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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3798/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZOT SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI 3 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MARZOT SILVIA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti CECUTTA Controparte_1 P.IVA_1
ARIANNA, VALZANIA GIULIA ( ) VIA CASTIGLIONE 29 BOLOGNA, C.F._2
( VIA CASTIGLIONE 29 BOLOGNA;
, elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 29 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CECUTTA
ARIANNA
Controparte_3
C.F. ), contumace CP_4 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29-10-2024, il dott conveniva in giudizio Parte_1
l' l' e la dott.ssa Controparte_1 Controparte_3
dinanzi al Tribunale di NA in composizione monocratica, in funzione CP_4 di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 13 Affermava che in data 29 aprile 2024, il Direttore Generale dell' Controparte_3
, dell , con deliberazione Protocollata al
[...] Controparte_1
N°0000179, approvava l'istituzione, nell'ambito dell'Irccs, del programma, equiparato a Struttura semplice di Istituto, denominato “Programma Neurochirurgia Vertebrale”, e conseguentemente, mediante avviso rettificato del 13-06-2024 N° 0072317, veniva bandita la posizione di responsabile del Programma in oggetto, attraverso una procedura di selezione interna, per titoli e successivo colloquio, di un incarico Dirigenziale di Direzione di Struttura/Programma, nell'ambito della Disciplina di Neurochirurgia, indirizzato ai Dirigenti Medici di Neurochirurgia dell'Irccs. Precisava che in n tale avviso era specificato che tra i requisiti minimi richiesti per partecipare alla selezione vi era quello di essere neurochirurgo dell'Ausl di NA. Precisava poi che l'avviso in oggetto, prevedeva espressamente che il soggetto istituzionalmente competente a valutare il profilo dei candidati, dovesse fondare il proprio giudizio sulla base di una valutazione comparata dei curricula dei candidati, tenuto conto dei criteri previsti dal Regolamento dall Parte_2
, adottato con delibera N° 495 del 23-12-2021, recante
[...]
“norme sull'individuazione delle posizioni dirigenziali e sulle modalità di conferimento e revoca degli incarichi, aziendali e interaziendali, relativamente alla dirigenza dell'area sanità”, con sul successivo colloquio orale. Precisava ancora che l'avviso in oggetto, prevedeva espressamente che i Commissari Esaminatori avrebbero dovuto valutare i curricula tenuto conto dei seguenti criteri di conferimento:
1) Valutazioni del Collegio Tecnico
2) Dell'area e disciplina o profilo di appartenenza
3) Delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo Dirigente,
sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che dell'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o Enti, o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale 4) Dei risultati conseguiti in rapporto agli obbiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione
5) Del criterio della rotazione, ove applicabile Affermava poi che alla procedura selettiva in oggetto avevano partecipato tre neurochirurghi, strutturati presso l'Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell' , e precisamente il dott. Parte_2 Parte_1 odierno ricorrente, la Dott.ssa ed il dott. CP_4 Persona_1
Proseguiva affermando che, in data 26-07-2024, si era riunita la Commissione Esaminatrice, formata dal Direttore Operativo dell' dal Parte_3
Direttore Scientifico dell' unitamente al collaboratore Parte_4 amministrativo professionale, in qualità di segretario verbalizzante Dott.ssa
[...]
, e la Commissione, esaminati i curricula e sentiti i candidati con un Per_2
pagina 2 di 13 successivo colloquio orale, mediante la comunicazione Protocollata al N°91180 del 29- 07-2024, aveva proposto al Direttore Generale, di affidare l'incarico dirigenziale di Responsabile del “Programma Neurochirurgia Vertebrale” alla Dr.ssa CP_4 dirigente medico di neurochirurgia ed il Direttore Generale, con Deliberazione N°312 del 1° agosto 2024, aveva conferito l'incarico in oggetto alla dott. CP_4
Ciò posto in fatto, premessa la Giurisdizione del Giudice Ordinario, eccepiva l'illegittimità della procedura di valutazione e della Delibera di conferimento, sulla base dei motivi indicati in ricorso, e chiedeva che il Tribunale di NA in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità e/o inefficacia dell'Avviso avviso rettificato del 13-06-2024 N° 0072317 con cui era stata bandita la posizione di responsabile del Programma in oggetto, nonché della Delibera del Direttore Generale del 29-07-2024 con cui era stata nominata la dott.ssa e condannasse l'Ausl CP_4 convenuta ad espletare nuovamente la procedura di selezione. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. In particolare eccepiva, in primo luogo, a fondamento dell'asserita illegittimità della procedura di selezione in oggetto, l'asserita omessa previa valutazione del Collegio Tecnico e l'omessa valutazione annuale di performance organizzativa individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, necessari ex art. 15 e 15 ter del Dlgs N°502/1992, ex art. 23 del C.C.N.L. Sanità triennio 2019/2021 ed ex art 5 del Regolamento dell'Ausl convenuta. Eccepiva poi l'incompetenza della Commissione Valutatrice ex art. 5 del Regolamento dell'Ausl convenuta, ex art. 23 del C.C.N.L di settore ed ex art. 15 comma 7° quater del Dlgs N°502/1992, ed eccepiva altresì la carenza di istruttoria e di motivazione.
Eccepiva ancora il difetto di motivazione degli atti impugnati, sotto il profilo della omessa valutazione comparativa dei candidati con riferimento ai curricula degli stessi, nonché l'omessa individuazione dei criteri di valutazione di candidati e l'omessa indicazione del contenuto dei colloqui orali. La dott.ssa non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. CP_4
l' non si costituiva in giudizio, difettando di Controparte_3 personalità giuridica autonoma e distinta rispetto all'Ausl convenuta, costituendo mera articolazione organizzativa della stessa Ausl. Si costituiva in giudizio l'Ausl di NA affermando l'infondatezza delle domande svolte da parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande della stessa parte attrice, con vittoria dispese di giudizio. In particolare, con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita omessa previa valutazione del Collegio Tecnico e l'omessa valutazione annuale di performance organizzativa individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, necessari ex art. 5 del Regolamento dell'Ausl, rilevava che parte attrice aveva confuso i diversi ambiti di valutazione attinenti il primo alla valutazione della prestazione lavorativa del Dirigente Medico nello sviluppo ordinario della propria pagina 3 di 13 attività professionale, ed il secondo, quello oggetto del giudizio, attinente alla valutazione per il conferimento dell'Incarico di Responsabile di struttura. Sul punto precisava che, con riferimento all'ambito della valutazione della prestazione lavorativa del Dirigente Medico nello sviluppo ordinario della propria attività professionale, il sistema di valutazione dei Dirigenti Medici trovava la propria fonte normativa nell'art. 15 del Dlgs 502/1992 e nel Dlgs N°150/2009, nonché negli art. 55 e seg. del C.C.N.L. di settore del 2019, che prevedevano una prima valutazione da parte del Dirigente immediatamente sovraordinato, ed una possibile valutazione in seconda istanza da parte del Collegio Tecnico e dall'Organismo Indipendente di Valutazione, mentre con riferimento alle valutazione attinenti all'affidamento ed alla revoca degli Incarichi Dirigenziali di Coordinamento, la materia era regolata dagli artt. 15 e 15 ter del D.Lgs. 502/1992 e dalla contrattazione collettiva, ed in particolare dagli art. 21 e seg. del C.C.N.L. 2024, ed infine dal Regolamento Aziendale. Sul punto rilevava poi che, dal momento che l'Avviso di cui era causa, aveva ad oggetto il conferimento dell'Incarico Dirigenziale di Responsabile del
“Programma neurochirurgia Vertebrale” equiparato a Struttura Semplice di Istituto conferibile ai dirigenti che avessero maturato almeno 5 anni di servizio e che avessero superato la verifica del collegio tecnico, come disposto dall'art. 22 comma 1 del C.C.N.L. 2024, la norma applicabile era l'art. 23 del medesimo C.C.N.L. che al comma 11 disponeva che “Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL
19.12.2019, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti
o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4 del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile”. Precisava sul punto che in forza della suddetta disposizione contrattuale, l'attività di valutazione comparata che doveva essere effettuata dalla Commissione Valutatrice, riguardava i curricula formativi e professionali e non le valutazioni annuali e pluriennali svolte, rispettivamente, dall' dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dal collegio tecnico, delle quali, invece, l doveva solo tenere conto, sul presupposto che CP_1 pagina 4 di 13 esistevano già ed erano conosciuti dalla Commissione, che necessariamente li aveva ricevuti nella fase preliminare di valutazione dei titoli di accesso alla procedura, necessari per dare corso alla valutazione.
Le norme contrattuali, dunque, collegavano gli effetti delle valutazioni di cui agli artt. 58 e 59, agli affidamenti degli incarichi rendendo i primi presupposto dei secondi, sicché in una prima fase, all'atto del ricevimento delle domande di partecipazione all'Avviso, l' verifica il possesso dei requisiti e, tra questi, le valutazioni positive;
nella CP_1 seconda, effettua la comparazione dei curricula formativi e professionali. Precisava poi sul punto che in forza dell'art. 5 del Regolamento Aziendale, alla scadenza dell'avviso l' aveva provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti CP_1 richiesti da parte dei professionisti che avevano presentato domanda, e tale fase era stata svolta dal Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale che aveva verificato in capo a ciascun candidato, il possesso dei requisiti di partecipazione, tra cui (A)il rapporto di dipendenza/comando/assegnazione temporanea presso l'Azienda o, per effetto dell'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 517/99, la sussistenza del ruolo di professore o ricercatore universitario a tempo indeterminato, in possesso del diploma di specializzazione richiesto, che erogasse, presso la Struttura indicata, attività assistenziale in virtù della convenzione vigente, (B)l'anzianità di almeno 5 anni nel ruolo e nel profilo di dirigente medico di Neurochirurgia e (C)il Superamento con esito positivo delle verifiche previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Nel caso in cui l'anzianità di servizio sia maturata presso altra azienda del SSN, è onere del candidato produrre l'esito delle verifiche previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Precisava ancora sul punto che, trattandosi di incarico ai sensi dell'art. 22 comma 1, la verifica del superamento con esito positivo delle valutazioni, riguardava sia la valutazione annuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione sia quella quinquennale da parte del Collegio Tecnico, ed il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, competente a ricevere le domande di partecipazione, aveva riscontrata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo ai tre dirigenti e ne aveva dato comunicazione alla direzione dell' come da CP_3 documentazione depositata. Con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita incompetenza della Commissione Valutatrice, con riferimento alla presenza nella stessa del dott. Pt_4
Direttore scientifico dell' rilevava che tale clausola era prevista nell'Avviso di CP_3 selezione che costituiva lex specialis della procedura, e la stessa non violava l'art. 15 comma 7, del D.Lgs. 502 del 1992 e l'art. 23 comma 10 lett. (b) del CCNL/2024, in forza dei quali “l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale viene conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento”, stante la struttura e la natura dell' CP_3
Precisava sul punto che l' di NA era uno dei 21 Controparte_3 enti pubblici sanitari italiani con "riconoscimento del carattere scientifico" qualificato, appunto, , ed era stato istituito Controparte_5
pagina 5 di 13 ai sensi della legge regionale N°4 del 2008 e del d.lgs. N°288 del 2003, in afferenza all' di NA (Ospedale Bellaria) e parte integrante del Sistema Sanitario CP_1
Regionale, nel cui ambito svolgeva funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. Precisava poi che, il Direttore Generale dell di NA aveva sì la CP_1 rappresentanza legale e la responsabilità complessiva dell che non aveva propria CP_3 personalità giuridica, ma possedeva autonomia scientifica, organizzativa e contabile e l' di NA destinava all beni, personale ed altre risorse CP_1 CP_3 necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali. Precisava ancora che il Direttore Scientifico, nominato dal , Controparte_6 presiedeva il Comitato Tecnico Scientifico, predisponeva il piano di sviluppo della ricerca da inserire nel piano strategico elaborato dal Comitato di Indirizzo e Verifica, promuoveva, coordinava e gestiva l'attività di ricerca dell' in coerenza con il CP_3
Programma Nazionale di Ricerca, gestiva il budget destinato all'attività di ricerca, rappresentava l' nei rapporti con Enti ed Istituzioni per l'espletamento delle CP_3 attività scientifiche e di funzionamento come da art. 7 del Regolamento, ed infine il Direttore Operativo era responsabile dell'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di attività, come da art. 8 del Regolamento. Precisava poi che l' non era articolato in Dipartimenti e in ma in Unità CP_3 CP_7
Operative e in Programmi, come da documentazione depositata, a differenza del resto dell e la competenza all'assegnazione degli incarichi di Parte_5 direzione di Programma era stata posta in capo al Direttore Operativo e del Direttore Scientifico dello stesso proprio in ragione della diversa qualità dell'ente. CP_3
Sul punto evidenziava che il Regolamento dell' stabiliva che l'individuazione CP_3 delle posizioni dirigenziali e le modalità di conferimento e revoca dei relativi incarichi dirigenziali e interaziendali avveniva a cura del Direttore Generale, ad esito di specifica procedura selettiva, su proposta delle figure del Direttore operativo e del Direttore scientifico dell' CP_3
Evidenziava poi che il Programma oggetto dell'Avviso impugnato, non era funzionalmente connesso alla Neurochirurgia diretta dal dottor , come si CP_8 evinceva dal documento di Denominazione Programma: Programma Neurochirurgia
Vertebrale – Programma equiparato a Struttura Semplice di Istituto, nel quale, dato conto del quadro complessivo della neurochirurgia vertebrale nella città di NA (presso Ospedale Maggiore con prevalente indirizzo traumatologico;
presso
[...] con prevalente indirizzo oncologico e correttivo di deformità del Controparte_9 rachide; presso per patologie degenerative del Controparte_3 rachide, pur con una mission prevalentemente orientata al trattamento delle differenti patologie craniche), da cui emergeva la necessità di istituire una articolazione organizzativa all'interno dell' per il trattamento chirurgico delle patologie CP_3 degenerative del rachide disponendo: l'attribuzione di n.5 posti letto (…) la programmazione delle sale operatorie affidate al Programma Neurochirurgia
pagina 6 di 13 Vertebrale avverrà in modo indipendente dalla UOC Neurochirurgia e sarà affidata al responsabile del programma (…) al Programma è assicurata l'attribuzione gestionale e funzionale di risorse professionali (…). Con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale per difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione comparativa dei candidati, rilevava che l'avviso di procedura selettiva, individuava chiaramente le competenze tecnico professionali e gestionali richieste, così come verbalizzate dai direttori scientifico e operativo:
- Gestione ed organizzazione delle attività cliniche riferite alle patologie del rachide di tipo degenerativo;
- Comprovate esperienze chirurgiche nella gestione delle patologie del rachiede;
- Competenze aggiornate ed esperienza in ambito scientifico nella disciplina di neurochirurgia;
- Esperienza operativa nei vari setting assistenziali con particolare riferimento alla persa in carico del paziente ed alla continuità di cura;
- Gestione delle risorse umane ed in particolare competenze relazionali adeguate per favorire l'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale;
- Gestione delle relazioni di gruppo. (doc. 8 ricorrente) Rilevava poi che, come emergeva dalla documentazione depositata, erano stati individuati gli obiettivi specifici dell'incarico tra i quali: (a) garantire una rapida risposta terapeutica alla patologia degenerativa del rachide sia con riguardo alle procedure
“semplici” sia a quelle “complesse”, (b) smaltimento liste d'attesa relative a tale patologia, oltre allo sviluppo dell'attività scientifica e di ricerca, (c) avvio progetto del team multidisciplinare neurochirurgico e ortopedico in collaborazione con Rizzoli. Precisava che, come emergeva dai documenti depositati, la valutazione delle candidature era stata effettuata dando giudizi qualitativi sui curricula degli aspiranti e l'individuazione del professionista era stata effettuata mediante comparazione dei giudizi espressi, avendo il direttore operativo e il direttore scientifico individuato la candidata più adeguata in relazione alla specificità dell'attività da espletare e alle capacità professionali per l'incarico oggetto di questa selezione, con particolare riferimento alla capacità gestionale e alla casistica operatoria, e con riferimento alle casistiche operatorie su patologia degenerativa vertebrale, dai curricula, erano stati estratti i numeri di interventi effettuati, semplici e complessi:
- Conti 263 semplici e 82 complessi
- Palandri 1251 semplici e 803 complessi
- ER 347 semplici e 1287 complessi. Precisava poi che, con riguardo alle esperienze gestionali, dai curricula era stato rilevato che:
- riportava una Analisi dei risultati della chirurgia nella meccanica del Pt_1 rachide degenerativo – Archimede
- Palandri nulla pagina 7 di 13 - ER riportava: Responsabilità clinico PDTA “Trauma cranico lieve-moderato” AUSL BO;
Responsabile clinico “Percorso Lombalgia” AUSL BO;
Responsabile dell'organizzazione dell'attività specialistico ambulatoriale dell
[...]
con particolare attenzione ai tempi di attesa. Parte_6
Referente liste d'attesa chirurgiche e della programmazione chirurgica per UOC Neurochirurgia IRCCS ISNB (2009-2019); Referente programmazione turni di guardia UOC Neurochirurgia IRCCS ISNB (2013 – 2020). Precisava ancora che, la Commissione Esaminatrice aveva redatto un prospetto riassuntivo dei dati, come documentato, dal quale si evinceva ictu oculi che la dottoressa riportava la maggiore casistica di interventi chirurgici complessi per CP_4 patologia degenerativa del rachide e risultava possedere la maggiore esperienza gestionale e per tali motivi, rispondeva maggiormente ai requisiti dell'incarico, così come espresso dalla commissione nella proposta di incarico, a dimostrazione dell'effettuazione della valutazione comparata dei curricula e dell'esistenza di motivazione a verbale, indicante i criteri e le ragioni della scelta. Con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita omissione del contenuto del colloquio orale, rilevava che non trattandosi di una prova orale, propria di una procedura concorsuale, nessun contenuto doveva essere oggetto di verbalizzazione e peraltro i direttori avevano ritenuto “ottimo” ciascuno dei tre colloqui. Con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita omessa individuazione dei criteri di valutazione dei candidati, che sarebbe dovuta avvenire sin dal momento della pubblicazione del concorso, rilevava che gli stessi derivavano dagli obiettivi specifici dell'incarico, come indicati Avviso. Il processo si svolgeva alle udienze del 24-01-2025 e 12-05-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria documentale, osserva innanzitutto il Tribunale che non vi è alcuna contestazione né alcun dubbio, sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario, dal momento che la controversia ha ad oggetto una procedura interna per il conferimento di un incarico organizzativo, rivolta unicamente a soggetti che avevano già instaurato un rapporto di servizio con l'Amministrazione. Nel merito della vicenda, con riferimento al motivo di impugnazione del ricorrente inerente l'asserita omessa previa valutazione del Collegio Tecnico e l'omessa valutazione annuale di performance organizzativa individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, asseritamente necessari ex art. 5 del Regolamento dell'Ausl, osserva il Tribunale che la censura è infondata e deve essere respinta. Infatti, come rilevato dall'Amministrazione convenuta, tale rilievo è inconferente alla fattispecie in esame, che non attiene alla valutazione della prestazione lavorativa del pagina 8 di 13 Dirigente Medico nello sviluppo ordinario della propria attività professionale, bensì attiene alla valutazione per il conferimento dell'Incarico di Responsabile di struttura. Il sistema di valutazione della prestazione lavorativa del Dirigente Medico nello sviluppo ordinario della propria attività professionale, trova la propria fonte normativa nell'art. 15 del Dlgs 502/1992 e nel Dlgs N°150/2009, nonché negli art. 55 e seg. del C.C.N.L. di settore del 2019, che prevedono una prima valutazione da parte del Dirigente immediatamente sovraordinato, ed una possibile valutazione in seconda istanza da parte del Collegio Tecnico e dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Il sistema di valutazione del Dirigente Medico inerente le procedure di affidamento e revoca degli Incarichi Dirigenziali di Coordinamento, è regolato dagli artt. 15 e 15 ter del D.Lgs. 502/1992 e dalla contrattazione collettiva, ed in particolare dagli art. 21 e seg. del C.C.N.L. 2024, ed infine dal Regolamento Aziendale.
Dal momento che l'Avviso di cui è causa, aveva ad oggetto il conferimento dell'Incarico Dirigenziale di Responsabile del “Programma neurochirurgia Vertebrale” equiparato a Struttura Semplice di Istituto conferibile ai dirigenti che avessero maturato almeno 5 anni di servizio e che avessero superato la verifica del collegio tecnico, come disposto dall'art. 22 comma 1 del C.C.N.L. 2024, la norma applicabile è l'art. 23 del medesimo C.C.N.L. che al comma 11 dispone che “Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le CP_1 ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: e) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL 19.12.2019, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); f) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
g) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente
sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
h) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della
valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4 del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile”. In forza della suddetta disposizione contrattuale, l'attività di valutazione comparata che doveva essere effettuata dalla Commissione Valutatrice, riguardava i curricula formativi e professionali e non le valutazioni annuali e pluriennali svolte, rispettivamente, dall'dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dal Collegio Tecnico, delle quali, invece, l'Azienda doveva solo tenere conto, sul presupposto che esistevano già ed erano conosciute dalla Commissione Esaminatrice, che pagina 9 di 13 necessariamente li aveva ricevuti nella fase preliminare di valutazione dei titoli di accesso alla procedura, necessari per dare corso alla valutazione. Le norme contrattuali in esame infatti, collegano gli effetti delle valutazioni di cui agli artt. 58 e 59, agli affidamenti degli incarichi, rendendo i primi presupposto dei secondi, sicché in una prima fase, all'atto del ricevimento delle domande di partecipazione all'Avviso, l'Azienda verifica il possesso dei requisiti e, tra questi, le valutazioni positive, mentre nella seconda, effettua la comparazione dei curricula formativi e professionali. In forza dell'art. 5 del Regolamento Aziendale, alla scadenza dell'avviso l CP_1 aveva provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti da parte dei professionisti che avevano presentato domanda, e tale fase era stata svolta dal Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale che aveva verificato in capo a ciascun candidato, il possesso dei requisiti di partecipazione, tra cui (A)il rapporto di dipendenza/comando/assegnazione temporanea presso l'Azienda o, per effetto dell'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 517/99, la sussistenza del ruolo di professore o ricercatore universitario a tempo indeterminato, in possesso del diploma di specializzazione richiesto, che erogasse, presso la Struttura indicata, attività assistenziale in virtù della convenzione vigente, (B)l'anzianità di almeno 5 anni nel ruolo e nel profilo di dirigente medico di Neurochirurgia e (C) il Superamento con esito positivo delle verifiche previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Nel caso in cui l'anzianità di servizio fosse poi maturata presso altra azienda del SSN, era onere del candidato produrre l'esito delle verifiche previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro.
Trattandosi di incarico ai sensi dell'art. 22 comma 1del C.C.N.L, la verifica del superamento con esito positivo delle valutazioni, riguardava sia la valutazione annuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione sia quella quinquennale da parte del Collegio Tecnico, ed il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, competente a ricevere le domande di partecipazione, aveva necessariamente riscontrata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo ai tre dirigenti e ne aveva dato comunicazione alla direzione dell' come poi emerge documentalmente dalla CP_3 documentazione depositata. Sempre nel merito, relativamente al motivo di impugnazione inerente l'asserita incompetenza della Commissione Valutatrice, con riferimento alla presenza nella stessa del dott. irettore scientifico dell' osserva il Tribunale che tale Pt_4 CP_3 clausola era prevista nell'Avviso di selezione che costituiva lex specialis della procedura, e la stessa non viola l'art. 15 comma 7 del D.Lgs. 502 del 1992 e l'art. 23 comma 10 lett. (b) del CCNL/2024, in forza dei quali “l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale viene conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento”, stante la struttura e la natura dell' CP_3
Infatti sul punto, è documentalmente provato che l' CP_3 Controparte_3 di NA è uno dei 21 enti pubblici sanitari italiani con "riconoscimento del carattere
pagina 10 di 13 scientifico" qualificato, appunto, Controparte_5
ed è stato istituito ai sensi della legge Regionale N°4 del 2008 e del d.lgs.
[...]
N°288 del 2003, in afferenza all di NA (Ospedale Bellaria) e parte CP_1 integrante del Sistema Sanitario Regionale, nel cui ambito svolge funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. E' poi documentalmente provato che, il Direttore Generale dell Controparte_1 ha sì la rappresentanza legale e la responsabilità complessiva dell' che
[...] CP_3 non ha una propria personalità giuridica, ma l' possiede autonomia scientifica, CP_3 organizzativa e contabile e l' destina all' beni, personale Controparte_1 CP_3 ed altre risorse necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali. E' ugualmente provato documentalmente che il Direttore Scientifico, nominato dal
, presiede il Comitato Tecnico Scientifico, predispone il piano di Controparte_6 sviluppo della ricerca da inserire nel piano strategico elaborato dal Comitato di Indirizzo e Verifica, promuove, coordina e gestisce l'attività di ricerca dell' in coerenza CP_3 con il Programma Nazionale di Ricerca, gestisce il budget destinato all'attività di ricerca, rappresenta l nei rapporti con Enti ed Istituzioni per l'espletamento delle CP_3 attività scientifiche e di funzionamento come da art. 7 del Regolamento, ed infine il Direttore Operativo è responsabile dell'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di attività, come da art. 8 del Regolamento. E' ancora documentalmente provato ed incontestato che l' non è articolato in CP_3
Dipartimenti e in Distretti, ma in Unità Operative e in Programmi, a differenza del resto dell di NA, e la competenza all'assegnazione degli Incarichi di CP_1
Direzione di Programma è posta in capo al Direttore Operativo e al Direttore Scientifico dello stesso proprio in ragione della diversa qualità dell'ente. CP_3
Come documentato, il Regolamento dell'IRCCS stabilisce che l'individuazione delle posizioni dirigenziali e le modalità di conferimento e revoca dei relativi incarichi dirigenziali e interaziendali avviene a cura del Direttore Generale, ad esito di specifica procedura selettiva, su proposta delle figure del Direttore operativo e del Direttore scientifico dell' CP_3
E' altresì documentato che il Programma oggetto dell'Avviso impugnato, non era funzionalmente connesso alla Neurochirurgia diretta dal dottor , come si evince CP_8 dal documento stesso di Denominazione Programma, ossia Programma Neurochirurgia Vertebrale – Programma equiparato a Struttura Semplice di Istituto, nel quale, dato conto del quadro complessivo della neurochirurgia vertebrale nella città di NA, viene evidenziata la necessità di istituire una articolazione organizzativa all'interno dell' per il trattamento chirurgico delle patologie degenerative del rachide CP_3 disponendo: l'attribuzione di n.5 posti letto (…) la programmazione delle sale operatorie affidate al Programma Neurochirurgia Vertebrale avverrà in modo indipendente dalla UOC Neurochirurgia e sarà affidata al responsabile del programma (…) al Programma è assicurata l'attribuzione gestionale e funzionale di risorse professionali (…). pagina 11 di 13 Sempre nel merito, con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale per difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione comparativa dei candidati, osserva il Tribunale che lo stesso avviso di procedura selettiva, individuava chiaramente le competenze tecnico professionali e gestionali richieste, così come verbalizzate dai direttori scientifico ed operativo:
- Gestione ed organizzazione delle attività cliniche riferite alle patologie del
rachide di tipo degenerativo;
- Comprovate esperienze chirurgiche nella gestione delle patologie del rachide;
- Competenze aggiornate ed esperienza in ambito scientifico nella disciplina di
neurochirurgia;
- Esperienza operativa nei vari setting assistenziali con particolare riferimento
alla presa in carico del paziente ed alla continuità di cura;
- Gestione delle risorse umane ed in particolare competenze relazionali
adeguate per favorire l'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale;
-
Gestione delle relazioni di gruppo. A ciò si aggiunge che, come emerge dalla documentazione depositata, erano stati individuati gli obiettivi specifici dell'incarico tra i quali: (a) garantire una rapida risposta terapeutica alla patologia degenerativa del rachide sia con riguardo alle procedure
“semplici” sia a quelle “complesse”, (b) smaltimento liste d'attesa relative a tale patologia, oltre allo sviluppo dell'attività scientifica e di ricerca, (c) avvio progetto del team multidisciplinare neurochirurgico e ortopedico in collaborazione con Rizzoli. A ciò si aggiunge ancora che, come emerge dai documenti depositati, la valutazione delle candidature è stata effettuata dando giudizi qualitativi sui curricula degli aspiranti e l'individuazione del professionista è stata effettuata mediante comparazione dei giudizi espressi, avendo il Direttore Operativo e il Direttore scientifico individuato la candidata più adeguata in relazione alla specificità dell'attività da espletare e alle capacità professionali per l'incarico oggetto di questa selezione, con particolare riferimento alla capacità gestionale e alla casistica operatoria, e con riferimento alle casistiche operatorie su patologia degenerativa vertebrale, dai curricula, sono stati estratti i numeri di interventi effettuati, semplici e complessi:
- Conti 263 semplici e 82 complessi
- Palandri 1251 semplici e 803 complessi
- ER 347 semplici e 1287 complessi. Osserva ancora il Tribunale che, con riguardo alle esperienze gestionali, dai curricula è stato rilevato documentalmente che:
- Conti riportava una Analisi dei risultati della chirurgia nella meccanica del
rachide degenerativo – Archimede
- Palandri nulla
- ER riportava: Responsabilità clinico PDTA “Trauma cranico lieve-moderato” AUSL BO;
Responsabile clinico “Percorso Lombalgia” AUSL BO;
pagina 12 di 13 Responsabile dell'organizzazione dell'attività specialistico ambulatoriale dell
[...]
con particolare attenzione ai tempi di attesa. Parte_6
Referente liste d'attesa chirurgiche e della programmazione chirurgica per UOC Neurochirurgia IRCCS ISNB (2009-2019); Referente programmazione turni di guardia UOC Neurochirurgia IRCCS ISNB (2013 – 2020). Osserva ancora il Tribunale che, è documentale la circostanza che la Commissione Esaminatrice ha redatto un prospetto riassuntivo dei dati, prospetto dal quale si evince con evidenza che la dottoressa riportava la maggiore casistica di interventi CP_4 chirurgici complessi per patologia degenerativa del rachide e risultava possedere la maggiore esperienza gestionale e per tali motivi, rispondeva maggiormente ai requisiti dell'incarico, così come espresso dalla Commissione nella proposta di incarico, a dimostrazione dell'effettuazione della valutazione comparata dei curricula e dell'esistenza di motivazione a verbale, indicante i criteri e le ragioni della scelta. Osserva ancora il Tribunale che, con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita omissione del contenuto del colloquio orale, non trattandosi di una prova orale propria di una procedura concorsuale, nessun contenuto doveva essere oggetto di verbalizzazione e peraltro la Commissione ha ritenuto “ottimo” ciascuno dei tre colloqui. Osserva infine il Tribunale, con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita omessa individuazione preventiva dei criteri di valutazione dei candidati che sarebbe dovuta avvenire sin dal momento della pubblicazione del concorso, anche tale motivo è infondato, posto che tali criteri sono esplicitati nello stesso Avviso, che contiene l'indicazione degli obiettivi specifici dell'incarico. Viene pertanto dichiarata la carenza di legittimazione Passiva di
[...]
, e nel merito vengono respinte le domande proposte da Controparte_10 [...]
contro l . Pt_1 Controparte_1
Le spese processuali vengono compensate tra le parti per la novità e complessità della problematica.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di NA in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara la carenza di legittimazione Passiva di . Controparte_10
Respinge le domande proposte da contro l . Parte_1 Controparte_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
NA 12-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3798/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZOT SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI 3 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MARZOT SILVIA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti CECUTTA Controparte_1 P.IVA_1
ARIANNA, VALZANIA GIULIA ( ) VIA CASTIGLIONE 29 BOLOGNA, C.F._2
( VIA CASTIGLIONE 29 BOLOGNA;
, elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 29 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CECUTTA
ARIANNA
Controparte_3
C.F. ), contumace CP_4 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29-10-2024, il dott conveniva in giudizio Parte_1
l' l' e la dott.ssa Controparte_1 Controparte_3
dinanzi al Tribunale di NA in composizione monocratica, in funzione CP_4 di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 13 Affermava che in data 29 aprile 2024, il Direttore Generale dell' Controparte_3
, dell , con deliberazione Protocollata al
[...] Controparte_1
N°0000179, approvava l'istituzione, nell'ambito dell'Irccs, del programma, equiparato a Struttura semplice di Istituto, denominato “Programma Neurochirurgia Vertebrale”, e conseguentemente, mediante avviso rettificato del 13-06-2024 N° 0072317, veniva bandita la posizione di responsabile del Programma in oggetto, attraverso una procedura di selezione interna, per titoli e successivo colloquio, di un incarico Dirigenziale di Direzione di Struttura/Programma, nell'ambito della Disciplina di Neurochirurgia, indirizzato ai Dirigenti Medici di Neurochirurgia dell'Irccs. Precisava che in n tale avviso era specificato che tra i requisiti minimi richiesti per partecipare alla selezione vi era quello di essere neurochirurgo dell'Ausl di NA. Precisava poi che l'avviso in oggetto, prevedeva espressamente che il soggetto istituzionalmente competente a valutare il profilo dei candidati, dovesse fondare il proprio giudizio sulla base di una valutazione comparata dei curricula dei candidati, tenuto conto dei criteri previsti dal Regolamento dall Parte_2
, adottato con delibera N° 495 del 23-12-2021, recante
[...]
“norme sull'individuazione delle posizioni dirigenziali e sulle modalità di conferimento e revoca degli incarichi, aziendali e interaziendali, relativamente alla dirigenza dell'area sanità”, con sul successivo colloquio orale. Precisava ancora che l'avviso in oggetto, prevedeva espressamente che i Commissari Esaminatori avrebbero dovuto valutare i curricula tenuto conto dei seguenti criteri di conferimento:
1) Valutazioni del Collegio Tecnico
2) Dell'area e disciplina o profilo di appartenenza
3) Delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo Dirigente,
sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che dell'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o Enti, o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale 4) Dei risultati conseguiti in rapporto agli obbiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione
5) Del criterio della rotazione, ove applicabile Affermava poi che alla procedura selettiva in oggetto avevano partecipato tre neurochirurghi, strutturati presso l'Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell' , e precisamente il dott. Parte_2 Parte_1 odierno ricorrente, la Dott.ssa ed il dott. CP_4 Persona_1
Proseguiva affermando che, in data 26-07-2024, si era riunita la Commissione Esaminatrice, formata dal Direttore Operativo dell' dal Parte_3
Direttore Scientifico dell' unitamente al collaboratore Parte_4 amministrativo professionale, in qualità di segretario verbalizzante Dott.ssa
[...]
, e la Commissione, esaminati i curricula e sentiti i candidati con un Per_2
pagina 2 di 13 successivo colloquio orale, mediante la comunicazione Protocollata al N°91180 del 29- 07-2024, aveva proposto al Direttore Generale, di affidare l'incarico dirigenziale di Responsabile del “Programma Neurochirurgia Vertebrale” alla Dr.ssa CP_4 dirigente medico di neurochirurgia ed il Direttore Generale, con Deliberazione N°312 del 1° agosto 2024, aveva conferito l'incarico in oggetto alla dott. CP_4
Ciò posto in fatto, premessa la Giurisdizione del Giudice Ordinario, eccepiva l'illegittimità della procedura di valutazione e della Delibera di conferimento, sulla base dei motivi indicati in ricorso, e chiedeva che il Tribunale di NA in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità e/o inefficacia dell'Avviso avviso rettificato del 13-06-2024 N° 0072317 con cui era stata bandita la posizione di responsabile del Programma in oggetto, nonché della Delibera del Direttore Generale del 29-07-2024 con cui era stata nominata la dott.ssa e condannasse l'Ausl CP_4 convenuta ad espletare nuovamente la procedura di selezione. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. In particolare eccepiva, in primo luogo, a fondamento dell'asserita illegittimità della procedura di selezione in oggetto, l'asserita omessa previa valutazione del Collegio Tecnico e l'omessa valutazione annuale di performance organizzativa individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, necessari ex art. 15 e 15 ter del Dlgs N°502/1992, ex art. 23 del C.C.N.L. Sanità triennio 2019/2021 ed ex art 5 del Regolamento dell'Ausl convenuta. Eccepiva poi l'incompetenza della Commissione Valutatrice ex art. 5 del Regolamento dell'Ausl convenuta, ex art. 23 del C.C.N.L di settore ed ex art. 15 comma 7° quater del Dlgs N°502/1992, ed eccepiva altresì la carenza di istruttoria e di motivazione.
Eccepiva ancora il difetto di motivazione degli atti impugnati, sotto il profilo della omessa valutazione comparativa dei candidati con riferimento ai curricula degli stessi, nonché l'omessa individuazione dei criteri di valutazione di candidati e l'omessa indicazione del contenuto dei colloqui orali. La dott.ssa non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. CP_4
l' non si costituiva in giudizio, difettando di Controparte_3 personalità giuridica autonoma e distinta rispetto all'Ausl convenuta, costituendo mera articolazione organizzativa della stessa Ausl. Si costituiva in giudizio l'Ausl di NA affermando l'infondatezza delle domande svolte da parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande della stessa parte attrice, con vittoria dispese di giudizio. In particolare, con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita omessa previa valutazione del Collegio Tecnico e l'omessa valutazione annuale di performance organizzativa individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, necessari ex art. 5 del Regolamento dell'Ausl, rilevava che parte attrice aveva confuso i diversi ambiti di valutazione attinenti il primo alla valutazione della prestazione lavorativa del Dirigente Medico nello sviluppo ordinario della propria pagina 3 di 13 attività professionale, ed il secondo, quello oggetto del giudizio, attinente alla valutazione per il conferimento dell'Incarico di Responsabile di struttura. Sul punto precisava che, con riferimento all'ambito della valutazione della prestazione lavorativa del Dirigente Medico nello sviluppo ordinario della propria attività professionale, il sistema di valutazione dei Dirigenti Medici trovava la propria fonte normativa nell'art. 15 del Dlgs 502/1992 e nel Dlgs N°150/2009, nonché negli art. 55 e seg. del C.C.N.L. di settore del 2019, che prevedevano una prima valutazione da parte del Dirigente immediatamente sovraordinato, ed una possibile valutazione in seconda istanza da parte del Collegio Tecnico e dall'Organismo Indipendente di Valutazione, mentre con riferimento alle valutazione attinenti all'affidamento ed alla revoca degli Incarichi Dirigenziali di Coordinamento, la materia era regolata dagli artt. 15 e 15 ter del D.Lgs. 502/1992 e dalla contrattazione collettiva, ed in particolare dagli art. 21 e seg. del C.C.N.L. 2024, ed infine dal Regolamento Aziendale. Sul punto rilevava poi che, dal momento che l'Avviso di cui era causa, aveva ad oggetto il conferimento dell'Incarico Dirigenziale di Responsabile del
“Programma neurochirurgia Vertebrale” equiparato a Struttura Semplice di Istituto conferibile ai dirigenti che avessero maturato almeno 5 anni di servizio e che avessero superato la verifica del collegio tecnico, come disposto dall'art. 22 comma 1 del C.C.N.L. 2024, la norma applicabile era l'art. 23 del medesimo C.C.N.L. che al comma 11 disponeva che “Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL
19.12.2019, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti
o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4 del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile”. Precisava sul punto che in forza della suddetta disposizione contrattuale, l'attività di valutazione comparata che doveva essere effettuata dalla Commissione Valutatrice, riguardava i curricula formativi e professionali e non le valutazioni annuali e pluriennali svolte, rispettivamente, dall' dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dal collegio tecnico, delle quali, invece, l doveva solo tenere conto, sul presupposto che CP_1 pagina 4 di 13 esistevano già ed erano conosciuti dalla Commissione, che necessariamente li aveva ricevuti nella fase preliminare di valutazione dei titoli di accesso alla procedura, necessari per dare corso alla valutazione.
Le norme contrattuali, dunque, collegavano gli effetti delle valutazioni di cui agli artt. 58 e 59, agli affidamenti degli incarichi rendendo i primi presupposto dei secondi, sicché in una prima fase, all'atto del ricevimento delle domande di partecipazione all'Avviso, l' verifica il possesso dei requisiti e, tra questi, le valutazioni positive;
nella CP_1 seconda, effettua la comparazione dei curricula formativi e professionali. Precisava poi sul punto che in forza dell'art. 5 del Regolamento Aziendale, alla scadenza dell'avviso l' aveva provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti CP_1 richiesti da parte dei professionisti che avevano presentato domanda, e tale fase era stata svolta dal Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale che aveva verificato in capo a ciascun candidato, il possesso dei requisiti di partecipazione, tra cui (A)il rapporto di dipendenza/comando/assegnazione temporanea presso l'Azienda o, per effetto dell'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 517/99, la sussistenza del ruolo di professore o ricercatore universitario a tempo indeterminato, in possesso del diploma di specializzazione richiesto, che erogasse, presso la Struttura indicata, attività assistenziale in virtù della convenzione vigente, (B)l'anzianità di almeno 5 anni nel ruolo e nel profilo di dirigente medico di Neurochirurgia e (C)il Superamento con esito positivo delle verifiche previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Nel caso in cui l'anzianità di servizio sia maturata presso altra azienda del SSN, è onere del candidato produrre l'esito delle verifiche previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Precisava ancora sul punto che, trattandosi di incarico ai sensi dell'art. 22 comma 1, la verifica del superamento con esito positivo delle valutazioni, riguardava sia la valutazione annuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione sia quella quinquennale da parte del Collegio Tecnico, ed il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, competente a ricevere le domande di partecipazione, aveva riscontrata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo ai tre dirigenti e ne aveva dato comunicazione alla direzione dell' come da CP_3 documentazione depositata. Con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita incompetenza della Commissione Valutatrice, con riferimento alla presenza nella stessa del dott. Pt_4
Direttore scientifico dell' rilevava che tale clausola era prevista nell'Avviso di CP_3 selezione che costituiva lex specialis della procedura, e la stessa non violava l'art. 15 comma 7, del D.Lgs. 502 del 1992 e l'art. 23 comma 10 lett. (b) del CCNL/2024, in forza dei quali “l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale viene conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento”, stante la struttura e la natura dell' CP_3
Precisava sul punto che l' di NA era uno dei 21 Controparte_3 enti pubblici sanitari italiani con "riconoscimento del carattere scientifico" qualificato, appunto, , ed era stato istituito Controparte_5
pagina 5 di 13 ai sensi della legge regionale N°4 del 2008 e del d.lgs. N°288 del 2003, in afferenza all' di NA (Ospedale Bellaria) e parte integrante del Sistema Sanitario CP_1
Regionale, nel cui ambito svolgeva funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. Precisava poi che, il Direttore Generale dell di NA aveva sì la CP_1 rappresentanza legale e la responsabilità complessiva dell che non aveva propria CP_3 personalità giuridica, ma possedeva autonomia scientifica, organizzativa e contabile e l' di NA destinava all beni, personale ed altre risorse CP_1 CP_3 necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali. Precisava ancora che il Direttore Scientifico, nominato dal , Controparte_6 presiedeva il Comitato Tecnico Scientifico, predisponeva il piano di sviluppo della ricerca da inserire nel piano strategico elaborato dal Comitato di Indirizzo e Verifica, promuoveva, coordinava e gestiva l'attività di ricerca dell' in coerenza con il CP_3
Programma Nazionale di Ricerca, gestiva il budget destinato all'attività di ricerca, rappresentava l' nei rapporti con Enti ed Istituzioni per l'espletamento delle CP_3 attività scientifiche e di funzionamento come da art. 7 del Regolamento, ed infine il Direttore Operativo era responsabile dell'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di attività, come da art. 8 del Regolamento. Precisava poi che l' non era articolato in Dipartimenti e in ma in Unità CP_3 CP_7
Operative e in Programmi, come da documentazione depositata, a differenza del resto dell e la competenza all'assegnazione degli incarichi di Parte_5 direzione di Programma era stata posta in capo al Direttore Operativo e del Direttore Scientifico dello stesso proprio in ragione della diversa qualità dell'ente. CP_3
Sul punto evidenziava che il Regolamento dell' stabiliva che l'individuazione CP_3 delle posizioni dirigenziali e le modalità di conferimento e revoca dei relativi incarichi dirigenziali e interaziendali avveniva a cura del Direttore Generale, ad esito di specifica procedura selettiva, su proposta delle figure del Direttore operativo e del Direttore scientifico dell' CP_3
Evidenziava poi che il Programma oggetto dell'Avviso impugnato, non era funzionalmente connesso alla Neurochirurgia diretta dal dottor , come si CP_8 evinceva dal documento di Denominazione Programma: Programma Neurochirurgia
Vertebrale – Programma equiparato a Struttura Semplice di Istituto, nel quale, dato conto del quadro complessivo della neurochirurgia vertebrale nella città di NA (presso Ospedale Maggiore con prevalente indirizzo traumatologico;
presso
[...] con prevalente indirizzo oncologico e correttivo di deformità del Controparte_9 rachide; presso per patologie degenerative del Controparte_3 rachide, pur con una mission prevalentemente orientata al trattamento delle differenti patologie craniche), da cui emergeva la necessità di istituire una articolazione organizzativa all'interno dell' per il trattamento chirurgico delle patologie CP_3 degenerative del rachide disponendo: l'attribuzione di n.5 posti letto (…) la programmazione delle sale operatorie affidate al Programma Neurochirurgia
pagina 6 di 13 Vertebrale avverrà in modo indipendente dalla UOC Neurochirurgia e sarà affidata al responsabile del programma (…) al Programma è assicurata l'attribuzione gestionale e funzionale di risorse professionali (…). Con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale per difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione comparativa dei candidati, rilevava che l'avviso di procedura selettiva, individuava chiaramente le competenze tecnico professionali e gestionali richieste, così come verbalizzate dai direttori scientifico e operativo:
- Gestione ed organizzazione delle attività cliniche riferite alle patologie del rachide di tipo degenerativo;
- Comprovate esperienze chirurgiche nella gestione delle patologie del rachiede;
- Competenze aggiornate ed esperienza in ambito scientifico nella disciplina di neurochirurgia;
- Esperienza operativa nei vari setting assistenziali con particolare riferimento alla persa in carico del paziente ed alla continuità di cura;
- Gestione delle risorse umane ed in particolare competenze relazionali adeguate per favorire l'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale;
- Gestione delle relazioni di gruppo. (doc. 8 ricorrente) Rilevava poi che, come emergeva dalla documentazione depositata, erano stati individuati gli obiettivi specifici dell'incarico tra i quali: (a) garantire una rapida risposta terapeutica alla patologia degenerativa del rachide sia con riguardo alle procedure
“semplici” sia a quelle “complesse”, (b) smaltimento liste d'attesa relative a tale patologia, oltre allo sviluppo dell'attività scientifica e di ricerca, (c) avvio progetto del team multidisciplinare neurochirurgico e ortopedico in collaborazione con Rizzoli. Precisava che, come emergeva dai documenti depositati, la valutazione delle candidature era stata effettuata dando giudizi qualitativi sui curricula degli aspiranti e l'individuazione del professionista era stata effettuata mediante comparazione dei giudizi espressi, avendo il direttore operativo e il direttore scientifico individuato la candidata più adeguata in relazione alla specificità dell'attività da espletare e alle capacità professionali per l'incarico oggetto di questa selezione, con particolare riferimento alla capacità gestionale e alla casistica operatoria, e con riferimento alle casistiche operatorie su patologia degenerativa vertebrale, dai curricula, erano stati estratti i numeri di interventi effettuati, semplici e complessi:
- Conti 263 semplici e 82 complessi
- Palandri 1251 semplici e 803 complessi
- ER 347 semplici e 1287 complessi. Precisava poi che, con riguardo alle esperienze gestionali, dai curricula era stato rilevato che:
- riportava una Analisi dei risultati della chirurgia nella meccanica del Pt_1 rachide degenerativo – Archimede
- Palandri nulla pagina 7 di 13 - ER riportava: Responsabilità clinico PDTA “Trauma cranico lieve-moderato” AUSL BO;
Responsabile clinico “Percorso Lombalgia” AUSL BO;
Responsabile dell'organizzazione dell'attività specialistico ambulatoriale dell
[...]
con particolare attenzione ai tempi di attesa. Parte_6
Referente liste d'attesa chirurgiche e della programmazione chirurgica per UOC Neurochirurgia IRCCS ISNB (2009-2019); Referente programmazione turni di guardia UOC Neurochirurgia IRCCS ISNB (2013 – 2020). Precisava ancora che, la Commissione Esaminatrice aveva redatto un prospetto riassuntivo dei dati, come documentato, dal quale si evinceva ictu oculi che la dottoressa riportava la maggiore casistica di interventi chirurgici complessi per CP_4 patologia degenerativa del rachide e risultava possedere la maggiore esperienza gestionale e per tali motivi, rispondeva maggiormente ai requisiti dell'incarico, così come espresso dalla commissione nella proposta di incarico, a dimostrazione dell'effettuazione della valutazione comparata dei curricula e dell'esistenza di motivazione a verbale, indicante i criteri e le ragioni della scelta. Con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita omissione del contenuto del colloquio orale, rilevava che non trattandosi di una prova orale, propria di una procedura concorsuale, nessun contenuto doveva essere oggetto di verbalizzazione e peraltro i direttori avevano ritenuto “ottimo” ciascuno dei tre colloqui. Con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita omessa individuazione dei criteri di valutazione dei candidati, che sarebbe dovuta avvenire sin dal momento della pubblicazione del concorso, rilevava che gli stessi derivavano dagli obiettivi specifici dell'incarico, come indicati Avviso. Il processo si svolgeva alle udienze del 24-01-2025 e 12-05-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria documentale, osserva innanzitutto il Tribunale che non vi è alcuna contestazione né alcun dubbio, sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario, dal momento che la controversia ha ad oggetto una procedura interna per il conferimento di un incarico organizzativo, rivolta unicamente a soggetti che avevano già instaurato un rapporto di servizio con l'Amministrazione. Nel merito della vicenda, con riferimento al motivo di impugnazione del ricorrente inerente l'asserita omessa previa valutazione del Collegio Tecnico e l'omessa valutazione annuale di performance organizzativa individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, asseritamente necessari ex art. 5 del Regolamento dell'Ausl, osserva il Tribunale che la censura è infondata e deve essere respinta. Infatti, come rilevato dall'Amministrazione convenuta, tale rilievo è inconferente alla fattispecie in esame, che non attiene alla valutazione della prestazione lavorativa del pagina 8 di 13 Dirigente Medico nello sviluppo ordinario della propria attività professionale, bensì attiene alla valutazione per il conferimento dell'Incarico di Responsabile di struttura. Il sistema di valutazione della prestazione lavorativa del Dirigente Medico nello sviluppo ordinario della propria attività professionale, trova la propria fonte normativa nell'art. 15 del Dlgs 502/1992 e nel Dlgs N°150/2009, nonché negli art. 55 e seg. del C.C.N.L. di settore del 2019, che prevedono una prima valutazione da parte del Dirigente immediatamente sovraordinato, ed una possibile valutazione in seconda istanza da parte del Collegio Tecnico e dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Il sistema di valutazione del Dirigente Medico inerente le procedure di affidamento e revoca degli Incarichi Dirigenziali di Coordinamento, è regolato dagli artt. 15 e 15 ter del D.Lgs. 502/1992 e dalla contrattazione collettiva, ed in particolare dagli art. 21 e seg. del C.C.N.L. 2024, ed infine dal Regolamento Aziendale.
Dal momento che l'Avviso di cui è causa, aveva ad oggetto il conferimento dell'Incarico Dirigenziale di Responsabile del “Programma neurochirurgia Vertebrale” equiparato a Struttura Semplice di Istituto conferibile ai dirigenti che avessero maturato almeno 5 anni di servizio e che avessero superato la verifica del collegio tecnico, come disposto dall'art. 22 comma 1 del C.C.N.L. 2024, la norma applicabile è l'art. 23 del medesimo C.C.N.L. che al comma 11 dispone che “Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le CP_1 ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: e) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL 19.12.2019, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); f) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
g) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente
sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
h) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della
valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4 del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile”. In forza della suddetta disposizione contrattuale, l'attività di valutazione comparata che doveva essere effettuata dalla Commissione Valutatrice, riguardava i curricula formativi e professionali e non le valutazioni annuali e pluriennali svolte, rispettivamente, dall'dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dal Collegio Tecnico, delle quali, invece, l'Azienda doveva solo tenere conto, sul presupposto che esistevano già ed erano conosciute dalla Commissione Esaminatrice, che pagina 9 di 13 necessariamente li aveva ricevuti nella fase preliminare di valutazione dei titoli di accesso alla procedura, necessari per dare corso alla valutazione. Le norme contrattuali in esame infatti, collegano gli effetti delle valutazioni di cui agli artt. 58 e 59, agli affidamenti degli incarichi, rendendo i primi presupposto dei secondi, sicché in una prima fase, all'atto del ricevimento delle domande di partecipazione all'Avviso, l'Azienda verifica il possesso dei requisiti e, tra questi, le valutazioni positive, mentre nella seconda, effettua la comparazione dei curricula formativi e professionali. In forza dell'art. 5 del Regolamento Aziendale, alla scadenza dell'avviso l CP_1 aveva provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti da parte dei professionisti che avevano presentato domanda, e tale fase era stata svolta dal Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale che aveva verificato in capo a ciascun candidato, il possesso dei requisiti di partecipazione, tra cui (A)il rapporto di dipendenza/comando/assegnazione temporanea presso l'Azienda o, per effetto dell'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 517/99, la sussistenza del ruolo di professore o ricercatore universitario a tempo indeterminato, in possesso del diploma di specializzazione richiesto, che erogasse, presso la Struttura indicata, attività assistenziale in virtù della convenzione vigente, (B)l'anzianità di almeno 5 anni nel ruolo e nel profilo di dirigente medico di Neurochirurgia e (C) il Superamento con esito positivo delle verifiche previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Nel caso in cui l'anzianità di servizio fosse poi maturata presso altra azienda del SSN, era onere del candidato produrre l'esito delle verifiche previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro.
Trattandosi di incarico ai sensi dell'art. 22 comma 1del C.C.N.L, la verifica del superamento con esito positivo delle valutazioni, riguardava sia la valutazione annuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione sia quella quinquennale da parte del Collegio Tecnico, ed il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, competente a ricevere le domande di partecipazione, aveva necessariamente riscontrata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo ai tre dirigenti e ne aveva dato comunicazione alla direzione dell' come poi emerge documentalmente dalla CP_3 documentazione depositata. Sempre nel merito, relativamente al motivo di impugnazione inerente l'asserita incompetenza della Commissione Valutatrice, con riferimento alla presenza nella stessa del dott. irettore scientifico dell' osserva il Tribunale che tale Pt_4 CP_3 clausola era prevista nell'Avviso di selezione che costituiva lex specialis della procedura, e la stessa non viola l'art. 15 comma 7 del D.Lgs. 502 del 1992 e l'art. 23 comma 10 lett. (b) del CCNL/2024, in forza dei quali “l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale viene conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento”, stante la struttura e la natura dell' CP_3
Infatti sul punto, è documentalmente provato che l' CP_3 Controparte_3 di NA è uno dei 21 enti pubblici sanitari italiani con "riconoscimento del carattere
pagina 10 di 13 scientifico" qualificato, appunto, Controparte_5
ed è stato istituito ai sensi della legge Regionale N°4 del 2008 e del d.lgs.
[...]
N°288 del 2003, in afferenza all di NA (Ospedale Bellaria) e parte CP_1 integrante del Sistema Sanitario Regionale, nel cui ambito svolge funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. E' poi documentalmente provato che, il Direttore Generale dell Controparte_1 ha sì la rappresentanza legale e la responsabilità complessiva dell' che
[...] CP_3 non ha una propria personalità giuridica, ma l' possiede autonomia scientifica, CP_3 organizzativa e contabile e l' destina all' beni, personale Controparte_1 CP_3 ed altre risorse necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali. E' ugualmente provato documentalmente che il Direttore Scientifico, nominato dal
, presiede il Comitato Tecnico Scientifico, predispone il piano di Controparte_6 sviluppo della ricerca da inserire nel piano strategico elaborato dal Comitato di Indirizzo e Verifica, promuove, coordina e gestisce l'attività di ricerca dell' in coerenza CP_3 con il Programma Nazionale di Ricerca, gestisce il budget destinato all'attività di ricerca, rappresenta l nei rapporti con Enti ed Istituzioni per l'espletamento delle CP_3 attività scientifiche e di funzionamento come da art. 7 del Regolamento, ed infine il Direttore Operativo è responsabile dell'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di attività, come da art. 8 del Regolamento. E' ancora documentalmente provato ed incontestato che l' non è articolato in CP_3
Dipartimenti e in Distretti, ma in Unità Operative e in Programmi, a differenza del resto dell di NA, e la competenza all'assegnazione degli Incarichi di CP_1
Direzione di Programma è posta in capo al Direttore Operativo e al Direttore Scientifico dello stesso proprio in ragione della diversa qualità dell'ente. CP_3
Come documentato, il Regolamento dell'IRCCS stabilisce che l'individuazione delle posizioni dirigenziali e le modalità di conferimento e revoca dei relativi incarichi dirigenziali e interaziendali avviene a cura del Direttore Generale, ad esito di specifica procedura selettiva, su proposta delle figure del Direttore operativo e del Direttore scientifico dell' CP_3
E' altresì documentato che il Programma oggetto dell'Avviso impugnato, non era funzionalmente connesso alla Neurochirurgia diretta dal dottor , come si evince CP_8 dal documento stesso di Denominazione Programma, ossia Programma Neurochirurgia Vertebrale – Programma equiparato a Struttura Semplice di Istituto, nel quale, dato conto del quadro complessivo della neurochirurgia vertebrale nella città di NA, viene evidenziata la necessità di istituire una articolazione organizzativa all'interno dell' per il trattamento chirurgico delle patologie degenerative del rachide CP_3 disponendo: l'attribuzione di n.5 posti letto (…) la programmazione delle sale operatorie affidate al Programma Neurochirurgia Vertebrale avverrà in modo indipendente dalla UOC Neurochirurgia e sarà affidata al responsabile del programma (…) al Programma è assicurata l'attribuzione gestionale e funzionale di risorse professionali (…). pagina 11 di 13 Sempre nel merito, con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale per difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione comparativa dei candidati, osserva il Tribunale che lo stesso avviso di procedura selettiva, individuava chiaramente le competenze tecnico professionali e gestionali richieste, così come verbalizzate dai direttori scientifico ed operativo:
- Gestione ed organizzazione delle attività cliniche riferite alle patologie del
rachide di tipo degenerativo;
- Comprovate esperienze chirurgiche nella gestione delle patologie del rachide;
- Competenze aggiornate ed esperienza in ambito scientifico nella disciplina di
neurochirurgia;
- Esperienza operativa nei vari setting assistenziali con particolare riferimento
alla presa in carico del paziente ed alla continuità di cura;
- Gestione delle risorse umane ed in particolare competenze relazionali
adeguate per favorire l'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale;
-
Gestione delle relazioni di gruppo. A ciò si aggiunge che, come emerge dalla documentazione depositata, erano stati individuati gli obiettivi specifici dell'incarico tra i quali: (a) garantire una rapida risposta terapeutica alla patologia degenerativa del rachide sia con riguardo alle procedure
“semplici” sia a quelle “complesse”, (b) smaltimento liste d'attesa relative a tale patologia, oltre allo sviluppo dell'attività scientifica e di ricerca, (c) avvio progetto del team multidisciplinare neurochirurgico e ortopedico in collaborazione con Rizzoli. A ciò si aggiunge ancora che, come emerge dai documenti depositati, la valutazione delle candidature è stata effettuata dando giudizi qualitativi sui curricula degli aspiranti e l'individuazione del professionista è stata effettuata mediante comparazione dei giudizi espressi, avendo il Direttore Operativo e il Direttore scientifico individuato la candidata più adeguata in relazione alla specificità dell'attività da espletare e alle capacità professionali per l'incarico oggetto di questa selezione, con particolare riferimento alla capacità gestionale e alla casistica operatoria, e con riferimento alle casistiche operatorie su patologia degenerativa vertebrale, dai curricula, sono stati estratti i numeri di interventi effettuati, semplici e complessi:
- Conti 263 semplici e 82 complessi
- Palandri 1251 semplici e 803 complessi
- ER 347 semplici e 1287 complessi. Osserva ancora il Tribunale che, con riguardo alle esperienze gestionali, dai curricula è stato rilevato documentalmente che:
- Conti riportava una Analisi dei risultati della chirurgia nella meccanica del
rachide degenerativo – Archimede
- Palandri nulla
- ER riportava: Responsabilità clinico PDTA “Trauma cranico lieve-moderato” AUSL BO;
Responsabile clinico “Percorso Lombalgia” AUSL BO;
pagina 12 di 13 Responsabile dell'organizzazione dell'attività specialistico ambulatoriale dell
[...]
con particolare attenzione ai tempi di attesa. Parte_6
Referente liste d'attesa chirurgiche e della programmazione chirurgica per UOC Neurochirurgia IRCCS ISNB (2009-2019); Referente programmazione turni di guardia UOC Neurochirurgia IRCCS ISNB (2013 – 2020). Osserva ancora il Tribunale che, è documentale la circostanza che la Commissione Esaminatrice ha redatto un prospetto riassuntivo dei dati, prospetto dal quale si evince con evidenza che la dottoressa riportava la maggiore casistica di interventi CP_4 chirurgici complessi per patologia degenerativa del rachide e risultava possedere la maggiore esperienza gestionale e per tali motivi, rispondeva maggiormente ai requisiti dell'incarico, così come espresso dalla Commissione nella proposta di incarico, a dimostrazione dell'effettuazione della valutazione comparata dei curricula e dell'esistenza di motivazione a verbale, indicante i criteri e le ragioni della scelta. Osserva ancora il Tribunale che, con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita omissione del contenuto del colloquio orale, non trattandosi di una prova orale propria di una procedura concorsuale, nessun contenuto doveva essere oggetto di verbalizzazione e peraltro la Commissione ha ritenuto “ottimo” ciascuno dei tre colloqui. Osserva infine il Tribunale, con riferimento al motivo di impugnazione inerente l'asserita omessa individuazione preventiva dei criteri di valutazione dei candidati che sarebbe dovuta avvenire sin dal momento della pubblicazione del concorso, anche tale motivo è infondato, posto che tali criteri sono esplicitati nello stesso Avviso, che contiene l'indicazione degli obiettivi specifici dell'incarico. Viene pertanto dichiarata la carenza di legittimazione Passiva di
[...]
, e nel merito vengono respinte le domande proposte da Controparte_10 [...]
contro l . Pt_1 Controparte_1
Le spese processuali vengono compensate tra le parti per la novità e complessità della problematica.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di NA in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara la carenza di legittimazione Passiva di . Controparte_10
Respinge le domande proposte da contro l . Parte_1 Controparte_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
NA 12-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini pagina 13 di 13