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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
CASCINI PROSPERO, AT
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 245/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Comune di Vigliano Biellese - Via Milano N. 234 13856 Vigliano Biellese BI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Territoriale Per La Casa Del Piemonte Nord - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 36/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 01/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 533 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 590/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante :Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, riforma della sentenza n. 36/01/2023, pronunciata in data 20 luglio 2023 e depositata in data 1° agosto 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Biella – Sezione 1, non notificata, reietta ogni contraria istanza e deduzione, - nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento IMU
n. 22/533, Prot. 19932, relativo all'anno d'imposta 2017, emesso dal Comune di Vigliano Biellese nei confronti di A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord e, per l'effetto, condannare lo stesso Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al 33 Comune di Vigliano Biellese/A.T.C. Piemonte Nord
IMU 2017 Ricorso in appello versamento di tutte le somme indicate in tale provvedimento, a titolo di maggiore
IMU dovuta, oltre sanzioni ed interessi, ovvero alla diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado adita, contrariis reiectis, confermare, parzialmente, e nel merito, la sentenza appellata e, per l'effetto, anche in accoglimento dell'appello incidentale: 26 - in via preliminare: respingere il “ricorso in appello ”, formulato, e notificato, a mezzo PEC, in data 29/02/2024, a cura del Comune di Vigliano Biellese, a ministero Avv. Difensore_1, e, per l'effetto, confermare, parzialmente, e nel merito, la sentenza di primo grado di cui in epigrafe, dichiarando, in parziale conferma dell'appellata sentenza, ed in accoglimento dell'appello incidentale, per i motivi di cui ai numeri 4) 5) 6) e 7) del presente atto, nullo, e/o illegittimo, l'“avviso di accertamento in rettifica esecutivo–atto di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie–atto di intimazione ad adempiere” -
Provvedimento n° 22/533 del 05/12/2022 – anno d'imposta 2017, nonchè la pretesa tributaria in esso contenuta, anche per l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto ad esigere il tributo “I.M.U.”, dichiarando non dovute le somme, tutte, indicate nell'atto impugnato, per i motivi, tutti, di cui al I grado di giudizio e di cui al presente atto, da aversi come per qui richiamati ai “fini devolutivi, e di cui al presente atto e successive, depositande, “memorie”, con refusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi;
- e, comunque, anche in accoglimento dell'appello incidentale, previa, correlata, parziale riforma, della sentenza n° 36/2023, emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di BIELLA - Sez. n. 1, condannare il Comune di Vigliano Biellese anche alla refusione dei compensi-spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio (cfr. prod. n° 6 e n° 7) in favore dell'Ente Contribuente, ex D.M. n° 55/2014 e succ. mod., per i motivi, tutti, di cui al I grado di giudizio e di cui al presente atto, nonché di cui alla successiva, depositanda, “memoria”, confermando la sentenza nella parte in cui essa statuisce la soccombenza dell'Ente impositore nel merito. richiama le argomentazioni in atti e richiama le conclusioi ivi presenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune ha impugnato la sentenza n. 36\01 23 della C.G.T. di primo grado di Biella che aveva accolto l'opposizione di ATC Piemonte Nord avverso l'avviso di accertamento n. 22/533, Prot. 19932, relativo all'IMU per l'anno 2017. I giudicanti avevano ritenuto che alla contribuente spettasse l'esenzione IMU trattandosi di alloggi sociali ex art. 2, comma 4 del D.L. 102\2013 in legge 124\2013 e del D.M. 22\4\2008.
Con il primo motivo l'appellante critica la decisione per avere ritenuto provato il fatto che gli immobili rientrassero nella categoria di alloggi sociali per il semplice fatto che gli stessi fossero posseduti da ATC facendo a tal fine richiamo al Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e per aver sostenuto che l'esenzione IMU prevista per gli immobili adibiti ad alloggi sociali competesse in base al semplice possesso di tali cespiti da parte di un Ente di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dal rispetto degli adempimenti dichiarativi previsti per legge.
Per l'appellante, al contrario, è necessario che i fabbricati “sociali” siano rispettosi delle previsioni del D.L.
102\2013 , art 2, comma 4 e che di essi sia fatta menzione nella obbligatoria dichiarazione IMU prevista dall'art. 2, comma 5bis D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, secondo cui: «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica». Non avendo ATC presentato la dichiarazione per l'anno 2017 con tutta evidenza non poteva usufruire della agevolazione.
La sentenza secondo l'appellante è viziata anche per difetto di istruttoria per aver sostenuto che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'esonero «sarebbe stato comunque dovuto e pertanto doveva essere concesso da parte resistente, indipendentemente dal presupposto che fosse stato richiesto o meno». I giudicanti, per l'appellante, hanno omesso di valutare che la dichiarazione di alloggi sociali era stata esplicitata solo nel ricorso ma non nella dichiarazione IMU e che comunque non era stata data la prova che gli alloggi fossero adibiti ad uso locativo residenziale per la salvaguardia della coesione sociale e per la riduzione il disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati. Oltretutto la maggior parte degli immobili superava i sei vani e pertanto per tabulas non potevono rientrare nella definizione di alloggi sociali.
Precisa l'appellante che con l'art. 2, comma 4 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013
n. 124, il Legislatore aveva previsto, a decorrere dal 2014, l'equiparazione all'abitazione principale degli immobili posseduti dagli I.A.C.P. o A.T.C. destinati ad alloggi sociali, sotto il profilo dell'applicabilità non della detrazione per abitazione principale, ma dell'esenzione IMU, con la conseguenza che (al contrario di quanto affermato dal Giudice di primo grado), rientrando l'esenzione richiesta da controparte nella casistica di cui al comma 4, la stessa avrebbe dovuto portare alla presentazione della specifica dichiarazione prevista a pena di decadenza dal successivo comma 5bis, cosa che nel caso non è avvenuta.
L'appellante sottopone a critica anche la sentenza 28\10\2020 n. 23680 citata dai giudici di primo grado a conforto delle loro decisioni e che ha previso che:”L'onere della dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente la indicazione degli identificativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma “ai fini dell'applicazione dei benefici di cui” al medesimo articolo 2 del decreto legge in parola e cioè – per quanto qui rileva – ai fini della fruizione del beneficio della detrazione per l'abitazione principale accordato, in virtù del comma 2, del ridetto articolo 2, “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616”, nonché, in virtù del comma 4, ai “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”. L'onere de quo (relativo al beneficio della detrazione per la abitazione principale) non riguarda, pertanto, la esenzione dal tributo, introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sintomatico dell'errore in cui è incorsa la
Commissione Tributaria Regionale è il citato riferimento operato dal Giudice di merito al “combinato disposto” dell'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, cit., come modificato, che concerne appunto
(non la esenzione dal tributo) bensì il beneficio della detrazione».
Le statuizioni per l'appellante sono frutto di errore in quanto l'onere della dichiarazione imposto dalla norma non appare riferibile, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, alla sola fruizione del beneficio della detrazione per l'abitazione principale accordato agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma risulta al contrario applicabile anche ai fabbricati destinati ad alloggi sociali.
Il Comune è in grado di conoscere gli alloggi adibiti ad abitazione principale, ma non è in grado di conoscere quelli che svolgono la funzione di alloggi sociali, ragion per cui per questi ultimi vieppiù necessaria è la dichiarazione della parte. Oltretutto la mancata dichiarazione da parte dell'ATC non ha permesso di beneficiare del trasferimento compensativo del minor gettito IMU.
La decisione di primo grado è incorsa in errore anche per aver ritenuto sussitente l'esenzione IMU a prescindere dalla prova che si trattasse di alloggi sociali. Questi ultimi devono essere adeguati al nucleo assegnatario con un numero di vani tendenzialmente uguale ai componenti, ma che in ogni caso non può essere superiore a cinque oltre accessori e cucina. Nel caso in esame il Comune ha dato prova che la gran pare degli immobili era superiore a sei vani ragion per cui con tutta evidenza non potevano essere considerati sociali.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha proposto appello incidentale. Nelle proprie difese ha messo in rilievo che la necessità presentare la “dichiarazione I.M.U.” per ciascun anno d'imposta, anche in assenza di variazione alcuna in fatto ed in diritto, è, tuttavia, contraddetta, come correttamente rilevato dai Giudici di I grado, oltreché dal dato testuale della norma pertinente alla fattispecie, anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n° 23680/2020) che conforta la fondatezza dell'interpretazione della norma, ovvero l'art. 1 c. 769 Legge di Bilancio 2020 e D.M. 30/10/2012 All. A). A tale scopo ha richiamato quanto affermato da
Cass. 23680\2020 secondo cui “La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124”. L'onere di presentazione della denuncia relativo al beneficio della detrazione per la abitazione principale non riguarda, pertanto, la esenzione dal tributo, introdotta del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n.
147, art. 1, comma 707” e, quindi, la fattispecie relativa agli “alloggi sociali".
Quanto al limite dei vani l'appellata ritiene che lo stesso sia di sette in quanto occorre considerare anche il bagno e la cucina. In ogni caso le motivazioni dell'accertamento non facevano alcun riferimento al numero dei vani , elemento quest'ultimo proposto solo in sede contenziosa.
A confutazione delle eccezioni relative all'onere dela prova sollevate dall'appellante l'ATC richiama quanto affermato dalla giurisprudenza della S.C. secondo cui : "in considerazione dell'assegnazione, da parte del
Comune, degli stessi immobili sottoposti a tassazione, in base al principio di cd. vicinanza della prova, risulta quindi corretta l'affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui le caratteristiche strutturali degli alloggi stessi erano ben note al Comune che, come detto, provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi
Comuni; occorre, inoltre, evidenziare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (cfr. Cass.
22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822); ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», non avendo l'ente locale (o, per suo tramite, la concessionaria) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al DM 22 aprile 2008 cit.;” Cass 6380\2024.
Mette in rilievo che è comune ad indire i bandi per l'assegnazione in cui sono specificati i requisiti soggettivi, delibera l'assegnazione al soggetti “bisognosi”. Lo stesso regolamento Imu prevede l'esenzione per gli alloggi sociali. In ogni caso il comune ha un ruolo autonomo, preminente e “di indirizzo”, che si protrae per tutto l'iter amministrativo, idoneo a consentire ai “soggetti bisognosi”, da esso individuati, l'assegnazione degli immobili, “messi a disposizione a cura di ATC Piemonte Nord”, le cui caratteristiche oggettive, all'atto della “delibera di assegnazione”, debbono, già, essere state “vagliate” dall'Ente locale, il quale, diversamente, non potrebbe assegnare l'alloggio sociale al richiedente.Pertanto, non possono formare oggetto di pretestuose contestazioni, ex post, ad opera del Comune impositore. Precisa peraltro di aver prodotto ben
40 contratti di locazioni relativi agli immobili oggetto di accertamento. Con l'appello incidentale l'appellata critica la sentenza per aver respinto l'eccezione di decadenza- prescrizione a suo tempo avanzata. La notifica dell'atto impugnato (avente “natura” recettizia) è avvenuta in data 06/12/2022, quindi ben oltre il termine fissato per il pagamento dell'I.M.U. relativa all'anno 2017 e ben oltre il termine (decadenziale) per l'emissione dell'avviso di accertamento relativo alla “rettifica della dichiarazione I.M.U. 2014” (decorso alla data del 31/12/2019) con conseguente, ulteriore, intervenuta
“prescrizione del diritto ad esigere il tributo”, ex art. 2948 c. 4 del c.c. (C.T.R. Lombardia – Sent. n° 2479/2018 –
C.T.R. Lazio n° 47/2017; Cass. n° 27317/2019; Cass. n° 4283/2010; C.G.T. I grado Biella n° 73/02/2022).
Ripropone l'eccezione relativa alla comminatoria delle sanzioni in quanto appare applicabile il principio di
“non irrogabilità” delle sanzioni di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3 L. n° 212/00, sussistendone i requisiti, ovvero il
“legittimo affidamento” del Contribuente. Anche la decisione di compensazione delle spese risulta errata in quanto non sorretta da valide ragioni argomentative stante l'accoglimento del ricorso.
Ripropone altresì i motivi non esaminati dalla decisione di primo grado e in particolare sostiene che in assenza di specifica “deliberazione della Giunta comunale”, della sua allegazione, e/o trasposizione nell'atto impugnato, nonché per l'eccepito difetto di poteri del sottoscrittore dell'accertamento, l'atto dovrà essere dichiarato giuridicamente “inesistente”; mentre il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente, ex art. 2697 C.C., sul Comune non potrà non comportare comportare l'annullamento dell'atto impositivo.
Rinnova l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti presupposti non risultando allegate le delibere comunali richiamate.
Con memoria il Comune ribadisce le critiche alla sentenza 28 ottobre 2020 n. 23680 e cita decisioni contrarie.
Prtecisa che l'appellata non ha prodotto tutti i contratti di locazione, né gli stati di famiglia e che tra gli alloggi figurano anche immobili in cat A\2, A\3, nonché alloggi con numero di vani superiori a cinque oltre cucina e bagno che valgono 1\3 di vano.
Quanto all'appello incidentale osserva che il Comune ha pienamente rispettato il termine quinquennale disposto dalla norma “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del versamento o della dichiarazione”. Quanto alle sanzioni che l'appellata ha chiesto genericamente di non applicare al contrario risultano lecitimente e fondatamente applicate.
Quanto alla carenza di poteri del funzionario il cui atto di nomina rivestendo carattere pubblico non abbisognava di essere allegato, si osserva che la nomina è avvenuta regolarmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 692 L. 147/2013, in base al quale «il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso". Osserva ancora essere privo di fondamento il rilievo di difetto di motivazione dell'accertamento come pure quello relativo a mancate allegazioni delle deliberazioni comunali trattandosi di atti pubblici conoscibili .
Con memoria l'appellata insiste sullle proprie difese e rileva la tardività e inammissibilità di produzioni nuove in appello nonchè il surrettizio ampiamento delle motivazioni dell'accertamento in particolare per quanto riguarda la questione relativa al numero dei vani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, consapevole del notevole travaglio della giurisprudenza anche in sede di legittimità relativamente alle questioni oggetto del contendere, ritiene di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale in più occasioni espresso da varie sezioni di questa Corte: n° 923/02/2022; 262/01/2023; 534/02/2023;
419/01/2024; 420/01/2024; 570/03/2024; 96/01/2025. Pertanto ritiene non meritevole di accoglimento l'appello principale;
lo stesso è a dirsi per l'appello incidentale.
Occorre da subito osservare che l'accertamento risulta ritualmente proposto nel termine quinquennale di legge, che la sottoscrizione da parte del funzionario delegato risulta rispettosa di quanto disposto dall'art. 1, comma 692 L. 147/2013 e che l'atto di nomina avendo la forma pubblica era perfettamente conoscibile tanto da non abbisognare di specifica allegazione. Lo stesso è a dirsi per gli atti prodromici che rivestendo la forma pubblica risultavano anch'essi conoscibili e pertanto anche per loro non era necessaria l'allegazione.
Per quanto più specificatamente attiene al merito della controversia bisogna precisare così come sostenuto dalla S.C. (3841\2025) che: «L'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' 2, comma 5-bis, del d.l. n.
102 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013)» (Sez. 5 - , Sentenza n. 23680 del 28/10/2020, Rv.
659477 – 01; vedi anche Sez. 5, dell'11 ottobre
2024, depositata il 5 dicembre 2024, n. 31214).
Quanto alle caratteristiche degli "alloggi sociali" ed al relativo onere probatorio in sede contenziosa ritiene il collegio di evidenziare che al procedimento di assegnazione in locazione degli alloggi il Comune partecipa attivamente. Indice i bandi stabilendo i requisiti necessari proprio per rispondere alle esigenze di soggetti che in altro modo non potrebbero trovare soluzione al loro bisogno abitativo. Procede con la graduatoria vagliando i requisiti di ogni singolo assegnatario. Lo stesso comune dispone degli uffici anagrafe per i controlli del caso. A ciò occorre aggiungere che l'appellata ha prodotto i contratti che hanno dato corso alle intevenurte assegnazioni. Pertanto se si ha riguardo al principio di vicinanza della prova, da una parte, e alle prove comunque acquisite al giudizio, dall'altra, se ne può concludere che nel caso gli immobili in contenzioso riguardano "alloggi sociali" con le conseguenze che ne derivano in ordine alla esenzione dal tributo.
Quanto poi al limite dei vani occorre rilevare che la predetta eccezione non aveva concorso alla stringata motivazione dell'accertamento e che la stessa è stata proposta solo in sede contenziosa. Peraltro lo stesso
Comune ritiene che il superamento dei vani effettuato con calcoli che non hanno ancoraggi normativamente probanti non sia generalizzato. In ogni caso la disposizione contenuta nel decreto che impone il limite di cinque vani oltre bagno e cucina si appalesa contraddittoria in quanto da una parte fissa il limite dei vani rapportandoli al numero dei componenti il nucleo familiare, il che appare logico e naturale, dall'altra impone un invalicabile limite massimo che proprio per i nuclei numerosi vanificherebbe il proposito di "adeguatezza
" dell'alloggio affermato in via generale.
Le spese del giudizio in relazione ai contrastanti indirizzi giurisprudenziali meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
CASCINI PROSPERO, AT
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 245/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Comune di Vigliano Biellese - Via Milano N. 234 13856 Vigliano Biellese BI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Territoriale Per La Casa Del Piemonte Nord - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 36/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 01/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 533 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 590/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante :Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, riforma della sentenza n. 36/01/2023, pronunciata in data 20 luglio 2023 e depositata in data 1° agosto 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Biella – Sezione 1, non notificata, reietta ogni contraria istanza e deduzione, - nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento IMU
n. 22/533, Prot. 19932, relativo all'anno d'imposta 2017, emesso dal Comune di Vigliano Biellese nei confronti di A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord e, per l'effetto, condannare lo stesso Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al 33 Comune di Vigliano Biellese/A.T.C. Piemonte Nord
IMU 2017 Ricorso in appello versamento di tutte le somme indicate in tale provvedimento, a titolo di maggiore
IMU dovuta, oltre sanzioni ed interessi, ovvero alla diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado adita, contrariis reiectis, confermare, parzialmente, e nel merito, la sentenza appellata e, per l'effetto, anche in accoglimento dell'appello incidentale: 26 - in via preliminare: respingere il “ricorso in appello ”, formulato, e notificato, a mezzo PEC, in data 29/02/2024, a cura del Comune di Vigliano Biellese, a ministero Avv. Difensore_1, e, per l'effetto, confermare, parzialmente, e nel merito, la sentenza di primo grado di cui in epigrafe, dichiarando, in parziale conferma dell'appellata sentenza, ed in accoglimento dell'appello incidentale, per i motivi di cui ai numeri 4) 5) 6) e 7) del presente atto, nullo, e/o illegittimo, l'“avviso di accertamento in rettifica esecutivo–atto di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie–atto di intimazione ad adempiere” -
Provvedimento n° 22/533 del 05/12/2022 – anno d'imposta 2017, nonchè la pretesa tributaria in esso contenuta, anche per l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto ad esigere il tributo “I.M.U.”, dichiarando non dovute le somme, tutte, indicate nell'atto impugnato, per i motivi, tutti, di cui al I grado di giudizio e di cui al presente atto, da aversi come per qui richiamati ai “fini devolutivi, e di cui al presente atto e successive, depositande, “memorie”, con refusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi;
- e, comunque, anche in accoglimento dell'appello incidentale, previa, correlata, parziale riforma, della sentenza n° 36/2023, emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di BIELLA - Sez. n. 1, condannare il Comune di Vigliano Biellese anche alla refusione dei compensi-spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio (cfr. prod. n° 6 e n° 7) in favore dell'Ente Contribuente, ex D.M. n° 55/2014 e succ. mod., per i motivi, tutti, di cui al I grado di giudizio e di cui al presente atto, nonché di cui alla successiva, depositanda, “memoria”, confermando la sentenza nella parte in cui essa statuisce la soccombenza dell'Ente impositore nel merito. richiama le argomentazioni in atti e richiama le conclusioi ivi presenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune ha impugnato la sentenza n. 36\01 23 della C.G.T. di primo grado di Biella che aveva accolto l'opposizione di ATC Piemonte Nord avverso l'avviso di accertamento n. 22/533, Prot. 19932, relativo all'IMU per l'anno 2017. I giudicanti avevano ritenuto che alla contribuente spettasse l'esenzione IMU trattandosi di alloggi sociali ex art. 2, comma 4 del D.L. 102\2013 in legge 124\2013 e del D.M. 22\4\2008.
Con il primo motivo l'appellante critica la decisione per avere ritenuto provato il fatto che gli immobili rientrassero nella categoria di alloggi sociali per il semplice fatto che gli stessi fossero posseduti da ATC facendo a tal fine richiamo al Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e per aver sostenuto che l'esenzione IMU prevista per gli immobili adibiti ad alloggi sociali competesse in base al semplice possesso di tali cespiti da parte di un Ente di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dal rispetto degli adempimenti dichiarativi previsti per legge.
Per l'appellante, al contrario, è necessario che i fabbricati “sociali” siano rispettosi delle previsioni del D.L.
102\2013 , art 2, comma 4 e che di essi sia fatta menzione nella obbligatoria dichiarazione IMU prevista dall'art. 2, comma 5bis D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, secondo cui: «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica». Non avendo ATC presentato la dichiarazione per l'anno 2017 con tutta evidenza non poteva usufruire della agevolazione.
La sentenza secondo l'appellante è viziata anche per difetto di istruttoria per aver sostenuto che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'esonero «sarebbe stato comunque dovuto e pertanto doveva essere concesso da parte resistente, indipendentemente dal presupposto che fosse stato richiesto o meno». I giudicanti, per l'appellante, hanno omesso di valutare che la dichiarazione di alloggi sociali era stata esplicitata solo nel ricorso ma non nella dichiarazione IMU e che comunque non era stata data la prova che gli alloggi fossero adibiti ad uso locativo residenziale per la salvaguardia della coesione sociale e per la riduzione il disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati. Oltretutto la maggior parte degli immobili superava i sei vani e pertanto per tabulas non potevono rientrare nella definizione di alloggi sociali.
Precisa l'appellante che con l'art. 2, comma 4 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013
n. 124, il Legislatore aveva previsto, a decorrere dal 2014, l'equiparazione all'abitazione principale degli immobili posseduti dagli I.A.C.P. o A.T.C. destinati ad alloggi sociali, sotto il profilo dell'applicabilità non della detrazione per abitazione principale, ma dell'esenzione IMU, con la conseguenza che (al contrario di quanto affermato dal Giudice di primo grado), rientrando l'esenzione richiesta da controparte nella casistica di cui al comma 4, la stessa avrebbe dovuto portare alla presentazione della specifica dichiarazione prevista a pena di decadenza dal successivo comma 5bis, cosa che nel caso non è avvenuta.
L'appellante sottopone a critica anche la sentenza 28\10\2020 n. 23680 citata dai giudici di primo grado a conforto delle loro decisioni e che ha previso che:”L'onere della dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente la indicazione degli identificativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma “ai fini dell'applicazione dei benefici di cui” al medesimo articolo 2 del decreto legge in parola e cioè – per quanto qui rileva – ai fini della fruizione del beneficio della detrazione per l'abitazione principale accordato, in virtù del comma 2, del ridetto articolo 2, “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616”, nonché, in virtù del comma 4, ai “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”. L'onere de quo (relativo al beneficio della detrazione per la abitazione principale) non riguarda, pertanto, la esenzione dal tributo, introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sintomatico dell'errore in cui è incorsa la
Commissione Tributaria Regionale è il citato riferimento operato dal Giudice di merito al “combinato disposto” dell'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, cit., come modificato, che concerne appunto
(non la esenzione dal tributo) bensì il beneficio della detrazione».
Le statuizioni per l'appellante sono frutto di errore in quanto l'onere della dichiarazione imposto dalla norma non appare riferibile, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, alla sola fruizione del beneficio della detrazione per l'abitazione principale accordato agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma risulta al contrario applicabile anche ai fabbricati destinati ad alloggi sociali.
Il Comune è in grado di conoscere gli alloggi adibiti ad abitazione principale, ma non è in grado di conoscere quelli che svolgono la funzione di alloggi sociali, ragion per cui per questi ultimi vieppiù necessaria è la dichiarazione della parte. Oltretutto la mancata dichiarazione da parte dell'ATC non ha permesso di beneficiare del trasferimento compensativo del minor gettito IMU.
La decisione di primo grado è incorsa in errore anche per aver ritenuto sussitente l'esenzione IMU a prescindere dalla prova che si trattasse di alloggi sociali. Questi ultimi devono essere adeguati al nucleo assegnatario con un numero di vani tendenzialmente uguale ai componenti, ma che in ogni caso non può essere superiore a cinque oltre accessori e cucina. Nel caso in esame il Comune ha dato prova che la gran pare degli immobili era superiore a sei vani ragion per cui con tutta evidenza non potevano essere considerati sociali.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha proposto appello incidentale. Nelle proprie difese ha messo in rilievo che la necessità presentare la “dichiarazione I.M.U.” per ciascun anno d'imposta, anche in assenza di variazione alcuna in fatto ed in diritto, è, tuttavia, contraddetta, come correttamente rilevato dai Giudici di I grado, oltreché dal dato testuale della norma pertinente alla fattispecie, anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n° 23680/2020) che conforta la fondatezza dell'interpretazione della norma, ovvero l'art. 1 c. 769 Legge di Bilancio 2020 e D.M. 30/10/2012 All. A). A tale scopo ha richiamato quanto affermato da
Cass. 23680\2020 secondo cui “La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124”. L'onere di presentazione della denuncia relativo al beneficio della detrazione per la abitazione principale non riguarda, pertanto, la esenzione dal tributo, introdotta del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n.
147, art. 1, comma 707” e, quindi, la fattispecie relativa agli “alloggi sociali".
Quanto al limite dei vani l'appellata ritiene che lo stesso sia di sette in quanto occorre considerare anche il bagno e la cucina. In ogni caso le motivazioni dell'accertamento non facevano alcun riferimento al numero dei vani , elemento quest'ultimo proposto solo in sede contenziosa.
A confutazione delle eccezioni relative all'onere dela prova sollevate dall'appellante l'ATC richiama quanto affermato dalla giurisprudenza della S.C. secondo cui : "in considerazione dell'assegnazione, da parte del
Comune, degli stessi immobili sottoposti a tassazione, in base al principio di cd. vicinanza della prova, risulta quindi corretta l'affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui le caratteristiche strutturali degli alloggi stessi erano ben note al Comune che, come detto, provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi
Comuni; occorre, inoltre, evidenziare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (cfr. Cass.
22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822); ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», non avendo l'ente locale (o, per suo tramite, la concessionaria) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al DM 22 aprile 2008 cit.;” Cass 6380\2024.
Mette in rilievo che è comune ad indire i bandi per l'assegnazione in cui sono specificati i requisiti soggettivi, delibera l'assegnazione al soggetti “bisognosi”. Lo stesso regolamento Imu prevede l'esenzione per gli alloggi sociali. In ogni caso il comune ha un ruolo autonomo, preminente e “di indirizzo”, che si protrae per tutto l'iter amministrativo, idoneo a consentire ai “soggetti bisognosi”, da esso individuati, l'assegnazione degli immobili, “messi a disposizione a cura di ATC Piemonte Nord”, le cui caratteristiche oggettive, all'atto della “delibera di assegnazione”, debbono, già, essere state “vagliate” dall'Ente locale, il quale, diversamente, non potrebbe assegnare l'alloggio sociale al richiedente.Pertanto, non possono formare oggetto di pretestuose contestazioni, ex post, ad opera del Comune impositore. Precisa peraltro di aver prodotto ben
40 contratti di locazioni relativi agli immobili oggetto di accertamento. Con l'appello incidentale l'appellata critica la sentenza per aver respinto l'eccezione di decadenza- prescrizione a suo tempo avanzata. La notifica dell'atto impugnato (avente “natura” recettizia) è avvenuta in data 06/12/2022, quindi ben oltre il termine fissato per il pagamento dell'I.M.U. relativa all'anno 2017 e ben oltre il termine (decadenziale) per l'emissione dell'avviso di accertamento relativo alla “rettifica della dichiarazione I.M.U. 2014” (decorso alla data del 31/12/2019) con conseguente, ulteriore, intervenuta
“prescrizione del diritto ad esigere il tributo”, ex art. 2948 c. 4 del c.c. (C.T.R. Lombardia – Sent. n° 2479/2018 –
C.T.R. Lazio n° 47/2017; Cass. n° 27317/2019; Cass. n° 4283/2010; C.G.T. I grado Biella n° 73/02/2022).
Ripropone l'eccezione relativa alla comminatoria delle sanzioni in quanto appare applicabile il principio di
“non irrogabilità” delle sanzioni di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3 L. n° 212/00, sussistendone i requisiti, ovvero il
“legittimo affidamento” del Contribuente. Anche la decisione di compensazione delle spese risulta errata in quanto non sorretta da valide ragioni argomentative stante l'accoglimento del ricorso.
Ripropone altresì i motivi non esaminati dalla decisione di primo grado e in particolare sostiene che in assenza di specifica “deliberazione della Giunta comunale”, della sua allegazione, e/o trasposizione nell'atto impugnato, nonché per l'eccepito difetto di poteri del sottoscrittore dell'accertamento, l'atto dovrà essere dichiarato giuridicamente “inesistente”; mentre il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente, ex art. 2697 C.C., sul Comune non potrà non comportare comportare l'annullamento dell'atto impositivo.
Rinnova l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti presupposti non risultando allegate le delibere comunali richiamate.
Con memoria il Comune ribadisce le critiche alla sentenza 28 ottobre 2020 n. 23680 e cita decisioni contrarie.
Prtecisa che l'appellata non ha prodotto tutti i contratti di locazione, né gli stati di famiglia e che tra gli alloggi figurano anche immobili in cat A\2, A\3, nonché alloggi con numero di vani superiori a cinque oltre cucina e bagno che valgono 1\3 di vano.
Quanto all'appello incidentale osserva che il Comune ha pienamente rispettato il termine quinquennale disposto dalla norma “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del versamento o della dichiarazione”. Quanto alle sanzioni che l'appellata ha chiesto genericamente di non applicare al contrario risultano lecitimente e fondatamente applicate.
Quanto alla carenza di poteri del funzionario il cui atto di nomina rivestendo carattere pubblico non abbisognava di essere allegato, si osserva che la nomina è avvenuta regolarmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 692 L. 147/2013, in base al quale «il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso". Osserva ancora essere privo di fondamento il rilievo di difetto di motivazione dell'accertamento come pure quello relativo a mancate allegazioni delle deliberazioni comunali trattandosi di atti pubblici conoscibili .
Con memoria l'appellata insiste sullle proprie difese e rileva la tardività e inammissibilità di produzioni nuove in appello nonchè il surrettizio ampiamento delle motivazioni dell'accertamento in particolare per quanto riguarda la questione relativa al numero dei vani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, consapevole del notevole travaglio della giurisprudenza anche in sede di legittimità relativamente alle questioni oggetto del contendere, ritiene di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale in più occasioni espresso da varie sezioni di questa Corte: n° 923/02/2022; 262/01/2023; 534/02/2023;
419/01/2024; 420/01/2024; 570/03/2024; 96/01/2025. Pertanto ritiene non meritevole di accoglimento l'appello principale;
lo stesso è a dirsi per l'appello incidentale.
Occorre da subito osservare che l'accertamento risulta ritualmente proposto nel termine quinquennale di legge, che la sottoscrizione da parte del funzionario delegato risulta rispettosa di quanto disposto dall'art. 1, comma 692 L. 147/2013 e che l'atto di nomina avendo la forma pubblica era perfettamente conoscibile tanto da non abbisognare di specifica allegazione. Lo stesso è a dirsi per gli atti prodromici che rivestendo la forma pubblica risultavano anch'essi conoscibili e pertanto anche per loro non era necessaria l'allegazione.
Per quanto più specificatamente attiene al merito della controversia bisogna precisare così come sostenuto dalla S.C. (3841\2025) che: «L'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' 2, comma 5-bis, del d.l. n.
102 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013)» (Sez. 5 - , Sentenza n. 23680 del 28/10/2020, Rv.
659477 – 01; vedi anche Sez. 5, dell'11 ottobre
2024, depositata il 5 dicembre 2024, n. 31214).
Quanto alle caratteristiche degli "alloggi sociali" ed al relativo onere probatorio in sede contenziosa ritiene il collegio di evidenziare che al procedimento di assegnazione in locazione degli alloggi il Comune partecipa attivamente. Indice i bandi stabilendo i requisiti necessari proprio per rispondere alle esigenze di soggetti che in altro modo non potrebbero trovare soluzione al loro bisogno abitativo. Procede con la graduatoria vagliando i requisiti di ogni singolo assegnatario. Lo stesso comune dispone degli uffici anagrafe per i controlli del caso. A ciò occorre aggiungere che l'appellata ha prodotto i contratti che hanno dato corso alle intevenurte assegnazioni. Pertanto se si ha riguardo al principio di vicinanza della prova, da una parte, e alle prove comunque acquisite al giudizio, dall'altra, se ne può concludere che nel caso gli immobili in contenzioso riguardano "alloggi sociali" con le conseguenze che ne derivano in ordine alla esenzione dal tributo.
Quanto poi al limite dei vani occorre rilevare che la predetta eccezione non aveva concorso alla stringata motivazione dell'accertamento e che la stessa è stata proposta solo in sede contenziosa. Peraltro lo stesso
Comune ritiene che il superamento dei vani effettuato con calcoli che non hanno ancoraggi normativamente probanti non sia generalizzato. In ogni caso la disposizione contenuta nel decreto che impone il limite di cinque vani oltre bagno e cucina si appalesa contraddittoria in quanto da una parte fissa il limite dei vani rapportandoli al numero dei componenti il nucleo familiare, il che appare logico e naturale, dall'altra impone un invalicabile limite massimo che proprio per i nuclei numerosi vanificherebbe il proposito di "adeguatezza
" dell'alloggio affermato in via generale.
Le spese del giudizio in relazione ai contrastanti indirizzi giurisprudenziali meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.