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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPASSO RA RO, Presidente
D'AGOSTINO ON, Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 683/2025 depositato il 06/06/2025, avverso la sentenza n.
198/2025 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1216/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questa Corte di Giustizia domandando la revocazione ex art. 395 c.p.c. al fine di modificare il dispositivo della sentenza n. 198 DEL 04-03-2025 resa dalla CORTE
DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado DI AVELLINO SEZIONE III.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO eccependo l'inammissibilità dell'avversa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono.
Come si evince dal dettato normativo di cui all'art. 395 c.p.c. cit., il giudizio per revocazione può essere azionato unicamente avverso sentenze rese all'esito del secondo grado di giudizio o in unico grado di giudizio.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione della natura della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPASSO RA RO, Presidente
D'AGOSTINO ON, Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 683/2025 depositato il 06/06/2025, avverso la sentenza n.
198/2025 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1216/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questa Corte di Giustizia domandando la revocazione ex art. 395 c.p.c. al fine di modificare il dispositivo della sentenza n. 198 DEL 04-03-2025 resa dalla CORTE
DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado DI AVELLINO SEZIONE III.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO eccependo l'inammissibilità dell'avversa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono.
Come si evince dal dettato normativo di cui all'art. 395 c.p.c. cit., il giudizio per revocazione può essere azionato unicamente avverso sentenze rese all'esito del secondo grado di giudizio o in unico grado di giudizio.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione della natura della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.