TAR Milano, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 656
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 13 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio

    Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia coerente con la precedente diffida e che il parere, sebbene relativo a un altro progetto, contenga valutazioni generali legittimamente utilizzabili. La necessità del piano attuativo è una scelta discrezionale dell'amministrazione per la riorganizzazione del comparto, anche per interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia di rilevante impatto.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto vari profili (travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di presupposti, carenza di motivazione, equivocoità, sviamento)

    Le doglianze relative alla motivazione e all'istruttoria sono infondate in quanto il provvedimento si basa su una valutazione strategica di riorganizzazione del comparto, che assorbe le criticità specifiche sollevate dalla ricorrente. La necessità del piano attuativo è un vizio radicale che rende la SCIA inidonea.

  • Rigettato
    Inconferenza del parere

    Il Collegio ritiene che, sebbene il parere fosse formalmente indirizzato a un altro soggetto e riguardasse un progetto di maggiore impatto, esso contiene valutazioni di carattere generale sul comparto urbanistico che l'Amministrazione ha legittimamente potuto considerare nell'ambito della propria complessiva valutazione discrezionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 656
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 656
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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