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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TA GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 12/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942029006387922000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato la Sentenza n. 3115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, depositata in data 02.05.2024, con cui veniva rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n.09420229006387922000 notificato il 20.01.2023 per €691,49 relativo alla cartella di pagamento n.09420180013075613000 notificata il 2.10.2018 relativo a tassa automobilistica 2013.
Eccepiva trattarsi di tributo non dovuto come statuito dalla sentenza n.158/2021 pronunciata dalla CTP di
RC in data 20.01.2020 depositata il 21.01.2021.
In ogni caso eccepiva la prescrizione del diritto e la nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
La Corte rigettava il ricorso in quanto rilevava che la lettura della predetta sentenza, senza l'allegazione degli atti afferenti al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa, non consentiva di collegare l'annullamento in essa statuito con la cartella di pagamento sottesa all'intimazione oggi impugnata.
Rigettava inoltre l'eccezione di prescrizione
Nell'atto d'appello si evidenzia che il tributo è stato dichiarato non dovuto con sentenza n. 158/2021 pronunciata il 20.01.2020, depositata il 21.01.2021, relativamente al proc. 3420/2019, sez. 6 -
Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria.
diventata definitiva, che ha accolto il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata per il tributo relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2013.
L'Agente della Riscossione, preso atto dell'intervenuta sentenza di annullamento del debito n. 158/2021 pronunciata il 20.01.2020 dalla Commissione Tributaria di Reggio Calabria Sez. 6, depositata il
21.01.2021, a definizione del procedimento RG. 3420/2019, ha provveduto a sospendere la cartella in questione, come da estratto ruolo aggiornato che si deposita unitamente alle presenti controdeduzioni, in attesa che l'Ente impositore, unico titolare del credito, provveda allo sgravio della pretesa.
All'odierna udienza la corte ha deciso ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza la Corte ha deciso ha deciso come da dispositivo.
La Corte preso atto di quanto sopra dichiara ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92 estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Reggio Calabria 22 gennaio 2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TA GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 12/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942029006387922000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato la Sentenza n. 3115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, depositata in data 02.05.2024, con cui veniva rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n.09420229006387922000 notificato il 20.01.2023 per €691,49 relativo alla cartella di pagamento n.09420180013075613000 notificata il 2.10.2018 relativo a tassa automobilistica 2013.
Eccepiva trattarsi di tributo non dovuto come statuito dalla sentenza n.158/2021 pronunciata dalla CTP di
RC in data 20.01.2020 depositata il 21.01.2021.
In ogni caso eccepiva la prescrizione del diritto e la nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
La Corte rigettava il ricorso in quanto rilevava che la lettura della predetta sentenza, senza l'allegazione degli atti afferenti al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa, non consentiva di collegare l'annullamento in essa statuito con la cartella di pagamento sottesa all'intimazione oggi impugnata.
Rigettava inoltre l'eccezione di prescrizione
Nell'atto d'appello si evidenzia che il tributo è stato dichiarato non dovuto con sentenza n. 158/2021 pronunciata il 20.01.2020, depositata il 21.01.2021, relativamente al proc. 3420/2019, sez. 6 -
Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria.
diventata definitiva, che ha accolto il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata per il tributo relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2013.
L'Agente della Riscossione, preso atto dell'intervenuta sentenza di annullamento del debito n. 158/2021 pronunciata il 20.01.2020 dalla Commissione Tributaria di Reggio Calabria Sez. 6, depositata il
21.01.2021, a definizione del procedimento RG. 3420/2019, ha provveduto a sospendere la cartella in questione, come da estratto ruolo aggiornato che si deposita unitamente alle presenti controdeduzioni, in attesa che l'Ente impositore, unico titolare del credito, provveda allo sgravio della pretesa.
All'odierna udienza la corte ha deciso ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza la Corte ha deciso ha deciso come da dispositivo.
La Corte preso atto di quanto sopra dichiara ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92 estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Reggio Calabria 22 gennaio 2026