Sentenza 20 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2019, n. 12423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12423 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AB IN nato il [...] EL BD AJ nato il [...] avverso la sentenza del 23/11/2018 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Domenico Seccia che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. AB IN ed El IB UA ricorrono, a mezzo del proprio comune difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata applicata loro ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 c. lbis Dpr. 309/90 commesso in Voghera il 9/10/2018. Il difensore ricorrente deduce quale unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 448 co. 2 cod. proc. pen. per mancanza di indicazioni in ordine all'accer- tamento della volontà degli imputati, che hanno formulato personalmente la loro richiesta di patteggiamento ma non parlano italiano. Si tratta, infatti, di due co- niugi, di nazionalità marocchina, giunti in Italia da poco tempo, e non ancora in grado di parlare e soprattutto di comprendere correttamente la lingua. Ciò è comprovato - si legge ancora in ricorso- dal verbale di udienza del giorno 23.11.2018, in cui si da atto del fatto che è presente un interprete che provvede alla traduzione. Si duole, tuttavia, il ricorrente che, nonostante la presenza di un interprete di lingua araba, non vi è alcuna menzione del fatto che la richiesta di applicazione della pena sia stata tradotta agli imputati presenti, né vi è alcun cenno alla tradu- zione nella sentenza impugnata E non vi è menzione dell' avvenuta traduzione neppure nel verbale di udienza. Dunque, non si comprenderebbe per quale motivo l'interprete, pur presente, non sia stato chiamato quantomeno a confermare che gli imputati abbiano com- preso la richiesta di applicazione della pena formulata.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema in data 24/1/2019 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato.
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come si evince dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura delle proposte doglianze, gli imputati sono stati assistiti da un interprete di lingua araba non solo all'udienza conclusiva del 23/11/2018, nella quale è stata formulata la richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ma anche a quella di rinvio del 16/11/2018 e, ancor prima all'udienza di convalida del 10/10/2018. Le doglianze proposte sono manifestamente infondate, in quanto è del tutto evidente che, in sede di verbalizzazione, si dà atto della presenza dell'interprete e poi questi provvede a tradurre agli imputati tutto ciò che accade nel corso dell'udienza senza che sia necessario verbalizzare per ogni singolo atto l'intervento dell'interprete. Così come, laddove il giudice ha indicato in sentenza che gli impu- tati hanno formulato personalmente l'istanza di patteggiamento, ciò va inteso che è avvenuto con l'ausilio dell'interprete presente. Non va trascurato, peraltro che questa Corte di legittimità ha chiarito in più occasioni che l'accesso al cd. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (cfr. ex multis Sez. 2, n. 6575 del 2/2/2016, Vidroi ed altro, Rv. 266198; Sez. 6, n. 10983 del 19/11/2009 dep. il 2010, Z., Rv. 246677).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2019 Il C Il Presidente Ptri { cci lh