Articolo 16 del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
Articolo 15 bisArticolo 16 bis
Versione
2 marzo 1983
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Versione
1 maggio 1983
Art. 16.
(1) Per l'anno 1983 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 .
(2) Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita'. (((2.1) Lo stanziamento di cui al primo comma e integrato del 13 per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.))
Entrata in vigore il 1 maggio 1983
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