Art. 15.
Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 .
La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell' articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' aumentata a lire 1.300. ((7)) ----------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 ottobre 1988, n. 992 (in G.U. 1a s.s. 2/11/1988, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consentiva - con le stesse modalita' ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilita' delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorche' queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili".
Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 .
La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell' articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' aumentata a lire 1.300. ((7)) ----------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 ottobre 1988, n. 992 (in G.U. 1a s.s. 2/11/1988, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consentiva - con le stesse modalita' ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilita' delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorche' queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili".