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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15172 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12086/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Controparte_1 P.IVA_1 CLAUDIO e dell'avv. CIACCIO ROSSELLA ( ) Via San Cipriano 43 00136 C.F._1 ROMA ITALIA;
elettivamente domiciliato in via san Cipriano 43 00136 Roma ITALIApresso il difensore avv. COLOMBO CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, la , sulla Controparte_1 premessa di essere proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via F. Gentile n. 8, scala E, int. 17, accatastato al N.C.U.E. del Comune di Roma, al foglio 995, particella 253, sub 137, occupato senza titolo alcuno da tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale che, accertata Controparte_2 la proprietà e l'abusiva occupazione, fosse condannata al rilascio Controparte_2 dell'appartamento e, in via generica al risarcimento del danno, con quantificazione in separato giudizio, spese processuali vinte.
Dichiarata la contumacia della convenuta ed acquisita la documentazione depositata dall'attrice, all'udienza del 29.10.2025 la causa era trattenuta in decisione nelle forme CP_2 Controparte_2 dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il pagina 1 di 3 titolo legittimante l'occupazione.
La documentazione depositata dalla parte attrice evidenzia la titolarità, in capo a quest'ultima, del diritto di proprietà sull'immobile descritto in premessa, e tanto giusto atto del 5 febbraio 1982, a rogito del Notaio Rep. n. 17098, in virtù del quale l' ha acquistato dalla Persona_1 CP_1
Immobiliare Francesco I il complesso immobiliare di cui fa parte l'unità in esame. La circostanza è corroborata dalla visura catastale dell'immobile del 17.5.2024 (all. 1 e 3).
L'occupazione da parte della convenuta quanto meno dal 29 dicembre 2022 deve ritenersi circostanza provata, alla luce dell'annotazione di servizio della P.G. in ordine all'intervento effettuato il 1.1.2023, da cui risulta che la stessa convenuta ammetteva che dal 29.12.2022 occupava l'appartamento ed a cui ha fatto seguito la denuncia presentata dall'attrice in danno della convenuta per il reato di occupazione abusiva. L'occupazione si è protratta quanto meno fino alla data di instaurazione della lite, come risulta dalla notifica del ricorso alla convenuta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'appartamento in esame e, non da ultimo, dalla mancata comparizione della predetta al procedimento di mediazione esperito.
Difetta, al contrario, la prova di un titolo legittimante l'occupazione, cui era onerata la stessa parte convenuta rimasta contumace.
Consegue che, in accoglimento della domanda proposta, deve darsi atto che, accertata la proprietà dell'appartamento in capo all'attrice, la convenuta occupa senza titolo alcuno l'immobile stesso e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da persone ed o cose in favore della parte attrice.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata dalla stessa qualifica di ente pubblico della , in quanto tale deputata Controparte_1 istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone, come evidenziato dalla circostanza che, prima dell'abusiva occupazione, l'immobile era stato concesso in locazione a terzi, seppure a canone agevolato. Consegue che la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, per la quantificazione del quale quest'ultima ha riservato di proporre la domanda in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerata la natura documentale della controversia, la contumacia della convenuta ed il rito semplificato prescelto che ha consentito la definizione della controversia nell'arco di un'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertata la proprietà, in capo all'attrice, dell'immobile sito in Roma, via F. Gentile n. 8, scala E, int. 17, accatastato al N.C.U.E. del Comune di Roma, al foglio 995, particella 253, sub 137,
pagina 2 di 3 dichiara che occupa senza titolo l'immobile stesso e, per l'effetto, Controparte_2 condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone Controparte_2 e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, con Controparte_2 quantificazione rimessa in separato giudizio;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_2 545,00 per spese vive ed euro 3908,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12086/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Controparte_1 P.IVA_1 CLAUDIO e dell'avv. CIACCIO ROSSELLA ( ) Via San Cipriano 43 00136 C.F._1 ROMA ITALIA;
elettivamente domiciliato in via san Cipriano 43 00136 Roma ITALIApresso il difensore avv. COLOMBO CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, la , sulla Controparte_1 premessa di essere proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via F. Gentile n. 8, scala E, int. 17, accatastato al N.C.U.E. del Comune di Roma, al foglio 995, particella 253, sub 137, occupato senza titolo alcuno da tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale che, accertata Controparte_2 la proprietà e l'abusiva occupazione, fosse condannata al rilascio Controparte_2 dell'appartamento e, in via generica al risarcimento del danno, con quantificazione in separato giudizio, spese processuali vinte.
Dichiarata la contumacia della convenuta ed acquisita la documentazione depositata dall'attrice, all'udienza del 29.10.2025 la causa era trattenuta in decisione nelle forme CP_2 Controparte_2 dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il pagina 1 di 3 titolo legittimante l'occupazione.
La documentazione depositata dalla parte attrice evidenzia la titolarità, in capo a quest'ultima, del diritto di proprietà sull'immobile descritto in premessa, e tanto giusto atto del 5 febbraio 1982, a rogito del Notaio Rep. n. 17098, in virtù del quale l' ha acquistato dalla Persona_1 CP_1
Immobiliare Francesco I il complesso immobiliare di cui fa parte l'unità in esame. La circostanza è corroborata dalla visura catastale dell'immobile del 17.5.2024 (all. 1 e 3).
L'occupazione da parte della convenuta quanto meno dal 29 dicembre 2022 deve ritenersi circostanza provata, alla luce dell'annotazione di servizio della P.G. in ordine all'intervento effettuato il 1.1.2023, da cui risulta che la stessa convenuta ammetteva che dal 29.12.2022 occupava l'appartamento ed a cui ha fatto seguito la denuncia presentata dall'attrice in danno della convenuta per il reato di occupazione abusiva. L'occupazione si è protratta quanto meno fino alla data di instaurazione della lite, come risulta dalla notifica del ricorso alla convenuta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'appartamento in esame e, non da ultimo, dalla mancata comparizione della predetta al procedimento di mediazione esperito.
Difetta, al contrario, la prova di un titolo legittimante l'occupazione, cui era onerata la stessa parte convenuta rimasta contumace.
Consegue che, in accoglimento della domanda proposta, deve darsi atto che, accertata la proprietà dell'appartamento in capo all'attrice, la convenuta occupa senza titolo alcuno l'immobile stesso e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da persone ed o cose in favore della parte attrice.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata dalla stessa qualifica di ente pubblico della , in quanto tale deputata Controparte_1 istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone, come evidenziato dalla circostanza che, prima dell'abusiva occupazione, l'immobile era stato concesso in locazione a terzi, seppure a canone agevolato. Consegue che la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, per la quantificazione del quale quest'ultima ha riservato di proporre la domanda in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerata la natura documentale della controversia, la contumacia della convenuta ed il rito semplificato prescelto che ha consentito la definizione della controversia nell'arco di un'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertata la proprietà, in capo all'attrice, dell'immobile sito in Roma, via F. Gentile n. 8, scala E, int. 17, accatastato al N.C.U.E. del Comune di Roma, al foglio 995, particella 253, sub 137,
pagina 2 di 3 dichiara che occupa senza titolo l'immobile stesso e, per l'effetto, Controparte_2 condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone Controparte_2 e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, con Controparte_2 quantificazione rimessa in separato giudizio;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_2 545,00 per spese vive ed euro 3908,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3