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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
IS NA, OR
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1898/2024 depositato il 30/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982004900344996800 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820031001489062000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1769/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 30.6.2024 Ricorrente_1 impugnava'intimazione di pagamento n. 29820249003449968000, notificato al contribuente e la sottesa cartella di pagamento n. 298 2003 10014890 62 000, relativa ad IRPEF ed Addizionale regionale IRPEF 1999, e relativi interessi e sanzioni.eccependo la decadenza da parte dell'ufficio e la prescrizione del tributo non essendo stata mai notificata la relativa cartella nella data aseritamente indicata del 12.12.2003.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto .
Si costituiva l'Ade eccependo la carenza di legittimazione in ordine ai vizi relativi alla notifica della cartella sottesa così come per la intimazione, riportandosi ai motivi esplicitati in comparsa emergendo da interrogazioni a video la corretta noitifca della cartella in data 12.12.2003 e di sucessivi atti interruttivi .
Alla pubblica udienza del 5.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che ,come prova della notifica del ricorso ad AdER, parte ricorrente ha depositato solo una copia in formato pdf della ricevuta di consegna della pec relativa alla notifica del ricorso, anziché il file eml, cosicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, il suddetto file eml serve, principalmente, a verificare non solo l'avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato pdf prodotta dalla parte, di un atto quale che sia, bensì, più precisamente, dell'atto
(in questo caso del ricorso) nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta.
Infatti, quella eml è un'estensione di file che identifica un messaggio di posta elettronica salvato nel formato standard MIME RFC 822 da Microsoft Outlook Express o da altri programmi di posta elettronica. I file eml contengono testo ASCII che mantiene la formattazione dell'email originale per le intestazioni e il corpo del messaggio principale, nonché collegamenti ipertestuali e allegati. In questo modo, il messaggio di posta elettronica sarà esattamente corrispondente all'originale.
Ne consegue che è solo dal file eml che è possibile accertare che la notifica ha avuto ad oggetto proprio l'atto avente “quel” contenuto che risulta dalla copia pdf depositata, e non invece un altro.
La Suprema Corte ( Cass. civ. III Sezione, 08.06.2023 n. 16189) ha chiarito quanto segue:
- “ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (…), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml"”;
- “solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/94, cit.)”;
- “se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53/94, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato”;
- “la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all'art. 11 della L. n. 53/94, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”;
- “tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell'orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916)”;
- “nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale”;
- “tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza”;
- “la prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (come, ad es., nell'ipotesi in cui il suo difensore, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell'atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario”;
- “viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova”;
- “in mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC”.
Oltretutto, non è sufficiente a supplire tale mancanza neppure una attestazione del difensore, nella qualità di pubblico ufficiale, attestante la conformità all'originale della copia del ricorso prodotta.
Infatti, è vero che la L. 21.01.94 n. 53, di disciplina della “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”, nel disciplinare, all'art.
3-bis, la notificazione con modalità telematica, da eseguirsi a mezzo di posta elettronica certificata, prevede, tra l'altro, che “…l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del d.l. 18.10.2012 n. 179”, “la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”, “l'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata”, e “la relazione deve contenere: g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”; ma questo è possibile solo “quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico”; perché in questo caso, evidentemente, sarà sempre necessario il file eml.
E pertanto, il mancato deposito nel caso in esame del file eml con la ricevuta di consegna della pec contenente il ricorso non può che comportarne l'inammissibilità .
Questa Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessità di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
Infatti, secondo la giurisprudenza che questa Corte condivide, “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (…), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”
(cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; vedi anche Id., sez. II, 27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l'obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito
“alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto”).
Stante quindi la inammissibilità del ricorso va rigettato lo stesso con condanna del ricorrene al pagamento delle spese .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.927,20, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 05.12.2025.
Il OR Il Presidente
Dr. Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
IS NA, OR
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1898/2024 depositato il 30/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982004900344996800 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820031001489062000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1769/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 30.6.2024 Ricorrente_1 impugnava'intimazione di pagamento n. 29820249003449968000, notificato al contribuente e la sottesa cartella di pagamento n. 298 2003 10014890 62 000, relativa ad IRPEF ed Addizionale regionale IRPEF 1999, e relativi interessi e sanzioni.eccependo la decadenza da parte dell'ufficio e la prescrizione del tributo non essendo stata mai notificata la relativa cartella nella data aseritamente indicata del 12.12.2003.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto .
Si costituiva l'Ade eccependo la carenza di legittimazione in ordine ai vizi relativi alla notifica della cartella sottesa così come per la intimazione, riportandosi ai motivi esplicitati in comparsa emergendo da interrogazioni a video la corretta noitifca della cartella in data 12.12.2003 e di sucessivi atti interruttivi .
Alla pubblica udienza del 5.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che ,come prova della notifica del ricorso ad AdER, parte ricorrente ha depositato solo una copia in formato pdf della ricevuta di consegna della pec relativa alla notifica del ricorso, anziché il file eml, cosicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, il suddetto file eml serve, principalmente, a verificare non solo l'avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato pdf prodotta dalla parte, di un atto quale che sia, bensì, più precisamente, dell'atto
(in questo caso del ricorso) nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta.
Infatti, quella eml è un'estensione di file che identifica un messaggio di posta elettronica salvato nel formato standard MIME RFC 822 da Microsoft Outlook Express o da altri programmi di posta elettronica. I file eml contengono testo ASCII che mantiene la formattazione dell'email originale per le intestazioni e il corpo del messaggio principale, nonché collegamenti ipertestuali e allegati. In questo modo, il messaggio di posta elettronica sarà esattamente corrispondente all'originale.
Ne consegue che è solo dal file eml che è possibile accertare che la notifica ha avuto ad oggetto proprio l'atto avente “quel” contenuto che risulta dalla copia pdf depositata, e non invece un altro.
La Suprema Corte ( Cass. civ. III Sezione, 08.06.2023 n. 16189) ha chiarito quanto segue:
- “ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (…), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml"”;
- “solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/94, cit.)”;
- “se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53/94, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato”;
- “la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all'art. 11 della L. n. 53/94, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”;
- “tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell'orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916)”;
- “nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale”;
- “tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza”;
- “la prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (come, ad es., nell'ipotesi in cui il suo difensore, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell'atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario”;
- “viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova”;
- “in mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC”.
Oltretutto, non è sufficiente a supplire tale mancanza neppure una attestazione del difensore, nella qualità di pubblico ufficiale, attestante la conformità all'originale della copia del ricorso prodotta.
Infatti, è vero che la L. 21.01.94 n. 53, di disciplina della “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”, nel disciplinare, all'art.
3-bis, la notificazione con modalità telematica, da eseguirsi a mezzo di posta elettronica certificata, prevede, tra l'altro, che “…l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del d.l. 18.10.2012 n. 179”, “la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”, “l'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata”, e “la relazione deve contenere: g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”; ma questo è possibile solo “quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico”; perché in questo caso, evidentemente, sarà sempre necessario il file eml.
E pertanto, il mancato deposito nel caso in esame del file eml con la ricevuta di consegna della pec contenente il ricorso non può che comportarne l'inammissibilità .
Questa Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessità di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
Infatti, secondo la giurisprudenza che questa Corte condivide, “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (…), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”
(cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; vedi anche Id., sez. II, 27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l'obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito
“alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto”).
Stante quindi la inammissibilità del ricorso va rigettato lo stesso con condanna del ricorrene al pagamento delle spese .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.927,20, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 05.12.2025.
Il OR Il Presidente
Dr. Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni