Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.178/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PARISE WALTER Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MAZZOTTA GIUSEPPE Controparte_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha chiesto la condanna dell' al pagamento in suo favore della Parte_1 CP_2 somma di euro 21.926,80 per le causali indicate nell'atto introduttivo del giudizio. L (tardivamente costituitasi in data 10/6/2025, con conseguente revoca della CP_2 relativa dichiarazione di contumacia) ha preliminarmente sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto delle avverse pretese e, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la riduzione della somma rivendicata dalla controparte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti. È infatti pacifico che, per effetto del pignoramento presso terzi eseguito da IT SU s.p.a. (creditore esecutante) nei confronti di (debitrice esecutata), Parte_1
l'INPS abbia trattenuto (in qualità di terzo debitor debitoris) sul trattamento pensionistico di cui è titolare quantomeno la somma di euro 10.630,29 Parte_1 versandola poi al creditore pignorante IT SU s.p.a. in ossequio all'ordinanza di assegnazione del 31/7/2012 emessa dal Tribunale di Crotone (vedi, al riguardo, pag.3 della memoria difensiva dell . CP_2
Parimenti incontestato è che il predetto pignoramento si fondava sulla cartella esattoriale n.13320000007505617 riguardante crediti contributivi dichiarati prescritti dalla sentenza n.540/2018 (pubblicata il 10/5/2018) in atti della Corte d'Appello di Catanzaro.
1
), perché trattasi del creditore esecutante assegnatario delle somme
[...] pignorate e che ha riscosso l'importo di euro 10.630,29 (indebitamente, alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro), motivo per il quale deve essere rigettata l'istanza dell di autorizzazione alla chiamata in causa dell'INPS (tra l'altro CP_2 tardiva perché non contenuta nella memoria difensiva tempestivamente depositata). Quanto alla residua somma di euro 11.296,51, la domanda restitutoria avanzata da non può trovare accoglimento, in quanto non vi è prova del fatto che tale Parte_1 ulteriore somma sia stata incassata dall con la conseguenza che la parte CP_2 ricorrente non può evidentemente ottenere la ripetizione di una somma di denaro che non ha dimostrato di aver corrisposto (anche per il tramite dell'INPS) all' CP_2
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i suesposti limiti. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Condanna l a restituire a la somma di euro 10.630,29 CP_2 Parte_1 indebitamente incassata sulla base della cartella n.13320000007505617 annullata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n.540/2018, oltre interessi legali dal dì della domanda (15/6/2021) a quello dell'effettivo soddisfo. Spese compensate. Crotone, 20/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2