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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/06/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 6320/2018
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Adolfo Celi, C.F._1
13, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Sottile, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- opponente-
CONTRO
con sede in Messina, via Nino Bixio 89, P.IVA CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Vermiglio, presso il cui studio in Messina, via Nino Bixio n. 9 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in atti;
- opposta -
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19/11/2018, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1596/2018 (RG
n. 2670/2018) emesso dal Tribunale di Messina il 25/09/2018, depositato in Cancelleria il 26/09/2018, notificato in data 10/10/2018, in forza del quale parte opponente era stata condannata al pagamento, in favore della società di € 5.431,14, oltre interessi CP_1
legali sino al soddisfo e spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 685,50. In particolare, con il predetto atto introduttivo,
l'opponente eccepiva cha la richiesta di pagamento ingiunta da controparte era ingiusta e non dovuta nella sua interezza, dovendo il sig. corrispondere, quale credito certo, liquido ed esigibile, la minor Pt_1
somma di € 2.612,14 - pari a quanto chiesto in decreto ingiuntivo (€
5.431,14) sottratto quanto chiesto per l'adeguamento dell'impianto elettrico (€ 2.684,00) e per la sostituzione del lavabo (€ 135,00) -, somma che l'istante si dichiarava disponibile a corrispondere in occasione della prima udienza di comparizione.
Chiedeva, pertanto, volersi rigettare l'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, dichiarare nullo (atteso l'importo dovuto solo in parte) e revocare l'opposto decreto. Con riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare, formulare istanze anche istruttorie e con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con comparsa del 15/03/2019 si costituiva in giudizio la società contestando l'opposizione di controparte e rilevando CP_1
che il sig. era tenuto al pagamento dell'intera somma ingiunta Pt_1
atteso che lo stesso, alla stipula del contratto di locazione, si era impegnato ad eseguire a proprie spese i lavori di ristrutturazione meglio specificati nell'allegato A del suddetto contratto, a fronte di una riduzione del canone di locazione per i primi due anni di € 1.200,00 annui, rispetto al canone concordato nella misura complessiva di €
6.000,00. Tuttavia, in occasione del sopralluogo concordato dalle parti per la riconsegna anticipata dell'immobile locato, era emerso un grave inadempimento da parte del conduttore, odierno opponente, avendo lo stesso eseguito solo parzialmente i lavori pattuiti. In subordine, la società opposta eccepiva che il sig. non avendo adempiuto Pt_1
all'obbligo di realizzare i suddetti lavori, avrebbe dovuto corrispondere i canoni in misura intera, al lordo della decurtazione accordata in funzione del suddetto obbligo e quindi, in definitiva, l'ulteriore somma di € 2.400,00.
Chiedeva, pertanto, volersi concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto nonché condannare l'opponente al pagamento della somma di € 5.431,14 o in subordine della minor somma di € 5.012,14 (€ 2.612,14+ € 2.400,00). Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare documenti e con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza del 22/03/2019 il giudizio veniva rinviato al
28/06/2019 per consentire a parte opponente di esaminare la comparsa di costituzione depositata ex adverso. Con provvedimento dell'1/07/2019 questo GOT, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/06/2019, dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo relativamente alla somma di € 2.612,14 e rimetteva le parti in mediazione rinviando la causa all'udienza di verifica del 26/11/2019.
Alla predetta udienza, in considerazione della mancata conclusione della procedura di mediazione ancora in corso, veniva concesso un breve rinvio all'udienza del 24/07/2020, in esito alla quale erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, fissandosi per il prosieguo l'udienza del 25/05/2021, successivamente differita d'ufficio al
27/12/2022.
Con provvedimento del 4/1/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/12/2022, veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte opposta con la memoria del 26/02/2021, espletata dopo una serie di rinvii in data 28/01/2025.
Successivamente, questo GOT, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva il rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza del 24/06/2025.
In punto di decisione si ritiene di dover rigettare l'opposizione proposta nei termini di cui di seguito.
Oggetto del contendere è la fondatezza o meno dell'intero credito vantato dalla società nei confronti del sig. CP_1 [...]
come riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 1596/2018, in Pt_1
forza del quale parte opponente è stata condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.431,14, oltre interessi legali sino al soddisfo e spese della procedura monitoria. In particolare, il sig. contesta il quantum ingiunto con il decreto Pt_1
opposto, ritenendo di dover corrispondere la minor somma di €
2.612,14 con esclusione, invece, degli importi richiesti da parte opposta per l'adeguamento dell'impianto elettrico pari ad € 2.684,00 e per la sostituzione del lavabo pari ad € 135,00 (per un totale di € 2.819,00).
Ciò premesso, va osservato che la vicenda che occupa trae origine dal contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data
23/05/2014 per la durata di quattro anni più quattro, in virtù del quale il conduttore, odierno opponente, si impegnava ad eseguire a proprie spese i lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di locazione meglio specificati nell'allegato A del suddetto contratto, a fronte di una riduzione del canone per i primi due anni (cfr. art. 3 del contratto di locazione in atti).
In pendenza del rapporto locativo e, precisamente, in data 17/10/2017
l'opponente ha, tuttavia, manifestato la volontà di risolvere anticipatamente il contratto, procedendo alla riconsegna dell'immobile alla società proprietaria a gennaio 2018, previo sopralluogo in occasione del quale, secondo la ricostruzione prospettata da parte opposta, sarebbe stata riscontrata l'esecuzione solo parziale dei lavori pattuiti.
Secondo la società , infatti, il sig. non ha adeguato CP_1 Pt_1
l'impianto elettrico consegnando la relativa certificazione e, pur avendo provveduto a sostituire i sanitari del bagno (tutti sanitari bianchi in luogo di quelli gialli da sostituire), in occasione del rilascio dell'immobile ha rimosso il lavandino bianco sostituito per ricollocare quello vecchio giallo.
Tale ricostruzione dei fatti non viene condivisa dall'opponente che, nell'atto introduttivo del giudizio, ha rilevato di aver regolarmente provveduto all'adeguamento dell'impianto elettrico sostenendone il relativo costo e ha, altresì, contestato la fattura n. 18 del 23/01/2018 di
€ 2.684,00 prodotta da controparte in quanto generica nel contenuto e non quietanzata. Con riferimento, invece, alla sostituzione dei sanitari,
l'opponente ha rappresentato di aver provveduto, come concordato, alla sostituzione del bidet e del wc del bagno, intendendo questi ultimi come
“sanitari”, la cui sostituzione sarebbe giustificata da ragioni di igiene personale, a differenza del lavabo, trattandosi di apparato di non intima fruizione.
Inoltre, l'opponente - a prescindere dalla dovutezza o meno delle relative spese - eccepisce che, in entrambi i casi, la società opposta ha preferito intervenire per conto proprio anziché quantificare in contradditorio i costi necessari per l'adeguamento dell'impianto elettrico e per la sostituzione del lavabo.
Riassunte nei termini predetti le posizioni processuali delle parti in relazione all'oggetto del contendere, occorre chiarire anzitutto l'ambito di indagine del giudice chiamato a decidere su un'opposizione a decreto ingiuntivo per verificare quali siano gli elementi da valutare.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ciò chiarito, va osservato che il predetto allegato A del contratto di locazione in atti specificava l'elenco dei lavori a carico del conduttore, odierno opponente, tra i quali erano compresi “adeguamento dell'impianto elettrico ex l. 37/08 e consegna della relativa certificazione”, “demolizione, rivestimento ed intonacatura dell'intera superficie della cucina più smontaggio del lavandino esistente”,
“sostituzione sanitari bagno ed eventuale (se necessario) sostituzione tubazione di allaccio alla scarpa di piombo condominiale”.
Con riferimento all'adeguamento dell'impianto elettrico va osservato che la società , oltre alla fattura n. 18 del 23/01/2018 di CP_1
importo pari ad € 2.684,00, ha altresì depositato il dettaglio della fattura summenzionata in cui sono specificati sia gli interventi effettuati (ivi compreso il rilascio del certificato che attesta l'idoneità dell'impianto) sia le tipologie di materiale impiegato (cfr. allegato D della comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, la società opposta ha prodotto l'evidenza del pagamento della suddetta fattura mediante bonifico bancario effettuato in data 26.01.2018 (cfr. allegato E della comparsa di costituzione e risposta).
Tali risultanze sono state confermate anche in sede di prova testimoniale.
In particolare, la teste di parte opposta , figlia Testimone_1 dell'Amministratore della società opposta, ha confermato che, in occasione del rilascio anticipato dell'immobile oggetto di locazione, è emerso che l'impianto elettrico non era stato adeguato alla normativa vigente e non era stata rilasciata alcuna certificazione in merito, precisando testualmente “ero presente e mi sono subito accorta del non adeguamento, le prese e gli interruttori erano vecchi ……., io ho chiamato la ditta per verificare il tutto, la stessa ha verificato e poi eseguito i lavori, consegnandomi la certificazione e la fattura di cui non ricordo il numero”. Inoltre, l'esecuzione dei lavori necessari per l'adeguamento dell'impianto elettrico trova riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale da titolare della Ditta GP Impianti Testimone_2
Elettrici, il quale ha confermato che la società opposta ha conferito alla predetta ditta l'incarico di effettuare gli interventi finalizzati esclusivamente all'adeguamento dell'impianto elettrico alla normativa vigente, precisando testualmente che “l'adeguamento in generale consiste nel cambiare i cavi, fare l'impianto di messa a terra, il quadretto salvavita e la sostituzione delle apparecchiature, e tanto è stato fatto”.
Il teste escusso ha altresì confermato che, a fronte dei suddetti lavori, è stata emessa la fattura n.18 del 23/01/2018 e che la fattura in questione
è stata regolarmente pagata dalla società mediante bonifico CP_1
bancario, di cui, come già osservato, vi è evidenza nella documentazione in atti.
In merito l'opponente non ha fornito elementi in senso contrario. Non vi è prova, nel presente giudizio, né dell'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico che l'opponente dichiara di aver effettuato, né delle spese asseritamente sostenute, né della specifica certificazione che lo stesso era tenuto a consegnare alla società proprietaria dell'immobile.
Con riferimento alla sostituzione del lavabo, dagli atti di causa risulta che la società opposta, con scrittura del 19/03/2018, ha autorizzato il nuovo locatario dell'immobile a sostituire il lavabo di colore giallo con uno di colore bianco, accordando un contributo forfettario di € 135,00 da defalcare dal pagamento del successivo canone di locazione.
La teste di parte opposta ha confermato che “nel bagno Testimone_1
era stato posizionato un lavandino giallo”; invero, tale circostanza risulta sostanzialmente incontestata dall'opponente che sul punto riconosce di aver provveduto, come previsto dall'Allegato A del contratto di locazione, alla sostituzione del bidet e del wc del bagno, intendendo questi ultimi come “sanitari”, la cui sostituzione sarebbe stata giustificata da ragioni di igiene personale, a differenza del lavabo, trattandosi di apparato di non intima fruizione.
Tuttavia, tale impostazione non risulta convincente atteso che, in base al sopra citato Allegato A, era previsto che il conduttore dovesse provvedere allo “smontaggio del lavandino esistente” ed alla sostituzione dei sanitari del bagno, nella cui nozione rientra anche il lavabo, oltre al WC ed al bidet.
Parimenti risultano infondate le doglianze di parte opponente in relazione al fatto che la società opposta è intervenuta autonomamente per provvedere all'adeguamento dell'impianto elettrico ed alla sostituzione del lavabo, trattandosi di lavori che avrebbero dovuto già essere effettuati ed ultimati dal sig. avendo lo stesso beneficiando Pt_1
di una riduzione del canone locativo per due anni.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'istante non appare sorretta da tranquillizzanti dimostrazioni, non avendo provato adeguatamente nel presente giudizio l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Stante quanto sopra, l'opposizione proposta va rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo.
Con quel che ne consegue ex lege anche per la mancata partecipazione personale al procedimento di mediazione.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando nel procedimento RG n.
6320/2018 vertente tra la società Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, difesa e deduzione, così provvede:
1 – rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma per intero il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2 - condanna lla rifusione in favore di parte opposta Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per compensi, compresa la fase di mediazione, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali. Con altresì condanna al doppio della somma di iscrizione a ruolo per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, a favore di cassa ammende.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del
24/06/2025.
IL GOT
Dott. Onofrio Natoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Giuseppina Saccà, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 6320/2018
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Adolfo Celi, C.F._1
13, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Sottile, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- opponente-
CONTRO
con sede in Messina, via Nino Bixio 89, P.IVA CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Vermiglio, presso il cui studio in Messina, via Nino Bixio n. 9 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in atti;
- opposta -
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19/11/2018, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1596/2018 (RG
n. 2670/2018) emesso dal Tribunale di Messina il 25/09/2018, depositato in Cancelleria il 26/09/2018, notificato in data 10/10/2018, in forza del quale parte opponente era stata condannata al pagamento, in favore della società di € 5.431,14, oltre interessi CP_1
legali sino al soddisfo e spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 685,50. In particolare, con il predetto atto introduttivo,
l'opponente eccepiva cha la richiesta di pagamento ingiunta da controparte era ingiusta e non dovuta nella sua interezza, dovendo il sig. corrispondere, quale credito certo, liquido ed esigibile, la minor Pt_1
somma di € 2.612,14 - pari a quanto chiesto in decreto ingiuntivo (€
5.431,14) sottratto quanto chiesto per l'adeguamento dell'impianto elettrico (€ 2.684,00) e per la sostituzione del lavabo (€ 135,00) -, somma che l'istante si dichiarava disponibile a corrispondere in occasione della prima udienza di comparizione.
Chiedeva, pertanto, volersi rigettare l'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, dichiarare nullo (atteso l'importo dovuto solo in parte) e revocare l'opposto decreto. Con riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare, formulare istanze anche istruttorie e con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con comparsa del 15/03/2019 si costituiva in giudizio la società contestando l'opposizione di controparte e rilevando CP_1
che il sig. era tenuto al pagamento dell'intera somma ingiunta Pt_1
atteso che lo stesso, alla stipula del contratto di locazione, si era impegnato ad eseguire a proprie spese i lavori di ristrutturazione meglio specificati nell'allegato A del suddetto contratto, a fronte di una riduzione del canone di locazione per i primi due anni di € 1.200,00 annui, rispetto al canone concordato nella misura complessiva di €
6.000,00. Tuttavia, in occasione del sopralluogo concordato dalle parti per la riconsegna anticipata dell'immobile locato, era emerso un grave inadempimento da parte del conduttore, odierno opponente, avendo lo stesso eseguito solo parzialmente i lavori pattuiti. In subordine, la società opposta eccepiva che il sig. non avendo adempiuto Pt_1
all'obbligo di realizzare i suddetti lavori, avrebbe dovuto corrispondere i canoni in misura intera, al lordo della decurtazione accordata in funzione del suddetto obbligo e quindi, in definitiva, l'ulteriore somma di € 2.400,00.
Chiedeva, pertanto, volersi concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto nonché condannare l'opponente al pagamento della somma di € 5.431,14 o in subordine della minor somma di € 5.012,14 (€ 2.612,14+ € 2.400,00). Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare documenti e con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza del 22/03/2019 il giudizio veniva rinviato al
28/06/2019 per consentire a parte opponente di esaminare la comparsa di costituzione depositata ex adverso. Con provvedimento dell'1/07/2019 questo GOT, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/06/2019, dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo relativamente alla somma di € 2.612,14 e rimetteva le parti in mediazione rinviando la causa all'udienza di verifica del 26/11/2019.
Alla predetta udienza, in considerazione della mancata conclusione della procedura di mediazione ancora in corso, veniva concesso un breve rinvio all'udienza del 24/07/2020, in esito alla quale erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, fissandosi per il prosieguo l'udienza del 25/05/2021, successivamente differita d'ufficio al
27/12/2022.
Con provvedimento del 4/1/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/12/2022, veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte opposta con la memoria del 26/02/2021, espletata dopo una serie di rinvii in data 28/01/2025.
Successivamente, questo GOT, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva il rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza del 24/06/2025.
In punto di decisione si ritiene di dover rigettare l'opposizione proposta nei termini di cui di seguito.
Oggetto del contendere è la fondatezza o meno dell'intero credito vantato dalla società nei confronti del sig. CP_1 [...]
come riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 1596/2018, in Pt_1
forza del quale parte opponente è stata condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.431,14, oltre interessi legali sino al soddisfo e spese della procedura monitoria. In particolare, il sig. contesta il quantum ingiunto con il decreto Pt_1
opposto, ritenendo di dover corrispondere la minor somma di €
2.612,14 con esclusione, invece, degli importi richiesti da parte opposta per l'adeguamento dell'impianto elettrico pari ad € 2.684,00 e per la sostituzione del lavabo pari ad € 135,00 (per un totale di € 2.819,00).
Ciò premesso, va osservato che la vicenda che occupa trae origine dal contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data
23/05/2014 per la durata di quattro anni più quattro, in virtù del quale il conduttore, odierno opponente, si impegnava ad eseguire a proprie spese i lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di locazione meglio specificati nell'allegato A del suddetto contratto, a fronte di una riduzione del canone per i primi due anni (cfr. art. 3 del contratto di locazione in atti).
In pendenza del rapporto locativo e, precisamente, in data 17/10/2017
l'opponente ha, tuttavia, manifestato la volontà di risolvere anticipatamente il contratto, procedendo alla riconsegna dell'immobile alla società proprietaria a gennaio 2018, previo sopralluogo in occasione del quale, secondo la ricostruzione prospettata da parte opposta, sarebbe stata riscontrata l'esecuzione solo parziale dei lavori pattuiti.
Secondo la società , infatti, il sig. non ha adeguato CP_1 Pt_1
l'impianto elettrico consegnando la relativa certificazione e, pur avendo provveduto a sostituire i sanitari del bagno (tutti sanitari bianchi in luogo di quelli gialli da sostituire), in occasione del rilascio dell'immobile ha rimosso il lavandino bianco sostituito per ricollocare quello vecchio giallo.
Tale ricostruzione dei fatti non viene condivisa dall'opponente che, nell'atto introduttivo del giudizio, ha rilevato di aver regolarmente provveduto all'adeguamento dell'impianto elettrico sostenendone il relativo costo e ha, altresì, contestato la fattura n. 18 del 23/01/2018 di
€ 2.684,00 prodotta da controparte in quanto generica nel contenuto e non quietanzata. Con riferimento, invece, alla sostituzione dei sanitari,
l'opponente ha rappresentato di aver provveduto, come concordato, alla sostituzione del bidet e del wc del bagno, intendendo questi ultimi come
“sanitari”, la cui sostituzione sarebbe giustificata da ragioni di igiene personale, a differenza del lavabo, trattandosi di apparato di non intima fruizione.
Inoltre, l'opponente - a prescindere dalla dovutezza o meno delle relative spese - eccepisce che, in entrambi i casi, la società opposta ha preferito intervenire per conto proprio anziché quantificare in contradditorio i costi necessari per l'adeguamento dell'impianto elettrico e per la sostituzione del lavabo.
Riassunte nei termini predetti le posizioni processuali delle parti in relazione all'oggetto del contendere, occorre chiarire anzitutto l'ambito di indagine del giudice chiamato a decidere su un'opposizione a decreto ingiuntivo per verificare quali siano gli elementi da valutare.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ciò chiarito, va osservato che il predetto allegato A del contratto di locazione in atti specificava l'elenco dei lavori a carico del conduttore, odierno opponente, tra i quali erano compresi “adeguamento dell'impianto elettrico ex l. 37/08 e consegna della relativa certificazione”, “demolizione, rivestimento ed intonacatura dell'intera superficie della cucina più smontaggio del lavandino esistente”,
“sostituzione sanitari bagno ed eventuale (se necessario) sostituzione tubazione di allaccio alla scarpa di piombo condominiale”.
Con riferimento all'adeguamento dell'impianto elettrico va osservato che la società , oltre alla fattura n. 18 del 23/01/2018 di CP_1
importo pari ad € 2.684,00, ha altresì depositato il dettaglio della fattura summenzionata in cui sono specificati sia gli interventi effettuati (ivi compreso il rilascio del certificato che attesta l'idoneità dell'impianto) sia le tipologie di materiale impiegato (cfr. allegato D della comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, la società opposta ha prodotto l'evidenza del pagamento della suddetta fattura mediante bonifico bancario effettuato in data 26.01.2018 (cfr. allegato E della comparsa di costituzione e risposta).
Tali risultanze sono state confermate anche in sede di prova testimoniale.
In particolare, la teste di parte opposta , figlia Testimone_1 dell'Amministratore della società opposta, ha confermato che, in occasione del rilascio anticipato dell'immobile oggetto di locazione, è emerso che l'impianto elettrico non era stato adeguato alla normativa vigente e non era stata rilasciata alcuna certificazione in merito, precisando testualmente “ero presente e mi sono subito accorta del non adeguamento, le prese e gli interruttori erano vecchi ……., io ho chiamato la ditta per verificare il tutto, la stessa ha verificato e poi eseguito i lavori, consegnandomi la certificazione e la fattura di cui non ricordo il numero”. Inoltre, l'esecuzione dei lavori necessari per l'adeguamento dell'impianto elettrico trova riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale da titolare della Ditta GP Impianti Testimone_2
Elettrici, il quale ha confermato che la società opposta ha conferito alla predetta ditta l'incarico di effettuare gli interventi finalizzati esclusivamente all'adeguamento dell'impianto elettrico alla normativa vigente, precisando testualmente che “l'adeguamento in generale consiste nel cambiare i cavi, fare l'impianto di messa a terra, il quadretto salvavita e la sostituzione delle apparecchiature, e tanto è stato fatto”.
Il teste escusso ha altresì confermato che, a fronte dei suddetti lavori, è stata emessa la fattura n.18 del 23/01/2018 e che la fattura in questione
è stata regolarmente pagata dalla società mediante bonifico CP_1
bancario, di cui, come già osservato, vi è evidenza nella documentazione in atti.
In merito l'opponente non ha fornito elementi in senso contrario. Non vi è prova, nel presente giudizio, né dell'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico che l'opponente dichiara di aver effettuato, né delle spese asseritamente sostenute, né della specifica certificazione che lo stesso era tenuto a consegnare alla società proprietaria dell'immobile.
Con riferimento alla sostituzione del lavabo, dagli atti di causa risulta che la società opposta, con scrittura del 19/03/2018, ha autorizzato il nuovo locatario dell'immobile a sostituire il lavabo di colore giallo con uno di colore bianco, accordando un contributo forfettario di € 135,00 da defalcare dal pagamento del successivo canone di locazione.
La teste di parte opposta ha confermato che “nel bagno Testimone_1
era stato posizionato un lavandino giallo”; invero, tale circostanza risulta sostanzialmente incontestata dall'opponente che sul punto riconosce di aver provveduto, come previsto dall'Allegato A del contratto di locazione, alla sostituzione del bidet e del wc del bagno, intendendo questi ultimi come “sanitari”, la cui sostituzione sarebbe stata giustificata da ragioni di igiene personale, a differenza del lavabo, trattandosi di apparato di non intima fruizione.
Tuttavia, tale impostazione non risulta convincente atteso che, in base al sopra citato Allegato A, era previsto che il conduttore dovesse provvedere allo “smontaggio del lavandino esistente” ed alla sostituzione dei sanitari del bagno, nella cui nozione rientra anche il lavabo, oltre al WC ed al bidet.
Parimenti risultano infondate le doglianze di parte opponente in relazione al fatto che la società opposta è intervenuta autonomamente per provvedere all'adeguamento dell'impianto elettrico ed alla sostituzione del lavabo, trattandosi di lavori che avrebbero dovuto già essere effettuati ed ultimati dal sig. avendo lo stesso beneficiando Pt_1
di una riduzione del canone locativo per due anni.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'istante non appare sorretta da tranquillizzanti dimostrazioni, non avendo provato adeguatamente nel presente giudizio l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Stante quanto sopra, l'opposizione proposta va rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo.
Con quel che ne consegue ex lege anche per la mancata partecipazione personale al procedimento di mediazione.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando nel procedimento RG n.
6320/2018 vertente tra la società Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, difesa e deduzione, così provvede:
1 – rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma per intero il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2 - condanna lla rifusione in favore di parte opposta Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per compensi, compresa la fase di mediazione, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali. Con altresì condanna al doppio della somma di iscrizione a ruolo per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, a favore di cassa ammende.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del
24/06/2025.
IL GOT
Dott. Onofrio Natoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Giuseppina Saccà, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.