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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40850/2023
VBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 40850 /2023
PROMOSSA DA Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), domiciliato in VIA E. Q.
VISCONTI 11 00100 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. VUISTINER NICOLE
giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 Controparte_1
domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
CONVENUTA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte attrice ha dedotto -fra le altre cose e per quanto di interesse per i fini della presente decisione:
Che il prefetto della provincia di Roma gli aveva revocato la patente di guida i.
con decreto n. RM8643197Z, prot. NumeroD_1 ASA6 del 24.1.2023;
Che la revoca era stata disposta in virtù di una relazione del Commissariato ii.
di P.S Roma Aurelio del 26.8.2022;
L'illegittimità della valutazione espressa dalla pubblica amministrazione iii.
nella prospettiva di revoca della patente di: "inaffidabilità dell'attore, invece di verificare se, in concreto, il sig. Pt_1 necessitasse della patente di guida a fini lavorativi";
Il travisamento dei fatti operato dalla pubblica amministrazione in quanto iv.
l'esigenza di disporre della patente di guida era legata allo svolgimento della propria attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato di gestione di due parchi auto;
L'assenza di comunicazione dello stato del procedimento amministrativo e, V.
indi, l'impossibilità di offrire in quella sede la documentazione ritenuta rilevante;
Di avere diritto al risarcimento del danno subito cagionato dall'impossibilità vi.
di svolgere attività lavorativa;
rilevato che la citazione così conclude: "Annullare il Decreto di revoca della patente di guida del sig. Parte_1 n. NumeroD_1 del Prefetto della Provincia di Roma, prot. NumeroDiPate_2 del 24.1.2023 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta alla immediata restituzione della patente di guida all'attore.
2. Condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal sig. Parte_1 a causa dell'illegittimo Decreto di revoca
Parte_1 n. NumeroD_1 del Prefetto della della patente di guida del sig.
Provincia di Roma, prot. RM8643197Z ASA6 del 24.1.2023 da quantificarsi in Euro
21.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario";
rilevato che si è costituita la prefettura deducendo:
"in occasione dei controlli, svolti in vista dell'esame pratico per i.
l'abilitazione alla guida dell'odierno attore, si appurava dal casellario giudiziale che egli era stato condannato per il reato di cui all'art. 73 dpr
309/90 (Tribunale di Roma 26.09.2019) e, di nuovo, con sentenza della
Corte d'Appello (24.11.21, divenuta irrevocabile il 10.3.2022), dunque in data successiva rispetto alla riabilitazione riconosciuta solo con riferimento alla precedente misura di prevenzione";
Che: "La generica rappresentazione della necessità di guidare per esercitare ii.
la professione non costituisce elemento idoneo a superare le determinazioni dell'Amministrazione";
rilevato che la comparsa di costituzione così conclude: “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale rigettare la domanda. Con vittoria di spese e compensi”;
rilevato che il provvedimento di revoca della patente di cui si chiede la revoca è
così motivato: “ 66 ATTESO che, in ragione della recente sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 10.03.2022, ai sensi degli artt. 7 e 8 della 1. 241/1990, in data 25/08/2022 è stato notificato all'interessato formale avvio del procedimento amministrativo di revoca della patente ex art. 120, co.2, Codice della Strada;
VISTE le osservazioni formulate in data 13.09.2022 dall'Avvocato del sig. VI nelle quali si è evidenziato la necessità del possesso del titolo di guida tanto per recarsi presso l'attuale luogo di lavoro, la "Database srlrs", sito a Roma, in via
Lorenzo il Magnifico n.84, difficilmente raggiungibile attraverso l'utilizzo dei mezzi pubblici, tanto per migliorare il proprio tenore di vita in considerazione dell'offerta lavorativa come autista a tempo pieno, con conseguente aumento di retribuzione da euro 850,00 a euro 1.200,00 mensili, formulata dalla Way Different srl;
VALUTATA la relazione del competente Commissariato di P.S. Roma Aurelio del 26.08.2022, integrata in data
29.11.2022 a seguito di compiute verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni di parte, nella quale sono emerse circostanze di cui tenere in debito conto: in primis, il sig. VI MA svolge fin dalla data di assunzione (01.06.2020) presso la "Database LS" le mansioni di impiegato amministrativo e, talora, fattorino/addetto alle consegne, benchè sia stato privo di patente fino al
25.07.2022 (data in cui è stata annullata in autotutela l'ordinanza di revoca della patente); la referente della gestione del personale riferisce che lo stesso svolge tale attività anche in modalità smart working con frequenza di 2/3 gg a settimana;
il sig. VI si è sempre recato presso il luogo di lavoro con la propria autovettura, nonostante l'ufficio sia collocato in via Clitumno n. 16-
Roma (diversamente da quanto dichiarato nelle memorie difensive), dunque in prossimità di due fermate della Metro - linea B
(Policlinico Sant' Agnese Annibaliano); il contesto lavorativo si connota per la presenza di impiegati con numerosi precedenti
-
penali e con misure ancora in essere;
nell'ottobre 2022 il contratto è stato trasformato da full time in part time. Da ulteriori accertamenti compiuti dall'Autorità di P.G. è emerso, inoltre, che non è stata formulata alcuna offerta lavorativa come autista da parte della società Way Different LS nei confronti dello stesso, tenuto conto, oltretutto, che la predetta società non è abilitata allo svolgimento del servizio di noleggio mezzi con conducente;
CONSIDERATO che, sulla scorta della documentazione acquisita (che smentisce quanto asserito dal soggetto interessato anche in ordine alle prospettate esigenze lavorative), emerge che VI MA si caratterizza tuttora per la sua tendenza a non rispettare le prescrizioni normative, tanto sia in ragione del fatto che il predetto ha continuato a guidare veicoli nonostante fosse privo del titolo di guida (circostanza confermata dalle dichiarazioni rese dinnanzi all'autorità di p.g. e comprovata dal verbale di accertamento della violazione amministrativa della guida senza patente ai sensi dell'art. 116, co. 15-17, del Codice della Strada redatto in data 24.08.2021, nella medesima occasione in cui veniva tratto in arresto per la detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.p.r.n. 309/90), sia in ragione della recentissima sentenza della Corte di Appello di
Roma con cui il VI è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, co. I e IV, d.p.r. n. 309/90;
CONSIDERATO, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2018, ha precisato che la revoca della patente non ha natura sanzionatoria, ma "rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei requisiti morali prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione" e ha censurato l'art. 120 C.d.S. solo nella parte in cui non consentiva una valutazione prefettizia sulla lieve entità del fatto di reato e sulla sua risalenza nel tempo;
ATTESO che, nel caso di specie, al sig. NI MA non è stata riconosciuta la lieve entità del fatto e che, diversamente, è stato condannato con sentenza definitiva, a seguito di rito abbreviato, il 10.03.2022 per il reato di cui all'art. 73, co. I e IV,d.p.r. n. 309/90 alla pena di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed € 10.000 di multa;
CONSIDERATO che la natura del reato e la gravità del fatto recentemente commesso sono indicativi della pericolosità sociale del sig. VI;
RITENUTO che, sulla scorta della documentazione acquisita, NI MA sia da ritenersi soggetto attualmente carente dei requisiti morali necessari per il mantenimento della patente di guida e che, anzi, la titolarità del titolo di guida potrebbe rappresentare un valido strumento volto ad agevolare il VI nella commissione dei reati, come già accaduto per quello commesso il 24.08.2021 (posto in essere, pur in assenza di titolarità di patente, mentre era alla guida di un motoveicolo Honda SH 300);
CONSIDERATO, dunque, che l'uso che il VI ha sino ad oggi fatto dell'autovettura (si ribadisce, pur senza essere titolare di patente e, dunque, in totale dispregio delle leggi e normativa sulla circolazione stradale), nonché lo svolgimento dell'attività lavorativa prestata, non sono stati funzionali ad un reinserimento sociale dello stesso;
RITENUTO, dunque, che sia assolutamente prevalente l'interesse alla tutela della pubblica incolumità rispetto alle esigenze lavorative attuali, nonché alle asserite e non riscontrate prospettive future, e che si debba, dunque, procedere alla revoca del documento di guida ai sensi degli articoli 120, comma 2, e 219 del C.d.S.; VISTO il provvedimento del Prefetto di Roma n. 443131 del 28/11/2022 di sostituzione del dirigente e l'art. 14 comma 1
D.Lgs 139/2000;
DECRETA
la revoca della patente di guida n. RM8643 197Z rilasciata in data 01/12/2022 e di ogni altra patente posseduta da NI
MA, nato a [...] il [...], residente a [...], a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza. rilevato che l'art. 120 co.2 del codice della strada nella formulazione vigente all'epoca in cui è stato adottato il provvedimento di revoca così recitava: “2. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida [,
del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori]. La revoca non puo' essere disposta se sono trascorsi piu' di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1" e che, a sua volta, il co.1 della medesima deposizione prevedeva: “1. Non possono conseguire la patente di guida, [il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori] i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi,
nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e
75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma";
rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2018, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3,
comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «puo' provvedere» -
alla revoca della patente;
rilevato che nella specie- il provvedimento di avvio della revoca della patente dell'attore è fondato sull'intervenuto passaggio in giudicato del provvedimento della corte di appello di Roma del 24.11.2021 di condanna ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990
ed è stato comunicato all'attore il 25.08.2022 (doc.11 fasc. attore);
rilevato che emerge dalla documentazione prodotta dalla prefettura:
1. Che nei confronti dell'attore è stata emessa in data 28.01.2012 una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73 DPR
309/1990 di due anni e otto mesi di reclusione, oltre che una multa di euro
12.000,00 (cfr casellario giudiziario doc.3);
2. Che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della corte di appello di
Roma del 24.11.2021 la prefettura ha avviato il procedimento di revoca della patente espressamente chiedendo all'odierno attore di interloquire in ordine: "a quali attività volte al reinserimento lavorativo intenda intraprendere o abbia intrapreso per il cui svolgimento sia necessario il possesso della patente" (cfr.
doc.6);
3. Che in sede di riscontro a tale richiesta l'attore ha dedotto di svolgere: “attività
lavorativa per la Database Srls dal 1.6.2020 presso la sede operativa sita in via
Lorenzo il Magnifico 84 in Roma, distante 30 km dalla residenza dell'istante.
Senza la patente di guida, il percorso domicilio/lavoro sarebbe oltremodo gravoso poiché raggiungibile solo attraverso l'utilizzo di vari mezzi pubblici effettuando un percorso di circa un'ora e mezzo a tratta. Inoltre, si rappresenta come il sig. Pt 1 potrebbe migliorare significativamente il proprio sostentamento attualmente pari ad euro 850,00 netti mensili accettando l'offerta di lavoro a tempo pieno quale autista della Way Different LS società che si occupa di noleggio di macchine di lusso per un corrispettivo pari ad euro
1.200,00 netti mensili. Infine, dato il periodo storico attuale con l'emergenza epidemiologica in atto, si ritiene che sia un dato notorio che l'autovettura oppure il motorino siano dei mezzi di trasporto diffusi e necessari tanto più per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita e lavoro. Sono quindi evidenti le gravi ricadute dell'eventuale provvedimento di revoca della patente di guida sull'esercizio di diritti di rango costituzionale, quali il diritto al lavoro e la libertà di circolazione. Qualora intervenisse la revoca, il sig. Pt_1
avrebbe notevoli e concrete difficoltà nel reperire una nuova attività lavorativa che gli consenta di mantenersi autonomamente rendendo oltremodo gravoso i suoi necessari spostamenti" (cfr. doc.7);
4. Che è stato appurato che: i. il precedente amministratore della Parte_2 è
persona con vari precedenti penali, fra cui quello di cessione di sostanze stupefacenti;
ii. la sede di lavoro dell'attore è sita in via Clitumno 16 e non in c.le Clodia;
iii. per la ridetta società lavorano trentatre persone di cui cinque con precedenti penali;
iv che l'attore: “è stato assunto nel 2020 come impiegato tuttofare, ma principalmente come fattorino per la consegna di documenti,
materiale e divise ed altro che consegna nei vari luoghi di lavoro indicati nei vari appalti presi dalla data base 2019 srl effettuando consegne con la propria autovettura (...) egli lavora anche in smart working con frequenza di due e tre giorni a settimana. Pt_1 si presenta sul posto di lavoro con la sua autovettura"; iv. che tanto l'amministratore quanto il dipendente della società
Way different (che non svolge servizio di noleggio con conducente) hanno precedenti penali e che è stato l'attore -con cui esiste solo un contratto orale- a proporsi per attività di marketing offrendosi di fornire clientela per la richiesta di noleggio di autovetture (cfr. annotazione della Questura di Roma, XIII
distretto di pubblica sicurezza Aurelio del 29.11.2022, doc.8 B);
ritenuto che dagli elementi di riscontro offerti dall'annotazione della questura si trae che l'attore non ha dedotto circostanze veritiere né in ordine al luogo ove svolge in concreto l'attività lavorativa, né in ordine al nuovo prospettato impiego;
ritenuto, infatti, che non solo egli risulta svolgere parte del proprio lavoro in smart working, ma comunque ha la possibilità di recarsi al lavoro coi mezzi pubblici;
ritenuto, poi, che nel corso del presente procedimento non è stata provata l'esistenza di una concreta prospettiva lavorativa diversa da quella attuale e in relazione a cui sarebbe necessaria la patente di guida;
ritenuto che a riguardo- non osta il documento denominato: "disponibilità
all'assunzione Way different" (doc.16 fasc. attore) trattandosi di documento datato
01.06.2022 e, quindi, precedente all'annotazione della questura citata;
ritenuto che
nella presente sede non è stata offerta prova di un mutare della prospettiva lavorativa con la suddetta Way different;
ritenuto che -parimenti- non appare rilevante per provare l'esistenza di una nuova prospettiva lavorativa in capo all'attore il contratto con la società Open job service
(doc.18 fasc. attore) in cui le attività dell'attore consisterebbero in quanto segue:
。 Che il Gestore del parco auto potrà offrire le sue competenze e conoscenze nel settore Automotive per consigliare e supportare La società nelle gestione e il controllo del suo parco auto aziendale.
。 Che il Gestore del parco auto dovrà supportare La Società e i suoi utilizzatori per tutto quello che riguarda le manutenzioni ordinarie dei veicoli.
。 Che il Gestore del parco auto dovrà supportare La Società e i suoi utilizzatori per tutto quello che riguarda le manutenzioni straordinarie dei veicoli.
• Che il Gestore del parco auto dovrà supportare e a sbrigare le pratiche relative a eventuali sinistri.
ovvero il contratto con CI LS (doc.20 fasc. attore) le cui attività
consisterebbero in quanto segue:
Che il Gestore del parco auto con il presente contratto è incaricato da La società per la gestione del parco auto aziendale, dalla consegna fino alla dismissione delle vetture.
Che il gestore del parco auto dovrà supportare e facilitare La società e gli assegnatari delle vetture per la gestione ordinaria e/o straordinaria presso le officine e/o carrozzerie autorizzate.
A Che il gestore del parco auto dovrà supportare e facilitare La società e gli assegnatari delle vetture per la gestione dei cambi gomme durante le stagioni invernali ed estive.
Che il gestore del parco auto dovrà supportare e facilitare La società per la gestione dei sinistri e delle sanzioni amministrative relative al codice della strada.
trattandosi di attività di consulenza e supporto che -in difetto di ulteriori allegazioni e comunque prova di quanto in concreto implicanti non necessitano di patente e, comunque, non essendovi prova dell'esistenza e dell'oggetto sociale delle dette società; ritenuto -su altro fronte- che non può dirsi integrare gli estremi dell'esigenza lavorativa l'intervenuta apertura di partita IVA per lo svolgimento dell'attività di:
"procacciatore di affari in servizi di noleggio di autoveicoli, automezzi, motocicli e biciclette" non solo perché -come precedentemente osservato- comunque trattasi di servizio di consulenza e supporto e non di vera e propria guida, ma comunque iscrizione che di per sé nulla dice in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività;
ritenuto, in conclusione, che entrambe le domande vanno rigettate;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 21/03/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
VBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 40850 /2023
PROMOSSA DA Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), domiciliato in VIA E. Q.
VISCONTI 11 00100 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. VUISTINER NICOLE
giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 Controparte_1
domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
CONVENUTA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte attrice ha dedotto -fra le altre cose e per quanto di interesse per i fini della presente decisione:
Che il prefetto della provincia di Roma gli aveva revocato la patente di guida i.
con decreto n. RM8643197Z, prot. NumeroD_1 ASA6 del 24.1.2023;
Che la revoca era stata disposta in virtù di una relazione del Commissariato ii.
di P.S Roma Aurelio del 26.8.2022;
L'illegittimità della valutazione espressa dalla pubblica amministrazione iii.
nella prospettiva di revoca della patente di: "inaffidabilità dell'attore, invece di verificare se, in concreto, il sig. Pt_1 necessitasse della patente di guida a fini lavorativi";
Il travisamento dei fatti operato dalla pubblica amministrazione in quanto iv.
l'esigenza di disporre della patente di guida era legata allo svolgimento della propria attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato di gestione di due parchi auto;
L'assenza di comunicazione dello stato del procedimento amministrativo e, V.
indi, l'impossibilità di offrire in quella sede la documentazione ritenuta rilevante;
Di avere diritto al risarcimento del danno subito cagionato dall'impossibilità vi.
di svolgere attività lavorativa;
rilevato che la citazione così conclude: "Annullare il Decreto di revoca della patente di guida del sig. Parte_1 n. NumeroD_1 del Prefetto della Provincia di Roma, prot. NumeroDiPate_2 del 24.1.2023 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta alla immediata restituzione della patente di guida all'attore.
2. Condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal sig. Parte_1 a causa dell'illegittimo Decreto di revoca
Parte_1 n. NumeroD_1 del Prefetto della della patente di guida del sig.
Provincia di Roma, prot. RM8643197Z ASA6 del 24.1.2023 da quantificarsi in Euro
21.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario";
rilevato che si è costituita la prefettura deducendo:
"in occasione dei controlli, svolti in vista dell'esame pratico per i.
l'abilitazione alla guida dell'odierno attore, si appurava dal casellario giudiziale che egli era stato condannato per il reato di cui all'art. 73 dpr
309/90 (Tribunale di Roma 26.09.2019) e, di nuovo, con sentenza della
Corte d'Appello (24.11.21, divenuta irrevocabile il 10.3.2022), dunque in data successiva rispetto alla riabilitazione riconosciuta solo con riferimento alla precedente misura di prevenzione";
Che: "La generica rappresentazione della necessità di guidare per esercitare ii.
la professione non costituisce elemento idoneo a superare le determinazioni dell'Amministrazione";
rilevato che la comparsa di costituzione così conclude: “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale rigettare la domanda. Con vittoria di spese e compensi”;
rilevato che il provvedimento di revoca della patente di cui si chiede la revoca è
così motivato: “ 66 ATTESO che, in ragione della recente sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 10.03.2022, ai sensi degli artt. 7 e 8 della 1. 241/1990, in data 25/08/2022 è stato notificato all'interessato formale avvio del procedimento amministrativo di revoca della patente ex art. 120, co.2, Codice della Strada;
VISTE le osservazioni formulate in data 13.09.2022 dall'Avvocato del sig. VI nelle quali si è evidenziato la necessità del possesso del titolo di guida tanto per recarsi presso l'attuale luogo di lavoro, la "Database srlrs", sito a Roma, in via
Lorenzo il Magnifico n.84, difficilmente raggiungibile attraverso l'utilizzo dei mezzi pubblici, tanto per migliorare il proprio tenore di vita in considerazione dell'offerta lavorativa come autista a tempo pieno, con conseguente aumento di retribuzione da euro 850,00 a euro 1.200,00 mensili, formulata dalla Way Different srl;
VALUTATA la relazione del competente Commissariato di P.S. Roma Aurelio del 26.08.2022, integrata in data
29.11.2022 a seguito di compiute verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni di parte, nella quale sono emerse circostanze di cui tenere in debito conto: in primis, il sig. VI MA svolge fin dalla data di assunzione (01.06.2020) presso la "Database LS" le mansioni di impiegato amministrativo e, talora, fattorino/addetto alle consegne, benchè sia stato privo di patente fino al
25.07.2022 (data in cui è stata annullata in autotutela l'ordinanza di revoca della patente); la referente della gestione del personale riferisce che lo stesso svolge tale attività anche in modalità smart working con frequenza di 2/3 gg a settimana;
il sig. VI si è sempre recato presso il luogo di lavoro con la propria autovettura, nonostante l'ufficio sia collocato in via Clitumno n. 16-
Roma (diversamente da quanto dichiarato nelle memorie difensive), dunque in prossimità di due fermate della Metro - linea B
(Policlinico Sant' Agnese Annibaliano); il contesto lavorativo si connota per la presenza di impiegati con numerosi precedenti
-
penali e con misure ancora in essere;
nell'ottobre 2022 il contratto è stato trasformato da full time in part time. Da ulteriori accertamenti compiuti dall'Autorità di P.G. è emerso, inoltre, che non è stata formulata alcuna offerta lavorativa come autista da parte della società Way Different LS nei confronti dello stesso, tenuto conto, oltretutto, che la predetta società non è abilitata allo svolgimento del servizio di noleggio mezzi con conducente;
CONSIDERATO che, sulla scorta della documentazione acquisita (che smentisce quanto asserito dal soggetto interessato anche in ordine alle prospettate esigenze lavorative), emerge che VI MA si caratterizza tuttora per la sua tendenza a non rispettare le prescrizioni normative, tanto sia in ragione del fatto che il predetto ha continuato a guidare veicoli nonostante fosse privo del titolo di guida (circostanza confermata dalle dichiarazioni rese dinnanzi all'autorità di p.g. e comprovata dal verbale di accertamento della violazione amministrativa della guida senza patente ai sensi dell'art. 116, co. 15-17, del Codice della Strada redatto in data 24.08.2021, nella medesima occasione in cui veniva tratto in arresto per la detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.p.r.n. 309/90), sia in ragione della recentissima sentenza della Corte di Appello di
Roma con cui il VI è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, co. I e IV, d.p.r. n. 309/90;
CONSIDERATO, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2018, ha precisato che la revoca della patente non ha natura sanzionatoria, ma "rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei requisiti morali prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione" e ha censurato l'art. 120 C.d.S. solo nella parte in cui non consentiva una valutazione prefettizia sulla lieve entità del fatto di reato e sulla sua risalenza nel tempo;
ATTESO che, nel caso di specie, al sig. NI MA non è stata riconosciuta la lieve entità del fatto e che, diversamente, è stato condannato con sentenza definitiva, a seguito di rito abbreviato, il 10.03.2022 per il reato di cui all'art. 73, co. I e IV,d.p.r. n. 309/90 alla pena di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed € 10.000 di multa;
CONSIDERATO che la natura del reato e la gravità del fatto recentemente commesso sono indicativi della pericolosità sociale del sig. VI;
RITENUTO che, sulla scorta della documentazione acquisita, NI MA sia da ritenersi soggetto attualmente carente dei requisiti morali necessari per il mantenimento della patente di guida e che, anzi, la titolarità del titolo di guida potrebbe rappresentare un valido strumento volto ad agevolare il VI nella commissione dei reati, come già accaduto per quello commesso il 24.08.2021 (posto in essere, pur in assenza di titolarità di patente, mentre era alla guida di un motoveicolo Honda SH 300);
CONSIDERATO, dunque, che l'uso che il VI ha sino ad oggi fatto dell'autovettura (si ribadisce, pur senza essere titolare di patente e, dunque, in totale dispregio delle leggi e normativa sulla circolazione stradale), nonché lo svolgimento dell'attività lavorativa prestata, non sono stati funzionali ad un reinserimento sociale dello stesso;
RITENUTO, dunque, che sia assolutamente prevalente l'interesse alla tutela della pubblica incolumità rispetto alle esigenze lavorative attuali, nonché alle asserite e non riscontrate prospettive future, e che si debba, dunque, procedere alla revoca del documento di guida ai sensi degli articoli 120, comma 2, e 219 del C.d.S.; VISTO il provvedimento del Prefetto di Roma n. 443131 del 28/11/2022 di sostituzione del dirigente e l'art. 14 comma 1
D.Lgs 139/2000;
DECRETA
la revoca della patente di guida n. RM8643 197Z rilasciata in data 01/12/2022 e di ogni altra patente posseduta da NI
MA, nato a [...] il [...], residente a [...], a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza. rilevato che l'art. 120 co.2 del codice della strada nella formulazione vigente all'epoca in cui è stato adottato il provvedimento di revoca così recitava: “2. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida [,
del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori]. La revoca non puo' essere disposta se sono trascorsi piu' di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1" e che, a sua volta, il co.1 della medesima deposizione prevedeva: “1. Non possono conseguire la patente di guida, [il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori] i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi,
nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e
75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma";
rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2018, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3,
comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «puo' provvedere» -
alla revoca della patente;
rilevato che nella specie- il provvedimento di avvio della revoca della patente dell'attore è fondato sull'intervenuto passaggio in giudicato del provvedimento della corte di appello di Roma del 24.11.2021 di condanna ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990
ed è stato comunicato all'attore il 25.08.2022 (doc.11 fasc. attore);
rilevato che emerge dalla documentazione prodotta dalla prefettura:
1. Che nei confronti dell'attore è stata emessa in data 28.01.2012 una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73 DPR
309/1990 di due anni e otto mesi di reclusione, oltre che una multa di euro
12.000,00 (cfr casellario giudiziario doc.3);
2. Che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della corte di appello di
Roma del 24.11.2021 la prefettura ha avviato il procedimento di revoca della patente espressamente chiedendo all'odierno attore di interloquire in ordine: "a quali attività volte al reinserimento lavorativo intenda intraprendere o abbia intrapreso per il cui svolgimento sia necessario il possesso della patente" (cfr.
doc.6);
3. Che in sede di riscontro a tale richiesta l'attore ha dedotto di svolgere: “attività
lavorativa per la Database Srls dal 1.6.2020 presso la sede operativa sita in via
Lorenzo il Magnifico 84 in Roma, distante 30 km dalla residenza dell'istante.
Senza la patente di guida, il percorso domicilio/lavoro sarebbe oltremodo gravoso poiché raggiungibile solo attraverso l'utilizzo di vari mezzi pubblici effettuando un percorso di circa un'ora e mezzo a tratta. Inoltre, si rappresenta come il sig. Pt 1 potrebbe migliorare significativamente il proprio sostentamento attualmente pari ad euro 850,00 netti mensili accettando l'offerta di lavoro a tempo pieno quale autista della Way Different LS società che si occupa di noleggio di macchine di lusso per un corrispettivo pari ad euro
1.200,00 netti mensili. Infine, dato il periodo storico attuale con l'emergenza epidemiologica in atto, si ritiene che sia un dato notorio che l'autovettura oppure il motorino siano dei mezzi di trasporto diffusi e necessari tanto più per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita e lavoro. Sono quindi evidenti le gravi ricadute dell'eventuale provvedimento di revoca della patente di guida sull'esercizio di diritti di rango costituzionale, quali il diritto al lavoro e la libertà di circolazione. Qualora intervenisse la revoca, il sig. Pt_1
avrebbe notevoli e concrete difficoltà nel reperire una nuova attività lavorativa che gli consenta di mantenersi autonomamente rendendo oltremodo gravoso i suoi necessari spostamenti" (cfr. doc.7);
4. Che è stato appurato che: i. il precedente amministratore della Parte_2 è
persona con vari precedenti penali, fra cui quello di cessione di sostanze stupefacenti;
ii. la sede di lavoro dell'attore è sita in via Clitumno 16 e non in c.le Clodia;
iii. per la ridetta società lavorano trentatre persone di cui cinque con precedenti penali;
iv che l'attore: “è stato assunto nel 2020 come impiegato tuttofare, ma principalmente come fattorino per la consegna di documenti,
materiale e divise ed altro che consegna nei vari luoghi di lavoro indicati nei vari appalti presi dalla data base 2019 srl effettuando consegne con la propria autovettura (...) egli lavora anche in smart working con frequenza di due e tre giorni a settimana. Pt_1 si presenta sul posto di lavoro con la sua autovettura"; iv. che tanto l'amministratore quanto il dipendente della società
Way different (che non svolge servizio di noleggio con conducente) hanno precedenti penali e che è stato l'attore -con cui esiste solo un contratto orale- a proporsi per attività di marketing offrendosi di fornire clientela per la richiesta di noleggio di autovetture (cfr. annotazione della Questura di Roma, XIII
distretto di pubblica sicurezza Aurelio del 29.11.2022, doc.8 B);
ritenuto che dagli elementi di riscontro offerti dall'annotazione della questura si trae che l'attore non ha dedotto circostanze veritiere né in ordine al luogo ove svolge in concreto l'attività lavorativa, né in ordine al nuovo prospettato impiego;
ritenuto, infatti, che non solo egli risulta svolgere parte del proprio lavoro in smart working, ma comunque ha la possibilità di recarsi al lavoro coi mezzi pubblici;
ritenuto, poi, che nel corso del presente procedimento non è stata provata l'esistenza di una concreta prospettiva lavorativa diversa da quella attuale e in relazione a cui sarebbe necessaria la patente di guida;
ritenuto che a riguardo- non osta il documento denominato: "disponibilità
all'assunzione Way different" (doc.16 fasc. attore) trattandosi di documento datato
01.06.2022 e, quindi, precedente all'annotazione della questura citata;
ritenuto che
nella presente sede non è stata offerta prova di un mutare della prospettiva lavorativa con la suddetta Way different;
ritenuto che -parimenti- non appare rilevante per provare l'esistenza di una nuova prospettiva lavorativa in capo all'attore il contratto con la società Open job service
(doc.18 fasc. attore) in cui le attività dell'attore consisterebbero in quanto segue:
。 Che il Gestore del parco auto potrà offrire le sue competenze e conoscenze nel settore Automotive per consigliare e supportare La società nelle gestione e il controllo del suo parco auto aziendale.
。 Che il Gestore del parco auto dovrà supportare La Società e i suoi utilizzatori per tutto quello che riguarda le manutenzioni ordinarie dei veicoli.
。 Che il Gestore del parco auto dovrà supportare La Società e i suoi utilizzatori per tutto quello che riguarda le manutenzioni straordinarie dei veicoli.
• Che il Gestore del parco auto dovrà supportare e a sbrigare le pratiche relative a eventuali sinistri.
ovvero il contratto con CI LS (doc.20 fasc. attore) le cui attività
consisterebbero in quanto segue:
Che il Gestore del parco auto con il presente contratto è incaricato da La società per la gestione del parco auto aziendale, dalla consegna fino alla dismissione delle vetture.
Che il gestore del parco auto dovrà supportare e facilitare La società e gli assegnatari delle vetture per la gestione ordinaria e/o straordinaria presso le officine e/o carrozzerie autorizzate.
A Che il gestore del parco auto dovrà supportare e facilitare La società e gli assegnatari delle vetture per la gestione dei cambi gomme durante le stagioni invernali ed estive.
Che il gestore del parco auto dovrà supportare e facilitare La società per la gestione dei sinistri e delle sanzioni amministrative relative al codice della strada.
trattandosi di attività di consulenza e supporto che -in difetto di ulteriori allegazioni e comunque prova di quanto in concreto implicanti non necessitano di patente e, comunque, non essendovi prova dell'esistenza e dell'oggetto sociale delle dette società; ritenuto -su altro fronte- che non può dirsi integrare gli estremi dell'esigenza lavorativa l'intervenuta apertura di partita IVA per lo svolgimento dell'attività di:
"procacciatore di affari in servizi di noleggio di autoveicoli, automezzi, motocicli e biciclette" non solo perché -come precedentemente osservato- comunque trattasi di servizio di consulenza e supporto e non di vera e propria guida, ma comunque iscrizione che di per sé nulla dice in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività;
ritenuto, in conclusione, che entrambe le domande vanno rigettate;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 21/03/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)