Art. 16.
(1) Per l'anno 1983 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 .
(2) Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita'. (((2.1) Lo stanziamento di cui al primo comma e integrato del 13 per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.))
(1) Per l'anno 1983 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 .
(2) Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita'. (((2.1) Lo stanziamento di cui al primo comma e integrato del 13 per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.))