratto il predetto ammontare di euro 775,00, risulta quindi pari a euro 464.989,21.
Quest'ultima somma va quindi riaccreditata sul conto in esame, il cui saldo, che al 19 agosto 2015 era pari a euro -1.086.583,99, ossia a debito del correntista, va rideterminato in euro -621.594,78, sempre a suo debito e alla medesima data.
2. Quanto al terzo motivo di gravame, con il quale ha Pt_1 contestato la condanna alla refusione delle spese di lite, esso va assorbito, in quanto «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021, entrambe in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente pag. 7/10 quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame la domanda proposta da di accertamento di Pt_1 nullità contrattuali del conto corrente e di conseguente ricalcolo del saldo era articolata in cinque capi, diretti rispettivamente all'accertamento della nullità delle pattuizioni relative agli interessi in misura superiore a quella legale, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese all'anatocismo – profili di domanda che sono stati accolti – e all'accertamento dell'usurarietà degli addebiti, che è stata invece respinta.
Pertanto, quanto alle spese di lite di primo grado, va condannata alla loro Contr refusione la sola – stante l'avvenuto intervento di solo nel CP_2 grado di appello – nella misura di 3/4, compensato il restante 1/4. Quanto al Contr grando di impugnazione vanno condannate alla loro rifusione e CP_2
(come rappresentata), solidalmente, sempre per la quota di 3/4, compensato il restante 1/4. La misura di tali spese è liquidata nel dispositivo, in applicazione dello scaglione di riferimento (euro 260.000,01 – euro 520.000,00) in base al valore del decisum, ossia il riaccredito di euro 464.989,21, e ne va disposta la loro distrazione in favore dei difensori di dichiaratisi antistatari. Pt_1
Le spese della c.t.u. grafologica espletata in primo grado vanno poste a Contr carico di – avendo, la perizia, accertato che il contratto del conto non era stato sottoscritto dal rappresentante legale di – nella misura già Pt_1 liquidata dal Tribunale.
Le spese della c.t.u. contabile – liquidate con separato decreto, in base al quale sono poste a carico solidale di tutte le parti nei soli rapporti con Contr l'ausiliare – devono gravare definitivamente su e (come CP_2 rappresentata) in via solidale, trattandosi di accertamento diretto a pag. 8/10 rideterminare il saldo all'esito dell'accoglimento delle domande di nullità contrattuali avanzate da Pt_1
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 3097 del 2021 Parte_1 del Tribunale di Firenze, e in riforma della stessa sentenza, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. accerta e ridetermina, alla data del 19 agosto 2015, il saldo del conto corrente n. 38967/49, intrattenuto tra e Parte_1 [...]
in euro -621.594,78, ossia a debito della Controparte_1 correntista;
2. condanna a rifondere Controparte_1 Parte_1 dei 3/4 delle spese di lite di primo grado – compensato il restante
[...]
1/4 – che liquida, nella misura ante-compensazione, in euro 22.457,00 per compensi, ed euro 518,00 per spese vive, oltre e rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Remo RO e dell'Avv. Luca Alberto Arinci, dichiaratisi antistatari;
3. condanna e Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da in solido tra loro, a rifondere
[...] CP_3 dei 3/4 delle spese di lite del grado di appello – Parte_1 compensato il restante 1/4 – che liquida, nella misura ante- compensazione, in euro 20.119,00 per compensi, ed euro 777,00 per spese vive, oltre a rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Remo
RO e dell'Avv. Luca Alberto Arinci, dichiaratisi antistatari.
4. Pone a carico di le spese della Controparte_1
c.t.u. grafologica di primo grado;
pag. 9/10 5. Pone a carico di e di Controparte_1 [...]
rappresentata da in solido tra loro, le spese CP_2 CP_3 della c.t.u. contabile espletata nel grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
18 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OL MA DE AN RA
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