Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/12/2025, n. 8042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8042 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03059/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3059 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Barbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso exlege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz 11.
per l'annullamento
a) della nota prot. 22366/2024 del 22/04/2024, con cui il Comune di Marcianise ha rigettato l’istanza acquisita al Prot. 21715/2024, avente ad oggetto “Immediata restituzione bene dissequestrato sentenza Corte di Appello di Napoli V Sez. Penale R.G. APP. 4117/2023 divenuta irrevocabile il 22/03/2024”;
b) dell’ordinanza N. 2320/Urb. Prot. 28457 del 18/12/2015, con cui il Comune di Marcianise ordinava la demolizione delle opere edili e ripristino dei luoghi dell’immobile sito in Via -OMISSIS-, la cui esistenza è stata conosciuta dal ricorrente solo a seguito del provvedimento sub a) (Nota Prot. 22366/2024 del 22/04/2024);
c) se ed in quanto lesivo del verbale di inottemperanza prot. 1479/17 del 28/06/2017, redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Marcianise, la cui esistenza è stata conosciuta dal ricorrente solo a seguito del provvedimento sub a) (Nota Prot. 22366/2024 del 22/04/2024);
d) se ed in quanto esistente della nota di trascrizione presso la competente conservatoria dei Registri Immobiliari di Caserta di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile sito nel tenimento del Comune di Marcianise (CE), alla Via -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-;
e) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
f) nonché per la declaratoria di illegittimità, nullità ed inefficacia della trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Caserta di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile sito nel tenimento del comune di Marcianise (CE), alla Via -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-;
g) e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente alla restituzione dell''immobile sito nel tenimento del Comune di Marcianise (CE), alla Via -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise e dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il dott. IC De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 21 giugno 2024 e depositato il successivo 24 giugno, il sig. -OMISSIS- ha premesso di essere proprietario di un lotto di terreno sito nel tenimento del Comune di Marcianise (CE), alla Via -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-.
Il sig. -OMISSIS- rappresenta di aver realizzato su tale lotto alcuni manufatti in assenza del necessario permesso di costruire.
Tali manufatti, poi, in data 30.06.2011, sono stati sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito del procedimento penale (sub RG n° 33245/06 G.I.P.), con nomina del custode giudiziario al quale il Comune di Marcianise in data 18 dicembre 2015 notificava l’ordinanza n° 2320/URB con cui ingiungeva la demolizione delle seguenti opere costruite in assenza di titolo abilitativo: “ - su area di sedime di mq. 1000 circa censita al foglio -OMISSIS-, completamente recintata in parte con muro perimetrale in cemento armato di mt 3.00 circa, e in parte dai fabbricati confinanti, con all’interno sul lato Nord struttura in muratura con copertura in lamiera coibentata e controsoffitto in legno, dalle dimensioni di ml. 18,00 x 8,00, composta da: una cucina soggiorno, una stanza da letto, un vano ripostiglio, due stanzette e un bagno, completi di arredi e servizi- Copertura in legno a spiovente aderente l’immobile, dalle dimensioni di ml. 5,00 xml. 13,00 circa. Piscina lato est, dalle dimensioni di ml. 4,00 x ml. 5,00 circa, con cabina in legno lato Sud-Est, adibita a sauna e spogliatoio, dalle dimensioni di ml. 2,00 x ml. 2,00 circa, con copertura in legno a due falde a spiovente. Tutta l’area scoperta è in parte a giardino e in parte pavimentata con porfido e scaglie di marmo ”.
Il provvedimento comunale non veniva impugnato ed era trasmesso alla Procura della Repubblica competente.
Con atto (prot. n. 1479/2017) del 28 giugno 2017, anche in questo caso notificato al solo custode giudiziario, il Comune di Marcianise accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Con sentenza n. 13403/23 del 26 ottobre 23, divenuta irrevocabile in data 22 marzo 2024, la Corte di Appello di Napoli, Vᵃ Sez. Penale (R.G. App. 4117/2023), disponeva la revoca della confisca del suddetto bene, con conseguente dissequestro dello stesso e ordine di restituzione all’avente diritto.
Pertanto, in data 18/04/2024, parte ricorrente richiedeva al Comune l’immediata restituzione dell’immobile.
A questa istanza l’Ente locale replicava con la nota prot. 22366/2024 del 22 aprile 2024, gravata in questa sede, rappresentando che l’inottemperanza all’ordine di demolizione avrebbe determinato l’effetto dell’acquisizione al patrimonio comunale del lotto di terreno sul quale erano state edificate le opere abusive.
Avverso tale atto, unitamente all’ordine di demolizione e al verbale di inottemperanza, è insorto il sig. -OMISSIS-, chiedendone la declaratoria di inefficacia, ovvero l’annullamento.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Marcianise e l’Agenzia delle Entrate.
Le parti hanno prodotto memorie e documenti e all’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, deve chiarirsi in punto di fatto che non è contestato dal Comune resistente che il ricorrente fosse al momento dell’adozione degli atti impugnati proprietario del lotto oggetto di causa.
Ciò chiarito, devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni di irricevibilità del ricorso per tardività e di inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva sollevate dall’Amministrazione comunale.
Esse sono entrambe infondate.
Quanto alla prima, non vi è dubbio che siano ampiamente decorsi i termini per l’impugnazione, tanto dell’ordine di demolizione, quanto del verbale di inottemperanza.
Nondimeno, è incontestato che entrambi tali provvedimenti non siano mai stati notificati all’odierno ricorrente, ma solo al custode giudiziario, né risulta che quest’ultimo li abbia mai comunicati al proprietario, il quale, quindi, non ha mai acquisito formale conoscenza degli stessi, con la conseguenza che essi non possono considerarsi efficaci nei suoi confronti, quantomeno fino al momento in cui il Comune glieli ha comunicati.
Nemmeno può ravvisarsi una carenza di legittimazione attiva per difetto di titolarità dell’immobile, fintanto che un tale effetto, come addotto dall’intimato Comune, discenderebbe dalla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. Ed infatti, come già accennato, parte ricorrente non conoscendo l’esistenza dell’obbligo demolitorio adottato dal Comune (in assenza di ogni notifica o comunicazione) non avrebbe potuto provvedere ad eseguirlo, per cui non si configura quell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione che costituisce il presupposto dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’area su cui gli abusi sono stati realizzati (art. 31 d.P.R. n. 380/2001).
Può dunque passarsi allo scrutinio delle censure di merito con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità ed inefficacia sia dell’ordine di demolizione, sia del provvedimento attestante l’inottemperanza allo stesso, in quanto non previamente notificati, in violazione, oltre che dell’art. 31 comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, anche del fondamentale diritto di difesa non avendo potuto esercitare alcuna azione a propria tutela.
Il Comune ribadisce invece di aver correttamente operato, avendo provveduto a notificare i provvedimenti impugnati al custode giudiziario, soggetto che era nella disponibilità dei beni.
Il motivo è fondato.
Come è noto, la giurisprudenza ritiene che anche in pendenza di un sequestro l’ordinanza di demolizione è legittimamente emessa; infatti, in questo caso l’ordine di ripristino è idoneo a produrre effetti poiché l’interessato può chiedere alla competente autorità giudiziaria la revoca del sequestro al fine di dare esecuzione all’ordine suddetto.
Più nello specifico, la giurisprudenza afferma che “la sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime, in verità, il destinatario dell’ingiunzione demolitoria dall’ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all’ingiunzione. In questi casi costituisce onere del responsabile dell’abuso motivatamente domandare all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile, secondo la procedura prevista dall’art. 85, disp. att. c.p.p. (in materia di restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni), al fine di ottemperare all’ingiunzione a demolire, ponendo in essere una condotta attiva che rientra nella ordinaria diligenza e non assume carattere di eccezionalità né di inesigibilità” (Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2023, n. 6031; cfr. anche ex multis Cons. Stato, sez. VII, 20 febbraio 2023, n. 1721).
Il Collegio, sebbene non intenda discostarsi da tale consolidato e condivisibile orientamento, peraltro richiamato anche nelle difese del Comune intimato, tuttavia rileva che esso si fonda sul pacifico presupposto che il proprietario sia a conoscenza dell’avvenuta adozione dell’ordine di demolizione, altrimenti non si potrebbe pretendere che egli si attivi richiedendo il dissequestro all’Autorità giudiziaria penale.
Nel caso di specie, invece non risulta che l’ordine di demolizione sia stato notificato a -OMISSIS- -OMISSIS-, avendo il Comune espressamente confermato nelle proprie difese e nella nota gravata in questa sede di aver notificato questo e il provvedimento di accertamento di inottemperanza al solo custode giudiziario (cfr. anche relazione di notificazione allegato 3 della produzione del Comune di Marcianise).
Una tale omissione confligge direttamente con la previsione di cui all’art. 31 co. 2 del TUED, a mente del quale l’ordine di demolizione deve essere notificato al responsabile dell’abuso e al proprietario.
Peraltro, la mancata formale conoscenza o conoscibilità dell’ordine di demolizione ha pregiudicato anche le prerogative difensive del ricorrente che avrebbe potuto impugnare il presupposto ordine di demolizione, ovvero darvi esecuzione mediante eliminazione delle opere.
Ne consegue sotto quest’ultimo profilo che anche il verbale di inottemperanza è illegittimo, in quanto fondato su di una pretesa omessa esecuzione dell’ordine di ripristino che, come visto, in realtà non risulta configurabile in mancanza della sua necessaria conoscenza legale.
Quanto appena rilevato non toglie che il Comune debba emettere una nuova ordinanza di demolizione questa volta notificandola all’odierno ricorrente, il quale potrà a quel punto decidere se darvi esecuzione diretta ovvero, contestarla in via giudiziale.
Il Tribunale, invece, non ha giurisdizione in ordine alla domanda di cancellazione dell’eventuale trascrizione, trattandosi di materia di competenza del giudice ordinario (art. 2643 e seguenti c.c. cfr. da ultimo TAR Sicilia Catania, sez. II, n. 3816/2024).
Tutto ciò considerato, il ricorso deve essere accolto e gli atti impugnati devono essere annullati con la sola eccezione della domanda di cancellazione delle eventuali trascrizioni eseguite, sulla quale, come visto, questo Tribunale non è munito di giurisdizione, rientrando la stessa nella giurisdizione del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio per tale aspetto potrà essere riassunto entro il termine di legge.
In considerazione della novità delle questioni esaminate, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede
- accoglie in parte ricorso e per l’effetto annulla sia l’ordine di demolizione che il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune intimato;
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione riguardo alla domanda di cancellazione delle eventuali trascrizioni, in quanto rientrante nell’ambito della giurisdizione del Giudice ordinario innanzi al quale il giudizio, per questo limitato aspetto, potrà essere riassunto nei termini di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO LO, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
IC De LC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De LC | AO LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.