Articolo 39 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 38Articolo 40
Versione
7 giugno 1978
Art. 39.
In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Entrata in vigore il 7 giugno 1978