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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2901/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202400604075 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il dr. Ricorrente_1, impugna la cartella di pagamento n. 295 2024 00604075 13 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 1.425,95 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2022 (di cui € 1.420,07 per tassa evasa ed € 5,88 per diritti di notifica) in relazione all'autovettura targata Targa_2
Nel ricorso, eccepisce:
· l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
· di non aver mai posseduto l'autovettura TG Targa_2, in quanto è stato vittima di un c.d. “furto di identità”, regolarmente denunciato all'Autorità Giudiziaria non appena ne ha avuto notizia, ovvero in data
25.07.08, allegando corposa documentazione a suffragio di detta affermazione.
Ciò premesso, chiede conclusivamente l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, per le attività di competenza dell'Ente impositore, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Regione Sicilia, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in quanto la parte ricorrente ha documentato le circostanze allegate e sopra riportate, producendo in giudizio numerosi documenti, elencati in calce al ricorso, tra i quali due precedenti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate di Messina di accoglimento di precedenti reclami presentati dal medesimo odierno ricorrente in merito ad analoghe richieste di pagamento di bolli per gli anni 2010 e 2011, tenuto conto del documentato furto di identità denunciato dal contribuente, dai quali emerge che effettivamente il ricorrente è stato vittima di “furto di identità” e che non è mai stato proprietario del veicolo cui si riferisce la tassa richiesta.
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, Sezione undicesima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna i resistenti, in solido, al pagamento al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in € 250,00, oltre accessori come per legge ed oltre CU.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2901/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202400604075 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il dr. Ricorrente_1, impugna la cartella di pagamento n. 295 2024 00604075 13 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 1.425,95 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2022 (di cui € 1.420,07 per tassa evasa ed € 5,88 per diritti di notifica) in relazione all'autovettura targata Targa_2
Nel ricorso, eccepisce:
· l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
· di non aver mai posseduto l'autovettura TG Targa_2, in quanto è stato vittima di un c.d. “furto di identità”, regolarmente denunciato all'Autorità Giudiziaria non appena ne ha avuto notizia, ovvero in data
25.07.08, allegando corposa documentazione a suffragio di detta affermazione.
Ciò premesso, chiede conclusivamente l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, per le attività di competenza dell'Ente impositore, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Regione Sicilia, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in quanto la parte ricorrente ha documentato le circostanze allegate e sopra riportate, producendo in giudizio numerosi documenti, elencati in calce al ricorso, tra i quali due precedenti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate di Messina di accoglimento di precedenti reclami presentati dal medesimo odierno ricorrente in merito ad analoghe richieste di pagamento di bolli per gli anni 2010 e 2011, tenuto conto del documentato furto di identità denunciato dal contribuente, dai quali emerge che effettivamente il ricorrente è stato vittima di “furto di identità” e che non è mai stato proprietario del veicolo cui si riferisce la tassa richiesta.
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, Sezione undicesima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna i resistenti, in solido, al pagamento al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in € 250,00, oltre accessori come per legge ed oltre CU.