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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 502/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202200002029000 TASSA AUTO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202200002029000 TASSA AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200007849507000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004372073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004372073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202200002029000 emessa da Agenzia delle Entrate CO, notificata via pec, in data
04.10.2022, relativamente alle cartelle n. 03020200007849507000 – 03020220004372073000.
Eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di fermo stante l'omessa notifica degli atti prodromici e di atti interruttivi della prescrizione
Chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, stante l' omessa notifica degli atti prodromici el' intervenuta prescrizione del credito, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, contestava tutte le eccezioni formulate nel ricorso e produceva copia dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 11 febbraio 2021.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva, anche, Agenzia delle Entrate CO ed eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti avendo notificato le cartelle esattoriali, a mezzo Pec,e precisanmente: la cartella n. 03020200007849507000 , in data 19/01/2022 e la n. 03020220004372073000, in data 08/04/2022.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
All'udienza 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti propedeutici risulta destituita di fondamento.
Infatti, la Regione Calabria, ha dato prova di avere notificato l'avviso di accertamento in data 11.02.2021;
Agenzia Entrate CO, ha provato di avere notificato le cartelle esattoriali impugnate a mezzo Pec in data 19/01/2022 e in data 08/04/2022.
Non risulta che tali atti siano stati impugnati, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
Nessuna nullità derivata, pertanto, può dirsi sussistente relativamente all'atto impugnato.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e
21 del d.lgs. 546/92.
Resta assorbita ogni altra questione ed eccezione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA, Sezione seconda, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, in favore delle Parti resistenti costituite, che liquida in Euro 600,00,00, ciascuno, oltre accessori di legge.
Così deciso in TA il 28 gennaio 2025
Il Presidente Relatore
IN TT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 502/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202200002029000 TASSA AUTO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202200002029000 TASSA AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200007849507000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004372073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004372073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202200002029000 emessa da Agenzia delle Entrate CO, notificata via pec, in data
04.10.2022, relativamente alle cartelle n. 03020200007849507000 – 03020220004372073000.
Eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di fermo stante l'omessa notifica degli atti prodromici e di atti interruttivi della prescrizione
Chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, stante l' omessa notifica degli atti prodromici el' intervenuta prescrizione del credito, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, contestava tutte le eccezioni formulate nel ricorso e produceva copia dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 11 febbraio 2021.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva, anche, Agenzia delle Entrate CO ed eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti avendo notificato le cartelle esattoriali, a mezzo Pec,e precisanmente: la cartella n. 03020200007849507000 , in data 19/01/2022 e la n. 03020220004372073000, in data 08/04/2022.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
All'udienza 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti propedeutici risulta destituita di fondamento.
Infatti, la Regione Calabria, ha dato prova di avere notificato l'avviso di accertamento in data 11.02.2021;
Agenzia Entrate CO, ha provato di avere notificato le cartelle esattoriali impugnate a mezzo Pec in data 19/01/2022 e in data 08/04/2022.
Non risulta che tali atti siano stati impugnati, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
Nessuna nullità derivata, pertanto, può dirsi sussistente relativamente all'atto impugnato.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e
21 del d.lgs. 546/92.
Resta assorbita ogni altra questione ed eccezione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA, Sezione seconda, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, in favore delle Parti resistenti costituite, che liquida in Euro 600,00,00, ciascuno, oltre accessori di legge.
Così deciso in TA il 28 gennaio 2025
Il Presidente Relatore
IN TT