Art. 1. (Competenza per la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane)
Per ferrovia metropolitana si intende un sistema di trasporto rapido di massa di alta capacita' e frequenza, con sede propria, che puo' svolgersi nel territorio di un solo comune o di piu' comuni confinanti e comunque costituenti col comune piu' popolato un solo complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti.
La costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane sono di competenza dei comuni o dei consorzi, da costituirsi a tale scopo a norma dell'articolo 157 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , a seconda che la ferrovia si svolga nell'ambito del territorio di un solo comune o di piu' comuni confinanti.
Ferma restando la facolta' dei comuni o dei consorzi di cui al comma precedente di assumere direttamente il servizio, mediante una azienda speciale, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 , la concessione per l'esercizio potra' essere accordata solo a favore di enti pubblici o di consorzi di enti pubblici, ovvero di societa' a prevalente capitale pubblico.
Per ferrovia metropolitana si intende un sistema di trasporto rapido di massa di alta capacita' e frequenza, con sede propria, che puo' svolgersi nel territorio di un solo comune o di piu' comuni confinanti e comunque costituenti col comune piu' popolato un solo complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti.
La costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane sono di competenza dei comuni o dei consorzi, da costituirsi a tale scopo a norma dell'articolo 157 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , a seconda che la ferrovia si svolga nell'ambito del territorio di un solo comune o di piu' comuni confinanti.
Ferma restando la facolta' dei comuni o dei consorzi di cui al comma precedente di assumere direttamente il servizio, mediante una azienda speciale, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 , la concessione per l'esercizio potra' essere accordata solo a favore di enti pubblici o di consorzi di enti pubblici, ovvero di societa' a prevalente capitale pubblico.