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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/10/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1212/2024 R.G.L. vertente TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Celentano come da procura Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sedda CP_1 rocura generale alle liti in atti;
RESISTENTE
avente ad oggetto: pagamento su decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2024, esponeva che in data 4.10.2023 questo Parte_1
Tribunale con decreto n. 2084/2022 omologava l'accertamento del requisito sanitario per beneficiare della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data della revisione (09.3.2022); in data 4.10.2023 il predetto provvedimento veniva notificato all' che sollecitava l a provvedere alla concessione CP_1 CP_2 e all'erogazione della prestazione richiesta te il cd. Modell 0; che l' , nonostante i CP_2 solleciti, non provvedeva alla liquidazione nel termine di 120 giorni. Adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare l' al pagamento della pensione di inabilità civile e delle somme dovute a titolo CP_1 di ratei in favore dell'interessato con d dalla data della sospensione oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto;
…”. Vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio, L' esponeva che in data 8.2.2024 veniva adottato il provvedimento di CP_1 liquidazione, con data di esigibilità 01.03.2024, in cui oltre al capitale pari ad € 7.145,85, venivano previsti interessi legali pari ad € 26,25; che tale provvedimento veniva trasmesso via pec al procuratore di parte ricorrente prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Chiedeva, quindi, in via preliminare la cessazione della materia del contendere e, nel merito, l'improcedibilità del ricorso per mancata proposizione dei rimedi amministrativi ex art. 443 c.p.c. Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti pagina 1 di 2 ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004). Ebbene, il pagamento della prestazione da parte dell' nelle more del giudizio (cfr. doc.1 allegato alla CP_1 memoria di costituzione dell' , rende evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad una CP_1 pronuncia nel merito sul diritt valere in giudizio.
3. Quanto alle spese di giudizio, la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 4.10.2023 depositato e notificato in pari data;
notifica del modello AP70 avvenuta in data 6.10.2023; TE08 emesso in data 8.2.2024, il giorno successivo al deposito del ricorso avvenuto in data 7.2.2024, e consegnato in data 12.2.2024, prima della notifica del ricorso avvenuta in data 19.2.2024, integra le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la parziale compensazione delle spese di lite, in ragione di due terzi. Il restante terzo viene posto a carico dell' secondo soccombenza. CP_1 La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00). Si precisa che non sussistono i presupposti per l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1- bis, D.M. n. 147/2022, pure invocata dalla parte ricorrente, attesa l'impossibilità – asseverata, invero, dalla dicitura generata in tal senso dal sistema informatico – di rinvenire il file contenente i documenti all'atto dell'apertura di ogni singolo collegamento ipertestuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1212/2024, proposto da nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, CP_1 a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, CP_1 in € 2.695,50 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione. Compensa tra le parti i residui due terzi. Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
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Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1212/2024 R.G.L. vertente TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Celentano come da procura Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sedda CP_1 rocura generale alle liti in atti;
RESISTENTE
avente ad oggetto: pagamento su decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2024, esponeva che in data 4.10.2023 questo Parte_1
Tribunale con decreto n. 2084/2022 omologava l'accertamento del requisito sanitario per beneficiare della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data della revisione (09.3.2022); in data 4.10.2023 il predetto provvedimento veniva notificato all' che sollecitava l a provvedere alla concessione CP_1 CP_2 e all'erogazione della prestazione richiesta te il cd. Modell 0; che l' , nonostante i CP_2 solleciti, non provvedeva alla liquidazione nel termine di 120 giorni. Adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare l' al pagamento della pensione di inabilità civile e delle somme dovute a titolo CP_1 di ratei in favore dell'interessato con d dalla data della sospensione oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto;
…”. Vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio, L' esponeva che in data 8.2.2024 veniva adottato il provvedimento di CP_1 liquidazione, con data di esigibilità 01.03.2024, in cui oltre al capitale pari ad € 7.145,85, venivano previsti interessi legali pari ad € 26,25; che tale provvedimento veniva trasmesso via pec al procuratore di parte ricorrente prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Chiedeva, quindi, in via preliminare la cessazione della materia del contendere e, nel merito, l'improcedibilità del ricorso per mancata proposizione dei rimedi amministrativi ex art. 443 c.p.c. Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti pagina 1 di 2 ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004). Ebbene, il pagamento della prestazione da parte dell' nelle more del giudizio (cfr. doc.1 allegato alla CP_1 memoria di costituzione dell' , rende evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad una CP_1 pronuncia nel merito sul diritt valere in giudizio.
3. Quanto alle spese di giudizio, la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 4.10.2023 depositato e notificato in pari data;
notifica del modello AP70 avvenuta in data 6.10.2023; TE08 emesso in data 8.2.2024, il giorno successivo al deposito del ricorso avvenuto in data 7.2.2024, e consegnato in data 12.2.2024, prima della notifica del ricorso avvenuta in data 19.2.2024, integra le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la parziale compensazione delle spese di lite, in ragione di due terzi. Il restante terzo viene posto a carico dell' secondo soccombenza. CP_1 La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00). Si precisa che non sussistono i presupposti per l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1- bis, D.M. n. 147/2022, pure invocata dalla parte ricorrente, attesa l'impossibilità – asseverata, invero, dalla dicitura generata in tal senso dal sistema informatico – di rinvenire il file contenente i documenti all'atto dell'apertura di ogni singolo collegamento ipertestuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1212/2024, proposto da nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, CP_1 a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, CP_1 in € 2.695,50 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione. Compensa tra le parti i residui due terzi. Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
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