Articolo 7 della Legge 14 settembre 1970, n. 692
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 ottobre 1970
Art. 7.
Limitatamente all'anno scolastico 1969-70 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato previsto dall'articolo 2 della presente legge, da effettuarsi entro il 30 settembre 1970, gli alunni che abbiano frequentato il secondo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 , e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 , o che abbiano ottenuto l'iscrizione al terzo anno dell'Accademia di belle arti e siano in possesso del diploma di istituto d'arte.
Entrata in vigore il 18 ottobre 1970
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