Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 05/03/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 96/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
composta dai magistrati:
Dott. BR DI - Presidente Dott. AN IB - Giudice - relatore Dott. Stefano Grossi – Giudice con l’assistenza del segretario d’udienza Velia Volpe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21198/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, nei confronti di AN DI UC (C.F. [...]), nato a [...] il [...], all’epoca dei fatti Capo Cantoniere Sorvegliante dell’AS S.p.A. per la provincia di Teramo, residente in [...] – convenuto, difeso dall’Avv. Giannicola Scarciolla (C.F. [...]), pec giannicola.scarciolla@pec-avvocatiteramo.it.
Uditi all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, il magistrato relatore, dott. AN IB, il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa MA EL IA, nonché l’avv. Giannicola Scarciolla per il convenuto.
FATTO
Con atto di citazione depositato il 16 ottobre 2025, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il sig. AN Di CA, dipendente di AS S.p.A., per sentirlo condannare al pagamento di € 22.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine arrecato all’ente di appartenenza. Tale danno sarebbe derivato dalla condotta illecita del convenuto, accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato (Corte di Cassazione n. 3342/2024). In particolare, sulla base delle risultanze penali, al convenuto sono stati contestati una serie di episodi occorsi nel 2016, durante l’esercizio delle sue funzioni, consistenti nell’aver abusato della qualità di pubblico ufficiale per ottenere indebitamente somme di denaro da privati cittadini interessati a pratiche amministrative presso l’AS.
Secondo l’Accusa, dagli atti risulta che il sig. Di CA, quale Capo Cantoniere Sorvegliante con compiti di vigilanza sulle concessioni stradali, avrebbe richiesto ed ottenuto: (a) da un privato di nome [omissis…] la somma di € 100,00 e poi € 500,00, minacciando in caso contrario ostacoli al rilascio di un’autorizzazione stradale; (b) dal sig. [omissis..] la somma di € 50,00 con analoghe modalità intimidatorie; (c) da un altro richiedente (co-titolare di un esercizio “[omissis..]”) la somma di € 300,00, sempre prospettando che senza pagamento la relativa pratica amministrativa non avrebbe avuto esito positivo. Tali condotte sono state oggetto di procedimento penale n. [omissis..] RGNR presso il Tribunale di Teramo, conclusosi con sentenza di primo grado n. [omissis..] di condanna del Di CA alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila (sent. n.[omissis..]) con parziale rideterminazione della pena, e infine resa definitiva dalla menzionata sentenza della Corte di Cassazione n. [omissis..] che ha rigettato il ricorso.
Sulla scorta del giudicato penale, la Procura contabile ha ritenuto che la condotta del convenuto – integrando reati contro la BL NE – avesse leso il prestigio e l’immagine dell’AS S.p.A., ente pubblico di appartenenza. Nella citazione si evidenzia come la vicenda abbia avuto un certo clamore mediatico locale (un articolo di stampa e riferimenti su stampa online), idoneo a danneggiare la reputazione dell’ente. Pertanto, la Procura ha quantificato il danno all’immagine in misura pari ad € 22.000,00, così ripartiti: € 2.000,00 quale importo pari al doppio delle somme illecitamente percepite (in applicazione del parametro presuntivo di cui all’art. 1, co. 1-sexies, L. 20/1994), e € 20.000,00 quale ulteriore liquidazione equitativa del danno, motivata dall’asserita oggettiva gravità dei fatti, dalla loro reiterazione sistematica e dal ruolo pubblico rivestito dal convenuto. La domanda attorea include inoltre la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché delle spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata dal suo difensore avv. Giannicola Scarciolla, il sig. Di CA ha contestato integralmente la pretesa risarcitoria, deducendone l’infondatezza in fatto e in diritto.
In via preliminare e di merito, la difesa del convenuto eccepisce principalmente:
-l’erronea qualificazione giuridica dei fatti operata dalla Procura, la quale ha impostato la domanda come se si trattasse di concussione (“costrizione”) ex art. 317 c.p., facendo riferimento ad una condotta di asserita costrizione verso le vittime, mentre il giudicato penale ha riqualificato le condotte nell’ipotesi più lieve di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), per giunta nella forma del tentativo quanto all’episodio di maggior rilievo. Secondo la difesa, ignorare la riqualificazione definitiva in induzione indebita significa basare l’azione risarcitoria su un presupposto di fatto e di diritto inesistente, ingigantendo artificiosamente la gravità della condotta attribuita al convenuto;
-il clamor fori e la lesione all’immagine sarebbero in realtà inesistenti o di portata minima: la vicenda non avrebbe avuto una risonanza mediatica significativa al di fuori di un ambito locale molto ristretto, come dimostrerebbe la produzione attorea limitata ad un solo articolo di stampa iniziale. Nessun grave discredito avrebbe colpito l’amministrazione AS a livello nazionale o presso la collettività generale, considerato anche il ruolo non apicale del convenuto;
-l’erroneità della quantificazione del danno, deducendo, in particolare, che la Procura ha computato il “duplum” legale in € 2.000,00 assumendo come base € 1.000,00 di “utilità illecite” (ossia € 100 + € 500 + € 50 + € 300), mentre in sede penale risulta accertato con efficacia di giudicato che la somma di € 100,00 (asseritamente versata dal sig. [omissis..]) non fu mai effettivamente data al convenuto, essendo stato egli assolto da quell’addebito “perché il fatto non sussiste”. Le uniche somme indebitamente richieste/percepite dal convenuto, e riconosciute in sede penale, ammonterebbero dunque a € 850,00 in totale (ovvero € 500 + € 50 + € 300). Ne consegue – secondo la difesa – che il danno presunto ex lege (doppio del profitto illecito) andrebbe al più determinato in € 1.700,00 e non € 2.000,00. Inoltre, quanto alla componente equitativa aggiuntiva di € 20.000,00, la difesa la giudica del tutto arbitraria, priva di fondamento probatorio e sostanzialmente punitiva: un importo “lanciato nel vuoto” – pari a oltre 23 volte il profitto illecito effettivo – volto ad imporre una sanzione extragiuridica non supportata da alcuna dimostrazione di un danno reale di tale entità. Al contrario, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del caso (modesta entità del fatto, ruolo marginale del convenuto, scarsa eco mediatica) deporrebbero per un danno, se esistente, di entità estremamente contenuta, ben al di sotto della stessa presunzione legale.
In via subordinata, per l’ipotesi in cui fosse comunque riconosciuta una responsabilità risarcitoria, la difesa chiede: (i) il rigetto della domanda nella parte relativa all’ulteriore somma di € 20.000,00, per totale assenza di prova, e la riduzione della condanna al massimo a € 1.700,00 (o ad altra minor somma ritenuta di giustizia), previa corretta applicazione del criterio legale del duplum e valutazione della prova contraria offerta; e (ii) un significativo esercizio del potere riduttivo dell’addebito, ai sensi dell’art. 52, co. 2, D.lgs. 174/2016 e dell’art. 1, co. 1-bis, L. 20/1994, tenuto conto di tutte le circostanze favorevoli al convenuto (natura colposa-induttiva e non costrittiva del fatto, ruolo non decisorio, ridotta gravità del comportamento attestata anche dal giudice penale, incensuratezza e correttezza del soggetto, condotta processuale collaborativa, difficoltà economiche contingenti). Tali elementi – a dire della difesa – impongono di ridimensionare fortemente l’eventuale condanna, riconducendola ad una misura equa e proporzionata alla reale portata del danno, scongiurando finalità meramente punitive.
Da ultimo, il convenuto chiede la condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 sono comparsi, come da verbale, il P.M. MA EL IA e l’Avv. Giannicola Scarciolla che hanno confermato le conclusioni formulate.
Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va rilevato che la difesa sostiene che la Procura avrebbe costruito la domanda risarcitoria su una fattispecie di concussione (art. 317 c.p., condotta a carattere costrittivo mediante minaccia di un danno ingiusto) difforme dalla realtà accertata in sede penale, dove invece i fatti sono stati qualificati come induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), dunque come sollecitazione indebita priva di costrizione vera e propria.
Risulta agli atti che la sentenza penale irrevocabile che, ai sensi dell’art. 651 c.p.p. vincola il presente giudizio quanto all’accertamento dei fatti materiali di reato, ed in particolare dalla sentenza del Tribunale di Teramo n. [omissis..] (confermata dalla Corte d’Appello n.[omissis..]), che il convenuto non ha posto in essere condotte di costrizione violenta o minaccia contra ius verso i privati, bensì condotte di persuasione/suggestione volte a prospettare indebitamente un vantaggio (accelerazione dell’iter amministrativo) dietro pagamento, nella logica dell’accordo corruttivo induttivo. In altre parole, nel trattamento sanzionatorio penale il sig. Di CA non è stato considerato un pubblico ufficiale che “preda” il cittadino inerme (come avviene nella concussione), ma piuttosto un compartecipe di accordi illeciti con privati consenzienti per reciproco tornaconto, ancorché la legge punisca anche questi ultimi nell’induzione indebita.
Questa distinzione, lungi dall’essere meramente teorica, ha riflessi sostanziali sulla valutazione della gravità del comportamento: la stessa Corte d’Appello, nel concedere all’imputato l’attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 323-bis c.p., ha evidenziato la ridotta gravità della condotta, sia per il modesto valore delle somme ricevute, sia per l’atteggiamento tenuto, privo di minaccia esplicita. Pertanto, questa Corte non può che prendere atto del corretto inquadramento giuridico dei fatti operato dal giudice penale: i fatti storici vanno considerati, ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa, come induzione indebita (tentata, per l’episodio principale da € 500) e non come concussione.
Ciò chiarito, l’erronea iniziale qualificazione impiegata nell’atto di citazione non determina di per sé un vizio della domanda risarcitoria – posto che la Procura inquadra giuridicamente i fatti ma si basa comunque sul medesimo nucleo storico, definito dal giudicato. Il Collegio ritiene tuttavia che questo elemento incida sulla valutazione del danno: la Procura, prospettando una condotta più grave di quella effettiva, ha presumibilmente sovrastimato il pregiudizio all’immagine dell’ente, enfatizzando aspetti (la violenza, l’abuso autoritativo) che in realtà sono stati esclusi. Si deve quindi tener conto della corretta qualificazione dei fatti ai fini della decisione nel merito.
2. Ciò premesso, le questioni di merito oggetto di esame sono: (a) la sussistenza stessa di un danno all’immagine risarcibile, in conseguenza della condotta illecita accertata; (b) l’eventuale entità di tale danno, anche alla luce del criterio legale del doppio delle somme illecite e dei criteri equitativi ulteriori; (c) la possibile applicazione del potere riduttivo in sede di determinazione finale dell’addebito.
2(a). Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è, in giurisprudenza contabile consolidata, configurabile in presenza di fatti illeciti di particolare gravità che ledano il prestigio dell’ente, specie quando vi sia stata risonanza esterna tale da minare la fiducia dei cittadini. Nel caso in esame, il presupposto fondamentale – la commissione da parte di un dipendente pubblico di reati contro la P.A. nell’esercizio delle sue funzioni – è incontrovertibilmente integrato: il convenuto è stato condannato in via definitiva per induzione indebita (art. 319-quater c.p.), reato che rientra nel novero di quelli necessariamente produttivi di un vulnus all’immagine della P.A. di appartenenza, quantomeno in via di astratta potenzialità lesiva. La definitività della condanna penale costituisce, per espressa previsione normativa, condicio sine qua non per procedere al risarcimento del danno all’immagine. Tale condizione risulta soddisfatta.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 (convertito in l. n. 102/2009, noto come "lodo Bernardo"), l'azione per il risarcimento del danno all'immagine è sottoposta a rigorose condizioni di proponibilità. Il presupposto fondamentale è l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna penale (o di patteggiamento) a carico del dipendente pubblico.
Tale condizione è necessaria per l'esercizio dell'azione da parte della Procura contabile e costituisce un limite al potere di agire, la cui violazione comporta la nullità degli atti istruttori e processuali, rilevabile anche d'ufficio.
La delimitazione dei reati idonei a generare un danno all'immagine azionabile innanzi alla Corte dei conti è oggetto di dibattito a seguito dell'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016).
Parte della giurisprudenza ritiene che l'azione resti circoscritta ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la BL NE (previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale), in virtù dell'incorporazione normativa della legge n. 97/2001 nel d.l. n. 78/2009.
Tuttavia, la fattispecie in esame, l’art. 319 quater, “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, vi rientra pienamente, non ponendo problemi al riguardo.
La Procura chiede la condanna per tutti e tre i fatti contestati in sede penale:
a) contestazione [omissis..]: il convenuto, nella sua funzione di Capo cantoniere sorvegliante AS, avrebbe costretto il sig. [omissis..] a consegnargli prima € 100,00, poi € 500,00, prospettando che in caso di mancato pagamento il procedimento amministrativo non avrebbe avuto esito positivo;
b) contestazione [omissis..]: il convenuto avrebbe costretto anche il sig. [omissis..] a versargli € 50,00, reiterando la medesima minaccia di blocco del procedimento;
c) contestazione “[omissis..]”: terzo soggetto che sarebbe stato costretto alla consegna di € 300,00 per evitare ostacoli nella procedura relativa all’installazione di un’insegna.
La quantificazione del danno secondo il convenuto deve invece tenere conto che l’episodio nei confronti di [omissis..] di € 100,00 non può essere incluso in quanto il convenuto è stato assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) per l’episodio relativo ai € 100,00 e, secondo la difesa, tale episodio non può essere computato né ai fini del duplum né ai fini di alcuna quantificazione del danno.
La difesa individua, come unici episodi penalmente emersi: (i) l’episodio dei € 500,00, qualificato però come induzione indebita tentata, non come costrizione, (ii) l’episodio dei € 50,00, (iii) l’episodio dei € 300,00.
Per la difesa, tali episodi – complessivamente € 850,00 – rappresentano la sola base corretta per l’eventuale quantificazione del danno.
I tre gradi di giudizio, Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione, hanno rispettivamente accertato:
-il Tribunale di Teramo, con sentenza [omissis..], la responsabilità per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 56 e 319-quater c.p.) limitatamente alla dazione di € 500 del 27.06.2016 (Capo A, seconda parte), assolto il convenuto per la dazione di € 100 (Capo A, prima parte) e per i fatti di cui ai Capi B e C (altri episodi di presunte richieste di denaro) “perché il fatto non sussiste”;
-la Corte d’Appello dell’Aquila, con Sentenza n. [omissis...], ha confermato la responsabilità per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 56 e 319quater c.p.) sempre per la dazione di € 500 del 27.06.2016 concedendo l’attenuante ex art. 323bis c.p. e riducendo la pena (da 2 anni e 4 mesi a 1 anno e 6 mesi con sospensione condizionale); ha poi confermato le assoluzioni per l’episodio dei 100 € è in relazione ai capi di contestazione B e C;
-la Corte di Cassazione, con sentenza [omissis..], ha rigettato il ricorso e confermato la responsabilità per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 56 e 319quater c.p.) per la dazione di € 500 del 27.06.2016, senza modificare né il fatto né la qualificazione giuridica.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, l’unica condanna presupposta idonea a legittimare una condanna per il danno all’immagine e quella relativa all’episodio ex art. 319-bis nei confronti del signor [omissis..] limitatamente all’importo di euro 500, essendo stata esclusa la rilevanza penale dell’ulteriore d’azione ipotizzata di 100 € e degli episodi di cui ai capi di imputazione B e C.
Ciò posto, un danno all’immagine per l’AS S.p.A. è configurabile, ma la sua portata effettiva deve essere verificata con rigore, senza automatismi punitivi. La stessa legge applicabile (art. 1, co. 1-sexies, L. 20/1994) stabilisce infatti che l’entità di detto danno “si presume, salva prova contraria, pari al doppio” del profitto illecito. Dunque, la norma non impone un risarcimento fisso, ma traccia un criterio iniziale suscettibile di adeguamento ove vi siano elementi per ritenere che l’effettivo discredito sia minore (o maggiore) rispetto a quello presunto ex lege.
La difesa del convenuto ha energicamente operato per fornire una “prova contraria” atta a superare (in diminuzione) la quantificazione presuntiva. Gli elementi dedotti – che questa Corte in larga parte condivide – attengono ai tre parametri classici di valutazione del danno all’immagine: gravità oggettiva del fatto, ruolo rivestito, risonanza sociale.
Sotto il profilo oggettivo, la gravità del fatto risulta sensibilmente ridimensionata rispetto a quanto inizialmente prospettato dalla Procura: come visto, non si è trattato di concussione (reato caratterizzato da particolare odiosità e allarme sociale), bensì di induzione indebita, per di più tentata nell’episodio economicamente più rilevante (€ 500). Pur senza voler minimizzare l’illiceità della condotta, è evidente che l’impatto negativo sull’immagine pubblica di AS di un simile fatto bagatellare non è paragonabile a quello di fatti di corruzione o concussione ben più gravi e lucrosi portati alla ribalta delle cronache nazionali.
Sotto il profilo soggettivo, il convenuto rivestiva un ruolo non apicale e privo di poteri decisionali propri. Dagli atti (anche testimonianze acquisite nel processo penale) risulta che, in quanto semplice Capo Cantoniere Sorvegliante, il sig. Di CA non aveva alcuna facoltà di firma o di decisione autonoma in merito alle concessioni amministrative interessate, limitandosi a compiti preparatori e di vigilanza sul territorio. Ciò implica che la sua condotta illecita – per quanto gravemente censurabile – rappresenta l’iniziativa di un funzionario di livello modesto, incapace da solo di compromettere seriamente la correttezza dell’azione amministrativa dell’ente. Diverso sarebbe l’impatto, ad esempio, se fosse coinvolto un dirigente di vertice: nel caso in esame, invece, il danno d’immagine risente necessariamente del ruolo marginale dell’agente.
Sotto il profilo sociale, non emergono evidenze di un clamor fori di ampia portata. La Procura ha prodotto un singolo articolo di stampa e generiche notizie online, il che fa pensare che la vicenda sia rimasta confinata a livello locale e per un tempo limitato. Non risulta una diffusa perdita di fiducia dei cittadini verso AS a causa di questi fatti, né un danno reputazionale di dimensioni apprezzabili oltre il contesto territoriale specifico. In mancanza di una prova più significativa di un reale discredito pubblico, deve ritenersi che il pregiudizio arrecato all’immagine dell’ente sia stato modesto.
In virtù di queste considerazioni, il Collegio valuta che il danno all’immagine effettivamente sofferto dall’AS S.p.A., per effetto delle condotte del sig. Di CA, sia stato notevolmente inferiore a quanto preteso dalla Procura. In particolare, appaiono privi di adeguato fondamento gli elementi addotti a giustificazione dell’ulteriore somma di € 20.000,00: la cosiddetta oggettiva gravità dei fatti, la sistematica reiterazione e la qualifica dell’autore – elementi enfatizzati dall’accusa – sono stati in realtà già valutati dall’Autorità giudiziaria in senso riduttivo (gravità contenuta, ruolo esecutivo, un solo episodio accertato e di importo minimo). Attribuire comunque un ingente importo aggiuntivo equitativo assumerebbe, in sostanza, una valenza sanzionatoria eccedente la funzione compensativa del risarcimento, in assenza di prova di concrete ripercussioni negative di tale entità sull’immagine dell’ente, con possibili incompatibilità con il diritto europeo sotto il profilo della duplicità della sanzione afflittiva, discostandosi per l’importo da un mero profilo risarcitorio. Pertanto, la pretesa risarcitoria di € 22.000,00 risulta manifestamente sproporzionata e deve essere rivista al ribasso alla luce della reale portata del danno.
2(b). Tenuto conto delle risultanze probatorie e dei criteri di legge, la quantificazione del danno all’immagine operata dalla Procura va quindi parzialmente disattesa. In applicazione dell’art. 1, co. 1-sexies, L. 20/1994 (nel testo vigente ratione temporis), il danno può essere inizialmente calcolato in misura pari al doppio delle utilità illecite percepite dal convenuto, salvo prova contraria.
Come già evidenziato, le utilità illecite accertate in via definitiva ammontano a € 500,00, non risultando oggetto di condanna penale, sebbene oggetto di ricezione, ritenuta tuttavia non configurante reato, neanche l’ulteriore danno di 350,00, che avrebbe portato ad un totale di 850,00. Pertanto, il danno presunto ex lege, pari al duplum, è di € 1.000,00, non sussistendo per le restanti somme il presupposto della condanna penale. La Procura aveva indicato € 2.000,00, evidentemente includendo anche la somma di € 100,00 non provata e gli ulteriori episodi di cui ai capi d’accusa lettere B e C del giudizio penale, per i quali è stata dichiarata l’insussistenza del fatto; su questo punto la domanda risarcitoria risulta viziata e va corretta d’ufficio: non è possibile riconoscere come danno neppure presunto una somma riferita a un fatto materialmente escluso dal giudice penale (la dazione dei 100 euro e i fatti di cui ai capi B e C). Si ridetermina quindi tale posta in € 1.000,00, non ravvisandosi, in atti alcuna prova relativa all’ulteriore danno richiesto dalla Procura e asseritamente subito dall’amministrazione idoneo a vincere la presunzione di legge.
3. Alla luce di tutte le circostanze, il Collegio stima congruo determinare il risarcimento dovuto in € 1.000,00 (mille/00). Tale somma, pari al parametro presuntivo legale del doppio della somma per la quale vi è condanna penale, rappresenta una quantificazione equitativa del danno all’immagine arrecato e ritenuta idonea e sufficiente a soddisfare le esigenze di ristoro dell’offesa arrecata al prestigio dell’ente, evitando al contempo una sanzione ingiustificatamente afflittiva.
In conclusione, per quanto esposto: (i) la domanda attorea va accolta solo in parte, nei limiti dell’importo così rideterminato; (ii) la differenza rispetto a quanto originariamente richiesto dalla Procura (vale a dire l’intero eccedente rispetto a € 1.000,00 per danno all’immagine) deve essere rigettata.
4. In base all’art. 52, co. 2, del D.lgs. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile) e all’art. 1, co. 1-bis, della L. 20/1994, questa Corte ha la facoltà di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile (essendo escluso l’obbligo di riduzione dalla natura dolosa del danno, sebbene non implicante arricchimento illecito essendo stata accertata, nell’unica fattispecie penalmente rilevante, una mera condotta tentata), tenendo conto delle peculiarità del caso e delle circostanze anche soggettive, al fine di evitare condanne eccessivamente gravose e non proporzionate. Tale potere, discrezionale, viene normalmente esercitato quando – pur sussistendo la responsabilità – si riconosce che una condanna integrale sarebbe contraria a criteri di equità e proporzionalità. Tuttavia, non ritiene il Collegio di dover far ricorso al potere riduttivo discrezionale, avendo già limitato il risarcimento nella misura sopra indicata.
5. Le ulteriori domande ed eccezioni non espressamente esaminate sono da intendersi assorbite o comunque respinte.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del C.G.C., a carico delle parti condannate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con decisione definitiva:
-accoglie parzialmente la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, condanna il sig. AN Di CA al pagamento, in favore dell’AS S.p.A., della somma di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di risarcimento del danno all’immagine arrecato, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- le spese di giudizio, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e vengono liquidate in calce a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del C.G.C.
Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei predetti soggetti.
Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
(AN IB) (BR DI)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria, lì 05.03.2026 Il Direttore della Segreteria F.to NE LA In esecuzione del suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi citati nella sentenza.
La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo Giudizio N. 21198/R.
Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di condanna pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: AN Di CA.
Fogli Importo
- Originale atto di citazione 1 16,00
- D.P. di fissazione udienza 1 16,00
- Originale Sentenza di condanna 16,00 Totale 48,00
(Diconsi euro quarantotto/00) posti a carico del soccombente AN Di CA.
Il direttore della Segreteria dott.ssa NE LA
(firmato digitalmente)
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