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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2024, n. 41805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41805 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TR IN, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 11/05/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Francesco Antille e Avv. Vittorio Lo Presti, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41805 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a TR IN in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. per concorso esterno al clan BI- Rapisarda, articolazione della famiglia mafiosa Laudani, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., così riqualificata l'originaria provvisoria imputazione ex art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato che con unico atto deducono unico motivo di violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in relazione alla quale: - il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare il compendio finalizzato a sostenere la sussistenza della partecipazione associativa, in quanto il concorso esterno è giuridicamente diverso e autonomo;
- irrilevante è la esistenza e operatività del clan mafioso BI-Rapisarda, dato storico dal quale desumere l'estraneità del ricorrente alle relative vicende;
- le captazioni sono state parcellizzate e travisate;
- assolutamente illogica è la assunta refluenza del compendio indiziario relativo ai capi 4 e 22 sul capo 1, rispetto ai quali il primo giudice aveva già valutato la friabilità indiziaria. In particolare, l'asserzione secondo la quale il ricorrente versava somme "che confluivano nella casa comune del clan" difetta delle indicazioni qualificanti il rapporto finanziario quale sovvenzione al clan, che non era nelle intenzioni del ricorrente, essendo i rapporti con il EN solo di carattere lavorativo, avendo la ditta di quest'ultimo grossi crediti nei confronti dell'azienda del ricorrente;
- la pretesa destinazione del capannone a sede di incontri associativi ignora i documentati rapporti di parentela con taluno dei soggetti in loco;
i rapporti economici correlati al lavoro svolto per i trasporti e altre prestazioni;
la esplicazione del ruolo politico in sede locale del ricorrente. - quanto all'asta telematica con unico partecipe non emerge alcuna condotta del ricorrente affinché altri non concorressero;
né risulta alcun accordo tra il ricorrente ed esponenti del clan;
- incongrua è la valutazione della vicenda del "cavallo di ritorno" in pregiudizio del IN: non solo il fatto prova che il predetto non fosse protetto dal alcuno, ma non risulta alcuna sua richiesta di intervento sospetto a fronte di tale fatto. Inoltre, 2 quanto alla richiesta del BI a IN di somme di denaro per fronteggiare taluni impegni processuali, il Tribunale non considera che non vi sono emergenze circa il relativo esito, che ben può ritenersi inesistente;
- travisato è il contenuto della conversazione captata della figlia del IN circa l'invadenza di certi soggetti presso il magazzino del padre, mancando una lettura unitaria con la frase captata alla figlia del EN, che designa l'estraneità del ricorrente al contesto concorsuale;
- quanto al fatto di cui al capo 22, trattasi di vicenda neutra e non illecita, mai esplicativa della esistenza di un potere occulto, comunque mai riferibile al ricorrente. Del pari neutra è la vicenda della candidatura del genero LL, in assenza di mandato per altrui illeciti o finanziamento occulto;
- quanto al preteso rapporto sinallagmatico non si individuano í vantaggi confluiti verso il IN;
- illogico è il riconoscimento della esistenza di rapporti leciti con il EN rispetto alla ritenuta valenza indiziante del rapporto del ricorrente con il predetto;
Quanto, infine, alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura applicata, la ritenuta reiterazione del reato risulta frutto solo di una valutazione astratta, dovendosi escludere il concreto pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene questa Corte che alla ricostruzione indiziaria, priva di vizi logici e giuridici, il ricorrente oppone generiche censure in fatto riguardanti l'interpretazione del compendio captativo parcellizzando, altresì, la considerazione del dato indiziario. 3. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti í gravi indizi del concorso esterno del ricorrente al clan BI-Rapisarda mostrando di condividere la ricostruzione indiziaria del primo Giudice che dimostrava l'esistenza tra IN e il clan, quantomeno di un rapporto sinallagmatico, connotato da reciproci oneri e vantaggi. In particolare, incensurabile è la valutazione del compendio indiziario incentrato sulle conversazioni intercettate non illogicamente valutate - che designano, attraverso la conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche e del contesto mafioso nel quale operava, la consapevolezza del suo contributo al sodalizio - in uno ai vantaggi conseguiti, di cui sono espressione le vicende dell'asta di cui al capo 4 e del sostegno elettorale al genero TO LL di cui al capo 3 22 - secondo l'autorevole orientamento secondo il quale in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima(Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). L'ordinanza ha richiamato, innanzitutto, gli accertamenti sulla esistenza ed operatività del sodalizio mafioso BI-Rapisarda, articolazione della famiglia Laudani, al quale erano individuati appartenenti - tra gli altri - NA EN e NU VA NI, che aveva tra gli obiettivi criminosi quello di turbare sistematicamente le vendite giudiziarie di immobili siti in Paternò e zone limitrofe. In tale contesto, NZ BI, in detenzione domiciliare fino al 13.10.2020 e poi da libero, continuava a comunicare le direttive al clan e ad essere interpellato per le questioni economiche ed associative di maggior interesse. In particolare, quanto alle aste giudiziarie emergeva come la loro gestione illecita si svolgesse di comune accordo tra le famiglie del clan BI-Rapisarda e SI (articolazione locale della famiglia Santapaola), tanto che NU VA NI rivendicava apertamente di intervenire per conto di entrambe le famiglie. Quanto alla posizione soggettiva del ricorrente rilevano i seguenti elementi: - il magazzino agrumicolo di pertinenza del ricorrente era la sede di incontri associativi, ai quali partecipavano NA EN, NU VA NI e NZ BI, durante i quali erano trattate questioni di immediato interesse (assunzione di persone) e la presenza di tali soggetti mafiosi, non solo gli era stata segnalata da tale Ture, ma era all'origine delle proteste della figlia di IN per i rischi che si correvano. Del resto, da un lato, si esclude la irrilevanza dei rapporti tra il ricorrente e NI, componente del clan, e si rileva la prospettiva di questi di dare apparenza formale alla ricezione di somme di denaro provenienti da turbativa d'asta; dall'altro, si dà rilevanza indiziante ai rapporti del ricorrente con il Benvegna, non potendo sfuggire al primo la qualità mafioso del secondo che aveva scontato 25 anni di carcere per omicidio. Cosicché è palese la genericità della censura mossa dal ricorrente volta a neutralizzare la destinazione associativa del capannone sulla base di rapporti familiari e di lavoro e sul ruolo politico del ricorrente. 4 - il ricorrente versava periodicamente a NZ BI somme destinate non solo all'asta giudiziaria di cui al capo 4 - rispetto al cui rilievo la censura del ricorrente è generica (v. pg. 7 e sg. dell'ordinanza) - ma anche ad altri interessi associativi e alle spese legali del BI, nessuna causale lecita si individuava per le somme di denaro versate per le spese legali del BI;
- quanto al "cavallo di ritorno" patito dal IN per la restituzione del mezzo rubato, si conferisce ad esso rilievo indiziario nella ricostruzione dei rapporti tra il ricorrente e l'esponente mafioso valorizzando non illogicamente la rabbia espressa dal BI per l'accaduto ed il commento secondo il quale questi non controllava più il territorio come prima, rimanendo generica la contestazione del ricorrente;
- il "peso" del IN nel contesto mafioso espresso attraverso il malcontento della figlia del EN, rispetto al quale generica e in fatto è la deduzione difensiva volta a sostenere l'opposta favorevole valenza di tale emergenza, considerando che si tratta del concorso esterno del ricorrente;
- il rapporto sinallagmatico emergeva anche dalla circostanza che IN si adoperava personalmente con il sindaco Naso per ottenere la rinnovazione dei contratti di lavoro dei due parenti degli affiliati con la ST - così designandosi la genericità e fattualità della censura difensiva a riguardo - e chiedeva al capomafia BI sostegno elettorale per il genero, TO LL - come successivamente verificatosi non essendovi nessun dubbio sulla qualità mafiosa degli sponsor del genero del ricorrente;
- il ricorrente mostra di conoscere vicende e dinamiche della consorteria di cui l'imprenditore si vantava, la fiducia e il credito di cui godeva nel gruppo, l'appoggio che del capomafia NZ BI costituiva;
- si valorizzano, ai fini del rapporto sinallagmatico, del tutto correttamente le vicende della acquisizione all'asta del capannone industriale sub capo 4 e quella dell'ottenimento del sostegno elettorale per il genero sub 22. 4. Quanto alle esigenze cautelari, la censura è genericamente posta rispetto alla ineccepibile considerazione del concreto e attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Oltre la duplice presunzione vigente, in alcun modo contrastata, si considera la stabilità e continuatività nel tempo dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con il clan, la pluralità di affari e interessi che legavano l'imprenditore all'associazione mafiosa e dalla proiezione indeterminata nel futuro della disponibilità palesata verso i maggiorenti del gruppo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/09/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Francesco Antille e Avv. Vittorio Lo Presti, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41805 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a TR IN in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. per concorso esterno al clan BI- Rapisarda, articolazione della famiglia mafiosa Laudani, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., così riqualificata l'originaria provvisoria imputazione ex art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato che con unico atto deducono unico motivo di violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in relazione alla quale: - il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare il compendio finalizzato a sostenere la sussistenza della partecipazione associativa, in quanto il concorso esterno è giuridicamente diverso e autonomo;
- irrilevante è la esistenza e operatività del clan mafioso BI-Rapisarda, dato storico dal quale desumere l'estraneità del ricorrente alle relative vicende;
- le captazioni sono state parcellizzate e travisate;
- assolutamente illogica è la assunta refluenza del compendio indiziario relativo ai capi 4 e 22 sul capo 1, rispetto ai quali il primo giudice aveva già valutato la friabilità indiziaria. In particolare, l'asserzione secondo la quale il ricorrente versava somme "che confluivano nella casa comune del clan" difetta delle indicazioni qualificanti il rapporto finanziario quale sovvenzione al clan, che non era nelle intenzioni del ricorrente, essendo i rapporti con il EN solo di carattere lavorativo, avendo la ditta di quest'ultimo grossi crediti nei confronti dell'azienda del ricorrente;
- la pretesa destinazione del capannone a sede di incontri associativi ignora i documentati rapporti di parentela con taluno dei soggetti in loco;
i rapporti economici correlati al lavoro svolto per i trasporti e altre prestazioni;
la esplicazione del ruolo politico in sede locale del ricorrente. - quanto all'asta telematica con unico partecipe non emerge alcuna condotta del ricorrente affinché altri non concorressero;
né risulta alcun accordo tra il ricorrente ed esponenti del clan;
- incongrua è la valutazione della vicenda del "cavallo di ritorno" in pregiudizio del IN: non solo il fatto prova che il predetto non fosse protetto dal alcuno, ma non risulta alcuna sua richiesta di intervento sospetto a fronte di tale fatto. Inoltre, 2 quanto alla richiesta del BI a IN di somme di denaro per fronteggiare taluni impegni processuali, il Tribunale non considera che non vi sono emergenze circa il relativo esito, che ben può ritenersi inesistente;
- travisato è il contenuto della conversazione captata della figlia del IN circa l'invadenza di certi soggetti presso il magazzino del padre, mancando una lettura unitaria con la frase captata alla figlia del EN, che designa l'estraneità del ricorrente al contesto concorsuale;
- quanto al fatto di cui al capo 22, trattasi di vicenda neutra e non illecita, mai esplicativa della esistenza di un potere occulto, comunque mai riferibile al ricorrente. Del pari neutra è la vicenda della candidatura del genero LL, in assenza di mandato per altrui illeciti o finanziamento occulto;
- quanto al preteso rapporto sinallagmatico non si individuano í vantaggi confluiti verso il IN;
- illogico è il riconoscimento della esistenza di rapporti leciti con il EN rispetto alla ritenuta valenza indiziante del rapporto del ricorrente con il predetto;
Quanto, infine, alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura applicata, la ritenuta reiterazione del reato risulta frutto solo di una valutazione astratta, dovendosi escludere il concreto pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene questa Corte che alla ricostruzione indiziaria, priva di vizi logici e giuridici, il ricorrente oppone generiche censure in fatto riguardanti l'interpretazione del compendio captativo parcellizzando, altresì, la considerazione del dato indiziario. 3. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti í gravi indizi del concorso esterno del ricorrente al clan BI-Rapisarda mostrando di condividere la ricostruzione indiziaria del primo Giudice che dimostrava l'esistenza tra IN e il clan, quantomeno di un rapporto sinallagmatico, connotato da reciproci oneri e vantaggi. In particolare, incensurabile è la valutazione del compendio indiziario incentrato sulle conversazioni intercettate non illogicamente valutate - che designano, attraverso la conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche e del contesto mafioso nel quale operava, la consapevolezza del suo contributo al sodalizio - in uno ai vantaggi conseguiti, di cui sono espressione le vicende dell'asta di cui al capo 4 e del sostegno elettorale al genero TO LL di cui al capo 3 22 - secondo l'autorevole orientamento secondo il quale in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima(Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). L'ordinanza ha richiamato, innanzitutto, gli accertamenti sulla esistenza ed operatività del sodalizio mafioso BI-Rapisarda, articolazione della famiglia Laudani, al quale erano individuati appartenenti - tra gli altri - NA EN e NU VA NI, che aveva tra gli obiettivi criminosi quello di turbare sistematicamente le vendite giudiziarie di immobili siti in Paternò e zone limitrofe. In tale contesto, NZ BI, in detenzione domiciliare fino al 13.10.2020 e poi da libero, continuava a comunicare le direttive al clan e ad essere interpellato per le questioni economiche ed associative di maggior interesse. In particolare, quanto alle aste giudiziarie emergeva come la loro gestione illecita si svolgesse di comune accordo tra le famiglie del clan BI-Rapisarda e SI (articolazione locale della famiglia Santapaola), tanto che NU VA NI rivendicava apertamente di intervenire per conto di entrambe le famiglie. Quanto alla posizione soggettiva del ricorrente rilevano i seguenti elementi: - il magazzino agrumicolo di pertinenza del ricorrente era la sede di incontri associativi, ai quali partecipavano NA EN, NU VA NI e NZ BI, durante i quali erano trattate questioni di immediato interesse (assunzione di persone) e la presenza di tali soggetti mafiosi, non solo gli era stata segnalata da tale Ture, ma era all'origine delle proteste della figlia di IN per i rischi che si correvano. Del resto, da un lato, si esclude la irrilevanza dei rapporti tra il ricorrente e NI, componente del clan, e si rileva la prospettiva di questi di dare apparenza formale alla ricezione di somme di denaro provenienti da turbativa d'asta; dall'altro, si dà rilevanza indiziante ai rapporti del ricorrente con il Benvegna, non potendo sfuggire al primo la qualità mafioso del secondo che aveva scontato 25 anni di carcere per omicidio. Cosicché è palese la genericità della censura mossa dal ricorrente volta a neutralizzare la destinazione associativa del capannone sulla base di rapporti familiari e di lavoro e sul ruolo politico del ricorrente. 4 - il ricorrente versava periodicamente a NZ BI somme destinate non solo all'asta giudiziaria di cui al capo 4 - rispetto al cui rilievo la censura del ricorrente è generica (v. pg. 7 e sg. dell'ordinanza) - ma anche ad altri interessi associativi e alle spese legali del BI, nessuna causale lecita si individuava per le somme di denaro versate per le spese legali del BI;
- quanto al "cavallo di ritorno" patito dal IN per la restituzione del mezzo rubato, si conferisce ad esso rilievo indiziario nella ricostruzione dei rapporti tra il ricorrente e l'esponente mafioso valorizzando non illogicamente la rabbia espressa dal BI per l'accaduto ed il commento secondo il quale questi non controllava più il territorio come prima, rimanendo generica la contestazione del ricorrente;
- il "peso" del IN nel contesto mafioso espresso attraverso il malcontento della figlia del EN, rispetto al quale generica e in fatto è la deduzione difensiva volta a sostenere l'opposta favorevole valenza di tale emergenza, considerando che si tratta del concorso esterno del ricorrente;
- il rapporto sinallagmatico emergeva anche dalla circostanza che IN si adoperava personalmente con il sindaco Naso per ottenere la rinnovazione dei contratti di lavoro dei due parenti degli affiliati con la ST - così designandosi la genericità e fattualità della censura difensiva a riguardo - e chiedeva al capomafia BI sostegno elettorale per il genero, TO LL - come successivamente verificatosi non essendovi nessun dubbio sulla qualità mafiosa degli sponsor del genero del ricorrente;
- il ricorrente mostra di conoscere vicende e dinamiche della consorteria di cui l'imprenditore si vantava, la fiducia e il credito di cui godeva nel gruppo, l'appoggio che del capomafia NZ BI costituiva;
- si valorizzano, ai fini del rapporto sinallagmatico, del tutto correttamente le vicende della acquisizione all'asta del capannone industriale sub capo 4 e quella dell'ottenimento del sostegno elettorale per il genero sub 22. 4. Quanto alle esigenze cautelari, la censura è genericamente posta rispetto alla ineccepibile considerazione del concreto e attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Oltre la duplice presunzione vigente, in alcun modo contrastata, si considera la stabilità e continuatività nel tempo dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con il clan, la pluralità di affari e interessi che legavano l'imprenditore all'associazione mafiosa e dalla proiezione indeterminata nel futuro della disponibilità palesata verso i maggiorenti del gruppo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/09/2024.