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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
IL PRESIDENTE DELEGATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione iscritta al ruolo il 08/08/2025 al n. 1510/2025
R.G., promossa con ricorso
DA
AVV. ( ) in proprio, Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso il suo studio in via Niccolo' Tommaseo n. 8/F, Padova
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ) rappresentato ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura di Stato
-resistente non costituito-
avente per oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002
rimessa in decisione all'udienza del 3.12.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
pagina 1 di 12 in via principale e nel merito
1) Riesaminare, alla luce dei parametri normativi, la liquidazione dei compensi
professionali in riferimento all'attività svolta dalla sottoscritta in favore del sig.
nel procedimento n. 977/2025 R.G. avanti alla Corte d'Appello di CP_2
Venezia;
2) In riforma del decreto di liquidazione emesso nel procedimento 977/2025
R.G, rideterminare il quantum dovuto all'Avv. , tenuto Parte_2
conto delle suesposte argomentazioni;
3) per l'effetto condannare chi di spettanza al pagamento delle spese di lite per
contributo unificato di € 98,00 e marca per iscrizione a ruolo di € 27,00, oltre
successive occorrende, nonché del compenso ex D.M. n. 55/2014
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente
procedura, oltre accessori di legge e rimborso spese generali al 15%
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Parte_1
presentava opposizione in proprio avverso il decreto di liquidazione delle spese pronunciato in data 10.07.2025 nel procedimento nr. 977/2025 R.G. dal
Consigliere Designato di questa Corte d'Appello, inerente l'attività svolta nel predetto procedimento definito con provvedimento pronunciato in data
23.5.2025 per la quale erano stati riconosciuti i seguenti importi: Euro 214,90
(calcolati su una base di Euro 420,00) per onorari ed Euro 9,80 ridotti della metà
(quindi, Euro 4,90) per spese, oltre a spese generali IVA e CNAP.
Il procedimento cui si riferiva la liquidazione contestata era quello avente ad oggetto la convalida del decreto di trattenimento, nel Centro di permanenza per i pagina 2 di 12 rimpatri di Ponte Galera Roma, di emesso in data Persona_1
20.05.2025 dal Questore di Padova. Tale procedimento si era concluso con decreto del 22.5.2025 del Consigliere designato alla sua trattazione di questa
Corte che aveva rigettato la richiesta di convalida.
1.2 La ricorrente lamentava con il primo motivo la violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 55 del 2014 in materia di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
posto che le spese avrebbero dovuto essere liquidate facendo applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile, dovendo, inoltre,
tenersi conto dell'attività che si era resa necessaria (studio della normativa in materia di immigrazione e trattenimento in CPR, analisi della giurisprudenza,
attività istruttoria con deposito di documentazione in vista dell'udienza,
partecipazione all'udienza di convalida con esito favorevole per l'assistito).
Osservava, pertanto, la ricorrente che, anche volendo ritenere applicabili i parametri previsti per le cause di bassa complessità, avrebbe dovuto essere riconosciuto un compenso tabellare pari almeno ad Euro 2.540,00 (di cui Euro
560,00 per la fase di studio, Euro 389,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria ed Euro 851,00 per la fase decisionale) ridotto ex art. 130
D.P.R. 115/2002 ad Euro 1.270,00, oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge.
Evidenziava da ultimo l'avv. l'assenza di protocolli specifici adottati da Pt_1
questa Corte d'Appello per la liquidazione dei compensi nei procedimenti di convalida del trattenimento in CPR, osservando, infine, che la decisione impugnata si discostava dalla prassi seguita in altri uffici giudiziari nei quali pagina 3 di 12 veniva riconosciuto un compenso base di Euro 440,00 comprensivo della dimidiazione prevista per legge.
1.2. Con il secondo motivo lamentava erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 130 D.P.R. 115/2002 in quanto il Consigliere Designato aveva riconosciuto solo la metà del prezzo dei biglietti ferroviari acquistati per recarsi dallo studio di Padova alla sede di questa Corte, e per fare rientro nel capoluogo patavino, così applicando una decurtazione prevista solo per gli onorari.
1.3. Chiedeva, quindi, una nuova liquidazione delle spese oltre alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione.
1.4 Il Presidente Delegato con decreto del 9.9.2025 fissava per discussione l'udienza del 4.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando all'opponente termine per la notifica del ricorso alla parte resistente.
1.3 Il non si costituiva. Controparte_1
1.4 L'opponente, con le note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
*****
2.1 Va preliminarmente evidenziato che nel fascicolo trasmesso allo scrivente risulta, in calce alla copia cartacea del provvedimento impugnato, un'attestazione della cancelleria dd.
2.10.2025 secondo cui il decreto, notificato in data
10.07.2025, “Non è stato impugnato nel termine di legge”
Trattasi di attestazione erronea posto che l'opposizione è stata presentata in data
8.8.2025, vale a dire entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile,
trattandosi di quello stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti pagina 4 di 12 adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (cfr. Cass. Sez. 6-2, n. 27418 del 2017; Corte Cost. n. 106 del
2016).
Come è noto, il legislatore con la c.d. Riforma Cartabbia ha previsto ai giudizi di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 l'applicazione del rito semplificato di cognizione ed è, peraltro, discusso se, per effetto di tale richiamo, il decreto non notificato dalla controparte sia addirittura opponibile nel c.d. termine lungo di sei mesi. E', in ogni caso, certo che il termine è almeno pari a quello individuato nel vigore della vecchia disciplina. Inoltre, in mancanza di specifiche disposizioni derogatorie, si applica la sospensione feriale dei termini.
Quindi, l'opposizione è stata tempestivamente depositata.
2.2 Va poi dichiarata la contumacia del , regolarmente Controparte_1
intimato e non costituito.
*****
3.1 Il primo motivo di opposizione richiede innanzitutto di stabilire quale sia la tabella del D.M. n. 55 del 2014 da applicare alla liquidazione del compenso ai difensori che svolgono la loro attività nei procedimenti di convalida dei trattenimenti degli stranieri disciplinati dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n.
142/2015.
L'art. 5, comma 5, così dispone:
“Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga
del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca
l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni
personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza
pagina 5 di 12 ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte
d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il
provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal
richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui
al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente
all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un
collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il
collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche
stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Controparte_3
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
[...]
presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al
difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il
richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui
all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, è presente nel
luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui
spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo
pagina 6 di 12 del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle
cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si
trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle
operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia
di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione
della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti
alla corte d'appello competente per la convalida del trattenimento per un
periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della
procedura di esame della domanda.”
L'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 dispone, per quel che qui interessa, al comma 4,
che “L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. (..)”
3.2. Il procedimento della fase di convalida è, quindi, quello della camera di consiglio sia pure con i numerosi adattamenti che si sono resi necessari per assicurare il rispetto del diritto di difesa in ragione della posizione giuridica incisa dal provvedimento di convalida e la decisione sull'istanza del questore nel ristretto termine previsto dal legislatore.
3.3. Si tratta, secondo lo scrivente, di verificare se sia applicabile la tabella n. 7
allegata al D.M. n. 55 del 2014, relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione posto che tale decreto non contiene una specifica previsione riguardante i procedimenti di convalida dei trattenimenti degli stranieri (l'unico procedimento di convalida previsto è quello riguardante le convalide locatizie,
all'evidenza del tutto eterogeneo rispetto a quello di cui è lite).
pagina 7 di 12 3.3.1 Osserva questo Giudicante innanzitutto che non incide nel caso di specie la previsione di cui all'art. 4, comma 4-bis, del citato D.M. secondo cui i parametri previsti dall'allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.
Invero, la norma in esame è volta ad escludere l'applicazione della citata tabella nei casi in cui il giudizio, pur formalmente regolato dagli artt. 737 e ss. c.p.c.,
assume, per la posizione delle parti, connotazioni para-contenziose. Si pensi, ad esempio, ai giudizi di reclamo nei quali si configura un contrasto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo.
3.3.2 Nel caso di specie, inoltre, proprio per l'estraneità del procedimento di convalida del trattenimento dello straniero alle tipologie di procedimenti previsti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, trova comunque applicazione l'art. 3 in base al quale per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del decreto che regolano fattispecie analoghe.
Ben può dirsi che la tabella sui procedimenti in camera di consiglio sia quella più
assimilabile alla tipologia di contenzioso oggetto di liquidazione sia perché lo stesso legislatore richiama tale modulo procedimentale per regolamentare lo svolgimento dell'udienza di convalida sia perché il giudizio ordinario (al quale l'opponente ha fatto riferimento per la determinazione del compenso che ritiene a lei dovuto) prevede un'articolazione per fasi e lo svolgimento di una serie di attività neppure ipotizzabili in un procedimento che deve concludersi entro 96
ore dall'adozione del provvedimento del Questore. Si pensi, ad esempio, che nel procedimento di convalida non è previsto il deposito di una comparsa di pagina 8 di 12 costituzione (e, paradossalmente, il suo deposito renderebbe necessario un differimento dell'udienza per consentire la disamina del suo contenuto all'Amministrazione, con conseguente impossibilità di rispettare il termine di 48
ore) né sono articolabili istanze istruttorie. Già da tali esempi ci si rende conto che il procedimento ordinario non è quello cui si deve fare riferimento per remunerare l'attività del difensore.
3.4 Posto che il procedimento di convalida del trattenimento dello straniero ha indiscutibilmente valore non determinabile, trova applicazione l'art. 5, comma 6,
del citato D.M. secondo cui tali cause si considerano di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
La seconda parte della citata tabella prevede per le cause di valore compreso tra
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 il compenso medio di Euro 1.418,00. E'
appena il caso di evidenziare che l'espressione “valore non inferiore” utilizzata dall'art. 5, comma 6, consente di liquidare le spese come se la causa avesse un valore di Euro 26.000,00, che è l'importo massimo cui si riferisce la parte della tabella poc'anzi citata
L'importo di Euro 1.418,00 può essere ridotto fino alla metà ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del ricordato D.M., sicché, tenuto altresì conto della dimidiazione dei compensi prevista nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al difensore è liquidabile un compenso che va da Euro 354,50 ad Euro 709,00 (non
è, infatti, possibile la liquidazione di importi superiori a quelli medi).
4.1 Sulla base di quanto sin qui osservato il decreto impugnato deve essere revocato in quanto il compenso liquidato (peraltro senza che sia dato evincere pagina 9 di 12 quali sono stati i parametri a tal fine utilizzati), pari ad Euro 214,90, è inferiore al minimo di legge.
4.2 Stabilisce l'art. 4, comma 1, del citato D.M. “ Ai fini della liquidazione del
compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio
dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore
dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del
numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In
ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti
giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che
risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso di specie:
- trattasi di procedimento connotato da evidente urgenza;
- sono stati prodotti in vista dell'udienza documenti al fine di dimostrare l'insussistenza dei presupposti che secondo la Questura di Padova legittimavano il trattenimento dello straniero;
- lo straniero è stato assistito presso il centro di permanenza in cui si trovava dal legale opponente, mentre un suo sostituto (avv. Michelon) era presente in udienza nella quale ha, tra l'altro, illustrato la documentazione prodotta al fine di comprovare la volontà di di integrarsi nel nostro Persona_1
territorio;
- il procedimento si è chiuso con esito favorevole all'assistito dell'avv. , Pt_1
posto che il Consigliere Designato non ha convalidato il trattenimento,
riconoscendo, anche sulla base della documentazione dimessa dal difensore,
l'insussistenza del pericolo di fuga.
pagina 10 di 12 Apprezzate tutte tali circostanze, si reputa congruo liquidare un compenso di
Euro 500,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5. Il secondo motivo è fondato. Non è in discussione nel caso di specie il diritto del difensore di vedersi rimborsate le spese sostenute, ma solo se anche agli esborsi debba essere applicata la riduzione prevista dall'art. 130 D.P.R. n.
115/2002. Osserva questo Giudicante che la rubrica della norma fa riferimento ai compensi del difensore e, quindi, la parola “importi” va riferita ai soli onorari e non anche alle spese vive documentate che debbono essere riconosciute interamente, vale a dire in misura pari ad Euro 9,80.
*****
6. La novità delle questioni trattate e l'incertezza del quadro normativo di riferimento giustificano la compensazione delle spese dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv.
[...]
in proprio nei confronti del avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto pronunciato in data 10.07.2025 dal Consigliere Designato di questa
Corte d'Appello, nel procedimento nr. 977/2025 R.G., dichiarata la contumacia del , la accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto: Controparte_1
- previa revoca del decreto opposto, liquida in favore dell'avv. Parte_1
, per l'attività svolta nel procedimento n. 977/2025 R.G., Euro 500,00 per
[...]
compenso ed Euro 9,80 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese dell'opponente.
Venezia, 5 dicembre 2025
pagina 11 di 12
Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
IL PRESIDENTE DELEGATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione iscritta al ruolo il 08/08/2025 al n. 1510/2025
R.G., promossa con ricorso
DA
AVV. ( ) in proprio, Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso il suo studio in via Niccolo' Tommaseo n. 8/F, Padova
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ) rappresentato ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura di Stato
-resistente non costituito-
avente per oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002
rimessa in decisione all'udienza del 3.12.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
pagina 1 di 12 in via principale e nel merito
1) Riesaminare, alla luce dei parametri normativi, la liquidazione dei compensi
professionali in riferimento all'attività svolta dalla sottoscritta in favore del sig.
nel procedimento n. 977/2025 R.G. avanti alla Corte d'Appello di CP_2
Venezia;
2) In riforma del decreto di liquidazione emesso nel procedimento 977/2025
R.G, rideterminare il quantum dovuto all'Avv. , tenuto Parte_2
conto delle suesposte argomentazioni;
3) per l'effetto condannare chi di spettanza al pagamento delle spese di lite per
contributo unificato di € 98,00 e marca per iscrizione a ruolo di € 27,00, oltre
successive occorrende, nonché del compenso ex D.M. n. 55/2014
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente
procedura, oltre accessori di legge e rimborso spese generali al 15%
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Parte_1
presentava opposizione in proprio avverso il decreto di liquidazione delle spese pronunciato in data 10.07.2025 nel procedimento nr. 977/2025 R.G. dal
Consigliere Designato di questa Corte d'Appello, inerente l'attività svolta nel predetto procedimento definito con provvedimento pronunciato in data
23.5.2025 per la quale erano stati riconosciuti i seguenti importi: Euro 214,90
(calcolati su una base di Euro 420,00) per onorari ed Euro 9,80 ridotti della metà
(quindi, Euro 4,90) per spese, oltre a spese generali IVA e CNAP.
Il procedimento cui si riferiva la liquidazione contestata era quello avente ad oggetto la convalida del decreto di trattenimento, nel Centro di permanenza per i pagina 2 di 12 rimpatri di Ponte Galera Roma, di emesso in data Persona_1
20.05.2025 dal Questore di Padova. Tale procedimento si era concluso con decreto del 22.5.2025 del Consigliere designato alla sua trattazione di questa
Corte che aveva rigettato la richiesta di convalida.
1.2 La ricorrente lamentava con il primo motivo la violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 55 del 2014 in materia di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
posto che le spese avrebbero dovuto essere liquidate facendo applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile, dovendo, inoltre,
tenersi conto dell'attività che si era resa necessaria (studio della normativa in materia di immigrazione e trattenimento in CPR, analisi della giurisprudenza,
attività istruttoria con deposito di documentazione in vista dell'udienza,
partecipazione all'udienza di convalida con esito favorevole per l'assistito).
Osservava, pertanto, la ricorrente che, anche volendo ritenere applicabili i parametri previsti per le cause di bassa complessità, avrebbe dovuto essere riconosciuto un compenso tabellare pari almeno ad Euro 2.540,00 (di cui Euro
560,00 per la fase di studio, Euro 389,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria ed Euro 851,00 per la fase decisionale) ridotto ex art. 130
D.P.R. 115/2002 ad Euro 1.270,00, oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge.
Evidenziava da ultimo l'avv. l'assenza di protocolli specifici adottati da Pt_1
questa Corte d'Appello per la liquidazione dei compensi nei procedimenti di convalida del trattenimento in CPR, osservando, infine, che la decisione impugnata si discostava dalla prassi seguita in altri uffici giudiziari nei quali pagina 3 di 12 veniva riconosciuto un compenso base di Euro 440,00 comprensivo della dimidiazione prevista per legge.
1.2. Con il secondo motivo lamentava erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 130 D.P.R. 115/2002 in quanto il Consigliere Designato aveva riconosciuto solo la metà del prezzo dei biglietti ferroviari acquistati per recarsi dallo studio di Padova alla sede di questa Corte, e per fare rientro nel capoluogo patavino, così applicando una decurtazione prevista solo per gli onorari.
1.3. Chiedeva, quindi, una nuova liquidazione delle spese oltre alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione.
1.4 Il Presidente Delegato con decreto del 9.9.2025 fissava per discussione l'udienza del 4.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando all'opponente termine per la notifica del ricorso alla parte resistente.
1.3 Il non si costituiva. Controparte_1
1.4 L'opponente, con le note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
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2.1 Va preliminarmente evidenziato che nel fascicolo trasmesso allo scrivente risulta, in calce alla copia cartacea del provvedimento impugnato, un'attestazione della cancelleria dd.
2.10.2025 secondo cui il decreto, notificato in data
10.07.2025, “Non è stato impugnato nel termine di legge”
Trattasi di attestazione erronea posto che l'opposizione è stata presentata in data
8.8.2025, vale a dire entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile,
trattandosi di quello stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti pagina 4 di 12 adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (cfr. Cass. Sez. 6-2, n. 27418 del 2017; Corte Cost. n. 106 del
2016).
Come è noto, il legislatore con la c.d. Riforma Cartabbia ha previsto ai giudizi di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 l'applicazione del rito semplificato di cognizione ed è, peraltro, discusso se, per effetto di tale richiamo, il decreto non notificato dalla controparte sia addirittura opponibile nel c.d. termine lungo di sei mesi. E', in ogni caso, certo che il termine è almeno pari a quello individuato nel vigore della vecchia disciplina. Inoltre, in mancanza di specifiche disposizioni derogatorie, si applica la sospensione feriale dei termini.
Quindi, l'opposizione è stata tempestivamente depositata.
2.2 Va poi dichiarata la contumacia del , regolarmente Controparte_1
intimato e non costituito.
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3.1 Il primo motivo di opposizione richiede innanzitutto di stabilire quale sia la tabella del D.M. n. 55 del 2014 da applicare alla liquidazione del compenso ai difensori che svolgono la loro attività nei procedimenti di convalida dei trattenimenti degli stranieri disciplinati dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n.
142/2015.
L'art. 5, comma 5, così dispone:
“Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga
del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca
l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni
personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza
pagina 5 di 12 ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte
d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il
provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal
richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui
al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente
all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un
collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il
collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche
stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Controparte_3
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
[...]
presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al
difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il
richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui
all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, è presente nel
luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui
spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo
pagina 6 di 12 del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle
cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si
trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle
operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia
di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione
della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti
alla corte d'appello competente per la convalida del trattenimento per un
periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della
procedura di esame della domanda.”
L'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 dispone, per quel che qui interessa, al comma 4,
che “L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. (..)”
3.2. Il procedimento della fase di convalida è, quindi, quello della camera di consiglio sia pure con i numerosi adattamenti che si sono resi necessari per assicurare il rispetto del diritto di difesa in ragione della posizione giuridica incisa dal provvedimento di convalida e la decisione sull'istanza del questore nel ristretto termine previsto dal legislatore.
3.3. Si tratta, secondo lo scrivente, di verificare se sia applicabile la tabella n. 7
allegata al D.M. n. 55 del 2014, relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione posto che tale decreto non contiene una specifica previsione riguardante i procedimenti di convalida dei trattenimenti degli stranieri (l'unico procedimento di convalida previsto è quello riguardante le convalide locatizie,
all'evidenza del tutto eterogeneo rispetto a quello di cui è lite).
pagina 7 di 12 3.3.1 Osserva questo Giudicante innanzitutto che non incide nel caso di specie la previsione di cui all'art. 4, comma 4-bis, del citato D.M. secondo cui i parametri previsti dall'allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.
Invero, la norma in esame è volta ad escludere l'applicazione della citata tabella nei casi in cui il giudizio, pur formalmente regolato dagli artt. 737 e ss. c.p.c.,
assume, per la posizione delle parti, connotazioni para-contenziose. Si pensi, ad esempio, ai giudizi di reclamo nei quali si configura un contrasto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo.
3.3.2 Nel caso di specie, inoltre, proprio per l'estraneità del procedimento di convalida del trattenimento dello straniero alle tipologie di procedimenti previsti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, trova comunque applicazione l'art. 3 in base al quale per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del decreto che regolano fattispecie analoghe.
Ben può dirsi che la tabella sui procedimenti in camera di consiglio sia quella più
assimilabile alla tipologia di contenzioso oggetto di liquidazione sia perché lo stesso legislatore richiama tale modulo procedimentale per regolamentare lo svolgimento dell'udienza di convalida sia perché il giudizio ordinario (al quale l'opponente ha fatto riferimento per la determinazione del compenso che ritiene a lei dovuto) prevede un'articolazione per fasi e lo svolgimento di una serie di attività neppure ipotizzabili in un procedimento che deve concludersi entro 96
ore dall'adozione del provvedimento del Questore. Si pensi, ad esempio, che nel procedimento di convalida non è previsto il deposito di una comparsa di pagina 8 di 12 costituzione (e, paradossalmente, il suo deposito renderebbe necessario un differimento dell'udienza per consentire la disamina del suo contenuto all'Amministrazione, con conseguente impossibilità di rispettare il termine di 48
ore) né sono articolabili istanze istruttorie. Già da tali esempi ci si rende conto che il procedimento ordinario non è quello cui si deve fare riferimento per remunerare l'attività del difensore.
3.4 Posto che il procedimento di convalida del trattenimento dello straniero ha indiscutibilmente valore non determinabile, trova applicazione l'art. 5, comma 6,
del citato D.M. secondo cui tali cause si considerano di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
La seconda parte della citata tabella prevede per le cause di valore compreso tra
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 il compenso medio di Euro 1.418,00. E'
appena il caso di evidenziare che l'espressione “valore non inferiore” utilizzata dall'art. 5, comma 6, consente di liquidare le spese come se la causa avesse un valore di Euro 26.000,00, che è l'importo massimo cui si riferisce la parte della tabella poc'anzi citata
L'importo di Euro 1.418,00 può essere ridotto fino alla metà ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del ricordato D.M., sicché, tenuto altresì conto della dimidiazione dei compensi prevista nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al difensore è liquidabile un compenso che va da Euro 354,50 ad Euro 709,00 (non
è, infatti, possibile la liquidazione di importi superiori a quelli medi).
4.1 Sulla base di quanto sin qui osservato il decreto impugnato deve essere revocato in quanto il compenso liquidato (peraltro senza che sia dato evincere pagina 9 di 12 quali sono stati i parametri a tal fine utilizzati), pari ad Euro 214,90, è inferiore al minimo di legge.
4.2 Stabilisce l'art. 4, comma 1, del citato D.M. “ Ai fini della liquidazione del
compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio
dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore
dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del
numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In
ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti
giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che
risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso di specie:
- trattasi di procedimento connotato da evidente urgenza;
- sono stati prodotti in vista dell'udienza documenti al fine di dimostrare l'insussistenza dei presupposti che secondo la Questura di Padova legittimavano il trattenimento dello straniero;
- lo straniero è stato assistito presso il centro di permanenza in cui si trovava dal legale opponente, mentre un suo sostituto (avv. Michelon) era presente in udienza nella quale ha, tra l'altro, illustrato la documentazione prodotta al fine di comprovare la volontà di di integrarsi nel nostro Persona_1
territorio;
- il procedimento si è chiuso con esito favorevole all'assistito dell'avv. , Pt_1
posto che il Consigliere Designato non ha convalidato il trattenimento,
riconoscendo, anche sulla base della documentazione dimessa dal difensore,
l'insussistenza del pericolo di fuga.
pagina 10 di 12 Apprezzate tutte tali circostanze, si reputa congruo liquidare un compenso di
Euro 500,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5. Il secondo motivo è fondato. Non è in discussione nel caso di specie il diritto del difensore di vedersi rimborsate le spese sostenute, ma solo se anche agli esborsi debba essere applicata la riduzione prevista dall'art. 130 D.P.R. n.
115/2002. Osserva questo Giudicante che la rubrica della norma fa riferimento ai compensi del difensore e, quindi, la parola “importi” va riferita ai soli onorari e non anche alle spese vive documentate che debbono essere riconosciute interamente, vale a dire in misura pari ad Euro 9,80.
*****
6. La novità delle questioni trattate e l'incertezza del quadro normativo di riferimento giustificano la compensazione delle spese dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv.
[...]
in proprio nei confronti del avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto pronunciato in data 10.07.2025 dal Consigliere Designato di questa
Corte d'Appello, nel procedimento nr. 977/2025 R.G., dichiarata la contumacia del , la accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto: Controparte_1
- previa revoca del decreto opposto, liquida in favore dell'avv. Parte_1
, per l'attività svolta nel procedimento n. 977/2025 R.G., Euro 500,00 per
[...]
compenso ed Euro 9,80 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese dell'opponente.
Venezia, 5 dicembre 2025
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Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
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