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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6743 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sciortino Giancarlo e Valeria Balistreri, presso il cui studio a
Bagheria (PA), via Cortile Greco n. 71, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ) CP_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 03/06/2025 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 22/07/1989 e di aver generato tre figli CP_1 Per_1
(12/10/1990), (22/11/1992) e (29/01/1996), ha chiesto la pronuncia della Per_2 Per_3 separazione, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore convivente con la figlia non indipendente economicamente, e la previsione a carico di entrambe le parti di Per_3 un contributo di € 500,00 al mese da versare direttamente alla figlia.
La resistente nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio. CP_1
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dal ricorrente.
1 L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente ed il tenore degli atti difensivi del ricorrente inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
2. Ascoltato all'udienza del 19/11/2025, ha dichiarato: “mia figlia si Parte_1 Per_3
è laureata alla triennale, adesso frequenta la magistrale a Torino;
vive in un immobile condotto in locazione;
gli altri miei due figli sono entrambi indipendenti;
attualmente io verso circa 700-
800 euro al mese direttamente a;
le faccio una ricarica Postepay;
un'altra somma, Per_3 invece, la verso a mia moglie ma sono sempre soldi per mia figlia e concernenti la gestione della casa;
questa somma varia, dipende da quello di cui ha bisogno”. Per_3
Orbene, avuto riguardo alla stessa disponibilità manifestata dal ricorrente, va previsto a suo carico l'obbligo di versare alla resistente un assegno di € 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne e non indipendente;
l'assegno, infatti, non Per_3 può essere versato in favore della figlia direttamente, in assenza di specifica domanda di quest'ultima (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021).
Il ricorrente va, infine, obbligato a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, secondo le definizioni e modalità sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato da questo Tribunale il 02/07/2019.
3. Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambe le parti, data l'espressa richiesta del ricorrente e in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico,
“inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”, essa va assegnata alla resistente, affinché la abiti insieme alla figlia non ancora indipendente.
4. Stante la natura del giudizio e la contumacia della resistente, le spese di lite vanno lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
22/11/1964 ( e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
28/01/1959 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Monreale (PA) C.F._2 il 22/07/1989.
2 b) Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita a San Cipirello (PA), via Matteotti n. 2, a
[...]
CP_1
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Parte_1 CP_1 di € 500,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nata a Per_3
PA (PA) il 29/01/1996, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del 02/07/2019.
d) Lascia a carico del ricorrente le spese di lite.
e) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Monreale al n. 17, p. II, serie
A, dell'anno 1989).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 27/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA RI FR IC
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6743 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sciortino Giancarlo e Valeria Balistreri, presso il cui studio a
Bagheria (PA), via Cortile Greco n. 71, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ) CP_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 03/06/2025 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 22/07/1989 e di aver generato tre figli CP_1 Per_1
(12/10/1990), (22/11/1992) e (29/01/1996), ha chiesto la pronuncia della Per_2 Per_3 separazione, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore convivente con la figlia non indipendente economicamente, e la previsione a carico di entrambe le parti di Per_3 un contributo di € 500,00 al mese da versare direttamente alla figlia.
La resistente nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio. CP_1
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dal ricorrente.
1 L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente ed il tenore degli atti difensivi del ricorrente inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
2. Ascoltato all'udienza del 19/11/2025, ha dichiarato: “mia figlia si Parte_1 Per_3
è laureata alla triennale, adesso frequenta la magistrale a Torino;
vive in un immobile condotto in locazione;
gli altri miei due figli sono entrambi indipendenti;
attualmente io verso circa 700-
800 euro al mese direttamente a;
le faccio una ricarica Postepay;
un'altra somma, Per_3 invece, la verso a mia moglie ma sono sempre soldi per mia figlia e concernenti la gestione della casa;
questa somma varia, dipende da quello di cui ha bisogno”. Per_3
Orbene, avuto riguardo alla stessa disponibilità manifestata dal ricorrente, va previsto a suo carico l'obbligo di versare alla resistente un assegno di € 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne e non indipendente;
l'assegno, infatti, non Per_3 può essere versato in favore della figlia direttamente, in assenza di specifica domanda di quest'ultima (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021).
Il ricorrente va, infine, obbligato a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, secondo le definizioni e modalità sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato da questo Tribunale il 02/07/2019.
3. Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambe le parti, data l'espressa richiesta del ricorrente e in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico,
“inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”, essa va assegnata alla resistente, affinché la abiti insieme alla figlia non ancora indipendente.
4. Stante la natura del giudizio e la contumacia della resistente, le spese di lite vanno lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
22/11/1964 ( e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
28/01/1959 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Monreale (PA) C.F._2 il 22/07/1989.
2 b) Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita a San Cipirello (PA), via Matteotti n. 2, a
[...]
CP_1
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Parte_1 CP_1 di € 500,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nata a Per_3
PA (PA) il 29/01/1996, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del 02/07/2019.
d) Lascia a carico del ricorrente le spese di lite.
e) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Monreale al n. 17, p. II, serie
A, dell'anno 1989).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 27/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA RI FR IC
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