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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17125/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villaricca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1993_30122023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22468/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 1993 anno 2018 emesso dal Comune di Villaricca (NA) deducendo l'intervenuta prescrizione e/o decadenza. All'udienza del 2 ottobre 2025, questa
Corte, rilevata la mancanza della prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte in formato originale e considerate la non costituzione in giudizio dell'ente resistente, disponeva, con Ordinanza interlocutoria del 07.10.2025, l'onere in capo al ricorrente di depositare le ricevute di notifica in formato .eml o .msg, entro il termine assegnato.
La causa è trattenuta in decisione in data 11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Ed infatti, va subito rilevato che, nonostante l'espresso obbligo imposto con
Ordinanza interlocutoria emessa da questa Corte in data 07.10.2025, il ricorrente non ha adempiuto a depositare in giudizio le ricevute attestanti la notifica del ricorso alla controparte in formato originale .eml o
.msg.
La produzione documentale in formato .pdf depositata in atti risulta, insufficiente a dimostrare l'avvenuta e valida citazione in giudizio del Comune di Villaricca. Tale omissione impedisce di ritenere perfezionato il contraddittorio, elemento essenziale ai fini della valida instaurazione del giudizio, con conseguente inammissibilità dello stesso procedimento. Nulla per le spese di lite, considerato che controparte non è costituita in giudizio. La Corte
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17125/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villaricca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1993_30122023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22468/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 1993 anno 2018 emesso dal Comune di Villaricca (NA) deducendo l'intervenuta prescrizione e/o decadenza. All'udienza del 2 ottobre 2025, questa
Corte, rilevata la mancanza della prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte in formato originale e considerate la non costituzione in giudizio dell'ente resistente, disponeva, con Ordinanza interlocutoria del 07.10.2025, l'onere in capo al ricorrente di depositare le ricevute di notifica in formato .eml o .msg, entro il termine assegnato.
La causa è trattenuta in decisione in data 11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Ed infatti, va subito rilevato che, nonostante l'espresso obbligo imposto con
Ordinanza interlocutoria emessa da questa Corte in data 07.10.2025, il ricorrente non ha adempiuto a depositare in giudizio le ricevute attestanti la notifica del ricorso alla controparte in formato originale .eml o
.msg.
La produzione documentale in formato .pdf depositata in atti risulta, insufficiente a dimostrare l'avvenuta e valida citazione in giudizio del Comune di Villaricca. Tale omissione impedisce di ritenere perfezionato il contraddittorio, elemento essenziale ai fini della valida instaurazione del giudizio, con conseguente inammissibilità dello stesso procedimento. Nulla per le spese di lite, considerato che controparte non è costituita in giudizio. La Corte
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.