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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA US, Presidente
PIRONE OLGA, TO
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19108/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK31PPD00297-2024 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12721/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 05/12/2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento TK3IPPD00297-2024, notificata in data 18/10/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contenente la pretesa di € 146.514,00 a titolo di IRPEF e altre pretese erariali maturate nei confronti di Nominativo_1, fratello e de cuius del ricorrente.
In particolare la parte si duole che l'Agenzia ha proposto l'azione nei suoi confronti senza considerare l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del fratello che gli darebbe titolo per opporre l'incapienza del relativo patrimonio e l'incapacità dello stesso a soddisfare la pretesa erariale mossa nei suoi confronti dall'Agenzia per la totalità del credito.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle entrate-riscossione, contestando il ricorso e, in particolare, eccependo che l'accettazione con beneficio di inventario a fini “impeditivi” della pretesa poteva valere unicamente nella successiva fase esecutiva, ben potendo invece in tale fase essere mossa nei confronti, indifferentemente, di uno dei coobbligati.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa veniva decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestato che il ricorrente ha accettato con beneficio di inventario l'eredità del fratello, con atto del
28.01.2020; quest'ultimo, de cuius dell'eredità era il destinatario della pretesa fiscale sorta in forza di una sentenza della Corte di giustizia tributaria passata in giudicato.
Si tratta pertanto di crediti già accertati rispetto ai quali l'intimazione oggi opposta interviene nella fase esecutiva rispetto alla quale l'erede che ha accettato con beneficio di inventario può far valere i limiti dei beni appartenenti al patrimonio del de cuius.
L'art. 484 cod. civ. nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si attui con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, atteso che sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Da ciò consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice
(artt. 485,487,488 cod. civ.) (in questi termini Cass., Sez. 2, 9/8/2005, n. 16739).
Orbene, come già affermato da questa Corte, l'accettazione beneficiata pone l'erede-debitore in una posizione più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius, incidendo sulla «qualità del relativo rapporto », sì da assumere rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia quale oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso, prima che venga a instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata (o della misura cautelare finalizzata all'esecuzione) (in tal senso,
Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. U., ordinanza interlocutoria, 07/05/2013, n. 10531; Cass.,
Sez. 3, 2015, n. 7090), e da precludere ogni misura anche cautelare sui beni personali dell'erede (Cass.,
Sez. 2, 18/5/1993, n. 5641).
Pertanto, l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna (Cass., Sez. 2,
14/3/2003, n. 3791; Cass., Sez. 3, 16/11/1994, n. 9690), per avere egli comunque acquisito i diritti caduti in successione ed essere divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché intra vires hereditatis
(Cass., Sez. 3, 4/9/2012, n. 14821; Cass., Sez. 3, 14/3/2003, n. 3791), - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod. civ. - essere assoggettato dai medesimi ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. (Cass., Sez. 2, 14/3/2003, n.
3791; Cass., Sez. 3, 16/11/1994, n. 9690).
Ciò risulta chiarito dalle pronunce della Corte di cassazione sopra citate, e in particolare laddove è stato testualmente affermato che «L'erede beneficiario è legittimato a contraddire alle azioni di accertamento e condanna proposte dai creditori dell'ereditando (Cass.
6.11.1991 n. 11848; 17.10.1977 n. 4428 e altre precedenti conformi, ma, una volta che abbia eseguito la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498 cod. civ., i creditori non hanno diritto a realizzare coattivamente il proprio credito assoggettando ad espropriazione i beni caduti in successione, che vanno liquidati nei modi previsti dagli artt. 499 e ss. cod. civ. Di tal che l'erede beneficiario, cui sia intimato il precetto di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo contro di lui formato, non potendo eseguire pagamenti se non sulla base dello stato di graduazione nell'ambito della liquidazione cui provvede nell'interesse di tutti i creditori e legatori, deve opporsi alla esecuzione e può farlo già attraverso l'opposizione a precetto. 4. ( cfr. Corte di cass. sez. III sentenza del 16/11/1994 n. 9690- Rv. 488654 - 01).
E se così è, appare evidente come a essere precluso al creditore dell'eredità non sia il giudizio di cognizione volto ad accertare il credito e ottenere la condanna degli eredi, ma la sola fase esecutiva, l'unica soggetta alla disciplina della procedura propria dell'eredità beneficiata, che consente all'erede beneficiato di procedere attraverso la liquidazione individuale ex art. 495 cod. civ., ossia pagando i creditori man mano che si presentino, oppure, a sua scelta od obbligatoriamente in presenza di certe condizioni, attraverso quella concorsuale ex art. 498 cod. civ., che, diretta a garantire la pari condizioni dei creditori dell'eredità e dei legatari, impone il rispetto delle fasi 1) della formazione dello stato passivo, 2) della liquidazione dell'attivo,
3) della formazione dello stato di graduazione, con collocazione secondo il grado di preferenza legale (in primo luogo le spese del procedimento di accettazione con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 511 cod. civ., quindi i crediti assistititi da diritto di prelazione e, infine, i legati) e 4) del pagamento dei debiti ereditari.
Il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude, infatti, che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo, sicché l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza (Cass., Sez. 5, 24/10/2008, n. 25670;
Cass., Sez. 1, 17/10/1977, n. 4428). Ciò comporta che nella medesima posizione viene a trovarsi l'erede beneficiato che abbia pagato con proprie risorse il debito ereditario, al quale l'art. 1203, n. 4, cod. civ., concede, infatti, il diritto potestativo di surrogarsi di diritto nella posizione del creditore ereditario e di esercitarlo anche attraverso l'instaurazione di un giudizio di cognizione volto ad ottenere la condanna dell'eredità al relativo rimborso, dovendosi l'operatività di diritto della surroga legale intendere nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore originario e del debitore, e non invece nel senso che la sua concreta attuazione possa prescindere dalla rituale domanda del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto (Cass., Sez. L., 22/2/1995, n. 1997;
Cass., Sez. 1, 24/11/1981, n. 6240).
L'erede beneficiato in fase oppositiva quindi «è ammesso a denunciare, oltre che l'irregolarità formale, anche, qualora non si siano formate preclusioni, il diritto del creditore di procedere esecutivamente, introducendo contenuti analoghi a quelli che, nel sistema del codice di rito, appartengono al perimetro dell'opposizione all'esecuzione, introducendo la questione relativa alla capienza o meno del patrimonio ereditario a far fronte ai debiti tributari e, sotto tale profilo, prospettando una questione relativa ai limiti dell'azione di riscossione che spetta al giudice tributario definire (vd., con specifico riferimento al giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento instaurato dal socio che ha fatto valere la violazione del principio di sussidiarietà a causa dell'inosservanza del principio del beneficium excussionis: Cass. Sez. Un., 16 dicembre 2020, n. 28709)».
Orbene, richiamati i principi normativi e giurisprudenziali al riguardo, la posizione dell'odierno contribuente che propone opposizione all'intimazione a lui notificata nella totalità dell'importo maturato nei confronti del fratello defunto, è condivisibile. L'Agenzia non ha diritto, infatti, di agire nelle forme dell'esecuzione sui beni del debitore (erede beneficiario) senza considerare lo speciale procedimento previsto dal codice civile in tema di eredità beneficiata, sopra richiamato.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto.
Le spese possono essere compensate tenuto conto che la pretesa almeno in parte è comunque dovuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese. Roma li 10 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA US, Presidente
PIRONE OLGA, TO
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19108/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK31PPD00297-2024 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12721/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 05/12/2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento TK3IPPD00297-2024, notificata in data 18/10/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contenente la pretesa di € 146.514,00 a titolo di IRPEF e altre pretese erariali maturate nei confronti di Nominativo_1, fratello e de cuius del ricorrente.
In particolare la parte si duole che l'Agenzia ha proposto l'azione nei suoi confronti senza considerare l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del fratello che gli darebbe titolo per opporre l'incapienza del relativo patrimonio e l'incapacità dello stesso a soddisfare la pretesa erariale mossa nei suoi confronti dall'Agenzia per la totalità del credito.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle entrate-riscossione, contestando il ricorso e, in particolare, eccependo che l'accettazione con beneficio di inventario a fini “impeditivi” della pretesa poteva valere unicamente nella successiva fase esecutiva, ben potendo invece in tale fase essere mossa nei confronti, indifferentemente, di uno dei coobbligati.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa veniva decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestato che il ricorrente ha accettato con beneficio di inventario l'eredità del fratello, con atto del
28.01.2020; quest'ultimo, de cuius dell'eredità era il destinatario della pretesa fiscale sorta in forza di una sentenza della Corte di giustizia tributaria passata in giudicato.
Si tratta pertanto di crediti già accertati rispetto ai quali l'intimazione oggi opposta interviene nella fase esecutiva rispetto alla quale l'erede che ha accettato con beneficio di inventario può far valere i limiti dei beni appartenenti al patrimonio del de cuius.
L'art. 484 cod. civ. nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si attui con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, atteso che sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Da ciò consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice
(artt. 485,487,488 cod. civ.) (in questi termini Cass., Sez. 2, 9/8/2005, n. 16739).
Orbene, come già affermato da questa Corte, l'accettazione beneficiata pone l'erede-debitore in una posizione più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius, incidendo sulla «qualità del relativo rapporto », sì da assumere rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia quale oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso, prima che venga a instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata (o della misura cautelare finalizzata all'esecuzione) (in tal senso,
Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. U., ordinanza interlocutoria, 07/05/2013, n. 10531; Cass.,
Sez. 3, 2015, n. 7090), e da precludere ogni misura anche cautelare sui beni personali dell'erede (Cass.,
Sez. 2, 18/5/1993, n. 5641).
Pertanto, l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna (Cass., Sez. 2,
14/3/2003, n. 3791; Cass., Sez. 3, 16/11/1994, n. 9690), per avere egli comunque acquisito i diritti caduti in successione ed essere divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché intra vires hereditatis
(Cass., Sez. 3, 4/9/2012, n. 14821; Cass., Sez. 3, 14/3/2003, n. 3791), - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod. civ. - essere assoggettato dai medesimi ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. (Cass., Sez. 2, 14/3/2003, n.
3791; Cass., Sez. 3, 16/11/1994, n. 9690).
Ciò risulta chiarito dalle pronunce della Corte di cassazione sopra citate, e in particolare laddove è stato testualmente affermato che «L'erede beneficiario è legittimato a contraddire alle azioni di accertamento e condanna proposte dai creditori dell'ereditando (Cass.
6.11.1991 n. 11848; 17.10.1977 n. 4428 e altre precedenti conformi, ma, una volta che abbia eseguito la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498 cod. civ., i creditori non hanno diritto a realizzare coattivamente il proprio credito assoggettando ad espropriazione i beni caduti in successione, che vanno liquidati nei modi previsti dagli artt. 499 e ss. cod. civ. Di tal che l'erede beneficiario, cui sia intimato il precetto di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo contro di lui formato, non potendo eseguire pagamenti se non sulla base dello stato di graduazione nell'ambito della liquidazione cui provvede nell'interesse di tutti i creditori e legatori, deve opporsi alla esecuzione e può farlo già attraverso l'opposizione a precetto. 4. ( cfr. Corte di cass. sez. III sentenza del 16/11/1994 n. 9690- Rv. 488654 - 01).
E se così è, appare evidente come a essere precluso al creditore dell'eredità non sia il giudizio di cognizione volto ad accertare il credito e ottenere la condanna degli eredi, ma la sola fase esecutiva, l'unica soggetta alla disciplina della procedura propria dell'eredità beneficiata, che consente all'erede beneficiato di procedere attraverso la liquidazione individuale ex art. 495 cod. civ., ossia pagando i creditori man mano che si presentino, oppure, a sua scelta od obbligatoriamente in presenza di certe condizioni, attraverso quella concorsuale ex art. 498 cod. civ., che, diretta a garantire la pari condizioni dei creditori dell'eredità e dei legatari, impone il rispetto delle fasi 1) della formazione dello stato passivo, 2) della liquidazione dell'attivo,
3) della formazione dello stato di graduazione, con collocazione secondo il grado di preferenza legale (in primo luogo le spese del procedimento di accettazione con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 511 cod. civ., quindi i crediti assistititi da diritto di prelazione e, infine, i legati) e 4) del pagamento dei debiti ereditari.
Il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude, infatti, che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo, sicché l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza (Cass., Sez. 5, 24/10/2008, n. 25670;
Cass., Sez. 1, 17/10/1977, n. 4428). Ciò comporta che nella medesima posizione viene a trovarsi l'erede beneficiato che abbia pagato con proprie risorse il debito ereditario, al quale l'art. 1203, n. 4, cod. civ., concede, infatti, il diritto potestativo di surrogarsi di diritto nella posizione del creditore ereditario e di esercitarlo anche attraverso l'instaurazione di un giudizio di cognizione volto ad ottenere la condanna dell'eredità al relativo rimborso, dovendosi l'operatività di diritto della surroga legale intendere nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore originario e del debitore, e non invece nel senso che la sua concreta attuazione possa prescindere dalla rituale domanda del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto (Cass., Sez. L., 22/2/1995, n. 1997;
Cass., Sez. 1, 24/11/1981, n. 6240).
L'erede beneficiato in fase oppositiva quindi «è ammesso a denunciare, oltre che l'irregolarità formale, anche, qualora non si siano formate preclusioni, il diritto del creditore di procedere esecutivamente, introducendo contenuti analoghi a quelli che, nel sistema del codice di rito, appartengono al perimetro dell'opposizione all'esecuzione, introducendo la questione relativa alla capienza o meno del patrimonio ereditario a far fronte ai debiti tributari e, sotto tale profilo, prospettando una questione relativa ai limiti dell'azione di riscossione che spetta al giudice tributario definire (vd., con specifico riferimento al giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento instaurato dal socio che ha fatto valere la violazione del principio di sussidiarietà a causa dell'inosservanza del principio del beneficium excussionis: Cass. Sez. Un., 16 dicembre 2020, n. 28709)».
Orbene, richiamati i principi normativi e giurisprudenziali al riguardo, la posizione dell'odierno contribuente che propone opposizione all'intimazione a lui notificata nella totalità dell'importo maturato nei confronti del fratello defunto, è condivisibile. L'Agenzia non ha diritto, infatti, di agire nelle forme dell'esecuzione sui beni del debitore (erede beneficiario) senza considerare lo speciale procedimento previsto dal codice civile in tema di eredità beneficiata, sopra richiamato.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto.
Le spese possono essere compensate tenuto conto che la pretesa almeno in parte è comunque dovuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese. Roma li 10 dicembre 2025 Il Presidente