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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13142 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 17855/2025
Il Giudice ZI LA, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to BURAGLIA Parte_1
CINZIA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA CP_1
resistente
, assistita e difesa dall'avv. Alessandra Controparte_2
Fazio resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni
Le parti concludono come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso impugna l'intimazione di pagamento, n. finale Parte_1 79677371, relativa ad alcuni avvisi di addebito , e insiste per l'accertamento della CP_1 nullità/inefficacia della notificazione degli atti presupposti e per il loro conseguente annullamento e per l'accertamento negativo del credito riportato nell'atto impugnato.
Vengono, a tal fine, eccepiti diversi vizi di notifica, la decadenza e la prescrizione delle somme richieste, l'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria, per difetto dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti e per cancellazione della ditta, dal registro delle imprese, in data 8.9.2020 e l'erroneità della determinazione delle sanzioni ed interessi.
Si è costituita in giudizio eccependo la ritualità delle Controparte_3 notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato e la propria carenza di legittimazione passiva per quanto concerne le questioni di merito sollevate dal ricorrente.
Si è altresì costituito eccependo la tardività del ricorso avversario, proposto, CP_1 rispettivamente, oltre i termini di 20 e 40 giorni previsti dalla legge per la proposizione di eccezioni di rito e di merito, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di carattere processuale avanzate dal ricorrente, la ritualità delle notifiche degli avvisi in
Pag. 2 di 4 contestazione, effettuate via lettera raccomandata, la mancata prescrizione dei crediti azionati, anche in forza della sospensione della prescrizione prevista per il periodo Covid-19, la mancata decadenza dell'ente dal recupero della somme in esame, a fronte di quanto stabilito dal DL 78/2010, e la conformità a legge della misura degli interessi e delle sanzioni richiesti.
Il Tribunale, con ordinanza del 20.11.2025, invitava a esibire in udienza copia cartacea CP_4 delle notifiche degli atti presupposti e, all'udienza del 18.12.2025, all'esito della discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione e pronunciava sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame appare, innanzitutto, generico e, quindi, inammissibile limitandosi parte ricorrente a dedurre eccezioni di carattere procedurale e di merito prive di concreti riferimenti agli atti impugnati e riferibili, indistintamente e in generale, al regime di notifica e di esecuzione degli atti di recupero di crediti previdenziali.
Il ricorrente, anche nella memoria finale, non assume specifica linea difensiva rispetto al contenuto delle avverse memorie difensive, ad eccezione della eccepita tardiva costituzione in giudizio di CP_4
Sul punto, pur a fronte della tardività della costituzione di e di , ritiene il Tribunale CP_4 CP_1 che possano essere acquisiti, ai sensi dell'art. 421 cpc, copia delle notifiche degli atti presupposti in quanto relative alle eccezioni procedurali, ancorchè generiche, sollevate dal ricorrente.
Trattasi, in ogni caso, di atti di cui vi è prova che il ricorrente sia venuto tempestivamente a conoscenza, a fronte della ritenuta validità delle predette notifiche, e, pertanto, di documentazione già conosciuta o conoscibile, da parte del ricorrente, secondo i canoni ordinari di diligenza , rispetto ai quali non è, pertanto, configurabile alcuna violazione del diritto di difesa e di contraddittorio.
Nel merito va rilevato che ha prodotto in giudizio rituale notifica, via pec, degli avvisi di CP_1 addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e che, pertanto, il ricorrente, a fronte del tardivo deposito dell'odierno ricorso (rispetto alla data della notifica degli atti presupposti), è ampiamente decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni di carattere procedurale e di merito, con conseguente definitività delle pretese creditorie in essi contenute, ex. art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
Va rigettata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, a fronte della notifica degli avvisi di addebito nn. 83000 e 96000 finali nel 2022 e, rispetto agli avvisi notificati nel periodo compreso tra il 1.10.2019 e il 16.12.2019, dei termini di sospensione di stabiliti dalla normativa introdotta per il periodo emergenziale da Covid-19.
Va a quest'ultimo proposito rilevato che, ai sensi dell'art. 37, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), i termini di prescrizione sono stati sospesi espressamente, una prima volta, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale, pertanto, di 129 giorni e, successivamente, con il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n.21) è stato introdotto un ulteriore periodo di sospensione della prescrizione, decorrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 182 giorni. Occorre ricordare che nel periodo intermedio tra le dette sospensioni (1°luglio 2020 - 30 dicembre 2020) i ruoli, ex lege, non potevano essere iscritti e/o portati ad esecuzione, in conseguenza dell'intervenuta emergenza sanitaria e della normativa
Pag. 3 di 4 correlativamente emanata sul punto al riguardo. Di conseguenza, il decorso della prescrizione si sospende concretamente dal 23/2/20 al 30/6/21, riprendendo poi a decorrere. La Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n. 11646/22, pur affermando il principio che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento finale dei contributi, ha precisato, in pieno accordo con le precedenti sentenze di Cass. n. 4899/21 e 10273 del 2021, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche il differimento dei termini stessi in virtù dei DPCM di rinvio adottati ogni anno
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta l'inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto del ricorso tenuto in ogni caso conto che parte ricorrente non solleva specifiche contestazioni di carattere procedurale rispetto all'intimazione di pagamento notificata il 5.5.2025.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondato il ricorso;
condanna a rimborsare a e a le spese di Parte_1 CP_1 Controparte_2 lite liquidate, in favore di ciascuna parte, in euro 2000,00, oltre accessori di legge
Roma, lì 18/12/2025 Il Giudice
ZI LA
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 17855/2025
Il Giudice ZI LA, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to BURAGLIA Parte_1
CINZIA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA CP_1
resistente
, assistita e difesa dall'avv. Alessandra Controparte_2
Fazio resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni
Le parti concludono come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso impugna l'intimazione di pagamento, n. finale Parte_1 79677371, relativa ad alcuni avvisi di addebito , e insiste per l'accertamento della CP_1 nullità/inefficacia della notificazione degli atti presupposti e per il loro conseguente annullamento e per l'accertamento negativo del credito riportato nell'atto impugnato.
Vengono, a tal fine, eccepiti diversi vizi di notifica, la decadenza e la prescrizione delle somme richieste, l'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria, per difetto dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti e per cancellazione della ditta, dal registro delle imprese, in data 8.9.2020 e l'erroneità della determinazione delle sanzioni ed interessi.
Si è costituita in giudizio eccependo la ritualità delle Controparte_3 notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato e la propria carenza di legittimazione passiva per quanto concerne le questioni di merito sollevate dal ricorrente.
Si è altresì costituito eccependo la tardività del ricorso avversario, proposto, CP_1 rispettivamente, oltre i termini di 20 e 40 giorni previsti dalla legge per la proposizione di eccezioni di rito e di merito, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di carattere processuale avanzate dal ricorrente, la ritualità delle notifiche degli avvisi in
Pag. 2 di 4 contestazione, effettuate via lettera raccomandata, la mancata prescrizione dei crediti azionati, anche in forza della sospensione della prescrizione prevista per il periodo Covid-19, la mancata decadenza dell'ente dal recupero della somme in esame, a fronte di quanto stabilito dal DL 78/2010, e la conformità a legge della misura degli interessi e delle sanzioni richiesti.
Il Tribunale, con ordinanza del 20.11.2025, invitava a esibire in udienza copia cartacea CP_4 delle notifiche degli atti presupposti e, all'udienza del 18.12.2025, all'esito della discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione e pronunciava sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame appare, innanzitutto, generico e, quindi, inammissibile limitandosi parte ricorrente a dedurre eccezioni di carattere procedurale e di merito prive di concreti riferimenti agli atti impugnati e riferibili, indistintamente e in generale, al regime di notifica e di esecuzione degli atti di recupero di crediti previdenziali.
Il ricorrente, anche nella memoria finale, non assume specifica linea difensiva rispetto al contenuto delle avverse memorie difensive, ad eccezione della eccepita tardiva costituzione in giudizio di CP_4
Sul punto, pur a fronte della tardività della costituzione di e di , ritiene il Tribunale CP_4 CP_1 che possano essere acquisiti, ai sensi dell'art. 421 cpc, copia delle notifiche degli atti presupposti in quanto relative alle eccezioni procedurali, ancorchè generiche, sollevate dal ricorrente.
Trattasi, in ogni caso, di atti di cui vi è prova che il ricorrente sia venuto tempestivamente a conoscenza, a fronte della ritenuta validità delle predette notifiche, e, pertanto, di documentazione già conosciuta o conoscibile, da parte del ricorrente, secondo i canoni ordinari di diligenza , rispetto ai quali non è, pertanto, configurabile alcuna violazione del diritto di difesa e di contraddittorio.
Nel merito va rilevato che ha prodotto in giudizio rituale notifica, via pec, degli avvisi di CP_1 addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e che, pertanto, il ricorrente, a fronte del tardivo deposito dell'odierno ricorso (rispetto alla data della notifica degli atti presupposti), è ampiamente decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni di carattere procedurale e di merito, con conseguente definitività delle pretese creditorie in essi contenute, ex. art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
Va rigettata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, a fronte della notifica degli avvisi di addebito nn. 83000 e 96000 finali nel 2022 e, rispetto agli avvisi notificati nel periodo compreso tra il 1.10.2019 e il 16.12.2019, dei termini di sospensione di stabiliti dalla normativa introdotta per il periodo emergenziale da Covid-19.
Va a quest'ultimo proposito rilevato che, ai sensi dell'art. 37, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), i termini di prescrizione sono stati sospesi espressamente, una prima volta, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale, pertanto, di 129 giorni e, successivamente, con il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n.21) è stato introdotto un ulteriore periodo di sospensione della prescrizione, decorrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 182 giorni. Occorre ricordare che nel periodo intermedio tra le dette sospensioni (1°luglio 2020 - 30 dicembre 2020) i ruoli, ex lege, non potevano essere iscritti e/o portati ad esecuzione, in conseguenza dell'intervenuta emergenza sanitaria e della normativa
Pag. 3 di 4 correlativamente emanata sul punto al riguardo. Di conseguenza, il decorso della prescrizione si sospende concretamente dal 23/2/20 al 30/6/21, riprendendo poi a decorrere. La Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n. 11646/22, pur affermando il principio che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento finale dei contributi, ha precisato, in pieno accordo con le precedenti sentenze di Cass. n. 4899/21 e 10273 del 2021, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche il differimento dei termini stessi in virtù dei DPCM di rinvio adottati ogni anno
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta l'inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto del ricorso tenuto in ogni caso conto che parte ricorrente non solleva specifiche contestazioni di carattere procedurale rispetto all'intimazione di pagamento notificata il 5.5.2025.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondato il ricorso;
condanna a rimborsare a e a le spese di Parte_1 CP_1 Controparte_2 lite liquidate, in favore di ciascuna parte, in euro 2000,00, oltre accessori di legge
Roma, lì 18/12/2025 Il Giudice
ZI LA
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