CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35806 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ET OL, che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 1 Num. 35806 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 06/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha rideterminato, previo riconoscimento dele attenuanti generiche, la pena irrogata a IG IA, ritenuto responsabile del delitto di omicidio commesso in concorso con altri e aggravato dalla premeditazione e per motivi abietti e futili di CI SS, nei confronti del quale erano stati esplosi numerosi colpi di pistola, fatto commesso in Napoli settembre 1979. La pena, fissata dal giudice di primo grado in anni nove di reclusione previo riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e l'applicazione della riduzione per la scelta del rito, è stata rimodulata in anni otto di reclusione. 2. La Corte di assise di appello ha affrontato la questione, dedotta con l'atto di impugnazione, della intervenuta estinzione per prescrizione in applicazione della disciplina antecedente alla riforma introdotta dalla I. n. 251 del 2005 dato che, con il riconoscimento delle attenuanti, il delitto contestato è punito con pena temporanea. Ha quindi richiamato il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite, secondo cui "il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)" - Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Rv. 266329 -. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di IG IA, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in merito alla questione della estinzione del reato per prescrizione. L'imputazione ha ad oggetto il delitto di omicidio, che è astrattamente punibile con pena temporanea;
quel che si è chiesto alla Corte di assise di appello, non ottenendo risposta, è di valutare che, in ragione del tempo del commesso reato, trova applicazione, in quanto disciplina più favorevole, la disposizione dell'art. 157 cod. pen. precedente alla modifica introdotta dalla legge n. 251 del 2005, e che all'esito del giudizio di primo grado è stata riconosciuta la sussistenza di un'attenuante posta in bilanciamento con l'aggravante che determina l'applicabilità della pena dell'ergastolo. 1 A fronte dei motivi di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello si è limitata a richiamare l'orientamento delle Sezioni unite. È peraltro incorsa in contraddizione nella parte in cui ha affermato che il comma secondo dell'art. 157 cod., pen., nella formulazione previgente, è inapplicabile al caso in esame in cui non si tratta di diminuzione di pena ma di sostituzione della specie di pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante, e poi ha attestato che la pena di anni 24 di reclusione integra in significativo scostamento dal minimo edittale. È evidente, alla luce di tale affermazione, che non è stata fatta applicazione del dettato dell'art. 65, comma primo, n. 1, cod. pen., che pure era stato evocato per sostenere che il termine "sostituzione" della pena perpetua è cosa diversa dal bilanciamento, ma non hanno considerato che, proprio in ragione della parziale riforma della sentenza con riconoscimento delle attenuanti generiche, detta norma era divenuta inapplicabile. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di assise di appello avrebbe dovuto distinguere i delitti puniti in astratto con la pena dell'ergastolo, e che sono imprescrittibili pure se commessi prima della novella del 2005 - I. n. 251 del 2005 - e quelli che sono puniti con l'ergastolo per effetto della ritenuta prevalenza di circostanze aggravanti. Questi ultimi sono imprescrittibili soltanto in presenza di una concreta configurazione finale del fatto, tale da implicare l'irrogazione in concreto della pena perpetua, in applicazione del comma secondo dell'art. 157 cod. pen. nella formulazione antecedente alla novella del 2005. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha rassegnato le conclusioni per iscritto, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso e sollecitando, in subordine, la rimessione del ricorso alle Sezioni unite. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di assise di appello, a dispetto di quanto affermato in ricorso, ha affrontato con compiutezza di esame la questione devoluta, relativa alla asserita estinzione del reato oggetto di condanna per intervenuta prescrizione. Il richiamo ai principi fissati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è esaustivo perché dà risposta alle richieste difensive senza che si possa dire, come 2 / invece affermato in ricorso, che siano rimaste almeno parzialmente in ombra e non trattate. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che "il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)" - Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Rv. 266329 -. Il caso preso in esame dalla sentenza appena richiamata è sovrapponibile a quello per il quale è ora intervenuto ricorso: un delitto di omicidio astrattamente punibile con l'ergastolo in ragione della contestazione di circostanze aggravanti, commesso prima della modifica normativa recata dalla legge n. 251 del 2005, e che è stato punito con pena temporanea in ragione della operatività di circostanze attenuanti che hanno comportato la sostituzione della pena dell'ergastolo con pena detentiva temporanea. Come precisato dalle Sezioni unite, il quesito di diritto a loro posto, sebbene formulato con specifico riferimento alla incidenza del riconoscimento della particolare attenuante a effetto speciale della collaborazione sulla prescrizione del reato (commesso prima della entrata in vigore della novella del 2005) di omicidio aggravato e punito con l'ergastolo, è stato riformulato alla stregua della generale questione della possibilità della prescrizione "dei delitti, sanzionabili in astratto con l'ergastolo, commessi anteriormente all'8 dicembre 2005 (data della entrata in vigore della norma che ha sostituito l'art. 157 cod. pen.), nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti l'applicazione della pena detentiva temporanea ovvero - in relazione alla disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 226, comma 1, del d. Igs. 19 febbraio 1998, n. 51 - la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione". 3. Al quesito sì come riformulato le Sezioni unite hanno dato risposta del tutto persuasiva, evidenziando che "nel sistema positivamente definito dall'art. 157 cod. pen. (testo originario) la comminazione normativa dell'ergastolo (in virtù della pura norma incriminatrice o del concorso di aggravante che preveda la pena perpetua) costituisce il discrimen che segna i confini dell'istituto della prescrizione: in esso include, a guisa di ideale spartiacque, la classe dei reati costituita dalle contravvenzioni e dai delitti punibili con la multa o con la reclusione;
mentre, nel contempo, esclude a priori la classe dei delitti astrattamente punibili con 3 \ • / 2 CASSAZ REMA DI IONE l'ergastolo. E la esclusione implica l'ineluttabile corollario che alla succitata classe dei delitti imprescrittibili (sulla base della condizione necessaria e sufficiente - giova ribadirlo - della astratta comminatoria della pena perpetua) non sono ovviamente riferibili le disposizioni dell'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., dettate (alla luce della evidente connessione col primo comma) con esclusivo riguardo ai reati astrattamente punibili colle pene dell'ammenda, dell'arresto, della multa e della reclusione". 4. In ragione delle condivise argomentazioni spese dalle Sezioni unite, alla cui integrale lettura si rinvia, il ricorso deve essere rigettato, senza che si ravvisino le condizioni per reinvestire della questione le Sezioni unite, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 giugno 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ET OL, che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 1 Num. 35806 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 06/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha rideterminato, previo riconoscimento dele attenuanti generiche, la pena irrogata a IG IA, ritenuto responsabile del delitto di omicidio commesso in concorso con altri e aggravato dalla premeditazione e per motivi abietti e futili di CI SS, nei confronti del quale erano stati esplosi numerosi colpi di pistola, fatto commesso in Napoli settembre 1979. La pena, fissata dal giudice di primo grado in anni nove di reclusione previo riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e l'applicazione della riduzione per la scelta del rito, è stata rimodulata in anni otto di reclusione. 2. La Corte di assise di appello ha affrontato la questione, dedotta con l'atto di impugnazione, della intervenuta estinzione per prescrizione in applicazione della disciplina antecedente alla riforma introdotta dalla I. n. 251 del 2005 dato che, con il riconoscimento delle attenuanti, il delitto contestato è punito con pena temporanea. Ha quindi richiamato il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite, secondo cui "il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)" - Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Rv. 266329 -. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di IG IA, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in merito alla questione della estinzione del reato per prescrizione. L'imputazione ha ad oggetto il delitto di omicidio, che è astrattamente punibile con pena temporanea;
quel che si è chiesto alla Corte di assise di appello, non ottenendo risposta, è di valutare che, in ragione del tempo del commesso reato, trova applicazione, in quanto disciplina più favorevole, la disposizione dell'art. 157 cod. pen. precedente alla modifica introdotta dalla legge n. 251 del 2005, e che all'esito del giudizio di primo grado è stata riconosciuta la sussistenza di un'attenuante posta in bilanciamento con l'aggravante che determina l'applicabilità della pena dell'ergastolo. 1 A fronte dei motivi di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello si è limitata a richiamare l'orientamento delle Sezioni unite. È peraltro incorsa in contraddizione nella parte in cui ha affermato che il comma secondo dell'art. 157 cod., pen., nella formulazione previgente, è inapplicabile al caso in esame in cui non si tratta di diminuzione di pena ma di sostituzione della specie di pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante, e poi ha attestato che la pena di anni 24 di reclusione integra in significativo scostamento dal minimo edittale. È evidente, alla luce di tale affermazione, che non è stata fatta applicazione del dettato dell'art. 65, comma primo, n. 1, cod. pen., che pure era stato evocato per sostenere che il termine "sostituzione" della pena perpetua è cosa diversa dal bilanciamento, ma non hanno considerato che, proprio in ragione della parziale riforma della sentenza con riconoscimento delle attenuanti generiche, detta norma era divenuta inapplicabile. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di assise di appello avrebbe dovuto distinguere i delitti puniti in astratto con la pena dell'ergastolo, e che sono imprescrittibili pure se commessi prima della novella del 2005 - I. n. 251 del 2005 - e quelli che sono puniti con l'ergastolo per effetto della ritenuta prevalenza di circostanze aggravanti. Questi ultimi sono imprescrittibili soltanto in presenza di una concreta configurazione finale del fatto, tale da implicare l'irrogazione in concreto della pena perpetua, in applicazione del comma secondo dell'art. 157 cod. pen. nella formulazione antecedente alla novella del 2005. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha rassegnato le conclusioni per iscritto, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso e sollecitando, in subordine, la rimessione del ricorso alle Sezioni unite. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di assise di appello, a dispetto di quanto affermato in ricorso, ha affrontato con compiutezza di esame la questione devoluta, relativa alla asserita estinzione del reato oggetto di condanna per intervenuta prescrizione. Il richiamo ai principi fissati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è esaustivo perché dà risposta alle richieste difensive senza che si possa dire, come 2 / invece affermato in ricorso, che siano rimaste almeno parzialmente in ombra e non trattate. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che "il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)" - Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Rv. 266329 -. Il caso preso in esame dalla sentenza appena richiamata è sovrapponibile a quello per il quale è ora intervenuto ricorso: un delitto di omicidio astrattamente punibile con l'ergastolo in ragione della contestazione di circostanze aggravanti, commesso prima della modifica normativa recata dalla legge n. 251 del 2005, e che è stato punito con pena temporanea in ragione della operatività di circostanze attenuanti che hanno comportato la sostituzione della pena dell'ergastolo con pena detentiva temporanea. Come precisato dalle Sezioni unite, il quesito di diritto a loro posto, sebbene formulato con specifico riferimento alla incidenza del riconoscimento della particolare attenuante a effetto speciale della collaborazione sulla prescrizione del reato (commesso prima della entrata in vigore della novella del 2005) di omicidio aggravato e punito con l'ergastolo, è stato riformulato alla stregua della generale questione della possibilità della prescrizione "dei delitti, sanzionabili in astratto con l'ergastolo, commessi anteriormente all'8 dicembre 2005 (data della entrata in vigore della norma che ha sostituito l'art. 157 cod. pen.), nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti l'applicazione della pena detentiva temporanea ovvero - in relazione alla disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 226, comma 1, del d. Igs. 19 febbraio 1998, n. 51 - la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione". 3. Al quesito sì come riformulato le Sezioni unite hanno dato risposta del tutto persuasiva, evidenziando che "nel sistema positivamente definito dall'art. 157 cod. pen. (testo originario) la comminazione normativa dell'ergastolo (in virtù della pura norma incriminatrice o del concorso di aggravante che preveda la pena perpetua) costituisce il discrimen che segna i confini dell'istituto della prescrizione: in esso include, a guisa di ideale spartiacque, la classe dei reati costituita dalle contravvenzioni e dai delitti punibili con la multa o con la reclusione;
mentre, nel contempo, esclude a priori la classe dei delitti astrattamente punibili con 3 \ • / 2 CASSAZ REMA DI IONE l'ergastolo. E la esclusione implica l'ineluttabile corollario che alla succitata classe dei delitti imprescrittibili (sulla base della condizione necessaria e sufficiente - giova ribadirlo - della astratta comminatoria della pena perpetua) non sono ovviamente riferibili le disposizioni dell'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., dettate (alla luce della evidente connessione col primo comma) con esclusivo riguardo ai reati astrattamente punibili colle pene dell'ammenda, dell'arresto, della multa e della reclusione". 4. In ragione delle condivise argomentazioni spese dalle Sezioni unite, alla cui integrale lettura si rinvia, il ricorso deve essere rigettato, senza che si ravvisino le condizioni per reinvestire della questione le Sezioni unite, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 giugno 2023