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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17125 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57430 / 2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57430 / 2023 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Ylenia Mori ed elettivamente domiciliati presso C.F._2 lo studio del difensore in Roma, Via Marco Emilio Scauro n. 24, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto di separazione personale delle parti e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: " 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2. La signora unitamente al figlio minore Pt_2 Per_1 fissano la loro dimora familiare nell'abitazione sita in Roma, Via Antonio Pietrangeli n. 26. PIANO
GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORE 3. Il figlio minore resta affidato ad Persona_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturo e significativo i rapporti con le linee parentali. 4. Il figlio minore
resta collocato prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà tenere Persona_2 con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e tenendo in considerazione gli impegni
1 del figlio minore e/o secondo il seguente calendario: - il minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, oltre a due fine settimana alternati (dal venerdì sera al lunedì mattina) con la previsione del pernotto del minore presso l'abitazione paterna. Tale calendario potrà essere soggetto a revisione visto che l'attività lavorativa di entrambi i genitori è caratterizzata da turnazione settimanale;
- il signor potrà trascorrere 15 giorni con il figlio minore durante le vacanze Per_2 scolastiche estive, concordando con la signora il periodo entro la fine del mese di maggio. Le Pt_2 parti, altresì, si impegnano a comunicare il luogo ove intenderanno trascorrere il periodo di vacanza con il minore;
- il signor potrà tenere con sé il figlio minore durante le vacanze di Natale Per_2 per sette giorni, con la previsione alternata delle festività natalizie e della festività dell'ultimo dell'anno; per le vacanze pasquali per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. 5. Il signor verserà alla signora Per_2 Pt_2 entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 mensili, che sarà automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT dal mese di dicembre 2024.
6. Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio Per_2 preventivamente concordate tra i coniugi, così come previste dal Protocollo del Tribunale Civile di
Roma del 17 dicembre 2014 e meglio specificate nelle linee guida del C.N.F. che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. 7. L'assegno unico oggi pari a complessivi € 205,50, viene lasciato nella disponibilità della signora 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio Pt_2 dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. il 27.12.2023, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in Roma in data 10.09.2011; che dall'unione coniugale era nato il figlio (22.02.2013) e che la moglie con Per_1 il figlio minore si erano già allontanati dalla casa coniugale, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché, al decorso del periodo di legge, la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Nella causa in questione si sono succeduti più giudici delegati: a settembre 2025 è subentrato quale nuovo Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento l'attuale giudice relatore estensore, il quale, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 22.11.2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in
2 Roma, il 10.09.2011, con matrimonio trascritto al n. 756, parte II, serie A06, anno 2011, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare, nella dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 28.10.2025, nonché alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti su loro domanda congiunta ai sensi dell'art. 151 c.c.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate, anche con riferimento all'affidamento, al mantenimento ed al diritto di frequentazione del minore, appaiono meritevoli di accoglimento, tenuto conto della documentazione anche economica in atti.
La causa va rimessa sul ruolo, stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 57430 del 2023 V.G. così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito religioso in Roma il 10.09.2011, alle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n. 756, parte II, serie
A06, anno 2011).
3. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57430 / 2023 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Ylenia Mori ed elettivamente domiciliati presso C.F._2 lo studio del difensore in Roma, Via Marco Emilio Scauro n. 24, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto di separazione personale delle parti e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: " 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2. La signora unitamente al figlio minore Pt_2 Per_1 fissano la loro dimora familiare nell'abitazione sita in Roma, Via Antonio Pietrangeli n. 26. PIANO
GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORE 3. Il figlio minore resta affidato ad Persona_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturo e significativo i rapporti con le linee parentali. 4. Il figlio minore
resta collocato prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà tenere Persona_2 con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e tenendo in considerazione gli impegni
1 del figlio minore e/o secondo il seguente calendario: - il minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, oltre a due fine settimana alternati (dal venerdì sera al lunedì mattina) con la previsione del pernotto del minore presso l'abitazione paterna. Tale calendario potrà essere soggetto a revisione visto che l'attività lavorativa di entrambi i genitori è caratterizzata da turnazione settimanale;
- il signor potrà trascorrere 15 giorni con il figlio minore durante le vacanze Per_2 scolastiche estive, concordando con la signora il periodo entro la fine del mese di maggio. Le Pt_2 parti, altresì, si impegnano a comunicare il luogo ove intenderanno trascorrere il periodo di vacanza con il minore;
- il signor potrà tenere con sé il figlio minore durante le vacanze di Natale Per_2 per sette giorni, con la previsione alternata delle festività natalizie e della festività dell'ultimo dell'anno; per le vacanze pasquali per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. 5. Il signor verserà alla signora Per_2 Pt_2 entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 mensili, che sarà automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT dal mese di dicembre 2024.
6. Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio Per_2 preventivamente concordate tra i coniugi, così come previste dal Protocollo del Tribunale Civile di
Roma del 17 dicembre 2014 e meglio specificate nelle linee guida del C.N.F. che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. 7. L'assegno unico oggi pari a complessivi € 205,50, viene lasciato nella disponibilità della signora 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio Pt_2 dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. il 27.12.2023, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in Roma in data 10.09.2011; che dall'unione coniugale era nato il figlio (22.02.2013) e che la moglie con Per_1 il figlio minore si erano già allontanati dalla casa coniugale, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché, al decorso del periodo di legge, la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Nella causa in questione si sono succeduti più giudici delegati: a settembre 2025 è subentrato quale nuovo Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento l'attuale giudice relatore estensore, il quale, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 22.11.2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in
2 Roma, il 10.09.2011, con matrimonio trascritto al n. 756, parte II, serie A06, anno 2011, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare, nella dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 28.10.2025, nonché alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti su loro domanda congiunta ai sensi dell'art. 151 c.c.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate, anche con riferimento all'affidamento, al mantenimento ed al diritto di frequentazione del minore, appaiono meritevoli di accoglimento, tenuto conto della documentazione anche economica in atti.
La causa va rimessa sul ruolo, stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 57430 del 2023 V.G. così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito religioso in Roma il 10.09.2011, alle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n. 756, parte II, serie
A06, anno 2011).
3. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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