TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB EN
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 400/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CACCIATORE DOMENICO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23 febbraio 2018 la ricorrente impugnava la trattenuta disposta dall' sulla pensione ai superstiti n. 02316980, categoria S/PT, per il CP_1 recupero della somma di € 14.068,37, a titolo di indebito previdenziale relativo al periodo 1° gennaio 2012 – 30 settembre 2015.
2. Premetteva che con comunicazione di liquidazione della pensione, notificata con raccomandata n. 14253006010, l' le aveva richiesto la restituzione di € CP_2
1 20.884,58, poi parzialmente recuperati mediante compensazione sulle rate di ottobre
2015.
3. Contestava la legittimità dell'indebito e la mancata motivazione delle trattenute, chiedendo la condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute.
4. L' si costituiva sostenendo che l'indebito derivava dalla riliquidazione della CP_1 pensione ai superstiti per cessazione del diritto della figlia Persona_1
, già contitolare della prestazione, ai sensi dell'art. 1, comma 41, L. n.
[...]
335/1995.
5. Risultava, inoltre, che la medesima ricorrente aveva già proposto un precedente ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, avente ad oggetto le stesse trattenute e le medesime ragioni di contestazione, definito con ordinanza di rigetto, che aveva ritenuto legittimo il recupero operato dall' . CP_1
6. Il ricorso è infondato.
7. Dalla documentazione prodotta emerge che l'indebito oggetto di causa trae origine dalla riliquidazione della pensione ai superstiti per intervenuta cessazione del diritto della figlia co-beneficiaria, circostanza accertata dall' e non validamente CP_1 contestata dalla ricorrente.
8. L' ha operato il recupero delle somme nel rispetto dell'art. 52 L. n. 88/1989 e CP_1 dell'art. 13 L. n. 412/1991, che consentono all'Istituto di compensare e recuperare le somme erogate senza titolo mediante trattenute dirette sui ratei di pensione.
9. Non può accogliersi la doglianza relativa alla pretesa carenza di motivazione, in quanto le comunicazioni inviate dall' riportano l'indicazione della categoria di CP_2 pensione, della decorrenza del ricalcolo e della causale dell'indebito, in conformità ai principi di trasparenza amministrativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 21838/2020; n.
26884/2022).
10. Inoltre, la ricorrente era pienamente a conoscenza dell'indebito, avendo già adito questo Tribunale con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per opporsi al medesimo recupero, definito con provvedimento di rigetto.
2 11. Tale precedente pronuncia, pur non producendo giudicato, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della condotta della parte, escludendo ogni possibile invocazione di buona fede in ordine alla percezione delle somme (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 19648/2018; n. 11973/2023).
12. La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che la buona fede del percettore di prestazioni indebite è esclusa quando egli abbia avuto conoscenza, anche a seguito di un precedente contenzioso, della non debenza delle somme percepite, giacché in tal caso egli è tenuto alla restituzione (Cass. n. 11973/2023; n. 26884/2022).
13. Alla luce di tali principi, l' ha legittimamente proceduto al recupero del credito, CP_1 operando trattenute nel rispetto delle norme di legge e della precedente ordinanza di rigetto.
14. Ne consegue il rigetto del ricorso.
15. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara legittimo il recupero delle somme operate dall' a titolo di indebito CP_1 previdenziale sulla pensione ai superstiti n. 02316980;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 22 /10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
3 Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 400/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CACCIATORE DOMENICO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23 febbraio 2018 la ricorrente impugnava la trattenuta disposta dall' sulla pensione ai superstiti n. 02316980, categoria S/PT, per il CP_1 recupero della somma di € 14.068,37, a titolo di indebito previdenziale relativo al periodo 1° gennaio 2012 – 30 settembre 2015.
2. Premetteva che con comunicazione di liquidazione della pensione, notificata con raccomandata n. 14253006010, l' le aveva richiesto la restituzione di € CP_2
1 20.884,58, poi parzialmente recuperati mediante compensazione sulle rate di ottobre
2015.
3. Contestava la legittimità dell'indebito e la mancata motivazione delle trattenute, chiedendo la condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute.
4. L' si costituiva sostenendo che l'indebito derivava dalla riliquidazione della CP_1 pensione ai superstiti per cessazione del diritto della figlia Persona_1
, già contitolare della prestazione, ai sensi dell'art. 1, comma 41, L. n.
[...]
335/1995.
5. Risultava, inoltre, che la medesima ricorrente aveva già proposto un precedente ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, avente ad oggetto le stesse trattenute e le medesime ragioni di contestazione, definito con ordinanza di rigetto, che aveva ritenuto legittimo il recupero operato dall' . CP_1
6. Il ricorso è infondato.
7. Dalla documentazione prodotta emerge che l'indebito oggetto di causa trae origine dalla riliquidazione della pensione ai superstiti per intervenuta cessazione del diritto della figlia co-beneficiaria, circostanza accertata dall' e non validamente CP_1 contestata dalla ricorrente.
8. L' ha operato il recupero delle somme nel rispetto dell'art. 52 L. n. 88/1989 e CP_1 dell'art. 13 L. n. 412/1991, che consentono all'Istituto di compensare e recuperare le somme erogate senza titolo mediante trattenute dirette sui ratei di pensione.
9. Non può accogliersi la doglianza relativa alla pretesa carenza di motivazione, in quanto le comunicazioni inviate dall' riportano l'indicazione della categoria di CP_2 pensione, della decorrenza del ricalcolo e della causale dell'indebito, in conformità ai principi di trasparenza amministrativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 21838/2020; n.
26884/2022).
10. Inoltre, la ricorrente era pienamente a conoscenza dell'indebito, avendo già adito questo Tribunale con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per opporsi al medesimo recupero, definito con provvedimento di rigetto.
2 11. Tale precedente pronuncia, pur non producendo giudicato, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della condotta della parte, escludendo ogni possibile invocazione di buona fede in ordine alla percezione delle somme (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 19648/2018; n. 11973/2023).
12. La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che la buona fede del percettore di prestazioni indebite è esclusa quando egli abbia avuto conoscenza, anche a seguito di un precedente contenzioso, della non debenza delle somme percepite, giacché in tal caso egli è tenuto alla restituzione (Cass. n. 11973/2023; n. 26884/2022).
13. Alla luce di tali principi, l' ha legittimamente proceduto al recupero del credito, CP_1 operando trattenute nel rispetto delle norme di legge e della precedente ordinanza di rigetto.
14. Ne consegue il rigetto del ricorso.
15. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara legittimo il recupero delle somme operate dall' a titolo di indebito CP_1 previdenziale sulla pensione ai superstiti n. 02316980;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 22 /10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
3 Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4