Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 22/04/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 18644/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. DI GENNARO Parte_1 C.F._1
ADRIANA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona dell'Amministratore unico legale nonché legale rappresentante Controparte_1 p.t., dott. , rapp.ta e difesa dall'Avv. ROMANO ANNANTONIA presso il cui Controparte_2 studio è elettivamente domiciliato in Quarto (NA)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.08.2024, parte ricorrente agiva nei confronti della Controparte_1
chiedendo di accertare il suo diritto a percepire il cosiddetto “conguaglio ore anno” per il
[...] periodo compreso tra gennaio 2016 e dicembre 2021, importo corrispondente all'ammontare delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, nella misura in cui, applicata la compensazione con le ore non lavorate ma comunque retribuite, residuino compensi qualificabili come lavoro supplementare o straordinario.
Chiedeva, altresì, di accertare che le somme dovute a tale titolo, una volta applicata la compensazione suddetta, dovessero essere maggiorate secondo quanto previsto dall'art. 38 del
CCNL di categoria, spettandogli, a tale titolo, la somma di € 509,40, come risultante dal conteggio allegato al ricorso, al cui pagamento chiedeva condannare parte resistente;
in via subordinata, chiedeva la condanna per ogni diverso importo e numero di ore che fosse accertato nel corso del giudizio. Si costituiva tempestivamente la chiedendo il rigetto della domanda, siccome Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, oltreché sfornita di prova.
Va premesso che, ai sensi del d.lgs. 175/16, alle società in house providing si applicano le norme di diritto comune, salve le diverse disposizioni contenute nell' art. 1, comma 3 del medesimo decreto. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”. Ragion per cui i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata. Tra l'altro, lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19 comma 1, salvo quanto da esso previsto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile. In definitiva, ritenendo applicabile la disciplina privatistica, risultano infondate le deduzioni espresse sul punto dalla società odierna opponente. Nel merito, la norma cui bisogna fare riferimento, al fine della presente decisione è l'art. 31 del CCNL nel testo ratione temporis vigente che stabilisce:
1
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della
r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a.
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”. Ne consegue che, in base alla volontà delle parti sociali, il rapporto di lavoro è caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario con la particolarità del pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Risulta pertanto infondata in punto di diritto - oltre che smentita in fatto dalla documentazione versata in atti (cfr. in atti busta paga gennaio 2019 alla voce 'conguaglio ore mese') - ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di 'conguaglio ore', dal momento che dalla natura multiperiodale dell'orario, programmato su base annuale, discende necessariamente il conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro, in relazione al quale il lavoratore ha comunque percepito, in base al CCNL, la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale (173 ore). Conclusivamente nella totale assenza da parte della difesa della resistente, di alcuna puntuale contestazione contabile delle poste creditorie analiticamente riportate nel corpo del ricorso introduttivo, la società opponente è tenuta al pagamento dell'importo richiesto in ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito (per ulteriormente specificare può aversi riguardo agli importi annuali di cui ai conteggi depositati dal gennaio successivo dell'anno di riferimento) fino al soddisfo. Sul punto giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la
2 sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass
4051/2011; Cass.10116/2015).
La domanda va, dunque, accolta provvedendosi come in dispositivo. Le spese si liquidano come in dispositivo e si pongono a carico della resistente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie la domanda e condanna , in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_1 corrispondere €. 509,40 in favore del ricorrente, oltre accessori come per legge fino al saldo, a titolo di "conguaglio ore anno" per gli anni da gennaio 2016 a dicembre 2021;
b) condanna parte resistente al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €.
321,00 con attribuzione all'avv. Adriana Di Gennaro per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli, 22/04/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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