CASS
Sentenza 9 agosto 2021
Sentenza 9 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/08/2021, n. 31245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31245 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera nel procedimento nei confronti di NT NN, nato a [...] il 23/111.1976 avverso la ordinanza del 26/02/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo che l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera rigettava la richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna, ex art. 459 cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato NN NT per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e restituiva gli atti al P.M., in ragione della gravità della condotta che rendeva inopportuna la condanna Penale Sent. Sez. 6 Num. 31245 Anno 2021 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 24/06/2021 ad una pena pecuniaria, tanto più che non potendo l'imputato beneficiare della sospensione condizionale della pena, per i precedenti riportati, si troverebbe nell'impossibilità di pagare e quindi finirebbe per avanzare opposizione. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 111 Cost. e 459 cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento. La decisione di rigetto è del tutto eccentrica ed estranea all'ordinamento determinando una inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari sulla base di mere ragioni di opportunità (in tal senso, v. Sez. 6, n. 38370 del 12/06/2014, Rv. 260177). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. In ordine all'esatto inquadramento dell'istituto della abnormità ricorribile per cassazione, va ricordato che l'abnormità, nella duplice accezione strutturale e funzionale, va ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. L'ammissibilità, inoltre, deve essere individuata "sulla base della situazione processuale prospettata nel ricorso a prescindere da verifiche nel merito delle anomalie prospettate", ricordandosi che la categoria è stata creata dalla giurisprudenza di legittimità per consentire di rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema o che si pone di impedimento allo sviluppo processuale, ma essa presenta indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.) e dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.) (cfr. Sez. Un. n. 25957 del 26/3/2009, Toni). A tal fine, le Sezioni Unite, nella richiamata pronuncia, hanno precisato che, per un'esatta individuazione dell'area del vizio rilevabile, occorre escludervi, da un lato, i c.d. vizi innocui che costituiscono il vero e proprio limite logico della categoria (e si riscontrano nei casi in cui vi é una irrilevanza sopravvenuta dell'anomalia, avendo il giudice esercitato un potere che non gli spettava, ma :-- senza che ciò abbia realizzato una stasi del processo, anche ove una indebit1 2 regressione vi sia stata); dall'altro, tutte le situazioni di illegittimità dell'atto, per le quali l'ordinamento ha previsto una specifica sanzione processuale. Si è, infatti, precisato che non può ricorrersi alla categoria dell'abnormità al fine di giustificare il ricorso immediato per cassazione avverso atti affetti soltanto da nullità o comunque non condivisi (Sez. Un. n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), poiché ciò si tradurrebbe nella elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. Applicati tali principi giurisprudenziali allo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, le Sezioni Unite hanno precisato che l'abnormità strutturale dell'atto è riconoscibile soltanto nel "caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); laddove la abnormità funzionale di esso è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Quest'ultima, peraltro, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, poiché solo "in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice" (in motivazione Sez. Un. del 2009, Toni, cit.). 3. Ciò premesso, nel caso in esame, il P.M. ricorrente ha dedotto genericamente l'abnormità funzionale, senza cioè illustrare come il rigetto della richiesta di decreto penale abbia determinato uno stallo processuale o un'indebita regressione del procedimento, imponendo al pubblico ministero adempimenti che possano tradursi in atti nulli. Le Sezioni Unite sul tema dei rapporti tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari hanno rilevato che, in caso di rigetto della richiesta d'introduzione del rito monitorio, le determinazioni che potranno essere successivamente assunte dalla parte pubblica "non contrastano con alcuna disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto di essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459 cod. proc. pen." (in motivazione, Sez. n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri). o 3 Il principio così richiamato, del resto, si pone in linea di continuità con quanto ha precisato la Corte Costituzionale: la restituzione degli atti al pubblico ministero non comporta effetti vincolanti e limitativi dei poteri ad esso spettanti, poiché al medesimo è consentito di reiterare una richiesta di contenuto adeguato ai rilievi critici del giudice, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie (cfr. Corte Cost. n. 447 del 26/09/1990). 4. Resta da esaminare se il provvedimento censurato debba considerarsi abnorme rispetto al suo contenuto. Il tema chiama direttamente in causa il problema della individuazione dei limiti del controllo giudiziale sulla richiesta di introduzione del rito monitorio e sul punto specifico si rinvengono utili spunti di riflessione nella pronuncia delle Sezioni Unite, da ultimo citata. Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che l'ordinanza di rigetto della richiesta ai sensi dell'art. 459 comma 3, cod. proc. pen., costituisce "espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, comma 3, cod. proc. iDen., che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell'istanza ... ... La previsione testuale del comma 3 dell'art. 459 cod. proc. pen. consente di escludere che la presentazione della richiesta operi con effetti vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette espressamente plurimi esiti decisori alternativi, rimessi alla sua valutazione discrezionale, in termini di accoglimento dell'istanza con emissione del decreto, di rigetto per la contestuale pronuncia di sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, al di fuori di quest'ultima ipotesi, di sostanziale rigetto tramite restituzione degli atti al pubblico ministero. Con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi non è dato rinvenire nella formulazione testuale della disposizione nessuna indicazione sull'ambito in cui deve svolgersi il sindacato del giudice" (cfr., in motivazione, Sez. Un. del 2018, Ksouri, cit.). il citato arresto ha richiamato le situazioni di abnormità individuate da tempo dalla giurisprudenza, tra le quali quella provvedimento basato su un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero, che pur rientrando nell'esercizio di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, sarebbe affetto da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare. Le Sezioni Unite hanno osservato che una tale "indebita usurpazione di competenze" debba escludersi, tra gli altri, nel caso in cui "il disaccordo tra istante / 4 e decidente" veda sul giudizio di incongruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata. 5. Applicando i suddetti principi al caso in esame, non vi è dubbio che il modello utilizzato dal Giudice per le indagini preliminari per la stesura del provvedimento sia redatto in modo da creare confusione sulle effettive ragioni del rigetto, in quanto ricorre ad espressioni che si prestano prima facie a richiamare una valutazione di mera opportunità. Peraltro, al di là delle infelici e superficiali espressioni usate dal Giudice di merito nella motivazione, la ratio decidendi del provvedimento impugnato appare incentrata in definitiva sulla congruità della pena proposta rispetto alla gravità della condotta contestata e solo in via aggiuntiva e rafforzativa su ragioni di opportunità processuale (la possibile opposizione da parte dell'imputato). Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 24/06/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo che l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera rigettava la richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna, ex art. 459 cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato NN NT per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e restituiva gli atti al P.M., in ragione della gravità della condotta che rendeva inopportuna la condanna Penale Sent. Sez. 6 Num. 31245 Anno 2021 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 24/06/2021 ad una pena pecuniaria, tanto più che non potendo l'imputato beneficiare della sospensione condizionale della pena, per i precedenti riportati, si troverebbe nell'impossibilità di pagare e quindi finirebbe per avanzare opposizione. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 111 Cost. e 459 cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento. La decisione di rigetto è del tutto eccentrica ed estranea all'ordinamento determinando una inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari sulla base di mere ragioni di opportunità (in tal senso, v. Sez. 6, n. 38370 del 12/06/2014, Rv. 260177). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. In ordine all'esatto inquadramento dell'istituto della abnormità ricorribile per cassazione, va ricordato che l'abnormità, nella duplice accezione strutturale e funzionale, va ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. L'ammissibilità, inoltre, deve essere individuata "sulla base della situazione processuale prospettata nel ricorso a prescindere da verifiche nel merito delle anomalie prospettate", ricordandosi che la categoria è stata creata dalla giurisprudenza di legittimità per consentire di rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema o che si pone di impedimento allo sviluppo processuale, ma essa presenta indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.) e dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.) (cfr. Sez. Un. n. 25957 del 26/3/2009, Toni). A tal fine, le Sezioni Unite, nella richiamata pronuncia, hanno precisato che, per un'esatta individuazione dell'area del vizio rilevabile, occorre escludervi, da un lato, i c.d. vizi innocui che costituiscono il vero e proprio limite logico della categoria (e si riscontrano nei casi in cui vi é una irrilevanza sopravvenuta dell'anomalia, avendo il giudice esercitato un potere che non gli spettava, ma :-- senza che ciò abbia realizzato una stasi del processo, anche ove una indebit1 2 regressione vi sia stata); dall'altro, tutte le situazioni di illegittimità dell'atto, per le quali l'ordinamento ha previsto una specifica sanzione processuale. Si è, infatti, precisato che non può ricorrersi alla categoria dell'abnormità al fine di giustificare il ricorso immediato per cassazione avverso atti affetti soltanto da nullità o comunque non condivisi (Sez. Un. n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), poiché ciò si tradurrebbe nella elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. Applicati tali principi giurisprudenziali allo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, le Sezioni Unite hanno precisato che l'abnormità strutturale dell'atto è riconoscibile soltanto nel "caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); laddove la abnormità funzionale di esso è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Quest'ultima, peraltro, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, poiché solo "in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice" (in motivazione Sez. Un. del 2009, Toni, cit.). 3. Ciò premesso, nel caso in esame, il P.M. ricorrente ha dedotto genericamente l'abnormità funzionale, senza cioè illustrare come il rigetto della richiesta di decreto penale abbia determinato uno stallo processuale o un'indebita regressione del procedimento, imponendo al pubblico ministero adempimenti che possano tradursi in atti nulli. Le Sezioni Unite sul tema dei rapporti tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari hanno rilevato che, in caso di rigetto della richiesta d'introduzione del rito monitorio, le determinazioni che potranno essere successivamente assunte dalla parte pubblica "non contrastano con alcuna disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto di essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459 cod. proc. pen." (in motivazione, Sez. n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri). o 3 Il principio così richiamato, del resto, si pone in linea di continuità con quanto ha precisato la Corte Costituzionale: la restituzione degli atti al pubblico ministero non comporta effetti vincolanti e limitativi dei poteri ad esso spettanti, poiché al medesimo è consentito di reiterare una richiesta di contenuto adeguato ai rilievi critici del giudice, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie (cfr. Corte Cost. n. 447 del 26/09/1990). 4. Resta da esaminare se il provvedimento censurato debba considerarsi abnorme rispetto al suo contenuto. Il tema chiama direttamente in causa il problema della individuazione dei limiti del controllo giudiziale sulla richiesta di introduzione del rito monitorio e sul punto specifico si rinvengono utili spunti di riflessione nella pronuncia delle Sezioni Unite, da ultimo citata. Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che l'ordinanza di rigetto della richiesta ai sensi dell'art. 459 comma 3, cod. proc. pen., costituisce "espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, comma 3, cod. proc. iDen., che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell'istanza ... ... La previsione testuale del comma 3 dell'art. 459 cod. proc. pen. consente di escludere che la presentazione della richiesta operi con effetti vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette espressamente plurimi esiti decisori alternativi, rimessi alla sua valutazione discrezionale, in termini di accoglimento dell'istanza con emissione del decreto, di rigetto per la contestuale pronuncia di sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, al di fuori di quest'ultima ipotesi, di sostanziale rigetto tramite restituzione degli atti al pubblico ministero. Con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi non è dato rinvenire nella formulazione testuale della disposizione nessuna indicazione sull'ambito in cui deve svolgersi il sindacato del giudice" (cfr., in motivazione, Sez. Un. del 2018, Ksouri, cit.). il citato arresto ha richiamato le situazioni di abnormità individuate da tempo dalla giurisprudenza, tra le quali quella provvedimento basato su un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero, che pur rientrando nell'esercizio di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, sarebbe affetto da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare. Le Sezioni Unite hanno osservato che una tale "indebita usurpazione di competenze" debba escludersi, tra gli altri, nel caso in cui "il disaccordo tra istante / 4 e decidente" veda sul giudizio di incongruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata. 5. Applicando i suddetti principi al caso in esame, non vi è dubbio che il modello utilizzato dal Giudice per le indagini preliminari per la stesura del provvedimento sia redatto in modo da creare confusione sulle effettive ragioni del rigetto, in quanto ricorre ad espressioni che si prestano prima facie a richiamare una valutazione di mera opportunità. Peraltro, al di là delle infelici e superficiali espressioni usate dal Giudice di merito nella motivazione, la ratio decidendi del provvedimento impugnato appare incentrata in definitiva sulla congruità della pena proposta rispetto alla gravità della condotta contestata e solo in via aggiuntiva e rafforzativa su ragioni di opportunità processuale (la possibile opposizione da parte dell'imputato). Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 24/06/2021.