Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4291/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4291/2020 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 9.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. Spigolon
Gianluca (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ) TE C.F._2
APPELLATO contumace
E
; Controparte_2
APPELLATO contumace
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 418/2020 depositata il 12.3.2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione ex art. 615 cpc e annullato l'ingiunzione di pagamento.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che l'ente impositore non avesse correttamente notificato all'opponente i verbali di infrazione al codice della strada del 18.6.2013 e del 22.11.2013, nonostante l'allegazione della copia degli avvisi di ricevimento.
Pertanto, chiedeva in riforma della sentenza di I grado il rigetto dell'opposizione proposta da TE
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e del TE [...]
, non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati. Controparte_2
Nel merito, si osserva quanto segue.
Come affermato dalla Corte di cassazione (Sent. 12 dicembre 2017, n. 29653),
l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, a seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), ha perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo, come tale idonea a consentire l'attivazione del procedimento di riscossione mediante ruolo;
nel sistema risultante dopo le descritte novelle, essa costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale. La descritta natura complessa della ingiunzione importa, da un lato, l'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo (ad esempio,
l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma richiede altresì, in relazione all'efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo la sua esistenza e determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U, 25/05/2009, n. 11992).
Avverso siffatta ingiunzione, il rimedio apprestato dal medesimo r.d. n. 639 del 1910 è rappresentato dall'opposizione da proporsi ad iniziativa della parte ingiunta: proprio
Pagina 2 di 5 dall'illustrata natura complessa dell'ingiunzione deriva che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione ai peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così Cass. 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. In altre parole, l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che
è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812; con specifico riferimento alla distribuzione dell'onus probandi, Cass. 16/05/2016, n. 9989).
Nel caso di specie, il GdP ha affermato che non vi era la prova che i verbali di infrazione al codice della strada del 18.6.2013 e del 22.11.2013 erano stati ritualmente contestati al trasgressore e che, pertanto, gli stessi non erano divenuti titoli esecutivi e non potevano formare oggetto del recupero forzoso azionato dall'ente impositore con la procedura ex r.d. n. 639 del 1910.
In particolare, il giudice di prime cure ha rilevato che a fronte del disconoscimento operato dall'opponente in ordine alla conformità all'originale degli avvisi di ricevimento, relativi alle notifiche dei predetti verbali, prodotti in copia fotostatica dall'ente impositore, spettava a quest'ultimo produrre gli originali.
Pertanto, in mancanza della produzione degli originali, ha ritenuto fondata l'eccezione dell'opponente ed ha accolto l'opposizione.
Pagina 3 di 5 Il Tribunale ritiene che la statuizione del giudice di primo grado vada confermata in virtù delle condivisibili motivazioni sopra richiamate.
Invero, la S.C., con sentenza n. 30318/2019, ha chiarito che, ai fini della dimostrazione della regolarità della notifica, non è necessario che l'agente della riscossione (o l'ente impositore) produca in giudizio l'originale dell'avviso di ricevimento, potendo essere sufficiente la mera fotocopia del documento, se la conformità all'originale della stessa non sia tempestivamente disconosciuta ex artt. 241 e 215 c.p.c. La produzione della fotocopia che non sia stata tempestivamente disconosciuta non esonera, infatti, il soggetto che contesti l'autenticità della sottoscrizione dal proporre la querela di falso avverso la fotocopia stessa.
Quanto al disconoscimento della fotocopia rispetto all'originale, occorre osservare che in diverse occasioni la stessa Suprema Corte ha affermato che lo stesso non può essere formulato in maniera generica ma deve essere effettuato “in modo formale e inequivoco” (cfr. Cass. civ., n. 3540/2019) nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento che si intende contestare. La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, pertanto, «non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»(cfr. Cass. civ., n. 27633/2018; meno recentemente cfr. Cass. civ., n. 13425/2014).
L'eventuale tempestivo e specifico disconoscimento della conformità della fotocopia dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo del servizio postale comporta l'onere per l'agente della riscossione o per l'ente impositore di produrre in giudizio l'originale dell'atto, nei confronti del quale dovrà essere proposta la querela di falso.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal GdP, l'opponente alla prima udienza ha contestato specificamente la conformità delle fotocopie prodotte in atti (cfr. copia del verbale di udienza prodotto dallo stesso appellante) e, pertanto, era onere dell'ente impositore produrre l'originale.
Pertanto, in mancanza della produzione degli originali degli avvisi di ricevimento, il
GdP correttamente ha ritenuto che l'ente impositore non avesse fornito la prova di aver correttamente notificato gli atti presupposti e correttamente ha accolto l'opposizione.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228
è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
Pagina 4 di 5 “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 29/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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