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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210073063252 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento numero n. 296 2021 00730632 52 notificata a mezzo pec in data 15 dicembre 2022 complessivamente di euro € 2.874,43 compresi interessi di mora e compensi riscossione, emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione.
FATTO
In 15 dicembre 2022, il ricorrente riceveva la cartella di pagamento numero n. 296 2021 00730632 52
(allegato 1), dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Palermo per un importo pari ad euro 2.874,43, concernente Imposta municipale unica (IMU) relativa all'anno 2013.
MOTIVI DIRICORSO
1) Nullità e/o illegittimità della pretesa creditoria per prescrizione e/o estinzione della stessa: La cartella impugnata è illegittima e va annullata poiché relativa ad un credito tributario estinto per prescrizione. Ed infatti il tributo oggetto della cartella di pagamento impugnata è relativo alla richiesta di pagamento di un tributo locale, in particolare all'IMU dell'anno 2013 il cui termine di prescrizione è quello, al pari degli altri tributi locali quali la TARSU e la TOSAP, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 5, c.c. che deve ritenersi decorrente dal giorno successivo alla scadenza di pagamento.
Considerato che il saldo IMU è dovuto annualmente entro la scadenza del 16 dicembre di ogni anno, il dies a quo va identificato nel caso che ci occupa con il giorno 17 dicembre 2013, con la conseguenza che, trattandosi di prestazione periodica che matura in funzione del mantenimento nel tempo del presupposto impositivo consistente nel possesso dell'immobile, nel caso di specie va osservato, posto che il pagamento andava effettuato entro repetita iuvant il 17 dicembre 2013 come l'atto interruttivo, costituito dalla notifica dell'avviso di accertamento sia pervenuto nella conoscenza legale del ricorrente dopo il 17 dicembre 2018 ovvero in data 27 dicembre 2018 quando il termine era ormai decorso.
Tale tributo deve pertanto ritenersi estinto per prescrizione e ad oggi non più esigibile, come espresso da una recente sentenza, la numero 280/2020 del 14.01.2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
Catania Sez. 12. Peraltro a conferma di quanto sostenuto questa difesa rappresenta che il Comune con ulteriore cartella notificata in data 26 ottobre 2022 (antecedentemente a quella oggi impugnata) ha chiesto il pagamento dell'imu per gli anni dal 2014 al 2018 ma non di quella relativa al 2013 richiesta con una cartella notificata successivamente nonostante il tributo sia relativo all'anno di imposta precedente, il 2013.
***
Con ordinanza n. 22 del 9.12.25 , rilevato che la parte ricorrente ha dedotto la prescrizione del tributo - IMU
2013 - ma non ha convenuto in giudizio l'ente impositore Comune di Palermo, , tenuto conto che emerge dalla cartella la notifica dell'avviso di accertamento prodromico n.13650 in data 6.12.2018, emesso dallo stesso e che il contraddittorio non risultava regolarmente integrato da parte del ricorrente, lo stesso veniva onerato di notificare entro trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza il ricorso al Comune di Palermo
e rinviava all'udienza del 5.6.2025 ore 11.40 per la prosecuzione del giudizio.
La parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza.
La causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza, con violazione del contraddittorio, Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per violazione degli arttt. 21 e 22 del dlgs 546/92 . Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione di ADER.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese
Palermo, 5.6.25
IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo OL
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210073063252 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento numero n. 296 2021 00730632 52 notificata a mezzo pec in data 15 dicembre 2022 complessivamente di euro € 2.874,43 compresi interessi di mora e compensi riscossione, emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione.
FATTO
In 15 dicembre 2022, il ricorrente riceveva la cartella di pagamento numero n. 296 2021 00730632 52
(allegato 1), dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Palermo per un importo pari ad euro 2.874,43, concernente Imposta municipale unica (IMU) relativa all'anno 2013.
MOTIVI DIRICORSO
1) Nullità e/o illegittimità della pretesa creditoria per prescrizione e/o estinzione della stessa: La cartella impugnata è illegittima e va annullata poiché relativa ad un credito tributario estinto per prescrizione. Ed infatti il tributo oggetto della cartella di pagamento impugnata è relativo alla richiesta di pagamento di un tributo locale, in particolare all'IMU dell'anno 2013 il cui termine di prescrizione è quello, al pari degli altri tributi locali quali la TARSU e la TOSAP, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 5, c.c. che deve ritenersi decorrente dal giorno successivo alla scadenza di pagamento.
Considerato che il saldo IMU è dovuto annualmente entro la scadenza del 16 dicembre di ogni anno, il dies a quo va identificato nel caso che ci occupa con il giorno 17 dicembre 2013, con la conseguenza che, trattandosi di prestazione periodica che matura in funzione del mantenimento nel tempo del presupposto impositivo consistente nel possesso dell'immobile, nel caso di specie va osservato, posto che il pagamento andava effettuato entro repetita iuvant il 17 dicembre 2013 come l'atto interruttivo, costituito dalla notifica dell'avviso di accertamento sia pervenuto nella conoscenza legale del ricorrente dopo il 17 dicembre 2018 ovvero in data 27 dicembre 2018 quando il termine era ormai decorso.
Tale tributo deve pertanto ritenersi estinto per prescrizione e ad oggi non più esigibile, come espresso da una recente sentenza, la numero 280/2020 del 14.01.2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
Catania Sez. 12. Peraltro a conferma di quanto sostenuto questa difesa rappresenta che il Comune con ulteriore cartella notificata in data 26 ottobre 2022 (antecedentemente a quella oggi impugnata) ha chiesto il pagamento dell'imu per gli anni dal 2014 al 2018 ma non di quella relativa al 2013 richiesta con una cartella notificata successivamente nonostante il tributo sia relativo all'anno di imposta precedente, il 2013.
***
Con ordinanza n. 22 del 9.12.25 , rilevato che la parte ricorrente ha dedotto la prescrizione del tributo - IMU
2013 - ma non ha convenuto in giudizio l'ente impositore Comune di Palermo, , tenuto conto che emerge dalla cartella la notifica dell'avviso di accertamento prodromico n.13650 in data 6.12.2018, emesso dallo stesso e che il contraddittorio non risultava regolarmente integrato da parte del ricorrente, lo stesso veniva onerato di notificare entro trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza il ricorso al Comune di Palermo
e rinviava all'udienza del 5.6.2025 ore 11.40 per la prosecuzione del giudizio.
La parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza.
La causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza, con violazione del contraddittorio, Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per violazione degli arttt. 21 e 22 del dlgs 546/92 . Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione di ADER.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese
Palermo, 5.6.25
IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo OL