Art. 3.
Autorita' nazionali competenti
1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge:
a) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' designato quale autorita' nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy e' designato quale autorita' nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a).
Autorita' nazionali competenti
1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge:
a) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' designato quale autorita' nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy e' designato quale autorita' nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a).