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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/11/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2705 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE PASQUALE SABRINA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Voghera, Via Emilia n. 101
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI CHIARA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Voghera, Via Depretis 21
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“che sia disposto l'affido super esclusivo della minore al padre da mantenere fino a che la madre non abbia superato le sue problematiche di dipendenza;
dare atto dell'impegno del padre a tenere costantemente informata la resistente delle principali vicende e decisioni da assumere nell'interesse della figlia minore;
che sia confermato il monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo al fine di garantire la continuità della relazione Cont della minore con la madre e verificare l'andamento dei percorsi avviati da quest'ultima presso il e il Serd;
pagina 1 di 3 confermare che il ricorrente si farà carico integralmente del mantenimento della figlia;
prevedere che la minore stia con la madre secondo accordi diretti tra i genitori e, in ogni caso, per almeno un giorno a settimana anche con pernottamento presso la nonna materna;
prevedere che le parti si accordino di volta in volta in merito ai periodi di vacanza da trascorrere con la figlia;
le parti concordano nel prevedere che la madre potrà sentire la figlia quotidianamente al telefono anche mediante video chiamate, prevedere che il ricorrente percepirà in via esclusiva l'assegno unico e universale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative all'affido e al mantenimento della figlia.
Il Tribunale, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite dal Collegio in quanto rispondenti all'interesse della prole.
In particolare, merito alle condizioni di affido della figlia minore della coppia (nata il [...]), viste Persona_1 le fragilità materne, va confermato il regime di affido super esclusivo al padre, come suggerito anche nelle ultime relazioni trasmesse dai Servizi sociali, e va disposta la prosecuzione del monitoraggio da parte loro;
in particolare, si richiede ai servizi sociali di monitorare in merito alla continuità della relazione della minore con la madre e verificare l'andamento dei percorsi avviati da quest'ultima presso il CPS e il Serd, segnalando tempestivamente all'Autorità giudiziaria ogni circostanza di potenziale pregiudizio per la minore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Le spese di lite vanno, infine, integralmente compensate come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dispone l'affidamento esclusivo al padre della minore (nata il [...]) prevedendo che il Persona_1 primo possa adottare, senza la necessità del consenso della madre, ogni decisione che riguarda la figlia, anche quelle più rilevanti che riguardano la sua educazione, istruzione e salute (c.d. “affidamento super esclusivo”);
2) recepisce integralmente le ulteriori condizioni come sopra indicate, relative al regime di visita e al mantenimento della minore, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
3) dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali incaricati, secondo quanto indicato in parte motiva;
4) compensa interamente le spese di lite. pagina 2 di 3 Si comunichi ai servizi sociali competenti per il Comune di Torrazza Coste
Così deciso in data 10.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2705 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE PASQUALE SABRINA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Voghera, Via Emilia n. 101
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI CHIARA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Voghera, Via Depretis 21
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“che sia disposto l'affido super esclusivo della minore al padre da mantenere fino a che la madre non abbia superato le sue problematiche di dipendenza;
dare atto dell'impegno del padre a tenere costantemente informata la resistente delle principali vicende e decisioni da assumere nell'interesse della figlia minore;
che sia confermato il monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo al fine di garantire la continuità della relazione Cont della minore con la madre e verificare l'andamento dei percorsi avviati da quest'ultima presso il e il Serd;
pagina 1 di 3 confermare che il ricorrente si farà carico integralmente del mantenimento della figlia;
prevedere che la minore stia con la madre secondo accordi diretti tra i genitori e, in ogni caso, per almeno un giorno a settimana anche con pernottamento presso la nonna materna;
prevedere che le parti si accordino di volta in volta in merito ai periodi di vacanza da trascorrere con la figlia;
le parti concordano nel prevedere che la madre potrà sentire la figlia quotidianamente al telefono anche mediante video chiamate, prevedere che il ricorrente percepirà in via esclusiva l'assegno unico e universale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative all'affido e al mantenimento della figlia.
Il Tribunale, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite dal Collegio in quanto rispondenti all'interesse della prole.
In particolare, merito alle condizioni di affido della figlia minore della coppia (nata il [...]), viste Persona_1 le fragilità materne, va confermato il regime di affido super esclusivo al padre, come suggerito anche nelle ultime relazioni trasmesse dai Servizi sociali, e va disposta la prosecuzione del monitoraggio da parte loro;
in particolare, si richiede ai servizi sociali di monitorare in merito alla continuità della relazione della minore con la madre e verificare l'andamento dei percorsi avviati da quest'ultima presso il CPS e il Serd, segnalando tempestivamente all'Autorità giudiziaria ogni circostanza di potenziale pregiudizio per la minore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Le spese di lite vanno, infine, integralmente compensate come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dispone l'affidamento esclusivo al padre della minore (nata il [...]) prevedendo che il Persona_1 primo possa adottare, senza la necessità del consenso della madre, ogni decisione che riguarda la figlia, anche quelle più rilevanti che riguardano la sua educazione, istruzione e salute (c.d. “affidamento super esclusivo”);
2) recepisce integralmente le ulteriori condizioni come sopra indicate, relative al regime di visita e al mantenimento della minore, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
3) dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali incaricati, secondo quanto indicato in parte motiva;
4) compensa interamente le spese di lite. pagina 2 di 3 Si comunichi ai servizi sociali competenti per il Comune di Torrazza Coste
Così deciso in data 10.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3